Decreto cautelare 26 marzo 2018
Ordinanza cautelare 17 aprile 2018
Sentenza 16 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 17/04/2018, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/04/2018
N. 01196/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1196 del 2018, proposto da:
ON RI, in proprio e nella qualità di legale rappresentante del bar-bistrot ''Zucchero'', rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Corrado, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli al Viale Gramsci n. 19 e domicilio digitale: alberto.corrado@ordineavvocatita.it;
contro
Comune di Lettere, in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore avv. Sebastiano Giordano, rappresentato e difeso dall'avvocato Catello Miranda, con domicilio eletto presso l'avvocato Stefano Curcio in Napoli alla Galleria Umberto I n. 27 e domicilio digitale: catello.miranda@forotorre.it;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
del provvedimento prot. n. 1902 del 2/3/2018 dello Sportello Unico Attività Produttive associato tra i Comuni di Gragnano, Sant'Antonio Abate e Lettere – Responsabile SUAP del Comune di Lettere, con il quale è stato disposto l'annullamento della s.c.i.a. prot. n. 5911 del 16/9/2016 e ordinata la chiusura dell'attività di somministrazione tipo B - bar in Via Sant'Alfonso n. 1, gestita dall'impresa individuale denominata ''Zucchero''; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi comprese l'avvio del procedimento prot. n. 9353 del 7/12/2017 e la comunicazione prot. n. 764 del 26/1/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lettere;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2018 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso non sembra assistito da fumus boni juris , mostrandosi l’immobile in cui è esercitata l’attività interessato da abusi edilizi sanzionati dal Comune e che hanno dato luogo all’acquisizione del bene, nonché di provvedimento di demolizione disposto con R.E.S.A. della Corte di Appello ed, altresì, privo dell’agibilità, cosicché appare legittimo l’annullamento della s.c.i.a. (disposto entro il termine di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990), unitamente al susseguente ordine di chiusura dell’attività, il cui esercizio presuppone la conformità urbanistico-edilizia dei locali;
Ritenuto pertanto insussistenti i presupposti per la concessione dell’invocata tutela cautelare e che le spese della presente in favore del Comune resistente vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate nella misura indicata nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) respinge la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente Comune degli onorari e delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Esposito | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO