Decreto cautelare 18 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 14/03/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00991/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01343/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1343 del 2025, proposto dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori, rappresentati e difesi dagli avvocati Michela Antolino e Paola Flammia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Territoriale di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Walter Gibellieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valerio Marmo in Roma, via Salaria 280;
Azienda Sanitaria Territoriale di -OMISSIS- (Ast), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Clini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
dell’ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) n. 87/2025 e dell’ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) n. 39/2025, rese tra le parti
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Territoriale di -OMISSIS- e della Azienda Sanitaria Territoriale di -OMISSIS-;
Vista le impugnate ordinanze del Tribunale amministrativo regionale che, nel disporre incombenti istruttori, non hanno statuito sulla domanda cautelare presentata dalle parti ricorrenti in primo grado;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Considerato che, nel contrasto di posizioni clinico-scientifiche nella predisposizione dei piani terapeutici individualizzati per i tre minori, l’approfondimento istruttorio disposto dal primo giudice appare imprescindibile ai fini del ponderato apprezzamento del merito della causa;
Rilevato, nondimeno, che il referto del -OMISSIS- offre chiare indicazioni terapeutiche sul trattamento da garantire ai tre minori – quantomeno in sede interinale -, abbinando l’inserimento in ambito scolastico con la figura del sostegno all’avvio del trattamento -OMISSIS- in regime domiciliare con frequenza di almeno 15 ore settimanali;
Ritenuto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi in pendenza dell’approfondimento istruttorio innanzi al giudice di prime cure, si debba accordare prevalenza all’interesse dei minori all’immediato avvio del percorso terapeutico così prospettato dagli esperti del -OMISSIS-;
Ravvisati giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello (Ricorso numero: 1343/2025) e, per l’effetto, in riforma delle ordinanze impugnate, accoglie l’istanza cautelare in primo grado ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2- septies , del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.