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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/03/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Torre Annunziata Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott.ssa Cristina Giusti ha pronunziato all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 6748/2023 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. BORZELLECA Parte_1 SALVATORE con il quale elettivamente domicilia in Torre Annunziata (NA) alla Via Gino Alfani n. 45
RICORRENTE
E
in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall' avv.to AZZANO STEFANO con cui elettivamente domicilia presso gli Uffici dell' CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso in opposizione per decorrenza indennità di accompagnamento ex L. 18/80 e status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3 comma 3 L. 104/92
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/10/2023 parte ricorrente - premesso che, all'esito del giudizio per A.T.P., il
CTU nominato aveva rilevato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento e dello status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ma con decorrenza da marzo 2023, proponeva ricorso, previo dissenso tempestivamente espresso, ex art. 445 bis c.o 6 c.p.c, con cui, impugnando le conclusioni del ctu in relazione alla decorrenza dei benefici, anche instando per il conferimento di nuovo incarico peritale, chiedeva accogliersi il ricorso con riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza dalla domanda amministrativa, previo accertamento della sussistenza del diritto della ricorrente alle prestazioni invocate. Con vittoria di spese ed onorari. Si costituiva in giudizio l' il quale concludeva per il rigetto del ricorso. Il tutto, con le consequenziali CP_1 statuizioni in ordine alle spese di giudizio. Dopo il deposito dei chiarimenti richiesti al CTU, all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art 127 bis cpc del 11/02/2025, sulle conclusioni ribadite nelle note di trattazione scritta, la controversia veniva decisa con la presente sentenza.
Quanto al requisito sanitario, il C.T.U., già con la relazione depositata in sede di Atp, aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di quanto richiesto, con decorrenza da marzo 2023, ovvero da pochi mesi prima della visita medico legale.
Aveva infatti accertato che la ricorrente, al momento della visita: “Attualmente ella necessita di assistenza continua in quanto presenta una severa cardiopatia che le comporta affanno al minimo sforzo. Ha una deambulazione rallentata, a piccoli passi, con necessità di supervisione e di sostegno nei passaggi posturali. Presenta, inoltre, decadimento cognitivo da vasculopatia cerebrale cronica con depressione, deficit di attenzione e della memoria e rallentamento ideo motorio.”
In esecuzione dell'incarico conferito nel corso del presente giudizio, ha confermato che il complesso patologico diagnosticato a carico dell'istante comporta la incapacità di provvedere ai bisogni quotidiani con diritto della ricorrente alla indennità di accompagnamento con decorrenza da marzo 2023; lo stesso per lo status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato.
Il ctu ha ben spiegato i motivi della decorrenza differita, dichiarando che “ad esempio la visita geriatrica del 28/02/2022 parla di iniziale disorientamento temporale, difficoltà dell'attenzione” e pertanto solo “con la visita domiciliare del 16/06/2023 abbiamo ritenuto che la condizione clinica si fosse aggravata e che necessitasse di assistenza continua, quindi, abbiamo retrodatato di qualche mese su un criterio essenzialmente clinico”. Il ctu ha, quindi, confermato la sussistenza dei benefici richiesti con decorrenza da marzo 2023. La conclusione del CTU è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria, e si sostanzia in un giudizio medico-legale ineccepibile e meritevole di totale adesione.
Anche parte ricorrente nelle note di trattazione, visto l'esito dei chiarimenti del ctu, chiedeva il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da marzo 2023. Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va rigettata;
va accertato che la ricorrente possiede il requisito sanitario per il riconoscimento dell' dell'indennità di accompagnamento e dello status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ma con decorrenza da marzo 2023.
Le spese di lite vanno compensate attesa il riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza differita, da marzo 2023, rispetto alla data del ricorso giurisdizionale per Atp, iscritto il 24/05/2022. Nulla per le spese di ctu trattandosi di meri chiarimenti integrativi, senza ulteriore attività valutativa.
P. Q. M.
Il Giudice
1) Rigetta il ricorso in opposizione e accerta la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e lo status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato con decorrenza da marzo 2023;
2) compensa le spese di lite:
3) nulla per le spese di CTU.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Cristina Giusti)