Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 496/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 496/2023
Oggi 03/04/2025, alle ore 10.20, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per la parte personalmente e l'avv. HALILI ANILA e FABIO GALLI Parte_1
Per , la parte personalmente e l'avv. GERELLI MARCO Controparte_1
La dott.sa Ernesta Batj è presente ai fini della pratica forense.
Il giudice invita le parti a discutere oralmente la causa. Le parti discutono la causa.
Dopo circa 40 minuti di discussione, il giudice dispone la prosecuzione dell'udienza alle ore 13.40, stante la necessità di celebrare le altre udienze fissate.
Il giudizio prosegue alle ore 14.30 alla presenza dei procuratori delle parti. Le parti continuano la discussione della causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia ordinanza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 3/04/2025
Il giudice
Daniele Moro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 496/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Halili Parte_1 C.F._1
Anila e Fabio Galli
- parte ricorrente - nei confronti di:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Gerelli Marco
- parte resistente -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del ricorso, dichiarata la responsabilità del convenuto per i fatti descritti in narrativa e quantificati i danni patiti dalla ricorrente, condannare lo stesso a pagare alla signora la somma di €. 152.907,00 (già Parte_1 detratti gli €. 6.000,00 corrisposti dal ) con gli interessi di legge dal dì del dovuto CP_1
al saldo, o quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa per le motivazioni descritte in premessa. Con vittoria di spese e compensi di avvocato del presente procedimento”.
Per parte resistente: “voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, in via preliminare, in accoglimento della prima eccezione dichiarare la materia, per la sua complessità, non rientrare fra quelle che è possibile proporre col ricorso ex art 702 bis e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta con ricorso ex art. 702 ter n. 2 con la condanna alle spese di costituzione;
in subordine, sempre in via preliminare in denegata ipotesi di non accoglimento della prima eccezione, disporre il mutamento del rito, fissando i termini di cui all'art. 183/6 cpc in accoglimento della seconda eccezione disponendo ai sensi dell'art. 702 ter n.
3. Nel merito rigettare in ogni miglior modo e forma le domande risarcitorie formulate, per l'assenza di prova del danno evento in considerazione dell'audio prodotto
(vedi doc.4) dal quale si rileva che la ha reso un falsa testimonianza e non può Tes_1
pertanto essere assunta come riscontro delle dichiarazioni della In subordine Pt_1
rigettare le avverse domande risarcitorie perché allo stato, col richiamo come titolo della domanda all'art.651 cpp, (inapplicabile al caso), non possono essere accolte, non essendosi formato “giudicato”, come avverso sostenuto, mancando nel caso una sentenza di condanna (proscioglimento per prescrizione del reato). In ogni caso, in denegata e non creduta ipotesi di superamento delle due eccezioni e della domanda principale e subordinata di merito, si insiste perché venga disposta istruttoria con le forme del rito ordinario, secondo l'insegnamento della S.C.
considerato che
non ogni reato è produttivo di danno che va provato specificamente, in sede civile, con riguardo all'esistenza, entità, conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato in sede penale come
"potenzialmente" dannose e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati non essendo sufficiente l'allegazione del mero danno evento, avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non al danno conseguenza, per il quale l indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica, nel nostro caso individuando e quantificando l'incidenza delle concause (preesistenza malformativa - 5 interventi disastrosi – scelte terapeutiche - mancanza cure/riabilitazione) come indicato al p. 8 pag.35 della sentenza della Corte d'Appello, che fa stato (perché in punto non impugnata da controparte), attribuendo, in non creduta ipotesi la residua responsabilità al
. Disporre la restituzione della somma di € 6.000,00 a titolo di provvisionale, in CP_1
caso di accoglimento delle domande del convenuto, oltre alle spese di costituzione della parte civile dei due gradi di giudizio. In ogni caso col favore delle spese di lite della causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La sig.ra adiva il Tribunale di Cremona al fine di ottenere la Parte_1
condanna del sig. al pagamento della somma risarcitoria di euro Controparte_1
152.907,00.
La ricorrente deduceva:
- che “intorno alla metà del mese di giugno del 2009 presentava denuncia querela nei confronti di in quanto il 13.6.2009, a seguito di un incontro tra i due Controparte_1
dovuto al rilascio di un appartamento in locazione alla e di proprietà del suocero del Pt_1
Figliano, si recava presso l'ufficio di questo ultimo per restituire le chiavi della casa ed egli, irritato ed innervosito, prima la minacciava di farla mordere dal suo cane se non fosse uscita e poi le prendeva con forza il braccio sinistro, glielo ruotava dietro la schiena e la scaraventava fuori dal portone, in tal modo cagionandole importanti lesioni personali”;
- che “a seguito di tale querela veniva instaurato un giudizio penale avanti il Tribunale di
Cremona con il seguente capo di imputazione a carico di imputato “del Controparte_1
reato p. e p. dagli artt.582, 583 comma 1, n.1 e n.2, c.p. perché prendendole con forza il braccio sinistro, ruotandoglielo dietro la schiena e scaraventandola fuori dal portone, cagionava ad lesioni personali consistite in trauma distorsivo polso sinistro Parte_1
con lesione della fibrocartilagine triangolare dalla quale derivava una perdita parziale delle funzionalità del polso ed una malattia della durata di gg. 275”. Al termine del dibattimento il Tribunale di Cremona, nella persona del dott. Francesco Sora, con sentenza n.162/2018 R.G. sent. dichiarava colpevole del reato a lui ascritto e, Controparte_1
esclusa la recidiva, lo condannava alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali…Il Tribunale, sulla scorta della perizia medico legale effettuata nel corso del dibattimento, condannava l'imputato alla rifusione alla parte civile Pt_1 del danno patito liquidato in €. 60.000,00”;
[...]
- che “l'imputato proponeva appello avanti la Corte d'Appello di Brescia che, con sentenza n.1828/2021, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell'appellante in quanto il reato si era estinto per intervenuta prescrizione, revocava la liquidazione del danno rimettendo le parti avanti il giudice civile per la sua determinazione e condannava il al pagamento di una provvisionale CP_1 pari ad €. 6.000,00”; - che “il proponeva, inoltre, ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CP_1
Corte d'Appello di Brescia e la Suprema Corte, con sentenza n. 43845 del 14.10.2022 dichiarava inammissibile il ricorso”;
- che “si rende necessario il ricorso all'Autorità Giudiziaria, per la quantificazione dei danni sofferti dalla ricorrente”;
- che “per ciò che attiene la quantificazione del danno si ritiene corretto riferirsi alla perizia medico legale del dott. effettuata quale CTU all'interno del Persona_1
processo di primo grado. Il CTU, dopo aver certificato che le lesioni sono compatibili con la dinamica descritta dalla signora ha stabilito un danno biologico da invalidità Pt_1 permanente pari al 19%, un'incapacità ad attendere le ordinarie occupazioni in modo totale per mesi 11 e giorni 15 ed in modo parziale per mesi 24 e giorni 15…Sul danno biologico si ritiene debba essere calcolata la personalizzazione massima pari al 40%, che si giustifica in quanto l'evento è stato commesso nei confronti di una donna di soli 37 anni e l'ha certamente limitata, vista la difficoltà funzionale derivata, nella ricerca di un'occupazione lavorativa per la quale necessitasse l'utilizzo della mano. La ricorrente ancora oggi è costretta a portare un tutore al polso sinistro, fatica svolgere qualsiasi mansione che richieda l'utilizzo delle due mani, essendole residuata una limitatissima funzionalità del polso interessato dal trauma”;
- che “alla somma risarcitoria dovranno essere detratti €. 6.000,00 già corrisposti dal
Figliano a seguito del riconoscimento di tale somma in via provvisionale dalla Corte
d'Appello di Brescia”.
Si costituiva in giudizio il sig. , il quale, argomentato circa la Controparte_1 fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata.
Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che il mutamento del rito da sommario di cognizione a ordinario è collegato all'esercizio di un potere discrezionale del giudice. Nel caso di specie la natura e la quantità delle questioni prospettate dalle parti sono compatibili con il procedimento scelto dalla ricorrente. Il diritto di difesa non è stato pregiudicato dalla scelta compiuta dalla sig.ra giacché il resistente, dopo la notificazione del ricorso, Parte_1 era pienamente consapevole delle tesi sostenute dalla controparte e ha potuto predisporre un atto di costituzione in giudizio idoneo a tutelare pienamente i propri interessi.
Diversamente da quanto dedotto nella “comparsa di costituzione e risposta”, la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia in data 1.7.2021 è rilevante in questo procedimento. Invero la dichiarazione di non doversi procedere nei confronti del sig.
in ordine al delitto di lesione personale è connessa all'estinzione del Controparte_1
reato per intervenuta prescrizione, sicché deve essere applicato il condivisibile principio di diritto espresso dalla Corte Suprema di Cassazione nell'ordinanza n. 12973 del 30.6.2020 secondo cui “la sentenza del giudice penale di estinzione del reato per prescrizione, emessa a seguito di dibattimento, spiega effetti, nel giudizio civile, nei confronti di coloro che abbiano partecipato al processo penale, in ordine alla sussistenza dei fatti materiali in concreto accertati, anche se può essere operata in sede civile una loro rivalutazione in via autonoma, qualora da essi dipenda il riconoscimento del diritto fatto valere in quella sede”. A ciò si aggiunga che il resistente è stato condannato dalla Corte di Appello di
Brescia a corrispondere alla sig.ra una “provvisionale” di importo pari a Parte_1
euro 6.000,00, in ragione del pregiudizio subito da quest'ultima a causa della condotta illecita posta in essere in data 13.06.2009. Conseguentemente devono essere applicati i condivisibili principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di Cassazione nelle ordinanze nn. 8477 del 5.5.2020 e 11467 del 15.6.2020 secondo cui “nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto- reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli” e “qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, e la Corte di cassazione, nell'annullare senza rinvio la pronuncia per essere il reato estinto per prescrizione, tenga
"ferme le statuizioni civili, attesa la sentenza di condanna in primo grado e l'assenza di impugnazione sul punto", una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento (nella specie, l'annullamento di un testamento), derivanti dal fatto”.
Nello specifico la Corte di Appello di Brescia ha accertato il fatto che il sig. CP_1
abbia afferrato il polso sinistro della sig.ra abbia girato il braccio
[...] Parte_1
afferrato dietro la schiena della persona offesa e, mantenendo la presa, abbia spinto la ricorrente. Tali condotte, che non abbisognano di ulteriori prove, hanno generato la rottura della fibrocartilagine triangolare della resistente.
Diversamente da quanto adombrato dal resistente, è opportuno ricordare che
“qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno,
l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale
(quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 5737 del 24.2.2023).
In merito alla verificazione del pregiudizio subito dalla sig.ra le Parte_1
condizioni di salute della stessa rappresentano una evidente concausa naturale inidonea ad incidere sul nesso di causalità materiale tra la condotta umana e l'evento pregiudizievole.
Siffatte condizioni di salute possono incidere sul nesso di causalità giuridica, escludendo l'esistenza di un diritto risarcitorio in relazione ai nocumenti che la danneggiata avrebbe comunque subito a causa del naturale sviluppo del proprio stato patologico. Infatti, in presenza di una patologia invalidante, il pregiudizio risarcibile deve essere determinato, non solo effettuando una comparazione tra lo stato di menomazione psicofisica del danneggiato prima del fatto illecito e lo stato di menomazione dopo il fatto illecito, ma valutando altresì la situazione di menomazione che si sarebbe certamente verificata a causa della degenerazione della patologia.
Nel caso di specie, tenuto conto delle relazioni di consulenza tecnica depositate in giudizio, si osserva che:
1) prima dell'evento del 13.6.2009, il polso sinistro della sig.ra “era Parte_1
affetto da una preesistente patologia degenerativa della fibrocartilagine triangolare non dipendente da pregressi traumi” (cfr. relazione di consulenza tecnica del 30.5.2024).
L'esatta percentuale di compromissione permanente del distretto anatomo-funzionale non è nota (cfr. integrazione di relazione tecnica del 19.10.2024 nella parte in cui si legge: “al quesito n. 3 non è possibile rispondere perché non esiste alcun referto o documento sanitario dal quale poter desumere lo stato clinico - obiettivo del polso prima del
13.6.2009”). Si può comunque asserire che tale compromissione fosse di lieve entità, stimabile equitativamente nella misura del 5%, giacché nella relazione di consulenza tecnica del 30.5.2024 l'ausiliario del giudice ha prima affermato che “la lesione presente nello stato anteriore (degenerazione della TFC) avrà certamente cagionato una disfunzionalità cronica del polso nelle comuni attività del vivere quotidiano” e ha poi sostenuto che la patologia “non cagionava una inabilità temporanea né assoluta né permanente”. Le affermazioni, sebbene parzialmente contraddittorie, dimostrano che la malattia non era causa di significativa sofferenza soggettiva né si ripercuoteva in modo rilevante sugli aspetti dinamico – relazionali. La circostanza è ulteriormente confermata dal fatto che: a) prima del sinistro del 13.6.2009 la sig.ra non ha mai fruito di Parte_1
prestazioni sanitarie connesse alla patologia sofferta (si evidenzia che il CTU è stato autorizzato ad accedere al fascicolo sanitario elettronico della ricorrente); b) non vi sono allegazioni in merito ad attività precluse alla sig.ra prima della verificazione Parte_1
del sinistro;
c) il CTU ha asserito che il “trauma ha slatentizzato una situazione articolare degenerativa che prima del fatto era in compenso funzionale e che dopo il trauma si è scompensata”, affermando così implicitamente che l'organismo della ricorrente si era adattato alla situazione patologica in modo da superare o limitare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla stessa;
2) la condotta posta in essere dal sig. in data 13.6.2009 ha Controparte_1
determinato la rottura della fibrocartilagine triangolare della resistente (cfr. relazioni di consulenza tecnica: “in sostanza il trauma in torsione del polso di fatto sprovvisto di capacità lesiva a provocare qualsivoglia lesione su una articolazione indenne da patologie ha rappresentato l'ultimo degli antecedenti causali che agendo su una condizione patologica preesistente - la degenerazione della TFC - ha determinato la lesione, ossia la rottura della TFC medesima…La rottura della fibrocartilagine triangolare (TFCC) già precedentemente degenerata come dimostrano le RM polso del 7.9.09 e la successiva del
14.5.10, si è verificata dopo il fatto del 13.6.09 come documentano i due accessi ospedalieri del 13 e 14 giugno 2009. Si ribadisce come dettagliato nella prima relazione di consulenza che la torsione ha rappresentato “il momento sciogliente” per il verificarsi della rottura completa del complesso legamentoso…Pertanto al quesito se la lesione si fosse verificata “anche nell'ipotesi in cui il resistente non avesse posto in essere la condotta di cui al punto 1” la risposta è negativa nel senso che pure considerata la degenerazione preesistente un trauma, ancorché lieve, sarebbe stato comunque necessario per determinare la rottura della cartilagine”).
Considerato che, dall'esame della CTU emerge che la naturale degenerazione della patologia della ricorrente non avrebbe provocato la rottura della fibrocartilagine triangolare, in quanto la rottura si sarebbe verificata solamente in presenza di un ipotetico trauma, il sig.
deve essere condannato a risarcire interamente i pregiudizi derivanti Controparte_1 dall'aggravamento dello stato di menomazione psicofisica della danneggiata, aggravamento che deve essere valutato confrontando lo stato di menomazione esistente prima del fatto illecito con quello esistente dopo il fatto illecito (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, ord. n. 20836 del
21.8.2018 secondo cui “in tema di responsabilità civile (nella specie: contrattuale ed extracontrattuale da attività medico-sanitaria), laddove il danneggiato, prima dell'evento, versi in pregresso stato di vulnerabilità (o di mera predisposizione) ma l'evidenza probatoria del processo, sotto il profilo eziologico, non consente di dimostrare con certezza che, a prescindere dal comportamento imputabile al danneggiante, detto stato si sarebbe comunque evoluto, anche in assenza dell'evento di danno, in senso patologico- invalidante, il giudice in sede di quantificazione del danno non deve procedere ad alcuna diminuzione del "quantum debeatur", posto che, diversamente, darebbe applicazione all'intollerabile principio secondo cui persone che, per loro disgrazia (e non già per colpa imputabile ex art. 1227 c.c. o per fatto addebitabile a terzi), siano più vulnerabili di altre, dovrebbero irragionevolmente appagarsi di una tutela risarcitoria minore rispetto agli altri consociati affetti da cosiddetta normalità”);
3) prima del sinistro 13.6.2009 sussisteva una compromissione permanente dello stato di salute psicofisico della sig.ra stimabile nella misura del 5% mentre dopo Parte_1
il sinistro la compromissione permanente dello stato di salute era pari al 20% (cfr. relazione di consulenza tecnica del 30.5.2024: “oggi la situazione articolare è molto peggiorata rispetto allo stato anteriore perché pemane una rigidità del polso ed una franca ipostenia della mano: il danno complessivo è valutabile in termini civilistici nella misura del 20%”).
La compromissione temporanea del bene salute riconducibile al sinistro è stata determinata dal consulente tecnico nominato “nella misura di venti giorni al 75%, quindici giorni al
50% e quindici giorni al 25%”.
Il preesistente stato di fragilità della danneggiata non incide sul nesso di causalità tra la condotta tenuta dal resistente e l'evento pregiudizievole subito dalla ricorrente. Anche
l'eventuale esistenza di errori sanitari commessi durante gli interventi finalizzati alla riparazione della rottura della fibrocartilagine triangolare non escludono il nesso di causalità tra la condotta lesiva e l'evento dannoso (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, sent. n. 7507 del
4.6.2001 secondo cui “nel caso di lesioni personali seguite da trattamento sanitario che, in luogo di determinarne la guarigione, le abbiano aggravate (o abbiano addirittura provocato la morte del paziente), l'eventuale negligenza o imperizia dei medici non esclude, di per sé, il nesso di causalità tra la condotta lesiva dell'agente e l'evento finale, poiché la colpa del sanitario, ancorché grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente rispetto al comportamento dell'autore dell'illecito che, provocando il fatto lesivo, ne abbia reso necessario l'intervento. L'intervento medico è, difatti, vicenda sicuramente tipica e prevedibile, mentre lo stesso errore professionale, non potendo, di per sé, ritenersi fatto del tutto imprevedibile o inverosimile, si inserisce del tutto legittimamente nella serie causale originata dall'azione offensiva - rispetto alla quale costituisce, dunque, momento normale di evoluzione -, poiché le modalità con cui i sanitari operano non realizzano quella situazione di sufficienza causale sopravvenuta nella determinazione dell'evento dalla quale il legislatore fa dipendere l'esclusione del rapporto di causalità rispetto a tutti gli antecedenti comunque riferibili all'evento”).
La somma risarcitoria legata alla compromissione permanente dello stato di salute psicofisico deve essere determinata sulla base dei parametri previsti dalle cd. “Tabelle di
Milano”, applicando i principi liquidatori elaborati dalla cd. “teoria del punto pesante”.
Infatti è ragionevole sostenere che una condotta generatrice di una certa percentuale di compromissione permanente dello stato di salute psicofisico è causa di nocumenti maggiori nel soggetto che è già pregiudicato nel distretto anatomo -funzionale colpito dall'evento dannoso. La medesima percentuale di compromissione permanente produce effetti negativi meno gravi nel “soggetto sano” rispetto a quelli prodotti nel “soggetto menomato”, in quanto in relazione a quest'ultimo soggetto gli effetti negativi della menomazione subita si sommano agli effetti negativi legati alla preesistente compromessa situazione di salute. La liquidazione del danno deve essere effettuata individuando l'importo risarcitorio spettante al danneggiato sulla base della percentuale di compromissione dello stato di salute dopo il sinistro (nel caso di specie 20%) e sottraendo da tale importo la somma quantificata sulla base della pregressa percentuale di compromissione (nel caso di specie 5%). Applicando i principi espressi, tenuto conto del fatto che il sig. ha già corrisposto alla Controparte_1
sig.ra la somma risarcitoria di euro 6.000,00, il resistente deve essere Parte_1
condannato a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 70.047,00 (euro 84.973,00 – euro 8.926,00 – euro 6.000,00; dove euro 84.973,00 è la somma spettante alla danneggiata sulla base di una percentuale di compromissione dello stato di salute pari al 20% ed euro
8.926,00 è la somma quantificata sulla base di una percentuale di compromissione dello stato di salute pari al 5%).
La somma risarcitoria legata alla compromissione temporanea del bene salute, determinata sulla base dei parametri previsti dalle cd. “Tabelle di Milano” e delle risultanze peritali, è pari a euro 3.018,75 (euro 1.725,00 + euro 862,50 + euro 431,25).
Sull'importo di euro 73.065,75 (euro 70.047,00 + euro 3.018,75), già liquidato in valori monetari correnti, devalutato alla data del 13.6.2009 e, poi, rivalutato anno per anno, sono dovuti interessi compensativi, nella misura del tasso legale, dalla data predetta a quella di pubblicazione della presente sentenza. Tale statuizione trova la propria ragione giustificatrice nel mancato tempestivo godimento della somma risarcitoria;
somma di cui la danneggiata avrebbe dovuto disporre precedentemente e di cui, invece, ha goduto il danneggiante. Il tardivo conseguimento di siffatta massa monetaria concreta un danno da ritardo, ristorato, alla luce di un principio generale di equità, attraverso il ricorso alla categoria giuridica degli interessi compensativi, che costituiscono un criterio di commisurazione del danno da posticipato conseguimento di una somma di denaro. Sulla somma di cui sopra (euro 73.065,75 + interessi sulla somma devalutata) sono dovuti interessi corrispettivi, nella misura del tasso legale, dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo in considerazione del fatto che la liquidazione giudiziale modifica la natura del debito, passando da debito di valore in debito di valuta.
Deve essere rigettata la richiesta attorea avente ad oggetto “la personalizzazione massima che si giustifica in quanto l'evento è stato commesso nei confronti di una donna di soli 37 anni e l'ha certamente limitata, vista la difficoltà funzionale derivata, nella ricerca di un'occupazione lavorativa per la quale necessitasse l'utilizzo della mano”. Sul punto è sufficiente osservare, da un lato, che l'omesso svolgimento di attività lavorativa rappresenta un danno patrimoniale e che non vi è alcuna domanda risarcitoria legata al ristoro di siffatto pregiudizio e, dall'altro, che non vi è alcuna prova (e nessuna istanza istruttoria è stata avanzata) circa il fatto che il pregiudizio subito dalla ricorrente abbia avuto un'incidenza negativa superiore rispetto all'ipotesi media contemplata dalla tabella milanese. Qualsiasi menomazione invalidante è per natura idonea ad incidere negativamente sulla sfera giuridica dell'interessato; ciò che rileva, ai fini di un incremento risarcitorio, è che quella specifica menomazione invalidante abbia generato delle conseguenze dannose più gravi rispetto all'ipotesi media considerata dalle cd. “Tabelle di Milano”.
Anche la domanda avente ad oggetto il rimborso delle spese mediche deve essere rigettata, in quanto il consulente tecnico nominato ha accertato che non sono state documentate “spese mediche e di cura pertinenti alle lesioni conseguenti al trauma del
13.6.09”.
Le spese processuali, comprese quelle relative alla consulenza tecnica esperita, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia. In merito alle spese e al compenso del CTU, si evidenzia che non è stato emesso alcun decreto di liquidazione, in quanto, ragionevolmente, il consulente ha ritenuto soddisfacente l'importo ricevuto a titolo di fondo spese. Tale importo, come determinato nel provvedimento del 10.10.2023 è posto definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- condanna il sig. a corrispondere alla sig.ra la somma di Controparte_1 Parte_1
euro 73.065,75, oltre interessi e rivalutazione monetaria come precisati in parte motivazionale;
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore della sig.ra Controparte_1
che si liquidano in euro 406,50 per spese esenti, in euro 9.500,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico del sig. le spese e il compenso del CTU, Controparte_1
come determinati nel provvedimento del 10.10.2023.
Cremona, 03/04/2025
Il giudice
Daniele Moro