Articolo 27 della Legge 8 maggio 1998, n. 146
Articolo 26Articolo 28
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15 maggio 1998
Art. 27. (Modifica dell'articolo 218 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale). 1. Nell'articolo 218 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, al primo comma , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto".
Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'art. 218 del testo unico delle disposizioni in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, come modificato dalla presente legge:
"Art. 218 (Interessi di mora). - Gli interessi di mora previsti dagli articoli 191 e 211 sono fissati nella misura del sei per cento semestrale, da computarsi sull'ammontare, dei diritti doganali dovuti, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto.
Per la liquidazione degli interessi di cui al precedente comma, il semestre iniziato e' computato per intero".
- Si riportano gli articoli 191 e 211 del predetto testo unico in materia doganale:
"Art. 191 (Condizioni per l'importazione definitiva). - Per l'importazione definitiva consentita ai sensi del precedente articolo saranno pagati i diritti doganali che sarebbero stati dovuti sulle merci temporaneamente importate alla data in cui fu accettata dalla dogana la dichiarazione di temporanea importazione, nonche' gli interessi di mora di cui all'art. 218 per il tempo decorso da tale data a quella di accettazione della dichiarazione di importazione definitiva.
L'interesse di mora non e' dovuto quando si tratti di merci in temporanea importazione la cui lavorazione sia avvenuta in stabilimenti sottoposti alla speciale vigilanza dell'amministrazione".
"Art. 211 (Autorizzazione alla esportazione definitiva).
- Il capo della circoscrizione doganale puo' consentire, prima della scadenza del termine fissato nella bolletta di temporanea esportazione, l'esportazione definitiva, in tutto o in parte, delle merci temporaneamente esportate.
Restano fermi i divieti e le restrizioni di ogni genere stabiliti all'esportazione.
Per l'esportazione definitiva consentita ai sensi del primo comma saranno pagati i diritti doganali di esportazione che sarebbero stati eventualmente dovuti sulle merci temporaneamente esportate alla data in cui fu accettata dalla dogana la dichiarazione di temporanea esportazione, nonche' gli interessi di mora di cui all'art. 218 per il tempo decorso da tale data a quella di accettazione della dichiarazione di esportazione definitiva".
Entrata in vigore il 15 maggio 1998