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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/04/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2098/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2098/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
CAMPINI 1 MONZA presso lo studio dell'avv. D'ACHILLE ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente a sé stesso ex art. 86 c.p.c.;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA MORETTO, CP_1 P.IVA_1
68 25122 BRESCIA presso lo studio dell'avv. NOBILI AMBROSINI ALDO LUCA, che la rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 10 APPELLATA
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa nel proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 450/2024 emessa dal
Tribunale di Lodi, Sezione Civile, Giudice Dott./Dott.ssa Varesano, nell'ambito del giudizio N.R.G. 70/2023, notificata il 4.6.2024,
-in via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare la sentenza impugnata nulla e/o invalida per non aver il Giudice di prime cure concesso i termini ex art 190 cpc.
In ogni caso accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Nel merito accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità, improponibilità, o invalidità del decreto ingiuntivo opposto anche per carenza di legittimazione passiva;
Per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo con ogni conseguente statuizione;
in ogni caso dichiararsi la domanda infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente pagina 2 di 10 appello e nello specifico ammettersi prova per interrogatorio e per testi sulle circostanze di cui alla memoria istruttoria del 4.7.2023 con i testi ivi indicati.
Per : CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni avversa istanza, eccezione o deduzione reietta;
rifuse le spese ed onorari di lite: in via preliminare: rigettare le istanze tutte da controparte esperite per i motivi di cui in premessa;
in via principale e nel merito: rigettare l'appello proposto dall'avv. Parte_1
poiché infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare in toto la sentenza di primo grado con condanna alle spese per entrambi i gradi di giudizio e distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario;
alla luce di quanto da controparte asserito nell'atto di citazione in appello depositato e della relativa istruttoria esperita, dichiararsi la sussistenza della fattispecie della lite temeraria e condannare di conseguenza
pagina 3 di 10
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
La otteneva dal Tribunale di Lodi, nei confronti dell'avv. , il decreto Controparte_1 Parte_1
ingiuntivo n. 1101\2022 per l'importo di euro 15.000,00 oltre accessori, a titolo di restituzione di un deposito fiduciario di pari importo costituito presso il detto professionista.
Esponeva la ricorrente che, nell'ambito di una complessa operazione volta ad ottenere un finanziamento, la medesima aveva conferito all'avv. un incarico di assistenza e consulenza, Pt_1
costituendo presso il medesimo un deposito fiduciario di euro 15.000, che il legale avrebbe dovuto svincolare e destinare al pagamento delle spese necessarie per la predetta operazione di finanziamento, ma solo dopo il positivo riscontro della stessa, ciò che non era avvenuto, dal momento che l'avv.
[...]
aveva disposto della somma senza attendere il positivo esito della operazione. Pt_1
L'avvocato proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, assumendo di nulla Pt_1
dovere alla ricorrente, in quanto:
-aveva regolarmente eseguito il mandato ricevuto, versando, in nome e per conto della Controparte_1
la somma di euro 15.000,00 all'avv. Paolo Cicini, che agiva per conto del soggetto finanziatore AA
RA LT;
-l'utilizzo improprio di detta somma da parte dell'avv. Cicini non poteva che essere imputata a quest'ultimo;
-pertanto difettava la sua legittimazione passiva.
Si costituiva in giudizio parte opposta, contestando il fondamento dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Lodi, con la sentenza n.450\2024 pubblicata il 31-5-2024 respingeva l'opposizione, confermando il decreto opposto e condannando l'avvocato al pagamento delle spese Pt_1
processuali.
Il primo giudice rilevava preliminarmente l'infondatezza della eccezione sollevata dall'opponente, quanto alla mancata produzione da parte della opposta del fascicolo della fase monitoria, in virtù dell'applicabilità del principio di acquisizione processuale dei documenti allegati al ricorso, già messi a disposizione dell'opponente e da questo conosciuti.
Nel merito il tribunale osservava che dalle pattuizioni contenute nel contratto stipulato in data 16-5-
2020 tra le parti, emergeva che l'avv. aveva assunto l'impegno di Pt_1 utilizzare il deposito fiduciario soltanto “al buon esito della trasmissione dello strumento finanziario pagina 4 di 10 bank to bank”, che sarebbe dovuto intervenire, sempre secondo le previsioni negoziali, nell'arco temporale di 72 ore.
Il mancato, pacifico, avveramento delle condizioni che avrebbero legittimato lo svincolo della somma data in deposito fiduciario all'avv. comportava l'obbligo di quest'ultimo di restituire tale Pt_1
importo alla Controparte_1
Detta pronuncia è stata impugnata, in forza di cinque motivi di appello, da parte dell'avvocato
[...]
che chiede l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Pt_1
Si è costituita in giudizio la contestando il fondamento dell'appello e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Alla prima udienza del 21-1-2025 il consigliere istruttore assegnava, ai sensi del novellato art. 352
c.p.c., i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 25 marzo 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini assegnati ex art. 352 c.p.c., e depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 25 marzo 2025, indicato in epigrafe, e decisa nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
L'appellante con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza di primo grado, per non avere il primo giudice concesso alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Secondo l'appellante, tale circostanza avrebbe determinato la violazione del proprio diritto di difesa, e comporterebbe la nullità della sentenza pronunciata dal Tribunale di Lodi.
Con il secondo motivo l'appellante reitera l'eccezione svolta in primo grado, secondo cui il giudice di primo grado avrebbe errato nel confermare il decreto opposto, fondato su documentazione contenuta nel fascicolo monitorio, che parte opposta non aveva tuttavia provveduto a produrre nel corso del giudizio di primo grado.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui lo aveva ritenuto inadempiente al mandato ricevuto da Controparte_1
Secondo la difesa dell'avv. , il tribunale aveva omesso di considerare nel complesso i rapporti Pt_1 contrattuali che inerivano all'operazione di finanziamento, dovendo aversi riguardo sia al “deed od agreement”, stipulato tra la AA RA LT e la , sia del contratto Controparte_2 denominato “escrow account” tra l'avv. in nome e per conto della il dott. Pt_1 Controparte_1
Grigolato per la , e l'avvocato Paolo Cicini. Controparte_3
pagina 5 di 10 Dal complesso di tali accordi contrattuali, emergeva che il deposito della somma di euro 15.000 non doveva essere costituito presso l'avv. , ma presso l'avv. Cicini, fiduciario della Pt_1 CP_3
Solo quest'ultimo aveva il potere di verificare le condizioni per disporre della somma, trasmettendola alla banca in caso di esito positivo dell'operazione, o restituendola all'avv. in caso negativo. Pt_1
L'avv. aveva pertanto, secondo quanto si sostiene nel motivo in esame, eseguito l'incarico Pt_1 trasferendo la somma di euro 15.000 all'avv. Cicini, sul quale gravava l'obbligo di restituirla.
L'appellante pertanto non era parte del deposito fiduciario, non deteneva il denaro, non aveva il potere di disporne, ma era stato semplice tramite del trasferimento della somma dalla all'avv. Controparte_1
Cicini.
Con il quarto motivo l'appellante assume come il primo giudice avesse omesso di delibare sulla eccezione sollevata in primo grado, secondo cui la circostanza della negativa conclusione della operazione di finanziamento, non era stata in alcun modo provata dalla Controparte_1
Con il quinto motivo l'appellante lamenta il rigetto, da parte del primo giudice, delle istanze istruttorie, che se ammesse, avrebbero potuto fornire un quadro dettagliato dei rapporti tra le parti.
Il primo motivo è fondato.
Risulta dal processo verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, come il primo giudice abbia omesso la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., perché le parti non li avevano espressamente richiesto (in particolare nel verbale si legge :”…si dà atto che le parti hanno depositato telematicamente fogli di precisazione delle conclusioni e non hanno domandato la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c….dato atto di quanto sopra, trattiene la causa in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”).
Tali termini, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, vanno concessi d'ufficio, come emerge dal chiaro tenore della norma, salvo una espressa rinuncia di tutte le parti costituite (v. Cass.
32016\2024, che ha sancito la nullità della sentenza deliberata prima del decorso dei termini ex art. 190
c.p.c. anche nel caso in cui, all'udienza fissata per l'esame di istanze istruttorie, la causa era stata trattenuta in decisione con rinuncia ai predetti termini delle parti presenti, ma in assenza di una parte costituita e non comparsa).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la pronuncia n.36596\2021, hanno affermato il principio secondo cui “ La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali pagina 6 di 10 argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia;
invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo”.
Il principio affermato dalla Sezioni Unite è stato successivamente concordemente seguito dalla successiva giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici (Cass. 34861/2022, Cass. 838/2023, Cass.
2067/2023, Cass. 4667/2024).
La conseguenza della nullità della sentenza di primo grado non comporta la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma impone al giudice di secondo grado di decidere la causa nel merito, nei limiti delle doglianze prospettate (Cass. 4125\2020).
Deve pertanto procedersi all'esame degli ulteriori motivi di appello, che ripropongono le argomentazioni difensive allegate in primo grado dall'avv. . Pt_1
Il quinto motivo, che attiene alla richiesta di istruire ulteriormente il processo, ed ha pertanto priorità logica e giuridica sugli altri, è inammissibile, prima ancora che infondato.
L'appellante, a sostegno del motivo, si limita ad affermare come le dette istanze sarebbero
“..tese..anche a fornire un quadro dettagliato dei rapporti tra le parti utile per una esatta interpretazione del contratto..”.
L'appellante, oltre a non indicare in modo specifico quali sarebbero le circostanze da accertare tramite l'assunzione di prova orale, omette completamente di spiegare in che modo queste sarebbero idonee ad orientare l'interpretazione del mandato in modo a sé favorevole.
Il secondo motivo è infondato.
La mancata produzione del fascicolo della fase monitoria non ha, nel caso in esame, alcuna rilevanza, dal momento che la pretesa creditoria della si fonda sul mandato, prodotto in causa Controparte_1 dall'opponente, conferito all'avv. del quale si assume l'inadempimento, quanto alla Pt_1 utilizzazione della somma di euro 15.000,00, il cui versamento all'odierno appellante è circostanza del tutto pacifica.
Risulta quindi evidente come i fatti sui quali si fonda la pretesa creditoria oggetto del giudizio siano pagina 7 di 10 sostanzialmente incontroversi in giudizio, posto che il contrasto tra le parti attiene alla interpretazione del mandato conferito all'avv. . Pt_1
Il terzo motivo ed il quarto motivo, che possono essere congiuntamente esaminati attesa la loro connessione, e che attengono alla opzione interpretativa propugnata dall'avv. in primo grado, Pt_1
sono infondati.
Il contratto di mandato datato 16-5-2020 ha, per la parte che qui rileva, il seguente contenuto:”
Io sottoscritto (…) amministratore unico della società Paolina srl (…) premesso che: Persona_1
(…)
- che in adempimento degli obblighi assunti dalla Paolina srl per il conseguimento dello strumento finanziario è necessario depositare una somma di €uro 15.000,00 (euroquindicimila/00) che saranno utilizzare solo al buon esito della trasmissione dello strumento finanziario bank to bank.
(…)
“Mi impegno a trasferire all'Avvocato , nella qualità di fiduciario senza alcun addebito Parte_1 di spese, entro il giorno 20 maggio 2020 l'importo di Euro 15.000,00= come “deposito fiduciario” affinchè provveda in nome e per conto della Paolina srl, quale forma di co-finanziamento per l'adempimento al contratto DOA stipulato dalla con la FLANGAA TRADING LTD, CP_2
al pagamento della somma di Euro 15.000,00= per deposito fiduciario a garanzia pagamento swift
MT760 dello strumento finanziario.
L'Avv. , con l'accettazione ed adesione al presente contratto, si obbliga a tutelare gli interessi Pt_1 della Paolina srl in esecuzione del richiamato DOA affinchè l'utilizzo della somma in deposito fiduciario sia conforme a quanto espresso nel contratto stesso. E specificamente affinchè lo strumento sia trasmesso, che la indicata come ricevente nel contratto dia comunicazione di avvenuta CP_4 ricezione dello stesso e che lo stesso venga bloccato e acquisito all'operazione. In mancanza la somma andrà restituita e specificamente se lo strumento finanziario non venisse emesso entro 72 ore dalla verifica della RWA e comunque non dovesse essere emesso per colpa o responsabilità dell'emittente.”.
L'interpretazione di detto accordo, sostenuta dall'appellante, non può essere condivisa.
Il chiaro tenore letterale del mandato conferito dalla all'avv. individua in Controparte_1 Pt_1 quest'ultimo il soggetto depositario fiduciario della somma di euro 15.000 e legittimato a disporne, una volta verificata l'emissione dello strumento finanziario, nell'arco temporale di 72 ore.
L'assunto dell'appellante, secondo cui il depositario fiduciario dovrebbe individuarsi nell'avv. Cicini, e cioè in un soggetto terzo, rispetto al mandato il cui contenuto si è sopra riportato, dovrebbe trovare pagina 8 di 10 fondamento in rapporti contrattuali tra altre parti, rispetto a ed all'avv. , ai quali Controparte_1 Pt_1 tuttavia non può assegnarsi l'efficacia di porre nel nulla la scrittura del 16-5-2020, che rimarrebbe priva di effetti.
Seguendo infatti la prospettazione dell'appellante, quanto alla gestione del deposito fiduciario, fermo restando che la mandante è la il mandatario, destinatario degli obblighi derivanti dal Controparte_1 contratto, non sarebbe l'altro contraente, vale a dire l'avv. , ma l'avv. Cicini, e cioè un soggetto Pt_1 terzo, mai nominato e neppure individuabile attraverso l'incarico di mandato, estraneo a quest'ultimo.
Deve pertanto individuarsi nell'avv. il soggetto obbligato ad eseguire il mandato conferito Pt_1
dalla Controparte_5
Anche la questione, prospettata dall'appellante, della omessa delibazione da parte del primo giudice della prova della conclusione negativa dell'operazione di finanziamento, che secondo l'appellante sarebbe assente, risulta infondata.
Come si evince con evidenza dall'atto di citazione in opposizione di primo grado, e dalla documentazione prodotta in giudizio, l'avv. non ha mai neppure contestato che, in data Pt_1 antecedente la notifica del decreto ingiuntivo opposto l'operazione finanziaria non avesse avuto un esito positivo (v. mail 20-12-2022 inviata dal medesimo all'avv. Cicini).
Neppure in questo grado di appello l'avv. afferma che detta operazione finanziaria abbia avuto Pt_1
un esito favorevole, assumendo, in termini di mera possibilità, che non poteva escludersi che il finanziamento fosse già stato concesso o potesse esserlo in futuro, omettendo tuttavia di considerare come, allegato dalla mandante l'inadempimento del mandato, incombeva al mandatario, e cioè all'avv.
, l'onere di dimostrare la circostanza dell'adempimento. Pt_1
Pertanto, l'assenza delle condizioni che avrebbero legittimato lo svincolo della somma in deposito da parte dell'avvocato ha fatto sorgere in capo alla società così come previsto Pt_1 Controparte_1 contrattualmente, il diritto a richiedere all'avvocato la restituzione dell'importo consegnatogli Pt_1
in deposito.
Per le ragioni che precedono, le contestazioni dell'avv. quanto alla fondatezza della pretesa Pt_1
creditoria azionata in via monitoria, sono infondate, con il conseguente rigetto della opposizione proposta e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannato al rimborso delle spese processuali sostenute dalla per entrambi i gradi di giudizio, liquidate, tenuto conto delle questioni Controparte_1
trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.55\2014 (e successive modifiche), quanto al primo pagina 9 di 10 grado, per le quattro fasi, in euro 4.227,00, oltre iva, cpa e 15% per spese forfettarie, applicato l'importo minimo delle tabelle per la fase decisoria, e quanto al presente grado di appello in euro
3.011,00 per compenso, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale -quest'ultima liquidata nel valore minimo, atteso che le parti negli scritti conclusivi si sono riportate alle difese già svolte negli atti introduttivi- escluso il compenso per la fase istruttoria non celebratasi, oltre iva cpa e 15% per rimborso spese forfettarie, importi tutti da distrarsi in favore dell'avv. Aldo Luca Nobili Ambrosini, dichiaratosi antistatario.
Non si ravvisano nella condotta processuale dell'appellante connotati di colpa grave idonei a giustificare una condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitamente pronunciando:
a)dichiara la nullità della sentenza di primo grado, e respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
1101\2022 che conferma;
b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio in favore della liquidate quanto al primo grado in euro 4.227,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per Controparte_1
rimborso spese forfettarie, e quanto al presente grado di appello in euro 3.011,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie, tutte da distrarsi in favore dell'avv. Aldo Luca Nobili
Ambrosini.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2098/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
CAMPINI 1 MONZA presso lo studio dell'avv. D'ACHILLE ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente a sé stesso ex art. 86 c.p.c.;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA MORETTO, CP_1 P.IVA_1
68 25122 BRESCIA presso lo studio dell'avv. NOBILI AMBROSINI ALDO LUCA, che la rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 10 APPELLATA
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa nel proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 450/2024 emessa dal
Tribunale di Lodi, Sezione Civile, Giudice Dott./Dott.ssa Varesano, nell'ambito del giudizio N.R.G. 70/2023, notificata il 4.6.2024,
-in via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare la sentenza impugnata nulla e/o invalida per non aver il Giudice di prime cure concesso i termini ex art 190 cpc.
In ogni caso accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Nel merito accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità, improponibilità, o invalidità del decreto ingiuntivo opposto anche per carenza di legittimazione passiva;
Per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo con ogni conseguente statuizione;
in ogni caso dichiararsi la domanda infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente pagina 2 di 10 appello e nello specifico ammettersi prova per interrogatorio e per testi sulle circostanze di cui alla memoria istruttoria del 4.7.2023 con i testi ivi indicati.
Per : CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni avversa istanza, eccezione o deduzione reietta;
rifuse le spese ed onorari di lite: in via preliminare: rigettare le istanze tutte da controparte esperite per i motivi di cui in premessa;
in via principale e nel merito: rigettare l'appello proposto dall'avv. Parte_1
poiché infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare in toto la sentenza di primo grado con condanna alle spese per entrambi i gradi di giudizio e distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario;
alla luce di quanto da controparte asserito nell'atto di citazione in appello depositato e della relativa istruttoria esperita, dichiararsi la sussistenza della fattispecie della lite temeraria e condannare di conseguenza
pagina 3 di 10
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
La otteneva dal Tribunale di Lodi, nei confronti dell'avv. , il decreto Controparte_1 Parte_1
ingiuntivo n. 1101\2022 per l'importo di euro 15.000,00 oltre accessori, a titolo di restituzione di un deposito fiduciario di pari importo costituito presso il detto professionista.
Esponeva la ricorrente che, nell'ambito di una complessa operazione volta ad ottenere un finanziamento, la medesima aveva conferito all'avv. un incarico di assistenza e consulenza, Pt_1
costituendo presso il medesimo un deposito fiduciario di euro 15.000, che il legale avrebbe dovuto svincolare e destinare al pagamento delle spese necessarie per la predetta operazione di finanziamento, ma solo dopo il positivo riscontro della stessa, ciò che non era avvenuto, dal momento che l'avv.
[...]
aveva disposto della somma senza attendere il positivo esito della operazione. Pt_1
L'avvocato proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, assumendo di nulla Pt_1
dovere alla ricorrente, in quanto:
-aveva regolarmente eseguito il mandato ricevuto, versando, in nome e per conto della Controparte_1
la somma di euro 15.000,00 all'avv. Paolo Cicini, che agiva per conto del soggetto finanziatore AA
RA LT;
-l'utilizzo improprio di detta somma da parte dell'avv. Cicini non poteva che essere imputata a quest'ultimo;
-pertanto difettava la sua legittimazione passiva.
Si costituiva in giudizio parte opposta, contestando il fondamento dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Lodi, con la sentenza n.450\2024 pubblicata il 31-5-2024 respingeva l'opposizione, confermando il decreto opposto e condannando l'avvocato al pagamento delle spese Pt_1
processuali.
Il primo giudice rilevava preliminarmente l'infondatezza della eccezione sollevata dall'opponente, quanto alla mancata produzione da parte della opposta del fascicolo della fase monitoria, in virtù dell'applicabilità del principio di acquisizione processuale dei documenti allegati al ricorso, già messi a disposizione dell'opponente e da questo conosciuti.
Nel merito il tribunale osservava che dalle pattuizioni contenute nel contratto stipulato in data 16-5-
2020 tra le parti, emergeva che l'avv. aveva assunto l'impegno di Pt_1 utilizzare il deposito fiduciario soltanto “al buon esito della trasmissione dello strumento finanziario pagina 4 di 10 bank to bank”, che sarebbe dovuto intervenire, sempre secondo le previsioni negoziali, nell'arco temporale di 72 ore.
Il mancato, pacifico, avveramento delle condizioni che avrebbero legittimato lo svincolo della somma data in deposito fiduciario all'avv. comportava l'obbligo di quest'ultimo di restituire tale Pt_1
importo alla Controparte_1
Detta pronuncia è stata impugnata, in forza di cinque motivi di appello, da parte dell'avvocato
[...]
che chiede l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Pt_1
Si è costituita in giudizio la contestando il fondamento dell'appello e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Alla prima udienza del 21-1-2025 il consigliere istruttore assegnava, ai sensi del novellato art. 352
c.p.c., i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 25 marzo 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini assegnati ex art. 352 c.p.c., e depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 25 marzo 2025, indicato in epigrafe, e decisa nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
L'appellante con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza di primo grado, per non avere il primo giudice concesso alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Secondo l'appellante, tale circostanza avrebbe determinato la violazione del proprio diritto di difesa, e comporterebbe la nullità della sentenza pronunciata dal Tribunale di Lodi.
Con il secondo motivo l'appellante reitera l'eccezione svolta in primo grado, secondo cui il giudice di primo grado avrebbe errato nel confermare il decreto opposto, fondato su documentazione contenuta nel fascicolo monitorio, che parte opposta non aveva tuttavia provveduto a produrre nel corso del giudizio di primo grado.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui lo aveva ritenuto inadempiente al mandato ricevuto da Controparte_1
Secondo la difesa dell'avv. , il tribunale aveva omesso di considerare nel complesso i rapporti Pt_1 contrattuali che inerivano all'operazione di finanziamento, dovendo aversi riguardo sia al “deed od agreement”, stipulato tra la AA RA LT e la , sia del contratto Controparte_2 denominato “escrow account” tra l'avv. in nome e per conto della il dott. Pt_1 Controparte_1
Grigolato per la , e l'avvocato Paolo Cicini. Controparte_3
pagina 5 di 10 Dal complesso di tali accordi contrattuali, emergeva che il deposito della somma di euro 15.000 non doveva essere costituito presso l'avv. , ma presso l'avv. Cicini, fiduciario della Pt_1 CP_3
Solo quest'ultimo aveva il potere di verificare le condizioni per disporre della somma, trasmettendola alla banca in caso di esito positivo dell'operazione, o restituendola all'avv. in caso negativo. Pt_1
L'avv. aveva pertanto, secondo quanto si sostiene nel motivo in esame, eseguito l'incarico Pt_1 trasferendo la somma di euro 15.000 all'avv. Cicini, sul quale gravava l'obbligo di restituirla.
L'appellante pertanto non era parte del deposito fiduciario, non deteneva il denaro, non aveva il potere di disporne, ma era stato semplice tramite del trasferimento della somma dalla all'avv. Controparte_1
Cicini.
Con il quarto motivo l'appellante assume come il primo giudice avesse omesso di delibare sulla eccezione sollevata in primo grado, secondo cui la circostanza della negativa conclusione della operazione di finanziamento, non era stata in alcun modo provata dalla Controparte_1
Con il quinto motivo l'appellante lamenta il rigetto, da parte del primo giudice, delle istanze istruttorie, che se ammesse, avrebbero potuto fornire un quadro dettagliato dei rapporti tra le parti.
Il primo motivo è fondato.
Risulta dal processo verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, come il primo giudice abbia omesso la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., perché le parti non li avevano espressamente richiesto (in particolare nel verbale si legge :”…si dà atto che le parti hanno depositato telematicamente fogli di precisazione delle conclusioni e non hanno domandato la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c….dato atto di quanto sopra, trattiene la causa in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”).
Tali termini, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, vanno concessi d'ufficio, come emerge dal chiaro tenore della norma, salvo una espressa rinuncia di tutte le parti costituite (v. Cass.
32016\2024, che ha sancito la nullità della sentenza deliberata prima del decorso dei termini ex art. 190
c.p.c. anche nel caso in cui, all'udienza fissata per l'esame di istanze istruttorie, la causa era stata trattenuta in decisione con rinuncia ai predetti termini delle parti presenti, ma in assenza di una parte costituita e non comparsa).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la pronuncia n.36596\2021, hanno affermato il principio secondo cui “ La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali pagina 6 di 10 argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia;
invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo”.
Il principio affermato dalla Sezioni Unite è stato successivamente concordemente seguito dalla successiva giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici (Cass. 34861/2022, Cass. 838/2023, Cass.
2067/2023, Cass. 4667/2024).
La conseguenza della nullità della sentenza di primo grado non comporta la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma impone al giudice di secondo grado di decidere la causa nel merito, nei limiti delle doglianze prospettate (Cass. 4125\2020).
Deve pertanto procedersi all'esame degli ulteriori motivi di appello, che ripropongono le argomentazioni difensive allegate in primo grado dall'avv. . Pt_1
Il quinto motivo, che attiene alla richiesta di istruire ulteriormente il processo, ed ha pertanto priorità logica e giuridica sugli altri, è inammissibile, prima ancora che infondato.
L'appellante, a sostegno del motivo, si limita ad affermare come le dette istanze sarebbero
“..tese..anche a fornire un quadro dettagliato dei rapporti tra le parti utile per una esatta interpretazione del contratto..”.
L'appellante, oltre a non indicare in modo specifico quali sarebbero le circostanze da accertare tramite l'assunzione di prova orale, omette completamente di spiegare in che modo queste sarebbero idonee ad orientare l'interpretazione del mandato in modo a sé favorevole.
Il secondo motivo è infondato.
La mancata produzione del fascicolo della fase monitoria non ha, nel caso in esame, alcuna rilevanza, dal momento che la pretesa creditoria della si fonda sul mandato, prodotto in causa Controparte_1 dall'opponente, conferito all'avv. del quale si assume l'inadempimento, quanto alla Pt_1 utilizzazione della somma di euro 15.000,00, il cui versamento all'odierno appellante è circostanza del tutto pacifica.
Risulta quindi evidente come i fatti sui quali si fonda la pretesa creditoria oggetto del giudizio siano pagina 7 di 10 sostanzialmente incontroversi in giudizio, posto che il contrasto tra le parti attiene alla interpretazione del mandato conferito all'avv. . Pt_1
Il terzo motivo ed il quarto motivo, che possono essere congiuntamente esaminati attesa la loro connessione, e che attengono alla opzione interpretativa propugnata dall'avv. in primo grado, Pt_1
sono infondati.
Il contratto di mandato datato 16-5-2020 ha, per la parte che qui rileva, il seguente contenuto:”
Io sottoscritto (…) amministratore unico della società Paolina srl (…) premesso che: Persona_1
(…)
- che in adempimento degli obblighi assunti dalla Paolina srl per il conseguimento dello strumento finanziario è necessario depositare una somma di €uro 15.000,00 (euroquindicimila/00) che saranno utilizzare solo al buon esito della trasmissione dello strumento finanziario bank to bank.
(…)
“Mi impegno a trasferire all'Avvocato , nella qualità di fiduciario senza alcun addebito Parte_1 di spese, entro il giorno 20 maggio 2020 l'importo di Euro 15.000,00= come “deposito fiduciario” affinchè provveda in nome e per conto della Paolina srl, quale forma di co-finanziamento per l'adempimento al contratto DOA stipulato dalla con la FLANGAA TRADING LTD, CP_2
al pagamento della somma di Euro 15.000,00= per deposito fiduciario a garanzia pagamento swift
MT760 dello strumento finanziario.
L'Avv. , con l'accettazione ed adesione al presente contratto, si obbliga a tutelare gli interessi Pt_1 della Paolina srl in esecuzione del richiamato DOA affinchè l'utilizzo della somma in deposito fiduciario sia conforme a quanto espresso nel contratto stesso. E specificamente affinchè lo strumento sia trasmesso, che la indicata come ricevente nel contratto dia comunicazione di avvenuta CP_4 ricezione dello stesso e che lo stesso venga bloccato e acquisito all'operazione. In mancanza la somma andrà restituita e specificamente se lo strumento finanziario non venisse emesso entro 72 ore dalla verifica della RWA e comunque non dovesse essere emesso per colpa o responsabilità dell'emittente.”.
L'interpretazione di detto accordo, sostenuta dall'appellante, non può essere condivisa.
Il chiaro tenore letterale del mandato conferito dalla all'avv. individua in Controparte_1 Pt_1 quest'ultimo il soggetto depositario fiduciario della somma di euro 15.000 e legittimato a disporne, una volta verificata l'emissione dello strumento finanziario, nell'arco temporale di 72 ore.
L'assunto dell'appellante, secondo cui il depositario fiduciario dovrebbe individuarsi nell'avv. Cicini, e cioè in un soggetto terzo, rispetto al mandato il cui contenuto si è sopra riportato, dovrebbe trovare pagina 8 di 10 fondamento in rapporti contrattuali tra altre parti, rispetto a ed all'avv. , ai quali Controparte_1 Pt_1 tuttavia non può assegnarsi l'efficacia di porre nel nulla la scrittura del 16-5-2020, che rimarrebbe priva di effetti.
Seguendo infatti la prospettazione dell'appellante, quanto alla gestione del deposito fiduciario, fermo restando che la mandante è la il mandatario, destinatario degli obblighi derivanti dal Controparte_1 contratto, non sarebbe l'altro contraente, vale a dire l'avv. , ma l'avv. Cicini, e cioè un soggetto Pt_1 terzo, mai nominato e neppure individuabile attraverso l'incarico di mandato, estraneo a quest'ultimo.
Deve pertanto individuarsi nell'avv. il soggetto obbligato ad eseguire il mandato conferito Pt_1
dalla Controparte_5
Anche la questione, prospettata dall'appellante, della omessa delibazione da parte del primo giudice della prova della conclusione negativa dell'operazione di finanziamento, che secondo l'appellante sarebbe assente, risulta infondata.
Come si evince con evidenza dall'atto di citazione in opposizione di primo grado, e dalla documentazione prodotta in giudizio, l'avv. non ha mai neppure contestato che, in data Pt_1 antecedente la notifica del decreto ingiuntivo opposto l'operazione finanziaria non avesse avuto un esito positivo (v. mail 20-12-2022 inviata dal medesimo all'avv. Cicini).
Neppure in questo grado di appello l'avv. afferma che detta operazione finanziaria abbia avuto Pt_1
un esito favorevole, assumendo, in termini di mera possibilità, che non poteva escludersi che il finanziamento fosse già stato concesso o potesse esserlo in futuro, omettendo tuttavia di considerare come, allegato dalla mandante l'inadempimento del mandato, incombeva al mandatario, e cioè all'avv.
, l'onere di dimostrare la circostanza dell'adempimento. Pt_1
Pertanto, l'assenza delle condizioni che avrebbero legittimato lo svincolo della somma in deposito da parte dell'avvocato ha fatto sorgere in capo alla società così come previsto Pt_1 Controparte_1 contrattualmente, il diritto a richiedere all'avvocato la restituzione dell'importo consegnatogli Pt_1
in deposito.
Per le ragioni che precedono, le contestazioni dell'avv. quanto alla fondatezza della pretesa Pt_1
creditoria azionata in via monitoria, sono infondate, con il conseguente rigetto della opposizione proposta e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannato al rimborso delle spese processuali sostenute dalla per entrambi i gradi di giudizio, liquidate, tenuto conto delle questioni Controparte_1
trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.55\2014 (e successive modifiche), quanto al primo pagina 9 di 10 grado, per le quattro fasi, in euro 4.227,00, oltre iva, cpa e 15% per spese forfettarie, applicato l'importo minimo delle tabelle per la fase decisoria, e quanto al presente grado di appello in euro
3.011,00 per compenso, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale -quest'ultima liquidata nel valore minimo, atteso che le parti negli scritti conclusivi si sono riportate alle difese già svolte negli atti introduttivi- escluso il compenso per la fase istruttoria non celebratasi, oltre iva cpa e 15% per rimborso spese forfettarie, importi tutti da distrarsi in favore dell'avv. Aldo Luca Nobili Ambrosini, dichiaratosi antistatario.
Non si ravvisano nella condotta processuale dell'appellante connotati di colpa grave idonei a giustificare una condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitamente pronunciando:
a)dichiara la nullità della sentenza di primo grado, e respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
1101\2022 che conferma;
b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio in favore della liquidate quanto al primo grado in euro 4.227,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per Controparte_1
rimborso spese forfettarie, e quanto al presente grado di appello in euro 3.011,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie, tutte da distrarsi in favore dell'avv. Aldo Luca Nobili
Ambrosini.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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