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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 30/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Marina Vitulli - Consigliere -
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 64 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 6/6/2024
da
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv. Nico Parise e Roberto Zibetti in forza di procura alle liti, valida per ogni stato e grado del giudizio, trasmessa per via telematica, unitamente al ricorso di primo gra-
do, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellante -
contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante dott. CP_1 P.IVA_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv.Claudia Carchio in forza di mandato del CP_2
21/6/2024 trasmesso per via telematica, unitamente alla memoria difensiva di costitu-
zione in appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale ana-
logico
- appellata -
Oggetto della causa: reclamo ex art.2 comma 58 e ss. della legge 92/2012 contro la sentenza n.147/2024 del Tribunale di Udine - impugnazione di licenziamento. Causa chiamata all'udienza di discussione del 28/11/2024.
Conclusioni
Per l'appellante: voglia l'Ill.mo Corte d'Appello di Trieste adita, previa ogni opportu-
na declaratoria, statuizione ed accertamento ed in riforma della sentenza impugnata:
in via principale accertare e dichiarare la nullità od, in subordine, l'illegittimità del licenziamento del 6 giugno 2022 comminato nei confronti del ricorrente e per l'effet-
to condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rein- CP_1
tegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno al tallone mensile di Euro 2.014,44 [(Euro 1.859,48 x 13)/12] per ogni mese dal 6 giugno 2022, data del licenziamento, all'effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, con rivalutazione monetaria e interessi legali od, in su-
bordine, al solo risarcimento del danno nella misura che si propone di stabilire in mi-
sura non inferiore a 18 mensilità in ragione dei 17 anni di anzianità del lavoratore e del contegno di grave mala fede del datore di lavoro, o pari alla diversa misura ritenu-
ta di giustizia. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Ai fini istruttori: si chiede che l'Onorevole Corte d'Appello adita voglia, senza alcuna inversione dell'onere della prova che non spetta, ammettere interpello formale del le-
gale rappresentante della società convenuta, nonché prova testimoniale contraria su capitoli di prova avversari eventualmente ritenuti ammissibili e rilevanti, nonché pro-
va diretta sulle circostanze capitolate nella precedente parte in fatto del presente re-
clamo e già capitolate nel ricorso in opposizione di primo grado da intendersi qui di seguito integralmente ritrascritte depurate da eventuali giudizi di valore espressi e precedute dalla locuzione “vero che”. Si indicano quali testimoni i Sigg. Tes_1
, , , , ,
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 [...]
, , Tes_6 Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Testimone_10
dott. , , Testimone_11 Testimone_12 Tes_13 Tes_14 Tes_15
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[...] Tes_16 Tes_17 Testimone_18 Tes_19 Tes_20
, , Testimone_21 Testimone_22 Testimone_23 Tes_24
, , , sia- Tes_13 Tes_25 Tes_26 Tes_27 Tes_28 Tes_29
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, , Testimone_31 Testimone_32 Testimone_33 Testimone_34 [...]
, , , , , Tes_16 Testimone_18 Tes_35 Testimone_36 Testimone_9 [...]
, Tes_37 Testimone_38 Testimone_39 Testimone_40
, Con Testimone_41 Testimone_12 Testimone_42 Tes_43
riserva di integrare la presente lista testimoniale ed escutere gli stessi testi a prova contraria sugli eventuali avversari capitoli ammessi.
Per l'appellata: voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trieste, Sezione Lavoro, adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, nel merito: in via principale: per i motivi tutti esposti nella presente memoria difensiva, respingere integralmente l'ap-
pello proposto da contro la ex datrice di lavoro perchè Parte_1 CP_1
infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado n. 147/2024 pronunciata dal Tribunale di Udine in funzione di Giudice del La-
voro il 27.4.2024 e pubblicata il 6.5.2024. In subordine: ridurre il quantum delle do- mande avanzate dall'appellante in via subordinata, detraendo l'aliunde perceptum vel percipiendum. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di lite. IN VIA ISTRUT-
TORIA: - nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello adita accogliesse le istanze istruttorie formulate dall'appellante, si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria, diretta ed indiretta, sui capitoli di prova articolati dall'appellante con i me-
desimi testi già indicati dalla resistente appellata nella memoria di costituzione della fase sommaria nella causa R.G. n. 881/2022 del Tribunale di Udine, sezione lavoro,
e della fase dell'opposizione nella causa R.G. n. 712/2023 del Tribunale di Udine, se-
zione lavoro e/o con quelli che verranno specificati nel termine disposto, e in ogni caso sulle circostanze di fatto capitolate nella narrativa del presente atto, da intendersi qui integralmente trascritte, epurate da eventuali valutazioni, come altrettanti capitoli di prova preceduti da “vero che”, di cui ai numeri: da 15 a 29, 37, 40, 56, 61, 68, 69,
da 82 a 86, 100, 101, da 130-143, da 147 a 152, 169,178,192; - disporre gli ordini di esibizione e assumere le informazioni ex art. 213 c.p.c. come meglio specificati dalla resistente appellata nella memoria di costituzione della fase sommaria nella causa
R.G. n. 881/2022 del Tribunale di Udine, sezione lavoro, e della fase dell'opposizione
Pag.3 nella causa R.G. n. 712/2023 del Tribunale di Udine, sezione lavoro e ciò anche al fi- ne di quantificare l'aliunde perceptum vel percipiendum.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 5/6/2024 il sig. ha proposto reclamo con- Parte_1
tro la sentenza emessa dal Tribunale di Udine il 27/4/20254, che ha respinto l'oppo-
sizione proposta contro l'ordinanza del medesimo Tribunale di data 12/9/2023, affer-
mando che il Giudice di primo grado ha erroneamente ammesso solo in minima parte i capitoli di prova diretti a dimostrare le gravi provocazioni da lui subite da parte del collega che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la società datrice Tes_9
di lavoro non ha dimostrato i fatti allegati a giustificazione del disposto licenziamen-
to; che il Giudice si è basato solo sulla versione dei fatti, mendace e impossibile, for-
nita dal teste riguardo alla sua pretesa aggressione in danno del collega Tes_7 Tes_9
che tale prova non può essere ricavata neppure dalle dichiarazioni da lui rese al datore di lavoro e al Pronto Soccorso nella immediatezza dei fatti, nè dalle diagnosi ivi formulate e dalle foto in atti;
che il Tribunale avrebbe dovuto ammettere ed escutere i testi da lui indicati riguardo alla motivazione discriminatoria del provvedimento datoriale.
L'appellante riproponeva altresì le difese già svolte in primo grado in via su-
bordinata.
Si costituiva in giudizio l'appellata contestando la fondatezza delle CP_1
censure proposte dal sig. ed insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma Pt_1
dell'impugnata sentenza.
Alla prima udienza del 14/8/2024 il difensore del sig. ha proposto alla Pt_1
controparte la conciliazione della controversia mediante il pagamento di dieci mensi-
lità di retribuzione, pari a circa Euro 20.000,00 lordi, e la compensazione delle spese di lite;
la causa è stata quindi rinviata per consentire al difensore della società conve-
nuta di consultarsi con l'azienda e alla successiva udienza del 26/9/2024 la Corte, pre-
Pag.4 so atto del mancato raggiungimento di un accordo, ha fissato per la discussione il giorno 14/11/2024.
Nessuno essendo comparso a quest'ultima udienza, la causa è stata ulterior-
mente rinviata ai sensi degli artt.181 e 309 c.p.c. al 28/11/2024; anche a questa se-
conda udienza le parti non sono comparse e quindi è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo.
Data questa premessa non rimane che dichiarare l'estinzione del processo per inattività delle parti, senza bisogno perciò di statuire sulle spese di lite, che rimangono a carico di chi le ha anticipate ai sensi dell'art.310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
dichiara l'estinzione del processo ai sensi degli artt.181 e 309 c.p.c., nulla sulle spese di lite.
Trieste, 28/11/2024.
Il Presidente Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)
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