Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/06/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 437/2023 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
sulla relazione del Consigliere istruttore (riservata dal detto Ufficio con ordinanza del 6.5.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 437/2023 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 5.6.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. INTILISANO Mario del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via ); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
p. IVA: parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. CERTO Santi del foro di Barcellona Pozzo di Gotto ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Milazzo (via del Sole n. 29); pec: ; Email_2
APPELLATO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo (inadempimento contrattuale-preliminare di cessione immobiliare ed appalto).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria difesa ed eccezione, 1) In riforma della sentenza impugnata, rigettare con qualsivoglia motivazione l'opposizione proposta in quanto inammissibile ed infondata e
2) Condannare l'opponente al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio …”.
Per parte appellata:
“… IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: - ritenere e dichiarare l'infondatezza delle domande, delle eccezioni e delle richieste formulate dall'attore appellante;
- per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata n. 2044/22 R. Sent., pubblicata il 01.12.2022, emessa dal Tribunale di Messina;
IN VIA GRADATA: - nella non temuta ipotesi di accoglimento delle istanze di parte appellante, ritenere e dichiarare la eccessiva onerosità della clausola penale azionata con il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, ridurne l'importo nella misura ritenuta di giustizia secondo criteri di equità; IN OGNI CASO: - condannare l'appellante alla rifusione delle spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA e CPA, da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario. Salvis iuribus …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 30.5.2023
conveniva convenivano in giudizio davanti a questa Corte Parte_1 [...]
riproponendo le domande, eccezioni e difese disattese dal Tribunale Civile di CP_1
Messina–Sezione Prima–Ufficio del Giudice Unico con sentenza n. 2044 emessa in data 1.12.2022 nel procedimento già iscritto al n. 6385/2018 RGAC.
*
Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado (quale opposta, nella veste di comproprietario e pro quota) la conferma del decreto ingiuntivo emesso al n. 1500 in data dal Tribunale di Messina nell'iscrizione n. 2780/2018 RG, con cui era stata disposta in suo favore la condanna a carico della società odierna resistente al pagamento di euro 41.000 a titolo di penale
– per l'inadempimento protratto agli obblighi gravanti sulla stessa in virtù della scrittura privata del 18.3.2008 decorsa inter partes) lamentava che l'impugnata sentenza erroneamente aveva interpretato il contenuto degli obblighi suddetti, operandone una lettura atomistica (e non di contesto) ed escludendo che si fosse verificata la condizione presupposto al loro sorgere (ossia, il rilascio dei provvedimenti amministrativi legittimanti l'avvio dell'attività edificatoria) e ciò poiché:
1. la scrittura in argomento (preliminare pacificamente avente ad oggetto il conferimento d'appalto per l'edificazione – su terreno in comproprietà, tra l'altro, all'esponente e da cedersi in vendita, con riserva d'area, alla società medesima in esito alla Parte_1 formale stipula di convenzione di lottizzazione con la p.a. territoriale – di villette a schiera) aveva previsto, per il mancato rispetto – entro termine espressamente indicato come essenziale e disancorato da qualsivoglia presupposto e/o condizione – della consegna dell'opus finitum al committente, il pagamento d'una penale liquidata nell'equivalente del frutto civile ritraibile dalla locazione dello stesso (pari ad euro 500 mensili);
2. detta mancata consegna era stata oggetto di plurime sollecitazioni (tra il 2014 ed il 2018), rimaste infruttuose;
3. pur vero essendo che fosse imprescindibile a tanto la stipula della convenzione di lottizzazione con il di Castelmola e che essa non avesse ancora avuto luogo (donde CP_2
l'imputabilità anche del costruttore appaltatore, in difetto di ciò, per lottizzazione abusiva), diversamente da quanto opinato dal Giudice a quo, era ravvisabile una responsabilità sia per il suo mancato avveramento sia per l'inadempimento degli obblighi conseguenziali del costruttore a carico della controparte atteso che:
3.1. ai sensi degli artt. 5,11, 12 e 13 della scrittura, aveva ricevuto da Controparte_1 ogni sua controparte (quale committente l'appalto e promittente la vendita) piena legittimazione – in guisa di general contractor – al compimento d'ogni attività a tanto propedeutica e/o strumentale, prevedendosi espressamente poi (ex art. 10) che la stessa “… provvederà a sua cura e spese all'adempimento di tutto quanto necessario ed utile per il conseguimento del risultato convenuto …”;
3.2. che per tal via “… si anticipavano le obbligazioni della (da qui la cessione CP_1 contenuta all'articolo 13 dei diritti sulla lottizzazione già presentata) e si conferivano i relativi poteri necessari (vedasi articolo 10 prima parte) per la realizzazione e quindi per il raggiungimento del risultato contrattuale (fra cui proprio il verificarsi delle condizioni per la sottoscrizione dell'atto definitivo), appariva ulteriormente avvalorato dalla circostanza per cui “… l'importo della fideiussione rilasciata ma poi non rinnovata (vedasi articolo 14 che distingue le obbligazioni relative al contratto preliminare con le obbligazioni derivanti dal definitivo) viene stabilito in una somma maggiore di quella del contratto di appalto ed a garanzia (anche) del pagamento della penale. Orbene, a fronte delle dette obbligazioni assunte la avrebbe dovuto CP_1 fare tutto il possibile per ottenere la sottoscrizione della convenzione di lottizzazione, come l'impugnazione al Tar del diniego al rilascio e provvedere a quanto era suo onere per il rilascio, che costituiva la condizione a che si potesse sottoscrivere il contratto definitivo …”;
3.3. per parte loro, i committenti “… promissari acquirenti, con nota del 16.04.2009 indirizzata al Comune, lo avevano sollecitato alla sottoscrizione della convenzione, dichiarando di essere pronti alla firma della stessa, [sicché] appare evidente che gli stessi si siano comportati in buona fede ed abbiano fatto quanto nelle loro possibilità per la sottoscrizione del definitivo …”;
3.4. nel seguito della vicenda, “… era stato poi ampiamente dimostrato (e mai espressamente contestato ai sensi dell'art. 115 Cpc) che il Comune di Castelmola non ha mai sottoscritto la convenzione non per colpa dei promissari venditori (con riserva di area) ma perché lo stesso Comune con nota del 26.05.2010 ha messo in discussione il parere già rilasciato dal Genio Civile.
Il Genio Civile, dopo la detta missiva, con nota del 08.06.2010, ha chiesto la riconferma delle condizioni di stabilità delle aree e nelle more ha chiesto al Comune di sospendere l'iter istruttorio delle pratiche. Ciò ha costituito oggetto del noto ricorso al Tar Catania Rg 2864/2010 nel quale la ha chiesto al dal Genio Civile la condanna ai danni subiti per € CP_1 CP_2
5.000.000,00. Nel detto giudizio il Tar ha emesso ordinanza di accoglimento della domanda cautelare
(1548/2010) ordinando al Genio Civile di ripronunziarsi ai fini della proseguibilità del procedimento incardinato innanzi al di Castelmola ed all'esito il Genio Civile CP_2 con nota del 07.02.2011 ha richiesto, prima del rilascio del nuovo parere, la realizzazione delle opere di messa in sicurezza della sede stradale, unitamente alla raccolta delle acque e alla loro regimentazione, alfine di consentire l'accesso alle lottizzazioni in condizioni di stabilità. Detta nota è stata trasmessa dal Comune di Castelmola (anche) alla che non ha più effettuato alcuna attività intesa alla sottoscrizione CP_1 della convenzione né le opere richieste. La predetta non ha neppure manifestato interesse alla prosecuzione del ricorso al Tar che è stato dichiarato perento con ordinanza del 02.11.2020 (vedasi quanto già prodotto in primo grado). Di tutto ciò il Tribunale non ha tenuto conto …”;
3.5. il Tribunale adito aveva inoltre trascurato di considerare che:
3.5.1. “… l'art. 1359 C.C. prevede, fra l'altro, che la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento della stessa e l'art. 1375 C.C. prevede che il contratto deve essere eseguito secondo buona fede …”;
3.5.2. “… né con l'opposizione né nel corso del giudizio di primo grado la
[...]
ha chiesto risolversi il contratto (anche per impossibilità sopravvenuta) CP_1 essendo ben conscia di essere responsabile della mancata sottoscrizione della lottizzazione per non avere effettuato quanto prescritto dal Genio Civile ed ossia la realizzazione delle opere di messa in sicurezza della sede stradale unitamente alla raccolta delle acque e alla loro regimentazione, al fine di consentire l'accesso alle lottizzazioni in condizioni di stabilità …”;
e concludeva chiedendo in recepimento dell'appello ed in riforma della pronuncia impugnata,
l'accoglimento dei petita tutti di prime cure, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
L'appellata società si costituiva con atto depositato (in modalità telematica) in data 16.11.2023 e, deducendo ex adverso nel merito:
sub 3., che:
- con la scrittura di processo la società promissaria non aveva acquistato alcuno dei diritti dei suoi committenti, né quanto alla titolarità della res né quanto alla procedura di lottizzazione di cui, oltre che per quanto chiarito nelle premesse e nell'art. 5 del contratto, a detta dello Pa stesso IN (v. argumentum sub 3.3.) i comproprietari erano rimasti unici e pieni legittimati (e, quindi, responsabili);
- ex art., 13, ancora, il trasferimento ad essa della posizione dei comproprietari verso il verteva invece quanto sarebbe stato effetto per i primi della Controparte_3 convenzione di lottizzazione (ove stipulata);
- la tutela presso il TA.R. era stata incoata su iniziativa dei detti comproprietari, esclusa essendone la legittimazione di che avrebbe potuto e dovuto, invece, ex art. Persona_1
10 azionare quanto utile in tema di eventuale diniego della concessione edilizia);
- il mancato perfezionamento dell'iter amministrativo di lottizzazione, da ascriversi all'inerzia dei committenti, non era addebitabile alla società promissaria;
nonché in via subordinata, con il rilevare che nella stasi prodottasi nessun pregiudizio aveva risentito la posizione della committenza, sicché la penale azionata (oltre che per il principio inadimplenti non est adimplendum) appariva anche sotto profilo non invocabile, procurando altrimenti – ove riconosciuta – l'iniusta locupletatio della controparte;
concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio e loro distrazione a pro' del costituto procuratore (quale antistatario).
*
Differito il procedimento dall'udienza di prima comparizione davanti all'Ufficio del Consigliere Istruttore celebrata secondo il rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C. nella data del 17-19.11.2023 a quella del 21.10.2014 (per la precisazione delle conclusioni), all'esito di detta udienza, che era celebrata essa pure con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. – , senza alcuna ulteriore attività, il Consigliere Istruttore fissava l'udienza per la rimessione in decisione della lite, con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 352 C.P.C. per il deposito delle note di trattazione scritta contenenti le conclusioni delle parti ed il successivo eventuale deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La causa è stata quindi introitata e trattenuta in decisione (con ordinanza in data 6.6.2025), con riserva di riferire al Collegio.
Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica in data 27.5.2025 e 4.6.2025 le difese delle parti costituite insistevano – in sede di precisazione delle conclusioni – nei rispettivi petita tutti ut supra richiamati in premessa.
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica: sia parte appellante (con atto depositato in modalità telematica in data 3.3.2025) sia l'appellata società (con atto depositato in modalità telematica in data 16.4.2025 insistevano nelle superiori difese e conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte, osserva e rileva il Collegio, in esito alla meditata disamina delle previsioni di contratto offerte alla sua cognizione:
quanto ai profili e temi sub 3.4., che la convenzione per cui è processo:
a) dava atto, in premessa, che l'iter per la lottizzazione della res donde la scrittura oggetto di controversia era stato avviato dalle ditte comproprietarie ed aveva conseguito parere favorevole da parte del Genio civile, con l'aggiunta per cui la convenzione conseguente con la p.a. territorialmente competente “… è in corso di sottoscrizione …”;
b) su tale premessa (id est, a ben vedere, allorché ancora era in itinere il superiore procedimento amministrativo e v'erano pertanto: sia pienezza di sovranità e legittimazione in capo alla proprietà delle sue prerogative verso la res suddetta nei confronti dell'ente locale di riferimento;
sia incertezza quanto al relativo epilogo, donde l'alea del suo eventuale non buon fine); le parti concordavano:
b.1) la promessa, a carico della proprietà, di cessione in vendita con riserva d'area del terreno edificabile ivi meglio censito;
b.2) la promessa, a carico dell'impresa:
- d'acquistare quanto specificato del superiore predio;
e, quindi:
- di far luogo in regime d'appalto a quanto ivi previsto ex art. 5, id est: la progettazione esecutiva;
la realizzazione, costruzione e successiva consegna ai committenti di n. 5 unità immobiliari, del tipo villette bi o trifamiliari a due elevazioni f.t., in ossequio al capitolato di cui all'art. 7; il frazionamento dell'area relativa e delle singole unità suddette;
la realizzazione delle opere condominiali, con gli allacci tutti relativi;
l'accatastamento e la redazione del regolamento condominiale, inclusa formazione delle tabelle;
il rilascio del certificato d'abitabilità; con facoltà di godimento pieno, per la porzione immobiliare (cospicua) residuante dal superiore intervento a pro' dei comproprietari cedenti per l'area loro riservata;
b.3) la previsione d'una penale (quella poi azionata in giudizio di prime cure dal ) per Parte_1 il ritardo nell'adempimento degli obblighi sub b.2); b.4) la previsione, a regolamento del corrispettivo dei due negozi ut supra collegati e convenuti, della reciproca compensazione ex art. 9 per le rispettive ragioni di dare ed avere attraverso la liquidazione convenzionale delle stesse in importo identico (euro 700.000) e l'assunzione esclusivamente a carico dell'appaltatrice (ex art. 11) dei costi inerenti all'adempimento degli obblighi edificatori sub b.2); b.5) l'ulteriore previsione ex art. 10:
- dell'obbligo, per la società acquirente ed appaltatrice, di “… provvedere a proprie spese all'eventuale impugnazione … di ogni eventuale provvedimento di diniego di rilascio di concessione da parte del Comune di Castelmola relativo alle concessioni edilizie per le opere di urbanizzazione e per le costruzioni da realizzarsi sul terreno …”;
- dell'ulteriore obbligo (così enunciato, in successione rispetto al precedente, nel medesimo articolo) di provvedere a sua cura e spese “… all'adempimento di tutto quanto necessario ed utile per il conseguimento del risultato convenuto …”;
ed in proposito, si rileva fin d'ora, dalla letteralità in riesame (da presumere effetto di scelta e non di lacuna, anche perché congruente con quanto richiamato dalla premessa, là dove si alludeva al presunto imminente epilogo, favorevole, della vicenda in argomento) si trae che la mancanza d'espressa inclusione tra gli obblighi dell'appaltatrice (come invece avvenuto, con riferimento a quelli di cui alla previsione sub b.5 prima parte) anche di quelli di impulso e sequela, in sede amministrativa e/o giudiziaria, della fase di completamento della lottizzazione propedeutica all'avvio dell'appalto osta alla condivisibilità degli assunti di parte appellante sub 3.1. e sub 3.2., poiché:
- detta tesi postula l'estensione anche ad essa di quegli obblighi di cui s'è detto retro;
- tanto, all'evidenza, non può fondarsi ut supra nella previsione dell'art. 10 prima parte;
- si sostiene, da parte della difesa del , che comunque sarebbe gravato sulla Parte_1 società quanto in argomento in virtù dell'asserita clausola generale della seconda parte del citato art. 10, secondo cui la società in questione avrebbe dovuto provvedere “… all'adempimento di tutto quanto necessario ed utile per il conseguimento del risultato convenuto …”; ma tale opinione non può persuadere, oltre che per la diretta connessione di detta ultima locuzione con quella precedente (fatta palese dalla relativa immediata successione ad essa, donde la sua inerenza solo alle attività successive alla stipula del definitivo) e la sua non riferibilità alla vicenda in itinere specificata in premessa (per difetto di obblighi espressi al riguardo in capo all'acquirente-appaltatrice), ogni responsabilità al riguardo dovendosi ricondurre alla sfera giuridica dei soli soggetti che avevano legittimazione ad interloquirvi (id est, i comproprietari del terreno) e comunque non potendosi dal privato imprenditore, seppur oggettivamente cointeressato al buon fine della lottizzazione, di farsi carico in esclusiva – senza patto di sorta al riguardo – degli adeguamenti richiesti dal Genio Civile e poi dall'ente locale, melius re perpensa o per sopravvenienze medio tempore insorte, per rendere il sito fruibile ai fini prospettati dal piano di lottizzazione da altri avanzato;
né conduce ad approdo diverso la circostanza, richiamata sub 3.4. e sub 3.5., per cui anche
SI sia resa attrice (diversamente da quanto dalla difesa della società CP_1 affermato) del ricorso cautelare davanti all'A.G. amministrativa contro il mancato rinnovo del parere inizialmente favorevole espresso dal Genio Civile e gli atti amministrativi successivi, essendo latrice essa pure d'un interesse legittimo a tal proposito (peraltro, quale terzo legittimatovi proprio dal preliminare pattuito con la proprietà), trattandosi di interessi concorrenti ma distinguibili e distinti;
e nessuna inferenza, ancora, può esprimersi quanto al (solo riferito, ma comunque non contestato) epilogo abortivo di detta tutela in sede giurisdizionale, nel silenzio delle parti al riguardo e nella mancata allegazione di eventuali iniziative – concordate o unilaterali tra i già istanti in sede giudiziale – in esito all'invito dell'ente locale agli interessati a farsi carico delle integrazioni degli studi geologici di fattibilità degli interventi edificatori prospettati in sede di lottizzazione per rinnovare il giudizio di compatibilità con l'obiettivo del mantenimento in sicurezza dell'equilibrio corrente del territorio;
invito che, secondo la difesa del , avrebbe visto anche Parte_1 CP_1 interessata a farsi carico di quanto occorrente al buon fine della vicenda in questione (il che
è indubbio), ma non certamente anche coobbligata – o, addirittura, unica obbligata (come si pretende, infondatamente ex contractu) – ad affrontarne i costi ed il seguito in sede amministrativa;
e stupisce che di ciò, comunque, la proprietà non abbia assunto l'iniziativa (detta condotta non è stata riferita), quantunque antea a tanto determinatasi, limitandosi a documentare d'aver diffidato la propria controparte privata a dar corso comunque alla stipula del definitivo ed all'avvio dei cantieri e nulla accennando (come, del resto, la società contraente) all'opportuno dialogo che le irrisolte necessità della lottizzazione imponevano avesse luogo.
E di ciò il primo Giudice, seppur con motivazione piuttosto ellittica, in pp.
3-4 comunque dava indirettamente riscontro, evidenziando come dalla documentazione in atti constasse che né la lottizzazione né la concessione edilizia fossero state emesse, donde la non insorgenza ancora in capo all'impresa degli obblighi di cui al preliminare convenuto.
Che poi le parti non abbiano anche invocato la declaratoria della maturazione d'una vicenda risolutiva del detto preliminare (per altrui inadempimento – nel caso, della stazione committente – o per mutuo consenso, quale parrebbe potersi essere consolidato per facta concludentia per il trascorrere del tempo dalle vicende del 2010 sino all'attualità della domanda di prime cure, nonché, ulteriormente, fino alla decisione in riesame o a quella odierna) è circostanza della quale questa Corte può, d'altra parte, solo prendere atto.
Va dunque disatteso per infondatezza in toto il proposto gravame.
*
Consegue alla superiore soccombenza la condanna della parte appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
secondo grado:
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.270,35 totale € 9.739,35
poi dimidiato fino ad euro 4.869,675 come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo, per la sua marginalità; ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della ben limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. 6–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_2 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 30.5.2023 ed iscritto a ruolo in data 8.6.2023 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Messina–Sezione Prima–Ufficio del Giudice Unico emessa al n. 2044 in data 1.12.2022 nel procedimento già iscritto al n. 6385/2018 RGAC;
appello proposto da:
; Parte_1 nei confronti di:
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.869,675 per onorario, oltre accessori come per legge, da distrarsi a pro' del costituito procuratore (quale antistatario);
3) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il giorno 13.6.2025
Il Presidente (dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore
(dott. Augusto SABATINI)