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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 124/2022 R.G. promossa da
(cod. fisc. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. E. Mascheroni
Appellante contro
, (cod. fisc. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. R.E. Lo Faro C.F._2
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 18 dell'11 gennaio 2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Controparte_1
nei confronti di , condannava quest'ultima al pagamento in
[...] CP_2
favore del lavoratore della somma di € 15.562,08 a titolo di tredicesima mensilità non corrisposta per il periodo lavorativo 1.1.2002 – 31.5.2020.
Il tribunale dichiarava cessata la materia del contendere con riguardo al capo della domanda relativo all'indennità sostitutiva di preavviso, domanda rinunciata a fronte dell'avvenuto pagamento nel luglio del 2020. Nel merito, rigettava la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute in assenza di prova del presupposto;
riteneva che per il periodo lavorativo dal 10.5.1995 al 31.12.2001 nulla era dovuto a titolo di tredicesima mensilità e ciò in ragione dell'esistenza di un accordo tra le parti di corresponsione della tredicesima pro rata temporis;
escludeva che dall'interrogatorio formale potesse desumersi che per il periodo che va dall'1.1.2002 al 31.5.2020 vi fosse un patto di conglobamento della tredicesima mensilità, ragione per cui, condannava il datore di lavoro al pagamento delle somme dovute a tale titolo;
compensava per metà le spese di lite ponendo il residuo a carico della parte resistente.
Con ricorso depositato in data 17 febbraio 2022, impugnava tale pronuncia la parte soccombente;
resisteva al gravame . Controparte_1
La causa, espletata l'istruttoria orale, è stata decisa all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza laddove il tribunale ha ritenuto non provato l'esistenza di un accordo tra le parti di corresponsione della tredicesima mensilità pro rata temporis anche nel periodo dall'1.1.2002 al 31.5.2020.
Sostiene che la prova dell'esistenza del patto di conglobamento, non essendo soggetta a particolari oneri di forma, doveva ritenersi raggiunta in ragione di molteplici elementi concordanti quali: la ricevuta del 20.5.2020, sottoscritta dal lavoratore con allegato assegno (all. 1), dalla quale si evince la corresponsione di una paga mensile di € 1.000,00 (€ 10,00 euro l'ora considerando il rapporto di lavoro di
25 ore settimanali), paga che, in assenza di lavoro straordinario o supplementare, comprendeva, oltre alla remunerazione per lo svolgimento delle 25 ore settimanali lavorative (€ 7,80 l'ora come da contratto e da busta paga) anche la quota di tredicesima mensilità; la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'8 febbraio
2000, con cui la sig.ra aveva dichiarato sotto propria responsabilità di CP_2
corrispondere al lavoratore una paga oraria di £ 10.000 (all. 2); la mancata espressa contestazione da parte del lavoratore della esistenza del patto di conglobamento dedotto in memoria e ciò sia nel verbale di udienza del 9 marzo 2021 che in tutti i successivi scritti difensivi avversari (note di trattazione scritta del 20.04.2021 e del
12.10.2021).
Lamenta la contraddittorietà della sentenza per aver il giudice ritenuto sussistente il patto solo per il periodo lavorativo 10.5.1995 – 31.12.2001, escludendo l'esistenza dell'accordo per il periodo successivo e ciò in ragione delle dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore che, in sede di interrogatorio formale, ha negato di avere percepito dall'1.1.2002 al 31.5.2020 una paga oraria in contanti di €10,00, anziché quella ufficialmente dichiarata di €7,80.
Censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto inammissibile la prova per testi del pagamento “in contanti” della diversa e maggiore somma di
€10,00 senza tenere in debita considerazione la sussistenza di ragionevoli e univoci indizi di fondatezza dell'assunto del datore di lavoro quali: l'accertata corresponsione della 13^ mediante conglobamento nel periodo dal 10.05.1995 al 31.12.2001 che presuppone il mantenimento del medesimo regime anche per il periodo successivo;
la ricevuta del 20.05.2020 dalla quale si evince la corresponsione di una paga oraria di €
10,00 (all. 1).
1.2 Con il secondo motivo, lamenta l'omessa pronuncia in merito alla prescrizione presuntiva triennale dei crediti ex art. 2956 n.1 c.p.c.
Sostiene che l'eccezione di prescrizione presuntiva, potendo essere contrastata giudizialmente in ogni epoca (mediante deferimento di giuramento decisorio), e ciò anche nel caso di rapporti di lavoro non dotati di stabilità, deve ritenersi decorrente in costanza di rapporto non essendo il lavoratore soggetto al “metus” derivante dalla necessità di formulare una prematura rivendicazione del credito, anche solo a fini interruttivi, prima della sua cessazione. Rileva che, il lavoratore ha omesso di deferire giuramento decisorio circa il dedotto pagamento della 13^ mensilità (mediante conglobamento nella paga oraria di
€ 10,00) per cui l'asserito credito (al pari degli altri ingiustamente rivendicati) andava dichiarato presuntivamente prescritto per gli anni anteriori al terzo dalla notifica del ricorso introduttivo di giudizio.
1.3 L'appellato in seno alla memoria di costituzione, dichiara di essere venuto a conoscenza della morte dell'appellante e che tale evento, se comunicato dal procuratore di quest'ultima, comporterebbe l'interruzione del giudizio ex art. 300
c.p.c.
Rileva come la procura a proporre appello sia stata conferita in seno alla costituzione nel giudizio di primo grado del 23.02.2021, mentre la richiesta di deferimento giuramento decisorio sarebbe del 24.01.2022; si tratta di poteri conferiti antecedentemente alla morte, tale per cui il volere della appellante poteva fondarsi su presupposti diversi.
Sul punto, parte appellante sostiene che secondo la giurisprudenza, in virtù del principio di ultrattività del mandato difensivo, resta valida la procura al difensore, conferita in ogni stato e grado del processo, anche dopo che la parte rappresentata sia deceduta ovvero divenuta incapace (Cass., Sez. III, 6 aprile 2022, n. 11193).
2. L'appello è fondato.
2.1 Quanto alla questione preliminare dell'intervenuto decesso dell'appellante e delle sue conseguenze sul processo in assenza di dichiarazione da parte del procuratore, si richiama la pronuncia della Corte di cassazione n. 11193 del 2022:
“In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore,
l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, per l'ultrattività del mandato difensivo, che l'avvocato e procuratore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata, rispetto alle altre parti e al giudice, nella fase attiva del rapporto processuale, nonché, coerentemente, in quelle successive di sua quiescenza o eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; con la precisazione che la descritta posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art.
300, comma 4, c.p.c.” (Cassazione civile sez. III, 06/04/2022, n.11193). Da ciò consegue che, in assenza di dichiarazione dell'evento, lo stesso non ha alcun effetto nel processo che prosegue in virtù dell'ultrattività del mandato difensivo.
2.2 Ciò posto, questa Corte ha ammesso la prova testimoniale richiesta dall'appellante in primo grado riguardo al pagamento, nel periodo del rapporto di lavoro che va dall'1.1.2002 al 31.5.2020, della retribuzione oraria di € 10,00 l'ora, in quanto comprensiva della quota di tredicesima a fronte della retribuzione pattuita di €
7,80.
Il tribunale ha ritenuto inammissibile la prova del pagamento in contanti, ai sensi degli artt. 2721 e 2726 c.c.
Ritiene, di contro, il collegio che a fronte della ricevuta in atti, a firma dell'appellato, attestante il pagamento della somma di € 1.000,00 per il periodo dal
19.5.2010 al 19.6.2020, cioè di una retribuzione oraria sicuramente superiore a quella di € 7,80 prevista nel contratto, la prova per testi era ammissibile ai sensi dell'art. 2724 c.c. comma 1 n. 1) (“La prova per testimoni è ammessa in ogni caso: 1)
Quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato”). In ogni caso vi erano tutti i presupposti per l'esercizio dei poteri d'ufficio ex art. 421 c.p.c., atteso che la ricevuta di cui sopra e la sussistenza del patto riguardo il pagamento della tredicesima mediante conglobamento nella retribuzione oraria per il periodo precedente l'1.1.2002, rappresentano elementi indiziari meritevoli di approfondimento istruttorio.
2.3 Le testi assunte, entrambe figlie dell'appellante, hanno dichiarato che anche in tale secondo periodo all'appellato veniva corrisposta la retribuzione di € 10,00
l'ora (sin dall'entrata in corso dell'euro). In merito dichiara: Parte_2
“Non ho mai corrisposto meno di € 10,00 l'ora, perché nella somma era ricompresa la tredicesima, lui preferiva essere pagato così”; analogamente Controparte_3
dichiara: “L'appellato veniva retribuito con € 10,00 l'ora e in questa somma
[...]
era ricompresa la tredicesima, lui preferiva essere compensato così e con denaro contante…negli ultimi tempi molto spesso ero io a corrispondere la retribuzione….Ricordo che prima dell'euro la retribuzione era di diecimila lire l'ora con l'arrivo dell'euro mia madre commutò le diecimila lire in dieci euro”.
Non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità delle testimoni, atteso che la loro qualità di eredi non risulta documentata in atti, ma solo affermata dall'appellato.
Inoltre, le loro dichiarazioni trovano conferma nella ricevuta di cui sopra, nonché nella circostanza per cui fino al 31.12.2001 l'accordo tra le parti era nel senso di ricomprendere nella retribuzione oraria anche la quota di tredicesima ed è, dunque, plausibile, in assenza di allegazioni di segno contrario in merito, che non vi sia stata alcuna modifica circa tali modalità di pagamento della tredicesima a seguito dell'entrata in corso di altra moneta.
3. La sentenza di primo grado va, dunque, confermata rigettando anche la domanda di pagamento della 13° mensilità per l'intera durata del rapporto di lavoro.
Ogni altra questione rimane assorbita.
4. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le previsioni del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata che, per il resto conferma, rigetta la domanda di pagamento della tredicesima mensilità; condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali che liquida in €
4.629,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 4.996,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 124/2022 R.G. promossa da
(cod. fisc. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. E. Mascheroni
Appellante contro
, (cod. fisc. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. R.E. Lo Faro C.F._2
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 18 dell'11 gennaio 2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Controparte_1
nei confronti di , condannava quest'ultima al pagamento in
[...] CP_2
favore del lavoratore della somma di € 15.562,08 a titolo di tredicesima mensilità non corrisposta per il periodo lavorativo 1.1.2002 – 31.5.2020.
Il tribunale dichiarava cessata la materia del contendere con riguardo al capo della domanda relativo all'indennità sostitutiva di preavviso, domanda rinunciata a fronte dell'avvenuto pagamento nel luglio del 2020. Nel merito, rigettava la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute in assenza di prova del presupposto;
riteneva che per il periodo lavorativo dal 10.5.1995 al 31.12.2001 nulla era dovuto a titolo di tredicesima mensilità e ciò in ragione dell'esistenza di un accordo tra le parti di corresponsione della tredicesima pro rata temporis;
escludeva che dall'interrogatorio formale potesse desumersi che per il periodo che va dall'1.1.2002 al 31.5.2020 vi fosse un patto di conglobamento della tredicesima mensilità, ragione per cui, condannava il datore di lavoro al pagamento delle somme dovute a tale titolo;
compensava per metà le spese di lite ponendo il residuo a carico della parte resistente.
Con ricorso depositato in data 17 febbraio 2022, impugnava tale pronuncia la parte soccombente;
resisteva al gravame . Controparte_1
La causa, espletata l'istruttoria orale, è stata decisa all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza laddove il tribunale ha ritenuto non provato l'esistenza di un accordo tra le parti di corresponsione della tredicesima mensilità pro rata temporis anche nel periodo dall'1.1.2002 al 31.5.2020.
Sostiene che la prova dell'esistenza del patto di conglobamento, non essendo soggetta a particolari oneri di forma, doveva ritenersi raggiunta in ragione di molteplici elementi concordanti quali: la ricevuta del 20.5.2020, sottoscritta dal lavoratore con allegato assegno (all. 1), dalla quale si evince la corresponsione di una paga mensile di € 1.000,00 (€ 10,00 euro l'ora considerando il rapporto di lavoro di
25 ore settimanali), paga che, in assenza di lavoro straordinario o supplementare, comprendeva, oltre alla remunerazione per lo svolgimento delle 25 ore settimanali lavorative (€ 7,80 l'ora come da contratto e da busta paga) anche la quota di tredicesima mensilità; la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'8 febbraio
2000, con cui la sig.ra aveva dichiarato sotto propria responsabilità di CP_2
corrispondere al lavoratore una paga oraria di £ 10.000 (all. 2); la mancata espressa contestazione da parte del lavoratore della esistenza del patto di conglobamento dedotto in memoria e ciò sia nel verbale di udienza del 9 marzo 2021 che in tutti i successivi scritti difensivi avversari (note di trattazione scritta del 20.04.2021 e del
12.10.2021).
Lamenta la contraddittorietà della sentenza per aver il giudice ritenuto sussistente il patto solo per il periodo lavorativo 10.5.1995 – 31.12.2001, escludendo l'esistenza dell'accordo per il periodo successivo e ciò in ragione delle dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore che, in sede di interrogatorio formale, ha negato di avere percepito dall'1.1.2002 al 31.5.2020 una paga oraria in contanti di €10,00, anziché quella ufficialmente dichiarata di €7,80.
Censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto inammissibile la prova per testi del pagamento “in contanti” della diversa e maggiore somma di
€10,00 senza tenere in debita considerazione la sussistenza di ragionevoli e univoci indizi di fondatezza dell'assunto del datore di lavoro quali: l'accertata corresponsione della 13^ mediante conglobamento nel periodo dal 10.05.1995 al 31.12.2001 che presuppone il mantenimento del medesimo regime anche per il periodo successivo;
la ricevuta del 20.05.2020 dalla quale si evince la corresponsione di una paga oraria di €
10,00 (all. 1).
1.2 Con il secondo motivo, lamenta l'omessa pronuncia in merito alla prescrizione presuntiva triennale dei crediti ex art. 2956 n.1 c.p.c.
Sostiene che l'eccezione di prescrizione presuntiva, potendo essere contrastata giudizialmente in ogni epoca (mediante deferimento di giuramento decisorio), e ciò anche nel caso di rapporti di lavoro non dotati di stabilità, deve ritenersi decorrente in costanza di rapporto non essendo il lavoratore soggetto al “metus” derivante dalla necessità di formulare una prematura rivendicazione del credito, anche solo a fini interruttivi, prima della sua cessazione. Rileva che, il lavoratore ha omesso di deferire giuramento decisorio circa il dedotto pagamento della 13^ mensilità (mediante conglobamento nella paga oraria di
€ 10,00) per cui l'asserito credito (al pari degli altri ingiustamente rivendicati) andava dichiarato presuntivamente prescritto per gli anni anteriori al terzo dalla notifica del ricorso introduttivo di giudizio.
1.3 L'appellato in seno alla memoria di costituzione, dichiara di essere venuto a conoscenza della morte dell'appellante e che tale evento, se comunicato dal procuratore di quest'ultima, comporterebbe l'interruzione del giudizio ex art. 300
c.p.c.
Rileva come la procura a proporre appello sia stata conferita in seno alla costituzione nel giudizio di primo grado del 23.02.2021, mentre la richiesta di deferimento giuramento decisorio sarebbe del 24.01.2022; si tratta di poteri conferiti antecedentemente alla morte, tale per cui il volere della appellante poteva fondarsi su presupposti diversi.
Sul punto, parte appellante sostiene che secondo la giurisprudenza, in virtù del principio di ultrattività del mandato difensivo, resta valida la procura al difensore, conferita in ogni stato e grado del processo, anche dopo che la parte rappresentata sia deceduta ovvero divenuta incapace (Cass., Sez. III, 6 aprile 2022, n. 11193).
2. L'appello è fondato.
2.1 Quanto alla questione preliminare dell'intervenuto decesso dell'appellante e delle sue conseguenze sul processo in assenza di dichiarazione da parte del procuratore, si richiama la pronuncia della Corte di cassazione n. 11193 del 2022:
“In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore,
l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, per l'ultrattività del mandato difensivo, che l'avvocato e procuratore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata, rispetto alle altre parti e al giudice, nella fase attiva del rapporto processuale, nonché, coerentemente, in quelle successive di sua quiescenza o eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; con la precisazione che la descritta posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art.
300, comma 4, c.p.c.” (Cassazione civile sez. III, 06/04/2022, n.11193). Da ciò consegue che, in assenza di dichiarazione dell'evento, lo stesso non ha alcun effetto nel processo che prosegue in virtù dell'ultrattività del mandato difensivo.
2.2 Ciò posto, questa Corte ha ammesso la prova testimoniale richiesta dall'appellante in primo grado riguardo al pagamento, nel periodo del rapporto di lavoro che va dall'1.1.2002 al 31.5.2020, della retribuzione oraria di € 10,00 l'ora, in quanto comprensiva della quota di tredicesima a fronte della retribuzione pattuita di €
7,80.
Il tribunale ha ritenuto inammissibile la prova del pagamento in contanti, ai sensi degli artt. 2721 e 2726 c.c.
Ritiene, di contro, il collegio che a fronte della ricevuta in atti, a firma dell'appellato, attestante il pagamento della somma di € 1.000,00 per il periodo dal
19.5.2010 al 19.6.2020, cioè di una retribuzione oraria sicuramente superiore a quella di € 7,80 prevista nel contratto, la prova per testi era ammissibile ai sensi dell'art. 2724 c.c. comma 1 n. 1) (“La prova per testimoni è ammessa in ogni caso: 1)
Quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato”). In ogni caso vi erano tutti i presupposti per l'esercizio dei poteri d'ufficio ex art. 421 c.p.c., atteso che la ricevuta di cui sopra e la sussistenza del patto riguardo il pagamento della tredicesima mediante conglobamento nella retribuzione oraria per il periodo precedente l'1.1.2002, rappresentano elementi indiziari meritevoli di approfondimento istruttorio.
2.3 Le testi assunte, entrambe figlie dell'appellante, hanno dichiarato che anche in tale secondo periodo all'appellato veniva corrisposta la retribuzione di € 10,00
l'ora (sin dall'entrata in corso dell'euro). In merito dichiara: Parte_2
“Non ho mai corrisposto meno di € 10,00 l'ora, perché nella somma era ricompresa la tredicesima, lui preferiva essere pagato così”; analogamente Controparte_3
dichiara: “L'appellato veniva retribuito con € 10,00 l'ora e in questa somma
[...]
era ricompresa la tredicesima, lui preferiva essere compensato così e con denaro contante…negli ultimi tempi molto spesso ero io a corrispondere la retribuzione….Ricordo che prima dell'euro la retribuzione era di diecimila lire l'ora con l'arrivo dell'euro mia madre commutò le diecimila lire in dieci euro”.
Non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità delle testimoni, atteso che la loro qualità di eredi non risulta documentata in atti, ma solo affermata dall'appellato.
Inoltre, le loro dichiarazioni trovano conferma nella ricevuta di cui sopra, nonché nella circostanza per cui fino al 31.12.2001 l'accordo tra le parti era nel senso di ricomprendere nella retribuzione oraria anche la quota di tredicesima ed è, dunque, plausibile, in assenza di allegazioni di segno contrario in merito, che non vi sia stata alcuna modifica circa tali modalità di pagamento della tredicesima a seguito dell'entrata in corso di altra moneta.
3. La sentenza di primo grado va, dunque, confermata rigettando anche la domanda di pagamento della 13° mensilità per l'intera durata del rapporto di lavoro.
Ogni altra questione rimane assorbita.
4. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le previsioni del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata che, per il resto conferma, rigetta la domanda di pagamento della tredicesima mensilità; condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali che liquida in €
4.629,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 4.996,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi