Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/04/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4961/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiuntamente promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. NORDIO ALFREDO, presso lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentato e difeso dall'avv. VIANELLI DARIO, presso Parte_2 lo stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 10.4.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 07/04/1980, trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Chioggia (VE), anno 1980 Atto n. 58, parte II, s. A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Chioggia (VE), a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Nulla in ordine agli altri beni delle parti, limitandosi essi a beni personali, per i quali è già intervenuta la divisione bonaria;
3) revocarsi l'assegnazione della casa coniugale con i suoi arredi alla sig.ra anche Pt_1 in ragione del fatto che il figlio ha costituito un nucleo familiare Persona_1 indipendente;
5) Revocarsi l'obbligo del contributo al mantenimento in favore dei figli previsto nella sentenza di separazione, a carico del sig. , essendo ciascuno economicamente Parte_2 autosufficiente e con nucleo familiare a se stante;
6) Spese di lite compensate tra le parti.”
Per il P.M. intervenuto
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso congiunto depositato il 06.12.2024 i ricorrenti esponevano di aver in data
7.4.1980 contratto matrimonio con rito concordatario, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 58, Parte II, Serie A, anno 1980, del medesimo Comune;
che dalla loro unione erano nati in data 17.6.1981 e in data 29.3.1988 Persona_2
, maggiorenni economicamente autosufficienti;
che, in seguito, era tra Persona_1 loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale definita con sentenza n. 2927/2009 del 13.11.2009 del Tribunale di
Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione dei coniugi, in seguito fissata per il 10.4.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte. Accolta la richiesta con decreto del 15.1.2025, lette le note depositate dalle parti in cui insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre un anno a far tempo dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente delegato nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 2329/2009 del 13.11.2009 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la concorde richiesta delle parti, nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 7.4.1980 con rito concordatario da e , trascritto nel registro Parte_1 Parte_2 atti di matrimonio (alla parte II, serie A, n. 58, dell'anno 1980) del Comune di Chioggia.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1) Nulla in ordine agli altri beni delle parti, limitandosi essi a beni personali, per i quali è già intervenuta la divisione bonaria;
2) si revoca l'assegnazione della casa coniugale con i suoi arreda alla sig.ra anche Pt_1 in ragione del fatto che il figlio ha costituito un nucleo familiare Persona_1 indipendente;
3) si revoca l'obbligo del contributo al mantenimento in favore della sig.ra previsto Pt_1 nella sentenza di separazione, a carico del sig. e per l'effetto le parti Parte_2 provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, essendo ciascuna economicamente autosufficiente;
4) si revoca l'obbligo del contributo al mantenimento in favore dei figli previsto nella sentenza di separazione, a carico del sig. , essendo ciascuno economicamente Parte_2 autosufficiente e con nucleo familiare a se stante.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 17.4.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero