Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 29/04/2026, n. 7807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7807 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07807/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05735/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5735 del 2025, proposto da EL IT, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IN CO, ON FI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento degli esiti della prova preselettiva del Concorso per il reclutamento di 146 unità di magistrati tributari, bandito con atto pubblicato in G.U. IV Serie speciale Concorsi ed esami del 7 giugno 2024 ed ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa CE MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
Considerato che parte ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe, lamentando il vizio di eccesso di potere sotto diverse forme;
Rilevato che in vista della discussione del ricorso, con nota versata in atti in data 24.01.2026 la stessa parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame;
Ritenuto, pertanto, che al Collegio si impone una declaratoria in conformità, stante il principio dispositivo che regola anche il processo amministrativo;
Ritenuto, infine, che le spese di lite possano essere compensate, vista la costituzione soltanto formale dell’intimato Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO AB, Presidente
CE MA, Primo Referendario, Estensore
Annamaria Gigli, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| CE MA | RO AB |
IL SEGRETARIO