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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/12/2025, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3322/2024
TRIBUNALE DI MESSINA
Sezione Prima Civile
PROCESSO VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025 il giorno 11 del mese di dicembre, avanti a noi dott. Salvatore Irullo, Giudice onorario in funzione di Giudice unico, è chiamata la causa iscritta al n. 3322/2024 R.G. e vertente
TRA
c.f. , con l'avv. CI CO Parte_1 C.F._1
- Opponente –
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), con l'Avv. COCO MA;
P.IVA_1
- Opposto –
Sono comparsi: Per , l'avv. VALERIA AMENDOLIA per delega dell'avv. Parte_1
CI CO
Per ), l'avv. CP_1 Controparte_1
COCO MA
I procuratori delle parti si riportano alle rispettive posizioni processuali su cui insistono e chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice
Dato atto e ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice decide la controversia come da sentenza e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281sexties, cpc, la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza.
pagina1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
GOP1 - Prima Sez. Civile Bis
R.G. 3322/2024
Il Giudice Onorario, dott. Salvatore Irullo, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3322/2024 R.G., posta in decisione, all'udienza del 11.12.2025 e promossa tra nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CI CO
- Opponente –
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
COCO MA ed elettivamente domiciliato in VIA BONER 9 ; CP_1
- opposto –
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 132 cpc si omette lo svolgimento del processo, potendosi limitare la motivazione a dar conto delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso in opposizione a decreto di rilascio emesso ex art. 18 del D.P.R. 1035/1972 dall'istituto della Provincia di impugnava il decreto di Controparte_1 CP_1 Parte_1 rilascio emesso ex art. 18 del D.P.R. 1035/1972 dallo di e notificato in data 16.07.2024 CP_1 CP_1 ex art. 140 cpc per ottenerne l'annullamento e/o la revoca e/o la disapplicazione. Lamentava il ricorrente la lesione del suo diritto soggettivo a subentrare nella posizione giuridica del padre, quale successore della madre originaria assegnataria di alloggio di edilizia popolare di proprietà dell' CP_1 di e, quindi, nel contratto di locazione dell'alloggio stipulato dalla madre e successivamente CP_1
pagina2 di 8 concesso per subentro al padre, essendo lo stesso percettore di una pensione di invalidità e non possedendo beni immobili.
A sostegno della domanda giudiziale, il ricorrente rappresentava che il difetto del requisito della residenza nell'abitazione, necessario per subentrare ai genitori nel diritto di abitare l'immobile dell' e causa del provvedimento di rilascio oggi opposto, era conseguenza della circostanza CP_1 che, nonostante egli avesse convissuto con i genitori prestando loro assistenza, l'Istituto aveva illegittimamente negato al ricorrente la collaborazione necessaria per la formalizzazione della sua residenza nel detto alloggio. Aggiungeva che l'alloggio in questione non era gravato da morosità in quanto il ricorrente, a seguito di richiesta dello aveva provveduto a versare i canoni per la CP_1 propria permanenza nell'alloggio fino a marzo 2024, (ovvero fino alla ricezione della lettera dello datata 28.03.2024, indirizzata all'odierno ricorrente presso l'indirizzo dell'immobile de quo) e CP_1 stava continuando a versarli.
A sostegno dell'invocato diritto, il Ricorrente evidenziava quanto disposto dall'art. 6 LEGGE 24 dicembre 1993, n. 560 secondo cui “Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.”.
Aggiungeva il ricorrente che, il suo diritto di subentro si poggiava sull'art. 12 D.P.R. 1035/1972, il quale afferma: “Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5”. E che l'art. 11, comma 5, dello stesso decreto chiarisce chi rientri nel concetto di nucleo familiare, ovvero che: “Ai fini del presente articolo si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dalle parti delle unioni civili o dai conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016,
n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi”.
Spiegava il ricorrente di avere tentato di trasferire la residenza presso il detto alloggio recandosi presso il competente Ufficio del Comune di il quale, però, avrebbe obiettato di non poter CP_1 procedere, in caso di trasferimenti di residenza in alloggi popolari, senza una previa autorizzazione da parte dello Di conseguenza, il ricorrente si recava allo al fine di ottenere CP_1 CP_1 un'autorizzazione in tal senso, che gli veniva, però, negata senza alcuna spiegazione in merito.
pagina3 di 8 A prova della convivenza nell'alloggio, il ricorrente rappresentava che lo stesso aveva CP_1 indirizzato presso il detto alloggio le comunicazioni che riguardavano il ricorrente stesso, aggiungendo di avere il diritto di proseguire iure hereditatis nell'iter di acquisto dell'alloggio spettante al sig. padre del ricorrente, in ragione del diritto di prelazione Persona_1 nell'acquisto dell'alloggio popolare di cui era assegnatario subentrato (ex L. 560/93, L.R. 43/94 – art.2 DPR 1035/72). Sicché il ricorrente in data 27.09.2023 presentava allo IACP richiesta di acquisto alloggio e corrispondeva il versamento richiesto per diritti di segreteria di euro 150,00. Evidenziava, ancora, che il padre, in data 12.11.2023 redigeva testamento olografo con il quale lasciava al figlio tutti i diritti sulla casa sita in via Etna n.22, pal. C, Viale Giostra, Tale testamento Pt_1 CP_1 veniva, poi, depositato e pubblicato dal notaio con atto del 15.02.2024 registrato in Persona_2 data 27.02.2024
In subordine, in caso di mancato riconoscimento al ricorrente del diritto a subentrare nell'assegnazione dell'immobile, o, iure hereditatis, nell'iter di acquisto dello stesso, Pt_2
chiedeva che gli fosse riconosciuto il diritto al risarcimento del danno derivante
[...] dall'inerzia dell'amministrazione dello lamentando che se l' avesse risposto CP_1 CP_1 tempestivamente alla richiesta di acquisto dell'immobile da parte di , padre del Persona_1 ricorrente, l'alloggio sarebbe entrato a far parte del patrimonio del de cuius, sig. e, Persona_1 conseguentemente, ai suoi eredi.
Con comparsa del 6 settembre 2024 si costituiva l'IACP, concludendo: “In via preliminare, si chiede che venga revocato il provvedimento di sospensione della esecuzione concesso inaudita altera parte per le fondate motivazioni chiarite in parte narrativa 2. Nel merito, rigettare la proposta infondata opposizione ricorrendone pienamente e legittimamente tutti i presupposti di legge stigmatizzati dalla legge vigente.
3. Conseguentemente, confermare, con esecutività immediata, l'opposto decreto di rilascio al fine di dare esecuzione alla liberazione dell'alloggio detenuto illegittimamente dall' opponente.
4. Condannare l'opponente al pagamento della morosità accumulata anche per quote condominiali, a carico dell'Ente opposto.
5. Condannare l'opponente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio anche ai sensi dell'art. 96 cpc quale litigante temerario a fronte della perpetrata occupazione abusiva sine titulo e delle chiare motivazioni ormai consolidate in dottrina e giurisprudenza nonché al risarcimento del danno prodotto nei confronti dell'Ente.”
La domanda del ricorrente di riconoscimento del diritto di subentrare nell'assegnazione dell'alloggio popolare di cui era titolare la madre dello stesso non può essere accolta.
pagina4 di 8 L'eccezione sollevata dall' secondo cui l'Ente non poteva riconoscere l'assegnazione CP_1 dell'immobile all'odierno ricorrente atteso che lo stesso risulta essere cittadino dal 22.10.2022, CP_2 prima della morte del padre dello stesso, sig. , morto il 15.01.2024, non può essere Persona_1 superata dalle prove testimoniali offerte dal ricorrente e assunte nell'istruttoria.
Invero, secondo l'IACP, la madre del ricorrente, sig.ra regolare assegnataria con Tes_1 contratto di locazione dell'immobile, con nota del 9.3.2021, aveva dichiarato che il suo nucleo familiare era composto dalla stessa e dal di lei marito e che entrambi, essendo titolari Persona_1 di redditi esigui, avevano le condizioni di legge per ottenere l'assegnazione dell'immobile. Dopo la morte della sig.ra il marito convivente, continuava a occupare Tes_1 Parte_3
l'immobile pagando il canone, senza però presentare alcuna domanda per ottenere il diritto di subentrare alla moglie deceduto nell'assegnazione dell'alloggio popolare. Evidenziava nelle sue note conclusive l' che: “A seguito di segnalazione pervenuta a mezzo mail in merito ad una presunta CP_1 occupazione abusiva, l'Ente richiedeva accertamento locativo alla Polizia Municipale e attraverso il rapporto dei VV.UU, si verifica anche il decesso del sig. e lo non avendo in Persona_1 CP_1 alcun modo altri elementi certi sulla esistenza di soggetti all'interno del proprio immobile, come per legge, chiede accesso delle Forze Comunali al fine di avere contezza sullo stato abitativo. Dal rapporto dei Vigili Urbani che hanno effettuato l'accesso, è risultato che i genitori del ricorrente,
e , sono defunti rispettivamente in data 19.2.2023 e in data 15.1.2024 Tes_1 Persona_1
e che lo stesso fosse residente in [...]e che aveva presentato domanda di acquisto dell'immobile nonché di cambio di residenza allo e da cui non avrebbe mai ricevuto risposta. Per acclarare CP_1 la propria posizione di avente diritto, il depositava copia del testamento olografo del padre Per_1 da cui ne discenderebbe la sua qualità di erede universale e in data 28.2.2024, il Parte_1 notificava all'Ente il testamento olografo pubblicato dal Notaio ”. Per_2
Resta, comunque insuperabile la circostanza, non negata dall'opponente di essere residente dall'8.5.2020 in Irlanda, nella città di Galway e che dal 22.10.2022 risulta essere cittadino . CP_2
Secondo il ricorrente nelle sue note conclusive, in particolare, la circostanza che egli sia residente in
Irlanda è un elemento che non è indice di una mancanza di presupposto per l'accesso al diritto al subentro nell'acquisto dell'alloggio popolare;
ma conseguenza del fatto che, egli vedendosi negata la residenza nella casa in oggetto,” è stato impossibilitato a rientrare in Italia ponendosi in essere di fatto un “esilio” in Irlanda”.
Sennonché, come detto, l'assegnataria dell'alloggio popolare in questione, sig.ra Tes_1 madre del ricorrente è deceduta il 19.02.2023 e non è chiaro il motivo per cui il ricorrente, che assume di avere prestato, fino al loro decesso, assistenza ai genitori, non abbia provveduto, in vita degli stessi e, in particolare della madre a sanare la circostanza della residenza in Irlanda e non a Né è CP_1
pagina5 di 8 chiaro quale lavoro svolgeva in Italia il ricorrente, posto che, per prestare assistenza continuativa ai genitori, provvisti solo di redditi esigui, avrebbe dovuto trovare un lavoro vicino all'abitazione della madre e del padre per potersi sostentare.
Più in generale deve evidenziarsi, proprio per gli interessi pubblici coinvolti nell'assegnazione e fruizione di immobili edificati con i finanziamenti destinati all'edilizia economica e popolare, che nel caso di decesso dell'originario assegnatario, la legge riconosce il diritto al subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare esclusivamente ai componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario o ampliato ed il subentro e la voltura del contratto a favore di un parente che si assume convivente presupponendosi che questi sia stato già incluso nel nucleo familiare di appartenenza del defunto tramite accertamento di tale circostanza da parte dell'ente concedente (Cass.
n. 9783/15); ne consegue che, per poter usufruire del beneficio previsto dalla legge, la presenza del soggetto nella casa popolare concessa in locazione deve essere comunicata in modo tempestivo alla pubblica amministrazione che potrà autorizzare il subentro dopo aver riscontrato la costituzione di una convivenza stabile e duratura caratterizzata dalla solidarietà reciproca e dalla assistenza economica ed affettiva tra le parti.
Nel caso di specie, il ricorrente produce solo comunicazione dell'IACP datata 28.3.2024, con cui l'Ente, con riferimento all'alloggio sito in via Etnea n. 22 pal C Fondo De Pasquale, CP_1 comunica che: “ In riferimento alla trasmissione della pubblicazione del testamento dell'alloggio del sig. si porta a conoscenza che nessun adempimento risulta in capo a questo , Persona_1 CP_1
Ente proprietario dell'immobile rappresentato, in considerazione degli atti di ufficio in possesso. Si resta in attesa della consegna dell'alloggio, non risultando in atti nessun altro legittimato all'occupazione.”.
Produce diffida datata 11.04.2024, con cui qualificandosi - solo – quale figlio ed Parte_1 erede di deceduto in il 15.01.2024, rappresentava che il padre del Persona_1 CP_1 ricorrente, in data 26.09.2023 aveva presentato richiesta di acquisto dell'alloggio, rimasta, però senza riscontro. Sennonché dalla lettura di tale domanda di acquisto dell'alloggio, l'Istante,
[...]
, padre dell'odierno opponente, dichiarava, - solo - di essere coniuge dell'assegnatario Per_1 dell'alloggio, sig.ra ma non indicava altri componenti la propria famiglia e, pertanto, Tes_1 non indicava, l'odierno opponente, sig. quale altro familiare convivente. Non può Parte_1 non evidenziarsi, al riguardo, che la domanda di acquisto dell'alloggio perveniva all il CP_1
27.9.2023 e che il bollettino di versamento della somma di euro 150,00 per diritti di segreteria reca pari data. Sicché la domanda di acquisto dell'alloggio popolare presentata dal padre dell'odierno ricorrente era presentata dopo la morte del coniuge assegnatario dell'alloggio, sig.ra Tes_1 deceduta il 19.02.2023 e indicata, tuttavia, come familiare convivente del soggetto che chiedeva di pagina6 di 8 acquistare l'alloggio ( e non quale familiare assegnatario dell'alloggio deceduto). E non può ritenersi un caso o una svista che nella stessa domanda di acquisto dell'alloggio, il padre dell'odierno opponente, di seguito alla dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze penali delle dichiarazioni false, non indica nessun componente della propria famiglia, rendendo evidente di esserne il solo componente. Sicché, nel momento in cui il padre del ricorrente presenta la domandava di acquisto dell'alloggio popolare, il coniuge assegnatario era già deceduto e la domanda, pertanto, era carente di tale fondamentale specificazione.
Peraltro, la censura mossa dal ricorrente muove da una premessa, ossia quella della acquisizione ex lege del diritto al subentro solo per il fatto del possesso dei requisiti, che si rileva in contrasto con l'interpretazione – in netta prevalenza accolta nella giurisprudenza di legittimità – secondo cui, in materia di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione, sicché, in caso di morte dell'assegnatario, si determina la cessazione dell'assegnazione-locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'Ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'art. 12 del d.p.r. n. 1035/1972 che, in qualità di conviventi ma solo in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale, e non un diritto al subentro automatico conseguente alle vicende successorie.
Sicché, non può accogliersi la domanda dell'opponente di riconoscimento del suo diritto di subentrare nell'assegnazione dell'alloggio popolare in questione, in quanto l'art. 12 L. n.1035 del 30.12.1972 stabilisce che : “ In caso di decesso del concorrente, hanno diritto all'eventuale assegnazione dell'alloggio, purché conviventi con l'aspirante assegnatario al momento della sua morte e inclusi nel nucleo familiare denunciato nella domanda, nell'ordine, il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado”.
Né può trovare, conseguentemente, accoglimento la domanda di vedersi riconosciuto il diritto di proseguire iure ereditatis la procedura di acquisto del detto immobile, né tantomeno, può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento del danno derivante dalla inerzia dell'amministrazione nel provvedere sulla domanda di acquisto dell'immobile.
Ciò posto, ne consegue, ancora, che nel caso di specie l'opponente non ha fornito idonea prova circa la sussistenza delle condizioni e/o dei presupposti legittimanti dell'immobile che pertanto deve ritenersi detenuto sine titulo, come invocato dall'IACP opposto.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di condanna dell'opponente al pagamento del danno determinato dalla occupazione sine titulo dell'alloggio popolare da determinarsi e in favore dell'Ente opposto nella misura pari al canone corrisposto dall'originario assegnatario dell'alloggio in questione,
pagina7 di 8 a decorrere dalla data della morte del padre dell'opponente, deceduto il 15.01.2024 e detratti i pagamenti già effettuati dall'odierno ricorrente successivamente alla data del 15.01.2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, applicati i parametri minimi, in ragione dell'indeterminatezza del valore della controversia e attesa la scarsa complessità delle questioni esaminate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina – Prima sezione civile – in funzione di Giudice Unico, definitivamente decidendo nella controversia iscritta la n. 3322/2024 R.G.,
Disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa
Rigetta le domande attoree.
Accoglie la domanda di di condanna dell'opponente al pagamento del danno determinato CP_1 dalla occupazione sine titulo dell'alloggio popolare da determinarsi favore dell'Ente opposto nella misura pari al canone corrisposto dall'originario assegnatario dell'alloggio in questione, a decorrere dalla data della morte del padre dell'opponente, deceduto il 15.01.2024 e detratti i pagamenti già effettuati dall'odierno ricorrente successivamente alla data del 15.01.2024.
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore Parte_2 dell'opposto che si Controparte_1 liquidano in euro 2.666,30, oltre spese generali (15%), iva e cpa se devute,
Così deciso in Messina il 11.12.2025.
Il Giudice onorario
Dott. Salvatore Irullo
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina8 di 8
TRIBUNALE DI MESSINA
Sezione Prima Civile
PROCESSO VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025 il giorno 11 del mese di dicembre, avanti a noi dott. Salvatore Irullo, Giudice onorario in funzione di Giudice unico, è chiamata la causa iscritta al n. 3322/2024 R.G. e vertente
TRA
c.f. , con l'avv. CI CO Parte_1 C.F._1
- Opponente –
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), con l'Avv. COCO MA;
P.IVA_1
- Opposto –
Sono comparsi: Per , l'avv. VALERIA AMENDOLIA per delega dell'avv. Parte_1
CI CO
Per ), l'avv. CP_1 Controparte_1
COCO MA
I procuratori delle parti si riportano alle rispettive posizioni processuali su cui insistono e chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice
Dato atto e ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice decide la controversia come da sentenza e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281sexties, cpc, la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza.
pagina1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
GOP1 - Prima Sez. Civile Bis
R.G. 3322/2024
Il Giudice Onorario, dott. Salvatore Irullo, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3322/2024 R.G., posta in decisione, all'udienza del 11.12.2025 e promossa tra nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CI CO
- Opponente –
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
COCO MA ed elettivamente domiciliato in VIA BONER 9 ; CP_1
- opposto –
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 132 cpc si omette lo svolgimento del processo, potendosi limitare la motivazione a dar conto delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso in opposizione a decreto di rilascio emesso ex art. 18 del D.P.R. 1035/1972 dall'istituto della Provincia di impugnava il decreto di Controparte_1 CP_1 Parte_1 rilascio emesso ex art. 18 del D.P.R. 1035/1972 dallo di e notificato in data 16.07.2024 CP_1 CP_1 ex art. 140 cpc per ottenerne l'annullamento e/o la revoca e/o la disapplicazione. Lamentava il ricorrente la lesione del suo diritto soggettivo a subentrare nella posizione giuridica del padre, quale successore della madre originaria assegnataria di alloggio di edilizia popolare di proprietà dell' CP_1 di e, quindi, nel contratto di locazione dell'alloggio stipulato dalla madre e successivamente CP_1
pagina2 di 8 concesso per subentro al padre, essendo lo stesso percettore di una pensione di invalidità e non possedendo beni immobili.
A sostegno della domanda giudiziale, il ricorrente rappresentava che il difetto del requisito della residenza nell'abitazione, necessario per subentrare ai genitori nel diritto di abitare l'immobile dell' e causa del provvedimento di rilascio oggi opposto, era conseguenza della circostanza CP_1 che, nonostante egli avesse convissuto con i genitori prestando loro assistenza, l'Istituto aveva illegittimamente negato al ricorrente la collaborazione necessaria per la formalizzazione della sua residenza nel detto alloggio. Aggiungeva che l'alloggio in questione non era gravato da morosità in quanto il ricorrente, a seguito di richiesta dello aveva provveduto a versare i canoni per la CP_1 propria permanenza nell'alloggio fino a marzo 2024, (ovvero fino alla ricezione della lettera dello datata 28.03.2024, indirizzata all'odierno ricorrente presso l'indirizzo dell'immobile de quo) e CP_1 stava continuando a versarli.
A sostegno dell'invocato diritto, il Ricorrente evidenziava quanto disposto dall'art. 6 LEGGE 24 dicembre 1993, n. 560 secondo cui “Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.”.
Aggiungeva il ricorrente che, il suo diritto di subentro si poggiava sull'art. 12 D.P.R. 1035/1972, il quale afferma: “Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5”. E che l'art. 11, comma 5, dello stesso decreto chiarisce chi rientri nel concetto di nucleo familiare, ovvero che: “Ai fini del presente articolo si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dalle parti delle unioni civili o dai conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016,
n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi”.
Spiegava il ricorrente di avere tentato di trasferire la residenza presso il detto alloggio recandosi presso il competente Ufficio del Comune di il quale, però, avrebbe obiettato di non poter CP_1 procedere, in caso di trasferimenti di residenza in alloggi popolari, senza una previa autorizzazione da parte dello Di conseguenza, il ricorrente si recava allo al fine di ottenere CP_1 CP_1 un'autorizzazione in tal senso, che gli veniva, però, negata senza alcuna spiegazione in merito.
pagina3 di 8 A prova della convivenza nell'alloggio, il ricorrente rappresentava che lo stesso aveva CP_1 indirizzato presso il detto alloggio le comunicazioni che riguardavano il ricorrente stesso, aggiungendo di avere il diritto di proseguire iure hereditatis nell'iter di acquisto dell'alloggio spettante al sig. padre del ricorrente, in ragione del diritto di prelazione Persona_1 nell'acquisto dell'alloggio popolare di cui era assegnatario subentrato (ex L. 560/93, L.R. 43/94 – art.2 DPR 1035/72). Sicché il ricorrente in data 27.09.2023 presentava allo IACP richiesta di acquisto alloggio e corrispondeva il versamento richiesto per diritti di segreteria di euro 150,00. Evidenziava, ancora, che il padre, in data 12.11.2023 redigeva testamento olografo con il quale lasciava al figlio tutti i diritti sulla casa sita in via Etna n.22, pal. C, Viale Giostra, Tale testamento Pt_1 CP_1 veniva, poi, depositato e pubblicato dal notaio con atto del 15.02.2024 registrato in Persona_2 data 27.02.2024
In subordine, in caso di mancato riconoscimento al ricorrente del diritto a subentrare nell'assegnazione dell'immobile, o, iure hereditatis, nell'iter di acquisto dello stesso, Pt_2
chiedeva che gli fosse riconosciuto il diritto al risarcimento del danno derivante
[...] dall'inerzia dell'amministrazione dello lamentando che se l' avesse risposto CP_1 CP_1 tempestivamente alla richiesta di acquisto dell'immobile da parte di , padre del Persona_1 ricorrente, l'alloggio sarebbe entrato a far parte del patrimonio del de cuius, sig. e, Persona_1 conseguentemente, ai suoi eredi.
Con comparsa del 6 settembre 2024 si costituiva l'IACP, concludendo: “In via preliminare, si chiede che venga revocato il provvedimento di sospensione della esecuzione concesso inaudita altera parte per le fondate motivazioni chiarite in parte narrativa 2. Nel merito, rigettare la proposta infondata opposizione ricorrendone pienamente e legittimamente tutti i presupposti di legge stigmatizzati dalla legge vigente.
3. Conseguentemente, confermare, con esecutività immediata, l'opposto decreto di rilascio al fine di dare esecuzione alla liberazione dell'alloggio detenuto illegittimamente dall' opponente.
4. Condannare l'opponente al pagamento della morosità accumulata anche per quote condominiali, a carico dell'Ente opposto.
5. Condannare l'opponente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio anche ai sensi dell'art. 96 cpc quale litigante temerario a fronte della perpetrata occupazione abusiva sine titulo e delle chiare motivazioni ormai consolidate in dottrina e giurisprudenza nonché al risarcimento del danno prodotto nei confronti dell'Ente.”
La domanda del ricorrente di riconoscimento del diritto di subentrare nell'assegnazione dell'alloggio popolare di cui era titolare la madre dello stesso non può essere accolta.
pagina4 di 8 L'eccezione sollevata dall' secondo cui l'Ente non poteva riconoscere l'assegnazione CP_1 dell'immobile all'odierno ricorrente atteso che lo stesso risulta essere cittadino dal 22.10.2022, CP_2 prima della morte del padre dello stesso, sig. , morto il 15.01.2024, non può essere Persona_1 superata dalle prove testimoniali offerte dal ricorrente e assunte nell'istruttoria.
Invero, secondo l'IACP, la madre del ricorrente, sig.ra regolare assegnataria con Tes_1 contratto di locazione dell'immobile, con nota del 9.3.2021, aveva dichiarato che il suo nucleo familiare era composto dalla stessa e dal di lei marito e che entrambi, essendo titolari Persona_1 di redditi esigui, avevano le condizioni di legge per ottenere l'assegnazione dell'immobile. Dopo la morte della sig.ra il marito convivente, continuava a occupare Tes_1 Parte_3
l'immobile pagando il canone, senza però presentare alcuna domanda per ottenere il diritto di subentrare alla moglie deceduto nell'assegnazione dell'alloggio popolare. Evidenziava nelle sue note conclusive l' che: “A seguito di segnalazione pervenuta a mezzo mail in merito ad una presunta CP_1 occupazione abusiva, l'Ente richiedeva accertamento locativo alla Polizia Municipale e attraverso il rapporto dei VV.UU, si verifica anche il decesso del sig. e lo non avendo in Persona_1 CP_1 alcun modo altri elementi certi sulla esistenza di soggetti all'interno del proprio immobile, come per legge, chiede accesso delle Forze Comunali al fine di avere contezza sullo stato abitativo. Dal rapporto dei Vigili Urbani che hanno effettuato l'accesso, è risultato che i genitori del ricorrente,
e , sono defunti rispettivamente in data 19.2.2023 e in data 15.1.2024 Tes_1 Persona_1
e che lo stesso fosse residente in [...]e che aveva presentato domanda di acquisto dell'immobile nonché di cambio di residenza allo e da cui non avrebbe mai ricevuto risposta. Per acclarare CP_1 la propria posizione di avente diritto, il depositava copia del testamento olografo del padre Per_1 da cui ne discenderebbe la sua qualità di erede universale e in data 28.2.2024, il Parte_1 notificava all'Ente il testamento olografo pubblicato dal Notaio ”. Per_2
Resta, comunque insuperabile la circostanza, non negata dall'opponente di essere residente dall'8.5.2020 in Irlanda, nella città di Galway e che dal 22.10.2022 risulta essere cittadino . CP_2
Secondo il ricorrente nelle sue note conclusive, in particolare, la circostanza che egli sia residente in
Irlanda è un elemento che non è indice di una mancanza di presupposto per l'accesso al diritto al subentro nell'acquisto dell'alloggio popolare;
ma conseguenza del fatto che, egli vedendosi negata la residenza nella casa in oggetto,” è stato impossibilitato a rientrare in Italia ponendosi in essere di fatto un “esilio” in Irlanda”.
Sennonché, come detto, l'assegnataria dell'alloggio popolare in questione, sig.ra Tes_1 madre del ricorrente è deceduta il 19.02.2023 e non è chiaro il motivo per cui il ricorrente, che assume di avere prestato, fino al loro decesso, assistenza ai genitori, non abbia provveduto, in vita degli stessi e, in particolare della madre a sanare la circostanza della residenza in Irlanda e non a Né è CP_1
pagina5 di 8 chiaro quale lavoro svolgeva in Italia il ricorrente, posto che, per prestare assistenza continuativa ai genitori, provvisti solo di redditi esigui, avrebbe dovuto trovare un lavoro vicino all'abitazione della madre e del padre per potersi sostentare.
Più in generale deve evidenziarsi, proprio per gli interessi pubblici coinvolti nell'assegnazione e fruizione di immobili edificati con i finanziamenti destinati all'edilizia economica e popolare, che nel caso di decesso dell'originario assegnatario, la legge riconosce il diritto al subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare esclusivamente ai componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario o ampliato ed il subentro e la voltura del contratto a favore di un parente che si assume convivente presupponendosi che questi sia stato già incluso nel nucleo familiare di appartenenza del defunto tramite accertamento di tale circostanza da parte dell'ente concedente (Cass.
n. 9783/15); ne consegue che, per poter usufruire del beneficio previsto dalla legge, la presenza del soggetto nella casa popolare concessa in locazione deve essere comunicata in modo tempestivo alla pubblica amministrazione che potrà autorizzare il subentro dopo aver riscontrato la costituzione di una convivenza stabile e duratura caratterizzata dalla solidarietà reciproca e dalla assistenza economica ed affettiva tra le parti.
Nel caso di specie, il ricorrente produce solo comunicazione dell'IACP datata 28.3.2024, con cui l'Ente, con riferimento all'alloggio sito in via Etnea n. 22 pal C Fondo De Pasquale, CP_1 comunica che: “ In riferimento alla trasmissione della pubblicazione del testamento dell'alloggio del sig. si porta a conoscenza che nessun adempimento risulta in capo a questo , Persona_1 CP_1
Ente proprietario dell'immobile rappresentato, in considerazione degli atti di ufficio in possesso. Si resta in attesa della consegna dell'alloggio, non risultando in atti nessun altro legittimato all'occupazione.”.
Produce diffida datata 11.04.2024, con cui qualificandosi - solo – quale figlio ed Parte_1 erede di deceduto in il 15.01.2024, rappresentava che il padre del Persona_1 CP_1 ricorrente, in data 26.09.2023 aveva presentato richiesta di acquisto dell'alloggio, rimasta, però senza riscontro. Sennonché dalla lettura di tale domanda di acquisto dell'alloggio, l'Istante,
[...]
, padre dell'odierno opponente, dichiarava, - solo - di essere coniuge dell'assegnatario Per_1 dell'alloggio, sig.ra ma non indicava altri componenti la propria famiglia e, pertanto, Tes_1 non indicava, l'odierno opponente, sig. quale altro familiare convivente. Non può Parte_1 non evidenziarsi, al riguardo, che la domanda di acquisto dell'alloggio perveniva all il CP_1
27.9.2023 e che il bollettino di versamento della somma di euro 150,00 per diritti di segreteria reca pari data. Sicché la domanda di acquisto dell'alloggio popolare presentata dal padre dell'odierno ricorrente era presentata dopo la morte del coniuge assegnatario dell'alloggio, sig.ra Tes_1 deceduta il 19.02.2023 e indicata, tuttavia, come familiare convivente del soggetto che chiedeva di pagina6 di 8 acquistare l'alloggio ( e non quale familiare assegnatario dell'alloggio deceduto). E non può ritenersi un caso o una svista che nella stessa domanda di acquisto dell'alloggio, il padre dell'odierno opponente, di seguito alla dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze penali delle dichiarazioni false, non indica nessun componente della propria famiglia, rendendo evidente di esserne il solo componente. Sicché, nel momento in cui il padre del ricorrente presenta la domandava di acquisto dell'alloggio popolare, il coniuge assegnatario era già deceduto e la domanda, pertanto, era carente di tale fondamentale specificazione.
Peraltro, la censura mossa dal ricorrente muove da una premessa, ossia quella della acquisizione ex lege del diritto al subentro solo per il fatto del possesso dei requisiti, che si rileva in contrasto con l'interpretazione – in netta prevalenza accolta nella giurisprudenza di legittimità – secondo cui, in materia di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione, sicché, in caso di morte dell'assegnatario, si determina la cessazione dell'assegnazione-locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'Ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'art. 12 del d.p.r. n. 1035/1972 che, in qualità di conviventi ma solo in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale, e non un diritto al subentro automatico conseguente alle vicende successorie.
Sicché, non può accogliersi la domanda dell'opponente di riconoscimento del suo diritto di subentrare nell'assegnazione dell'alloggio popolare in questione, in quanto l'art. 12 L. n.1035 del 30.12.1972 stabilisce che : “ In caso di decesso del concorrente, hanno diritto all'eventuale assegnazione dell'alloggio, purché conviventi con l'aspirante assegnatario al momento della sua morte e inclusi nel nucleo familiare denunciato nella domanda, nell'ordine, il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado”.
Né può trovare, conseguentemente, accoglimento la domanda di vedersi riconosciuto il diritto di proseguire iure ereditatis la procedura di acquisto del detto immobile, né tantomeno, può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento del danno derivante dalla inerzia dell'amministrazione nel provvedere sulla domanda di acquisto dell'immobile.
Ciò posto, ne consegue, ancora, che nel caso di specie l'opponente non ha fornito idonea prova circa la sussistenza delle condizioni e/o dei presupposti legittimanti dell'immobile che pertanto deve ritenersi detenuto sine titulo, come invocato dall'IACP opposto.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di condanna dell'opponente al pagamento del danno determinato dalla occupazione sine titulo dell'alloggio popolare da determinarsi e in favore dell'Ente opposto nella misura pari al canone corrisposto dall'originario assegnatario dell'alloggio in questione,
pagina7 di 8 a decorrere dalla data della morte del padre dell'opponente, deceduto il 15.01.2024 e detratti i pagamenti già effettuati dall'odierno ricorrente successivamente alla data del 15.01.2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, applicati i parametri minimi, in ragione dell'indeterminatezza del valore della controversia e attesa la scarsa complessità delle questioni esaminate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina – Prima sezione civile – in funzione di Giudice Unico, definitivamente decidendo nella controversia iscritta la n. 3322/2024 R.G.,
Disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa
Rigetta le domande attoree.
Accoglie la domanda di di condanna dell'opponente al pagamento del danno determinato CP_1 dalla occupazione sine titulo dell'alloggio popolare da determinarsi favore dell'Ente opposto nella misura pari al canone corrisposto dall'originario assegnatario dell'alloggio in questione, a decorrere dalla data della morte del padre dell'opponente, deceduto il 15.01.2024 e detratti i pagamenti già effettuati dall'odierno ricorrente successivamente alla data del 15.01.2024.
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore Parte_2 dell'opposto che si Controparte_1 liquidano in euro 2.666,30, oltre spese generali (15%), iva e cpa se devute,
Così deciso in Messina il 11.12.2025.
Il Giudice onorario
Dott. Salvatore Irullo
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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