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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2985 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 61058/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 23.12.2024, con termine di deposito della comparsa conclusionale al 18.2.2025 e vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Simona Di Fonso Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...]
APPELLATI contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8777/2019 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr note di trattazione scritta
RAGIONI DELLA DECISIONE
In primo grado, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, il sig. ha convenuto in giudizio il Pt_1 [...]
e l' , chiedendo di accertare l'inesistenza del credito di CP_1 Controparte_1
cui alla cartella di pagamento n. 097 2009 0279302240 000, relativa a sanzioni amministrative (euro
192,90), affermando di aver avuto conoscenza della citata cartella a seguito di rilascio di visura effettuata in data 8.6.2018 presso il , come da estratto di ruolo che Controparte_2
allegava.
Costituitosi il , e rimasta contumace l' , il Controparte_1 Controparte_1
Giudice di Pace, con la sentenza n. 8777/2019, ha respinto l'opposizione, compensando le spese di lite.
Il sig. ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza, stante la fondatezza della Pt_1
dedotta prescrizione, visto che, relativamente alla cartella di pagamento n. 097 2009 0279302240
000, al tempo della data di interrogazione presso gli archivi del concessionario (08/06/2018) era già
1 decorso il termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 lex 689/81 dalla data presunta di notifica della cartella, asseritamente avvenuta il 15/10/2010, come indicato nell'estratto di ruolo.
Gli appellati sono rimasti contumaci.
Con riferimento al gravame, va premesso che il giudice di primo grado è entrato nel merito, ritenendo la regolare notifica dei provvedimenti impugnati, e respingendo la domanda.
Sotto tale profilo, devono richiamarsi i principi della giurisprudenza di legittimità, in virtù dei quali la parte, pur totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito - avendole il giudice di primo grado rigettate, espressamente o implicitamente, ovvero avendo egli omesso l'esame delle questioni - deve spiegare appello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice di grado superiore la questione rispetto alla quale si è formata una posizione di “soccombenza teorica”, non potendosi limitare alla sola riproposizione di detta questione.
Essendo pertanto il giudice di primo grado entrato nel merito quanto alla dedotta prescrizione, in assenza di appello incidentale, si è formato giudicato sulla questione dell'ammissibilità della domanda.
Ciò posto, deve rilevarsi che:
- la cartella di pagamento n. 097 2009 0279302240 000 è relativa a sanzioni amministrative per infrazione al codice della strada (per euro 192,90);
- la citata cartella (come desumibile dall'estratto di ruolo) sarebbe stata notificata in data 15.10.2010, mentre non sono documentati successivi atti interruttivi fino alla data di rilascio dell'estratto di ruolo
(8.6.2018), sicché il credito risulta prescritto ex art. 28 L. n. 689/1981;
- le argomentazioni di cui sopra, tuttavia, saranno tenute in considerazione solo ai fini della soccombenza virtuale, dovendosi, nel caso di specie, dichiarare la cessazione della materia del contendere;
- vertendosi infatti in materia di ruoli emessi prima del 2010 per la riscossione di pregressi v.a.v. al
CdS per un importo inferiore a 1.000,00, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso l'effetto legale ricollegabile al D.L. n. 119/2018 (recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, entrato in vigore in data 24/10/2018, convertito con modificazione dalla L. n.
136/2018), sopravvenuto all'introduzione del giudizio di primo grado.
- in proposito, è sufficiente richiamare il testo dell'art. 4, co. 1, in forza del quale: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali
è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è
2 effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili”;
- deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, e, in applicazione dei principi della soccombenza virtuale, con condanna al rimborso delle spese di lite (liquidate tenendo conto della semplicità delle questioni e dell'assenza di fase istruttoria in grado di appello) a carico del concessionario per la riscossione (soggetto al quale solo è imputabile la prescrizione, maturatasi dopo la data di asserita notifica ella cartella) e compensazione delle spese nei rapporti con l'ente impositore (cfr. Cass. Cassazione civile sez. VI, 09/03/2022, n.7716: “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell che dell'ente impositore, va distinta Controparte_1
l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al rimborso delle spese di lite a favore CP_1 CP_1 CP_1 Parte_1
che liquida, per il primo grado, in 180,00 euro per compensi e 43,00 euro per esborsi, e, per
[...]
il grado di appello, in 232,00 euro per compensi e 91,50 euro per esborsi, il tutto oltre spese generali ed accessori di legge, somme distratte a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) compensa le spese di lite nei rapporti con il . Controparte_1
Roma, 20.2.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 61058/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 23.12.2024, con termine di deposito della comparsa conclusionale al 18.2.2025 e vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Simona Di Fonso Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...]
APPELLATI contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8777/2019 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr note di trattazione scritta
RAGIONI DELLA DECISIONE
In primo grado, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, il sig. ha convenuto in giudizio il Pt_1 [...]
e l' , chiedendo di accertare l'inesistenza del credito di CP_1 Controparte_1
cui alla cartella di pagamento n. 097 2009 0279302240 000, relativa a sanzioni amministrative (euro
192,90), affermando di aver avuto conoscenza della citata cartella a seguito di rilascio di visura effettuata in data 8.6.2018 presso il , come da estratto di ruolo che Controparte_2
allegava.
Costituitosi il , e rimasta contumace l' , il Controparte_1 Controparte_1
Giudice di Pace, con la sentenza n. 8777/2019, ha respinto l'opposizione, compensando le spese di lite.
Il sig. ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza, stante la fondatezza della Pt_1
dedotta prescrizione, visto che, relativamente alla cartella di pagamento n. 097 2009 0279302240
000, al tempo della data di interrogazione presso gli archivi del concessionario (08/06/2018) era già
1 decorso il termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 lex 689/81 dalla data presunta di notifica della cartella, asseritamente avvenuta il 15/10/2010, come indicato nell'estratto di ruolo.
Gli appellati sono rimasti contumaci.
Con riferimento al gravame, va premesso che il giudice di primo grado è entrato nel merito, ritenendo la regolare notifica dei provvedimenti impugnati, e respingendo la domanda.
Sotto tale profilo, devono richiamarsi i principi della giurisprudenza di legittimità, in virtù dei quali la parte, pur totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito - avendole il giudice di primo grado rigettate, espressamente o implicitamente, ovvero avendo egli omesso l'esame delle questioni - deve spiegare appello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice di grado superiore la questione rispetto alla quale si è formata una posizione di “soccombenza teorica”, non potendosi limitare alla sola riproposizione di detta questione.
Essendo pertanto il giudice di primo grado entrato nel merito quanto alla dedotta prescrizione, in assenza di appello incidentale, si è formato giudicato sulla questione dell'ammissibilità della domanda.
Ciò posto, deve rilevarsi che:
- la cartella di pagamento n. 097 2009 0279302240 000 è relativa a sanzioni amministrative per infrazione al codice della strada (per euro 192,90);
- la citata cartella (come desumibile dall'estratto di ruolo) sarebbe stata notificata in data 15.10.2010, mentre non sono documentati successivi atti interruttivi fino alla data di rilascio dell'estratto di ruolo
(8.6.2018), sicché il credito risulta prescritto ex art. 28 L. n. 689/1981;
- le argomentazioni di cui sopra, tuttavia, saranno tenute in considerazione solo ai fini della soccombenza virtuale, dovendosi, nel caso di specie, dichiarare la cessazione della materia del contendere;
- vertendosi infatti in materia di ruoli emessi prima del 2010 per la riscossione di pregressi v.a.v. al
CdS per un importo inferiore a 1.000,00, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso l'effetto legale ricollegabile al D.L. n. 119/2018 (recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, entrato in vigore in data 24/10/2018, convertito con modificazione dalla L. n.
136/2018), sopravvenuto all'introduzione del giudizio di primo grado.
- in proposito, è sufficiente richiamare il testo dell'art. 4, co. 1, in forza del quale: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali
è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è
2 effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili”;
- deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, e, in applicazione dei principi della soccombenza virtuale, con condanna al rimborso delle spese di lite (liquidate tenendo conto della semplicità delle questioni e dell'assenza di fase istruttoria in grado di appello) a carico del concessionario per la riscossione (soggetto al quale solo è imputabile la prescrizione, maturatasi dopo la data di asserita notifica ella cartella) e compensazione delle spese nei rapporti con l'ente impositore (cfr. Cass. Cassazione civile sez. VI, 09/03/2022, n.7716: “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell che dell'ente impositore, va distinta Controparte_1
l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al rimborso delle spese di lite a favore CP_1 CP_1 CP_1 Parte_1
che liquida, per il primo grado, in 180,00 euro per compensi e 43,00 euro per esborsi, e, per
[...]
il grado di appello, in 232,00 euro per compensi e 91,50 euro per esborsi, il tutto oltre spese generali ed accessori di legge, somme distratte a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) compensa le spese di lite nei rapporti con il . Controparte_1
Roma, 20.2.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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