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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/06/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati:
- dott. Michele Cappai Presidente
- dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
- dott. Beatrice Ruperto Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 831 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Catalano
-ricorrente-
E
nata a [...] il [...] CP_1
- resistente contumace-
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege–
OGGETTO: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 29.10.2024
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso: di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1 CP_1
nel Comune di Mentana (RM), in data 04.10.2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile del 2
Comune di Mentana con Atto n. 22, P. 2, Serie A, Vol. 1 anno 2008; che dall'unione era nata la figlia il 17.02.2010; che il Tribunale di Tivoli, con provvedimento del 21.12.2018, depositato Persona_1
in data 28.12.20118, aveva omologato le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi;
di aver tentato di raggiungere un accordo con la resistente per il divorzio, senza esito;
di convivere dal settembre 2020 con la nuova compagna, dalla quale è in attesa di un figlio e di svolgere attività di lavoro dipendente presso la Romana Trudcks Service srl, percependo uno stipendio mensile di €
1.600,00 lorde circa, sul quale grava la rata mensile del canone di locazione di euro 250,00; che la resistente lavora stabilmente e convive già da quattro anni circa con un nuovo compagno;
ha concluso chiedendo di: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il Sig.
[...]
e la Sig.ra , celebrato in Mentana (RM), il 04.08.2008,e annotato nel Registro Pt_1 CP_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Mentana in data 04.08.2008 al n°22, P2, Vol., 1, e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mentana di procedere alla trascrizione della
“emananda” sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Mentana;
2) Confermare
l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 presso l'abitazione materna;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, alla istruzione ed alla salute della figlia saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente da ciascun genitore;
3) Disporre a parziale modifica del diritto di visita, che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a settimane alterne, il fine settimana dal venerdì dalle ore 18.00 sino al lunedì successivo all'entrata di scuola, il fine settimana che la figlia la trascorrerà con la madre, il padre avrà con sé la figlia il Mercoledì e il Venerdì dalle ore 18.00 fino al Sabato mattina ore 8,00 circa.
4) Disporre che il calendario delle visite di cui sopra potrà essere modificato in base ad eventuali impegni scolastici e non della bambina ed a tal proposito si precisa che la figlia è impegnata Per_1
nella attività sportiva il lunedi, martedi e giovedi dalle ore 17,30 alle ore 19,00, il mercoledi dalle ore 19,00 alle ore 20,30, nonché il sabato dalle ore 10,00 alle ore 11,30; nonché potrà essere variato in base ad eventuali impegni lavorativi del padre;
5) Disporre fin d'ora che in ogni caso il padre potrà essere cadiuvato nella gestione della bambina da terze persone, autorizzate fin d'ora a portarla
a scuola e prelevarla da scuola e/o dalla attività sportiva;
6) Confermare che la casa coniugale sita in Monterotondo (RM), Via Castelchiodato n°1, come già concordato in sede di separazione, rimarrà assegnata alla moglie, proprietaria pro-quota iure successione, la quale continuerà ad essere obbligata a pagare le rate del mutuo mediante l'accollo esclusivo del mutuo pendente sull'abitazione;
7) Confermare che durante le vacanze natalizie la bambina potrà trascorrerle con il padre per almeno sette giorni consecutivi, previamente da concordare con la madre, mentre nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con il 3
padre almeno 15 giorni il cui periodo verrà stabilito concordemente tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale e comunque l'accordo dei genitori. I coniugi di comune accordo convengono che durante il periodo delle vacanze invernali ed estive e durante le festività la bambina starà esclusivamente con i genitori il cui periodo è assegnato;
8) Confermare la somma di € 350,00
(trecentocinquanta/00), quale contributo per il mantenimento della figlia minore da Per_1
corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese, somma da rivalutare ogni anno secondo gli indici
Istat oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie concordate e documentate come da
Protocollo del Tribunale di Tivoli;
9) Relativamente all'assegno unico che viene corrisposto al ricorrente per la figlia minore si evidenzia che tale importo viene versato mensilmente dal padre per il pagamento della polizza assicurativa sottoscritta a favore della figlia minore stessa e pertanto detta somma continuerà ad essere utilizzata per il pagamento del premio di detta assicurazione fino a sua naturale scadenza ( cfr. Doc. 9); 10) Emettere in sede di udienza presidenziale nelle more del giudizio
“de quo”, sentenza parziale di divorzio;
11) Dichiarare che i coniugi vivranno con l'obbligo del reciproco rispetto;
12) Dichiarare che entrambi i coniugi provvederanno al proprio mantenimento”.
All'udienza presidenziale, verificata la rituale notifica del ricorso e la contumacia della resistente nella impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Presidente adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, confermava i provvedimenti della separazione, rinviando la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Alla prima udienza istruttoria, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, verificata la notifica alla resistente e vista la contumacia di parte resistente, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c, avendo parte ricorrente richiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status. Con ordinanza dell'11.11.2024 è stata poi rimessa su ruolo, non risultando in atti copia del provvedimento di omologa della separazione del
28.12.2018. Alla successiva udienza del 3.6.2025, parte ricorrente ha richiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status, integrando la documentazione e in particolare producendo il provvedimento di omologa.
Ciò posto il Collegio ritiene che la domanda di divorzio avanzata dalle parti vada accolta.
Invero, deve ritenersi che in una visione evolutiva del rapporto coniugale, ai fini della pronuncia di divorzio occorre, prima di assumere una decisione direttamente incidente sullo status delle parti in causa, verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle stesse,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una situazione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile la permanenza del vincolo coniugale.
Ebbene, nel caso che ci occupa questo requisito essenziale è ampiamente emerso sia dalla lettura degli atti di causa che dallo stesso comportamento processuale assunto da ciascuna delle parti. 4
Deve, di conseguenza, ritenersi che vi sia la esplicita volontà di entrambe le parti di addivenire ad una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla luce di queste dirimenti considerazioni, dunque, appare di tutta evidenza l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, da intendersi come volontà reciproca ed inequivoca degli stessi di addivenire alla cessazione del vincolo coniugale essendo venuta meno l'“affectio coniugalis”.
Inoltre, risulta decorso il termine annuale previsto dall'art. 3 della L. n. 898/1970 stante l'omologazione dell'accordo di separazione tra le parti intervenuta in data 21.12.2018 da parte del
Tribunale di Tivoli.
Pertanto, la domanda di divorzio avanzata dalle parti deve essere accolta.
Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le domande concernenti le pretese di carattere economico.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
831/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Mentana (RM), in data 04.10.2008, tra e;
Parte_1 CP_1
con ordine di annotazione della sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Mentana (Atto
n. 22, P. 2, Serie A, Vol. 1 anno 2008); dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore come da separata ordinanza;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 6.6.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati:
- dott. Michele Cappai Presidente
- dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
- dott. Beatrice Ruperto Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 831 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Catalano
-ricorrente-
E
nata a [...] il [...] CP_1
- resistente contumace-
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege–
OGGETTO: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 29.10.2024
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso: di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1 CP_1
nel Comune di Mentana (RM), in data 04.10.2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile del 2
Comune di Mentana con Atto n. 22, P. 2, Serie A, Vol. 1 anno 2008; che dall'unione era nata la figlia il 17.02.2010; che il Tribunale di Tivoli, con provvedimento del 21.12.2018, depositato Persona_1
in data 28.12.20118, aveva omologato le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi;
di aver tentato di raggiungere un accordo con la resistente per il divorzio, senza esito;
di convivere dal settembre 2020 con la nuova compagna, dalla quale è in attesa di un figlio e di svolgere attività di lavoro dipendente presso la Romana Trudcks Service srl, percependo uno stipendio mensile di €
1.600,00 lorde circa, sul quale grava la rata mensile del canone di locazione di euro 250,00; che la resistente lavora stabilmente e convive già da quattro anni circa con un nuovo compagno;
ha concluso chiedendo di: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il Sig.
[...]
e la Sig.ra , celebrato in Mentana (RM), il 04.08.2008,e annotato nel Registro Pt_1 CP_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Mentana in data 04.08.2008 al n°22, P2, Vol., 1, e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mentana di procedere alla trascrizione della
“emananda” sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Mentana;
2) Confermare
l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 presso l'abitazione materna;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, alla istruzione ed alla salute della figlia saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente da ciascun genitore;
3) Disporre a parziale modifica del diritto di visita, che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a settimane alterne, il fine settimana dal venerdì dalle ore 18.00 sino al lunedì successivo all'entrata di scuola, il fine settimana che la figlia la trascorrerà con la madre, il padre avrà con sé la figlia il Mercoledì e il Venerdì dalle ore 18.00 fino al Sabato mattina ore 8,00 circa.
4) Disporre che il calendario delle visite di cui sopra potrà essere modificato in base ad eventuali impegni scolastici e non della bambina ed a tal proposito si precisa che la figlia è impegnata Per_1
nella attività sportiva il lunedi, martedi e giovedi dalle ore 17,30 alle ore 19,00, il mercoledi dalle ore 19,00 alle ore 20,30, nonché il sabato dalle ore 10,00 alle ore 11,30; nonché potrà essere variato in base ad eventuali impegni lavorativi del padre;
5) Disporre fin d'ora che in ogni caso il padre potrà essere cadiuvato nella gestione della bambina da terze persone, autorizzate fin d'ora a portarla
a scuola e prelevarla da scuola e/o dalla attività sportiva;
6) Confermare che la casa coniugale sita in Monterotondo (RM), Via Castelchiodato n°1, come già concordato in sede di separazione, rimarrà assegnata alla moglie, proprietaria pro-quota iure successione, la quale continuerà ad essere obbligata a pagare le rate del mutuo mediante l'accollo esclusivo del mutuo pendente sull'abitazione;
7) Confermare che durante le vacanze natalizie la bambina potrà trascorrerle con il padre per almeno sette giorni consecutivi, previamente da concordare con la madre, mentre nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con il 3
padre almeno 15 giorni il cui periodo verrà stabilito concordemente tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale e comunque l'accordo dei genitori. I coniugi di comune accordo convengono che durante il periodo delle vacanze invernali ed estive e durante le festività la bambina starà esclusivamente con i genitori il cui periodo è assegnato;
8) Confermare la somma di € 350,00
(trecentocinquanta/00), quale contributo per il mantenimento della figlia minore da Per_1
corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese, somma da rivalutare ogni anno secondo gli indici
Istat oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie concordate e documentate come da
Protocollo del Tribunale di Tivoli;
9) Relativamente all'assegno unico che viene corrisposto al ricorrente per la figlia minore si evidenzia che tale importo viene versato mensilmente dal padre per il pagamento della polizza assicurativa sottoscritta a favore della figlia minore stessa e pertanto detta somma continuerà ad essere utilizzata per il pagamento del premio di detta assicurazione fino a sua naturale scadenza ( cfr. Doc. 9); 10) Emettere in sede di udienza presidenziale nelle more del giudizio
“de quo”, sentenza parziale di divorzio;
11) Dichiarare che i coniugi vivranno con l'obbligo del reciproco rispetto;
12) Dichiarare che entrambi i coniugi provvederanno al proprio mantenimento”.
All'udienza presidenziale, verificata la rituale notifica del ricorso e la contumacia della resistente nella impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Presidente adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, confermava i provvedimenti della separazione, rinviando la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Alla prima udienza istruttoria, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, verificata la notifica alla resistente e vista la contumacia di parte resistente, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c, avendo parte ricorrente richiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status. Con ordinanza dell'11.11.2024 è stata poi rimessa su ruolo, non risultando in atti copia del provvedimento di omologa della separazione del
28.12.2018. Alla successiva udienza del 3.6.2025, parte ricorrente ha richiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status, integrando la documentazione e in particolare producendo il provvedimento di omologa.
Ciò posto il Collegio ritiene che la domanda di divorzio avanzata dalle parti vada accolta.
Invero, deve ritenersi che in una visione evolutiva del rapporto coniugale, ai fini della pronuncia di divorzio occorre, prima di assumere una decisione direttamente incidente sullo status delle parti in causa, verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle stesse,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una situazione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile la permanenza del vincolo coniugale.
Ebbene, nel caso che ci occupa questo requisito essenziale è ampiamente emerso sia dalla lettura degli atti di causa che dallo stesso comportamento processuale assunto da ciascuna delle parti. 4
Deve, di conseguenza, ritenersi che vi sia la esplicita volontà di entrambe le parti di addivenire ad una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla luce di queste dirimenti considerazioni, dunque, appare di tutta evidenza l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, da intendersi come volontà reciproca ed inequivoca degli stessi di addivenire alla cessazione del vincolo coniugale essendo venuta meno l'“affectio coniugalis”.
Inoltre, risulta decorso il termine annuale previsto dall'art. 3 della L. n. 898/1970 stante l'omologazione dell'accordo di separazione tra le parti intervenuta in data 21.12.2018 da parte del
Tribunale di Tivoli.
Pertanto, la domanda di divorzio avanzata dalle parti deve essere accolta.
Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le domande concernenti le pretese di carattere economico.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
831/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Mentana (RM), in data 04.10.2008, tra e;
Parte_1 CP_1
con ordine di annotazione della sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Mentana (Atto
n. 22, P. 2, Serie A, Vol. 1 anno 2008); dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore come da separata ordinanza;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 6.6.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai