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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/12/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1497/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BERSANETTI MARCO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis. 49 c.p.c. depositato in data 29/07/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo proponendo anche contestuale domanda di divorzio.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione sulla domanda di separazione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) I coniugi vivranno separati in abitazioni diverse con l'obbligo del reciproco rispetto. 2)
La casa coniugale sarà assegnata alla moglie, che vi abiterà insieme alla figlia. Il sig.
ha già provveduto a portate via tutti i suoi beni dalla casa coniugale;
3) - La figlia Pt_2 minore pur avendo la minore residenza presso la madre viene affidato in maniera Per_1
condivisa ad entrambi i genitori nel rispetto anche di quanto riportato nel piano genitoriale, che si deposita, che indica gli impegni e le attività quotidiane della figlia relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute (doc. 8); - il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia tutte le volte che vorrà. Esclusivamente e nella denegata ipotesi di disaccordo tra i coniugi il padre potrà vedere e tenere con sé la propria figlia per almeno due pomeriggi a settimana nei giorni di venerdì e lunedì, oltre a fine settimana alternati con la madre, e pertanto per due week end al mese, dal sabato mattina al lunedì mattina. Gli accordi di cui sopra dovranno tenere conto delle esigenze di vita e scolastiche del minore e degli impegni lavorativi del padre e della madre. Le parti concordano, altresì, di alternare le vacanze natalizie, di fine anno e pasquali, nel senso che il minore le trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore, alternando di anno in anno, il 24/25/26 dicembre e 31 dicembre/1 gennaio, 6 gennaio, ed il giorno di Pasqua /
Lunedì dell'Angelo (un giorno con l'uno; un giorno con l'altro, in modo da trascorrerle comunque con entrambi i genitori). Il minore trascorrerà due settimane consecutive con ciascun genitore per le vacanze estive da comunicarsi entro il 1 giugno di ogni anno all'altro genitore. - la madre si impegna a garantire, compatibilmente con le esigenze di vita e scolastiche del minore e di lavoro dei genitori la regolarità delle visite, la presenza con il di lui padre e la distribuzione delle vacanze come sopra indicate. 4) il sig. Parte_2 verserà a titolo di mantenimento per la minore alla sig.ra la somma di euro Parte_1
300,00 mensili entro il giorno cinque di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) Per quanto concerne le spese straordinarie per la figlia i coniugi Per_1
concordano quanto segue: - Tutte le spese mediche e scolastiche necessarie (libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, per interventi chirurgici, medici ed ospedalieri indifferibili, ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo ed assicurazione per il mezzo di trasporto qualora acquistato con il consenso di entrambi i genitori), dovranno essere divise nella misura del 50% tra i coniugi e rimborsate tempestivamente e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data della richiesta al genitore che le abbia anticipate, previa consegna della relative certificazioni mediche e ricevute di spesa, indipendentemente da qualunque previo accordo. - Per quanto attiene invece alle eventuali spese odontoiatriche salvo quelle urgenti o comunque alle eventuali spese mediche rilevanti ed in genere ad ogni altra spesa medica non urgente e non coperta dal SSN, le stesse saranno subordinate al consenso di entrambi i genitori e dovranno essere divise nella misura del 50% tra i coniugi;
a tal fine ciascuno dei genitori comunicherà all'altro il preventivo di spesa ed in caso di mancanza di un motivato dissenso per iscritto entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, tale silenzio verrà interpretato come consenso alla spesa con conseguente attribuzione delle spese tra i genitori nella percentuale sopra indicata. In caso di motivato dissenso e/o omessa preventiva comunicazione delle spese indicate nel presente articolo le spese eventualmente sostenute da uno dei due genitori resteranno a suo esclusivo carico. – Quanto a tutte le altre spese straordinarie per la figlia, con esse intendendosi, a titolo indicativo e non esaustivo sportive, ludiche, relative a corsi di lingua, campi scuola, vacanze scolastiche, tasse universitarie, di acquisto mezzi di trasporto, dovranno essere concordate dai genitori e divise nella misura del 50% tra i coniugi.
L'importo delle spese dovrà essere comunicato all'altro genitore, ed in caso di mancanza di un motivato dissenso per iscritto entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, tale silenzio verrà interpretato come consenso alla spesa con conseguente attribuzione delle spese tra i genitori nella percentuale sopra indicata. In caso di motivato dissenso e/o omessa preventiva comunicazione delle spese indicate nel presente articolo le spese eventualmente sostenute da uno dei due genitori resteranno a suo esclusivo carico. 6) Le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti”. La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, con riferimento all'ulteriore domanda di divorzio.
La liquidazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in PRIVERNO (LT) il 27/06/2021,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 6, Parte 1, Ufficio 1, dell'anno 2021);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Latina, 11/12/2025
Il Presidente relatore
Dott. ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BERSANETTI MARCO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis. 49 c.p.c. depositato in data 29/07/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo proponendo anche contestuale domanda di divorzio.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione sulla domanda di separazione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) I coniugi vivranno separati in abitazioni diverse con l'obbligo del reciproco rispetto. 2)
La casa coniugale sarà assegnata alla moglie, che vi abiterà insieme alla figlia. Il sig.
ha già provveduto a portate via tutti i suoi beni dalla casa coniugale;
3) - La figlia Pt_2 minore pur avendo la minore residenza presso la madre viene affidato in maniera Per_1
condivisa ad entrambi i genitori nel rispetto anche di quanto riportato nel piano genitoriale, che si deposita, che indica gli impegni e le attività quotidiane della figlia relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute (doc. 8); - il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia tutte le volte che vorrà. Esclusivamente e nella denegata ipotesi di disaccordo tra i coniugi il padre potrà vedere e tenere con sé la propria figlia per almeno due pomeriggi a settimana nei giorni di venerdì e lunedì, oltre a fine settimana alternati con la madre, e pertanto per due week end al mese, dal sabato mattina al lunedì mattina. Gli accordi di cui sopra dovranno tenere conto delle esigenze di vita e scolastiche del minore e degli impegni lavorativi del padre e della madre. Le parti concordano, altresì, di alternare le vacanze natalizie, di fine anno e pasquali, nel senso che il minore le trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore, alternando di anno in anno, il 24/25/26 dicembre e 31 dicembre/1 gennaio, 6 gennaio, ed il giorno di Pasqua /
Lunedì dell'Angelo (un giorno con l'uno; un giorno con l'altro, in modo da trascorrerle comunque con entrambi i genitori). Il minore trascorrerà due settimane consecutive con ciascun genitore per le vacanze estive da comunicarsi entro il 1 giugno di ogni anno all'altro genitore. - la madre si impegna a garantire, compatibilmente con le esigenze di vita e scolastiche del minore e di lavoro dei genitori la regolarità delle visite, la presenza con il di lui padre e la distribuzione delle vacanze come sopra indicate. 4) il sig. Parte_2 verserà a titolo di mantenimento per la minore alla sig.ra la somma di euro Parte_1
300,00 mensili entro il giorno cinque di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) Per quanto concerne le spese straordinarie per la figlia i coniugi Per_1
concordano quanto segue: - Tutte le spese mediche e scolastiche necessarie (libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, per interventi chirurgici, medici ed ospedalieri indifferibili, ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo ed assicurazione per il mezzo di trasporto qualora acquistato con il consenso di entrambi i genitori), dovranno essere divise nella misura del 50% tra i coniugi e rimborsate tempestivamente e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data della richiesta al genitore che le abbia anticipate, previa consegna della relative certificazioni mediche e ricevute di spesa, indipendentemente da qualunque previo accordo. - Per quanto attiene invece alle eventuali spese odontoiatriche salvo quelle urgenti o comunque alle eventuali spese mediche rilevanti ed in genere ad ogni altra spesa medica non urgente e non coperta dal SSN, le stesse saranno subordinate al consenso di entrambi i genitori e dovranno essere divise nella misura del 50% tra i coniugi;
a tal fine ciascuno dei genitori comunicherà all'altro il preventivo di spesa ed in caso di mancanza di un motivato dissenso per iscritto entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, tale silenzio verrà interpretato come consenso alla spesa con conseguente attribuzione delle spese tra i genitori nella percentuale sopra indicata. In caso di motivato dissenso e/o omessa preventiva comunicazione delle spese indicate nel presente articolo le spese eventualmente sostenute da uno dei due genitori resteranno a suo esclusivo carico. – Quanto a tutte le altre spese straordinarie per la figlia, con esse intendendosi, a titolo indicativo e non esaustivo sportive, ludiche, relative a corsi di lingua, campi scuola, vacanze scolastiche, tasse universitarie, di acquisto mezzi di trasporto, dovranno essere concordate dai genitori e divise nella misura del 50% tra i coniugi.
L'importo delle spese dovrà essere comunicato all'altro genitore, ed in caso di mancanza di un motivato dissenso per iscritto entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, tale silenzio verrà interpretato come consenso alla spesa con conseguente attribuzione delle spese tra i genitori nella percentuale sopra indicata. In caso di motivato dissenso e/o omessa preventiva comunicazione delle spese indicate nel presente articolo le spese eventualmente sostenute da uno dei due genitori resteranno a suo esclusivo carico. 6) Le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti”. La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, con riferimento all'ulteriore domanda di divorzio.
La liquidazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in PRIVERNO (LT) il 27/06/2021,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 6, Parte 1, Ufficio 1, dell'anno 2021);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Latina, 11/12/2025
Il Presidente relatore
Dott. ssa Concetta Serino