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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 04/03/2024, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
- REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo PRESIDENTE REL.
Dott. Rita De Angelis GIUDICE
Dott. Enza Foti GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n 1734 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 promossa con ricorso depositato in data 07/12/2023 da:
, nata il [...] ad [...] e residente in [...]( Parte_1
AP ), Via Sondrio n. 12, C.F.: e nato l'[...] ad C.F._1 Parte_2
ASCOLI PICENO (AP) e residente a [...], C.F.:
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Antonella Carosi C.F._2
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. nulla oppone.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 07/12/2023 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 30/08/1981 avevano contratto matrimonio concordatario in Ascoli Piceno, iscritto nei Registri
degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 204, parte II, serie A, anno 1981, optando per il regime di comunione dei beni;
- dall'unione non erano nati figli;
1 - i coniugi si erano separati consensualmente, comparendo dinanzi al Presidente del Tribunale di Ascoli
Piceno all'udienza del 28-9-2022 e la separazione consensuale era stata omologata dal Tribunale con decreto del 3-10-2022 alle condizioni concordate dai coniugi;
- dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione,
non vi era stata alcuna riconciliazione, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra le parti;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Ascoli Piceno il 30-8-1981, dandosi disposizione all'Ufficiale di Stato
Civile competente per le annotazioni conseguenti, alle seguenti
CONDIZIONI
- La casa coniugale in comproprietà tra i coniugi sita in IG, via Sondrio n. 12 sarà assegnata quanto al piano interrato e piano terra alla SI.ra e quanto al primo piano e sottotetto al Parte_1 SI. Parte_2
- I coniugi provvederanno a loro cura e spese, con ripartizione al 50% tra gli stessi coniugi, alle spese necessarie per la realizzazione della porta al piano terra per suddividere l'immobile in due unità nonché per l'installazione dei nuovi contatori e per la realizzazione di eventuali ulteriori lavori necessari per dotare di locale cucina anche il primo piano nel quale sono presenti attualmente i relativi scarichi.
- Per quanto riguarda i mobili della casa coniugale saranno così suddivisi: i mobili rimarranno assegnati così come attualmente presenti nell'unità immobiliare ed in particolari quelli presenti al piano interrato e piano terra alla SI.ra , quelli presenti al primo piano e piano sottotetto al SI. Parte_1 Pt_2
[...]
- Fanno eccezione la cucina del piano rustico i cui mobili saranno assegnati al SI. e la Parte_2 camera da letto del primo piano i cui mobili saranno assegnati alla SI.ra . Parte_1
- Il SI. corrisponderà a far data della sottoscrizone della presente scrittura alla SI.ra Parte_2
la somma di € 500,00 (cinquecentoeuro) mensili entro il 15 di ogni mese, rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, quale contributo al suo mantenimento.
- Il contributo mensile di euro 500,00 (cinquecentoeuro) a carico del SI. per il Parte_2 mantenimento in favore della SI.ra cesserà e non sarà più corrisposto dal mese Parte_1 successivo alla percezione della pensione da parte della SI.ra , qualunque sia l'importo Parte_1
e/ o titolo della pensione di cui la stessa beneficerà. La SI.ra si impegna a comunicare Parte_1 al SI. la percezione della pensione entro il mese in cui inizierà a percepirla. In difetto sarà Parte_2 tenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito con una maggiorazione del 20%.
- Per quanto riguarda le autovetture: la GO tg EV506VH e la Alfa Romeo targata AP 370495 attualmente intestate al SI. rimarranno a lui intestate e ne diventa proprietario esclusivo, la Parte_2
TG CE922DD attualmente intestata alla SI.ra rimarrà a lei intestata e CP_1 Parte_1 ne diventerà proprietaria esclusiva.
2 - Fino a quando i lavori di divisione dell'abitazione non saranno ultimati, anche con l'installazione dei contatori e comunque fino all'installazione di contatori autonomi, tutte le utenze dell'abitazione saranno suddivise al 50% tra le parti.
- I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
- I coniugi dichiarano di aver definito ogni aspetto economico tra loro intercorrente.
- Spese compensate.”
Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 28-2-2024
l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte. Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Presidente rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dalla data di comparizione degli stessi dinanzi al Presidente del Tribunale e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55
dell'11.5.2015, di talchè, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le condizioni del divorzio stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate così provvede:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 30/08/1981 in
Ascoli Piceno, iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 204, parte II, serie
A, anno 1981, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza,
quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
3 Ascoli Piceno, 4-3-2024.
Il Presidente est.
( dott. Luigi Cirillo )
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