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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/07/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2591/2024
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: D.ssa Isabella Mariani Presidente D.ssa. Alessandra Guerrieri ConIGliere Dott. Vincenzo Savoia ConIGliere Relatore
riunita in Camera di conIGlio, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa n. r.g. 2591/2024, promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Romina Parte_1 C.F._1
Lanzotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti, APPELLANTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela CP_1 C.F._2
Breschi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti, APPELLATO
con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma parziale della sentenza impugnata, N. 866/2024, pubblicata dal Tribunale di Pistoia in data 25.11.2024,
a conclusione della causa giudiziale di separazione-divorzio congiunti, iscritta con R.G. N.
834/2023, notificata da controparte via pec in data 25/11/24, accogliere l'impugnazione, per i motivi dedotti nella premessa narrativa del presente atto di appello e, per l'effetto, 1) IN
VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, per la fondatezza dei motivi dedotti nel presente ricorso;
2) IN VIA PRINCIPALE,
NEL MERITO: - Dichiarare l'addebito della separazione al IG. , in conseguenza CP_1 della relazione adulterina documentata, intrapresa da questi durante il matrimonio, che generava la crisi della coppia e l'instaurarsi da parte del negli ultimi mesi della CP_1 convivenza, di un clima di sopraffazione e maltrattamenti verso la moglie, anche davanti al figlio, la quale si trovava ingiustamente costretta a decidere di lasciare l'abitazione coniugale, ancor prima della comparizione davanti all'Ill.mo giudice;
- Prevedere a carico del IG. un assegno di mantenimento a favore della moglie di importo pari ad almeno CP_1
€ 700,00 mensili, anche con funzione perequativa, o di diverso maggiore/minore importo, ma comunque in aumento rispetto all'assegno già disposto a detto titolo dal tribunale nella sentenza impugnata, da confermare, se del caso, a titolo di assegno divorzile, in presenza dei presupposti di legge, anche con funzione perequativa, considerati i motivi dedotti nella premessa narrativa del presente atto, tra cui la rilevante disparità di redditi e di risorse economico-patrimoniali tra le parti;
- Disporre a carico del un contributo al mantenimento del figlio - da CP_1 Per_1 confermare anche nella sentenza di divorzio - di € 500,00, oltre al 70% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche, ricreative, sportive) - secondo le prassi applicative di questo tribunale - che gli consenta il medesimo pregresso tenore di vita goduto durante la convivenza con i genitori, ovvero di diverso minore/maggiore importo, ma comunque in aumento rispetto a quello previsto nella sentenza appellata, in base comunque alle risultanze istruttorie, secondo i vigenti parametri di legge, tenuto conto della importante differenza delle sostanze economico patrimoniale tra le parti ed al tenore di vita goduto dal bambino durante la convivenza dei genitori;
- Disporre l'affido condiviso del figlio , prevedendo però la sua stabile e prevalente Per_1 collocazione presso la madre, nella nuova abitazione di via del Baco 167 nel Comune di
Serravalle, dove il figlio è già abituato a stare insieme alla madre;
con ogni altro consequenziale provvedimento, ritenuto opportuno per il minore. Con possibilità per il padre di stare col figlio per due pomeriggi alla settimana con pernottamento e nel week-end in modo alternato;
e così, nelle vacanze estive, con possibilità per il i stare col figlio per 15 giorni CP_1 anche consecutivi, da concordare e comunicare alla moglie entro il 31.05 di ogni anno;
e nelle festività, Natalizie e Pasquali in modo alternato con la moglie. Ovvero, con la frequentazione ritenuta più opportuna, dal tribunale, nell'esclusivo interesse di In ogni caso, Per_1 con vittoria di spese e compensi di giudizio, per entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria, si insiste, occorrendo, in tutte le richieste istruttorie in atti del primo grado, e di CTU contabile, come precisate all'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, tra cui quelle richieste al fine dell'accertamento dei redditi di controparte, nella Nota difensiva prodotta il 11.03.2024, nella Comparsa di risposta e nella Memoria ex art. 473bis, 17, comma 2 cpc. IN DENEGATA IPOTESI, nel merito: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dei motivi dell'impugnazione, modificare la sentenza appellata, e - Prevedere
a carico del IG. un assegno di mantenimento a favore della moglie di importo CP_1 pari ad almeno € 700,00 mensili, anche con funzione perequativa, o di diverso maggiore/minore importo, ma comunque in aumento rispetto all'assegno disposto a detto titolo nella sentenza impugnata, da confermare, se del caso, a titolo di assegno divorzile, in presenza dei presupposti di legge, anche con funzione perequativa, considerato oltre a quanto sopra, anche la rilevante disparità di redditi e di risorse economico-patrimoniali tra le parti e la spesa di locazione abitativa e di utenze, gravante sulla appellante, in seguito alla cessazione della convivenza;
- Disporre a carico del un contributo al mantenimento CP_1 del figlio , - da confermare anche nella sentenza di divorzio - di € 500,00 oltre al Per_1
60% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche, ricreative, sportive) secondo le prassi applicative di questo tribunale, che gli consenta il medesimo pregresso tenore di vita goduto durante la convivenza con i genitori, ovvero di diverso importo, in base comunque alle risultanze istruttorie, secondo i vigenti parametri di legge, tenuto conto della importante differenza delle sostanze economico-patrimoniale tra le parti ed il tenore di vita goduto da
durante la convivenza dei genitori;
4) Disporre l'affido condiviso del figlio Per_1
prevedendo però la sua stabile e prevalente collocazione presso la madre, nella Per_1 nuova abitazione di via del Baco 167 nel Comune di Serravalle, dove il figlio è già abituato
a stare insieme alla madre, per i motivi dedotti in premessa, tra cui quella preminente di consentire all'appellante di seguire più efficacemente il figlio nei compiti di accudimento scolastico, considerato che per quanto emerso nel giudizio di primo grado, rimane Per_1 solo tutto il giorno, sino alla cena, quando è a casa del padre, essendo quest'ultimo costantemente impegnato al lavoro, per sua stessa ammissione. Con ogni altro consequenziale provvedimento, ritenuto opportuno per il minore, secondo il Piano genitoriale in atti. Con possibilità, comunque, per il padre di stare col figlio per due pomeriggi alla settimana con pernottamento e nel weekend in modo alternato;
e così nelle vacanze estive, con possibilità per il di stare col figlio per 15 giorni anche consecutivi, da concordare e CP_1 comunicare alla moglie entro il 31.05 di ogni anno;
e nelle festività, Natalizie e Pasquali in modo alternato con la moglie. Ovvero, con la frequentazione ritenuta più opportuna, dal tribunale, nell'esclusivo interesse di . Con vittoria di spese e compensi di giudizio Per_1 di primo grado e di appello. Con compensazione delle spese del giudizio di reclamo. In via istruttoria, si insiste, occorrendo, in tutte le richieste istruttorie in atti, tra cui quelle formalizzate, al fine dell'accertamento dei redditi di controparte, nella Nota difensiva prodotta il 11.03.2024, in tutte le richieste formalizzate nella Comparsa di risposta e nella
Memoria istruttoria, nella Nota di precisazione delle conclusioni, in atti del primo grado”.
Per parte appellata: “Si chiede che, emendato il testo della pronuncia gravata nelle parti in cui si fa riferimento ad una pronuncia di “scioglimento” del matrimonio inter-partes, laddove ne era stata piuttosto invocata la cessazione degli effetti civili, l'appello ex adverso proposto venga integralmente rigettato siccome manifestamente inammissibile e comunque infondato per le ragioni ampiamente illustrate in narrativa. Per quanto occorrer possa si chiede altresì il rigetto della istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza gravata, peraltro neppure argomentata in ordine alla sussistenza dei presupposti (di manifesta fondatezza e pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile) richiesti per l'adozione della ex adverso invocata inibitoria ed in ogni caso manifestamente insussistenti. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Il Tribunale di Pistoia con sentenza n. 866/2024 decideva - su ricorso presentato da per la separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi CP_1 dell'art 473 bis 49 c.p.c. contratto in RR (PT) il 26.02.2011 con e dalla Persona_2 cui unione nasceva, in data 20.08.2011, il figlio – come di seguito: Per_1
“Il Tribunale di Pistoia in composizione collegiale, premesso che con sentenza parziale n.
94/2024, passata in giudicato, è stata pronunciata la separazione personale tra le parti, definitivamente decidendo: a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGnori
e in RR (PT) il 26 febbraio 2011; b) dispone l'annotazione CP_1 Parte_1 della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di RR, atto n. 1, parte
I, anno 2011; c) rigetta la domanda di addebito della separazione al marito proposta dalla resistente;
d) affida il figlio minore (nato a [...] il [...]) ad Persona_3 entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche
e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso;
e) dispone che il minore risieda anagraficamente presso la casa familiare Persona_3 posta in RR (PT), via Europa n. 388/B; f) dispone che il minore trascorra periodi di tempo paritari presso entrambi i genitori e, salvo diverso accordo tra le parti, a settimane alterne: - prima settimana: dal lunedì al martedì con la madre;
dal mercoledì al giovedì con il padre;
dal venerdì alla domenica con la madre;
- seconda settimana: dal lunedì al martedì con il padre;
dal mercoledì al giovedì con la madre;
dal venerdì alla domenica con il padre;
g) dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, il minore trascorra ad anni alterni: - il periodo intercorrente tra il 24 dicembre e il 30 dicembre con un genitore e il periodo intercorrente tra il 31 dicembre e il 6 gennaio con l'altro genitore;
- il giorno di Pasqua con un genitore e quello del Lunedì dell'Angelo con l'altro; h) dispone che, durante le vacanze estive, salvo diverso accordo tra le parti, la minore trascorra con ciascun genitore un periodo di almeno quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
i) pone a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1 del figlio minore corrispondendo alla IG.ra , entro il giorno 25 di ogni mese, con Parte_1 decorrenza dal mese di maggio 2023, la somma di euro 300, rivalutabile al termine di ogni anno secondo indici ISTAT;
j) dispone che alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, come individuate e secondo le modalità previste dall'art. 6 del Protocollo d'intesa concluso tra l'intestato Tribunale e il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia in data 1 ottobre 2018, il IG. contribuisca nella misura del 60% e la IG.ra CP_1 Parte_1 contribuisca nella misura del 40%; k) pone a carico del IG. l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento della moglie, IG.ra , corrispondendo in favore della Parte_1 stessa la somma di euro 100 mensili, entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dal mese di maggio 2023 e sino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio, rivalutabile al termine di ogni anno secondo indici ISTAT;
l) condanna la IG.ra al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in Parte_1 favore del IG. liquidate in euro 6.713, oltre accessori di legge;
m) condanna la CP_1 IG.ra al pagamento in favore del IG. condanna delle spese di lite Parte_1 CP_1 del giudizio di reclamo liquidate per in euro 2.336 oltre accessori di legge”.
Il Giudice di primo grado, per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, operava il seguente ragionamento posto alla base della propria decisione:
-In punto di addebito della separazione, la domanda spiegata dalla nella comparsa Pt_1 di costituzione e di risposta veniva ritenuta infondata e pertanto rigettata poiché non veniva raggiunta la prova della violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte del CP_1 nonché difettava la “prova dell'efficienza causale della presunta violazione del dovere di fedeltà coniugale rispetto alla irreversibile rottura del vincolo e, quindi, dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza”.
-Quanto all'aspetto dell'affidamento del minore, questo veniva concordato dalle parti nella modalità condivisa e ritenuto dal primo giudicante conforme all'interesse del minore ai sensi dell'art. 337-ter c.c; circa i tempi di permanenza di costui presso ciascun genitore, il primo giudicante riteneva di dover confermare quanto già disposto con ordinanza del
08.07.2023, emessa in via temporanea e urgente, ossia che “il minore trascorra quattro giorni con un genitore e i successivi quattro giorni con l'altro genitore” e di fatto attuato dalle parti sin dall'allontanamento della dalla casa familiare. Di conseguenza, il Pt_1 collocamento del minore presso entrambi i genitori appariva conforme all'interesse del figlio, anche all'esito del suo ascolto: lo stesso mostrava di trovarsi a proprio agio presso entrambi i genitori e di aver consolidato abitudini di vita presso entrambi gli ambienti domestici ovvero veniva posto nelle migliori condizioni per poter mantenere un rapporto IGnificativo con i propri discendenti nonché per coltivare e conservare la propria rete sociale e amicale.
-In punto di determinazione dell'assegno perequativo corrisposto dal padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, il Giudice di primo grado – operando richiamo ai principi in materia - rilevava corretta la decisione di non svolgere alcuna indagine istruttoria sulle condizioni economiche e reddituali del ricorrente richieste dalla resistente, atteso che la stessa non forniva chiari argomenti di prova dai quali inferire l'esistenza di redditi occulti o di conti all'estero riferibili al limitandosi invece a CP_1 formulare richieste di prova testimoniali inammissibili poiché articolate in violazione dell'art. 244 c.p.c.; il primo giudicante riscontrava comunque – dopo un'attenta disamina delle condizioni economiche di entrambe le parti – uno squilibrio tra le parti, seppur non particolarmente IGnificativo. Quanto al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, veniva ritenuto ragionevole un tenore di vita medio-alto. Sulla scorta di tali considerazioni, tenuto conto dei paritari tempi di permanenza del minore presso entrambi i genitori e considerato quindi che costoro sono gravati in egual misura dei compiti di accudimento e degli oneri di mantenimento diretto del figlio, considerate le presumibili eIGenze economiche del figlio rapportate all'età ed al tenore di vita che i redditi dei genitori possono lui garantire, il Tribunale di primo grado confermava la misura del contributo paterno al mantenimento ordinario del figlio minore stabilita in via temporanea e urgente, ossia in euro 300 euro mensili;
spese straordinarie suddivise al 60% a carico del e il CP_1 restante 40% a carico della;
assegno unico universale percepito in egual misura da Pt_1 entrambe le parti.
-In punto di condanna del ricorrente al pagamento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, operato richiamo all'art. 156 c.c. e alla giurisprudenza in materia nonché considerato che i redditi percepiti dalla resistente non erano tali da permetterle di conservare lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, per il Giudice di prime cure dovevano ritenersi sussistenti i presupposti del diritto della moglie alla percezione di un assegno di mantenimento nella misura di euro 100,00 mensili, come già stabilito in via provvisoria e urgente. Al contempo, veniva ritenuta infondata la domanda di condanna del ricorrente al pagamento di un assegno divorzile: non veniva fornita, da parte resistente, la prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra l'attuale e non particolarmente IGnificativo squilibrio economico esistente tra le condizioni economiche e reddituali delle parti e le scelte di conduzione della vita familiare adottate dai coniugi in costanza di matrimonio;
non provava di aver contribuito alla formazione del patrimonio comune o allo sviluppo delle capacità reddituali del marito o di aver sacrificato le proprie aspettative professionali, di comune accordo con il marito, per dedicarsi durante il matrimonio al soddisfacimento delle eIGenze della famiglia e alla cura del figlio;
invero, veniva rilevato di come la stessa avesse sempre prestato attività lavorativa durante la convivenza matrimoniale, attività professionale svolta anche nel corso del giudizio di primo grado.
Le spese di giudizio seguivano la soccombenza, poste a carico di parte resistente, e venivano liquidate come da dispositivo.
II. Avverso tale decisione, proponeva appello ai sensi dell'art. 473 bis 30 Parte_1
c.p.c. per i seguenti motivi:
1)circa la causa della separazione coniugale e la richiesta di addebito al marito:
l'odierna appellante rileva di aver documentato, attraverso le risultanze dell'indagine investigativa prodotta, la circostanza allegata sin dalla comparsa di costituzione ovvero la scoperta della intrapresa relazione adulterina da parte del in costanza di matrimonio, CP_1 chiaramente provata dalle immagini allegate (CD e documentazione in atti.
Inoltre, la assume che, a sostegno della intrapresa relazione adulterina, devono Pt_1 essere presi in considerazione anche gli estratti conto dai quali, oltre alla CP_2 conferma della gestione “al nero” di denaro, si evince l'esistenza di movimenti a pagamento di sedute presso vari istituti di bellezza e di rifacimento smalto unghie, già nel 2022, nonché regalie di vario genere.
Tale scoperta aveva quindi indotto la a lasciare la casa familiare e a separarsi, Pt_1 anche in conseguenza del comportamento vessatorio tenuto dal marito nei confronti della medesima, dopo essere stato messo al corrente dei risultati dell'indagine; sul punto rileva parte appellata di come il dal canto suo, non sia riuscito nelle more di giudizio a CP_1 dimostrare che i motivi della crisi coniugale, fossero altri e diversi da quello della relazione adulterina.
2) Circa la richiesta di affido condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre: parte appellante insiste sulla necessità, già documentata nelle more del giudizio di primo grado, di accudimento scolastico del figlio da parte della figura materna, essendo l'unica a dedicarsi al medesimo quando rientra dal lavoro, come dimostrato anche dal Piano di
Apprendimento personalizzato applicato ad e allegato con la nota di Per_1 precisazione delle conclusioni del 03.09.2024.
La RO rileva che anche il figlio, in sede di ascolto, ha riferito di essere seguito nei compiti scolastici dalla madre, affermando “SI LEI E' BRAVA NEI COMPITI”.
Sul punto rileva la che, a differenza sua, il non allegava un Piano Genitoriale Pt_1 CP_1
e che ciò andava interpretato come mancanza di interesse circa la programmazione dei propri obblighi specifici di accudimento del figlio. 3) Circa la determinazione dell'assegno di mantenimento per il figlio , e quello Per_1 personale della , la condizione economico-patrimoniale delle parti ed il tenore di vita Pt_1 della famiglia: sul punto la RO rileva di come il fosse solito vantarsi della propria attività CP_1 imprenditoriale, definendola come “ormai avviata”, e di concedersi nel corso degli anni l'acquisto di auto di lusso, tra cui Mercedes, Audi, Porsche, nonchè di una moto Guzzi;
chiedeva al primo giudicante l'accertamento fiscale e presso l'Agenzia delle Entrate, con istanza di accesso tramite ordine di esibizione ex art 210 c.p.c., anche alla banca dati della
Banca d'Italia, in modo da individuare gli altri conti correnti e gli strumenti finanziari intestati al marito, già emersi per sua diretta ammissione e per presunzioni;
chiedeva altresì, con nota difensiva del 11.03.2024, una CTU contabile nonché l'esibizione delle dichiarazione dei redditi della ditta del marito e quelle degli altri conti correnti a lui intestati e quelli intestati al figlio, in forma integrale poiché parte del denaro risultava gestita “a nero”, ed in parte depositata a nome del figlio , in conti correnti a lui dedicati. Per_1
La evidenzia l'esistenza di Fondi comuni di investimento per l'importo di 20.401,05 Pt_1 euro nonché un deposito di liquidità pari a 10.000,00 euro almeno sino al 2022, oltre al ripetuto versamento di somme cospicue in un arco temporale ristretto;
la nell'atto Pt_1
d'appello rileva la presumibile esistenza di ulteriori altri conti correnti e strumenti finanziari, a lui intestati: anche di detta circostanza la ha chiesto di dare Pt_1 dimostrazione attraverso l'ammissione della prova per testimoni, non accolta;
evidenzia che il giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare anche ex art. 116, 2° comma c.p.c. il comportamento processuale di controparte, volto a sottrarsi ai propri obblighi processuali.
Quanto alla propria posizione reddituale e patrimoniale la riferisce di essere Pt_1 proprietaria di un'auto FIAT 500 e di percepire una busta paga di circa euro 1300,00 al mese;
che l'abitazione di proprietà è concessa in comodato allo zio anziano, fratello della madre. Da quando la convivenza è cessata la è dovuta andare ad abitare in via del Pt_1
Baco n. 167 a Serravalle, dovendo versare l'importo mensile di € 700,00 di canone locazione, comprese le spese di utenza, con contratto registrato documentato. Infatti, rileva che la decisione di reperire un'altra abitazione deve ritenersi “necessitata”, non potendo rimanere a vivere vicino al marito, dopo la scoperta del tradimento.
Alla luce di quanto sopra riportato, la decisione contenuta dapprima nel Provvedimento interinale emesso in data 10.07.23, circa l'importo del contributo al mantenimento della moglie e del figlio, confermata nella sentenza appellata, a carico del per l'importo CP_1 mensile pari ad € 100,00, si dimostrava e si dimostra, assolutamente incongrua, irrisoria e ingiusta, considerate le circostanze argomentate e documentate, in atti;
considerato anche quanto emerso circa l'acquisto di un nuovo immobile da parte del che si CP_1 presume fonte di introiti. 4)quanto alle spese di lite del giudizio di primo grado e del giudizio di reclamo addebitate alla in base al principio della soccombenza, devono essere modificate in esito alla Pt_1 decisione del presente atto di impugnazione.
III. Con comparsa di costituzione e risposta contestava quanto ex adverso CP_1 dedotto:
1)in ordine al rigetto della domanda di addebito della separazione, parte appellata deduce che sul punto il Giudice di primo grado ha esaustivamente argomentato la decisione assumendo che mancasse la prova del nesso causale tra infedeltà del e rottura del CP_1 vincolo coniugale. Rileva l'odierno comparente di aver fermamente contesto le allegazioni di controparte e chiesto di essere ammesso a provare una serie di circostanze che, non solo avrebbero dato prova dell'infondatezza della ex adverso lamentata violazione del dovere di fedeltà coniugale, ma avrebbero altresì dimostrato il risalente venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi e soprattutto di ogni intimità in data largamente antecedente all'introduzione del procedimento separativo, con conseguente venir meno del nesso di causalità tra la lamentata violazione e la crisi del sodalizio coniugale ai sensi dell'art 151, comma 2, c.c.
Per completezza, il rileva di non aver mai frequentato nessuna donna, né tanto meno CP_1 intrattenuto alcuna relazione extraconiugale, prima di informare la dell'intenzione Pt_1 di voler dare avvio alla causa di separazione;
che parte appellante, ricevuta raccomandata del 03.01.2023 con cui veniva preannunciata tale intenzione, aveva omesso di darvi riscontro per lunghi mesi allo scopo di commissionare indagini investigative per tante di
“costruire” ex post la prova dei supposti tradimenti del marito in costanza di matrimonio.
2)in ordine alle ragioni di collocamento prevalente del minore presso la casa familiare sita in RR: la doglianza della è infondata e inammissibile poiché con la stessa Pt_1 parte appellante intenderebbe sovvertire lo schema paritario di frequentazione e permanenza presso le rispettive abitazioni dei genitori adottato su accordo delle parti sin dall'ordinanza del 10.07.2023, confermato nella sua adeguatezza e rispondenza all'interesse ed alle eIGenze del minore anche a seguito del suo ascolto. Con riguardo alla residenza anagrafica del minore, anche su questo punto controparte non ha allegato motivi validi che possano giustificare il trasferimento dalla casa familiare, alla residenza della
, peraltro solo temporaneamente fissata in via del Baco a Serravalle Pistoiese, poiché Pt_1 il centro degli affetti e delle relazioni amicali del minore ruota intorno alla casa paterna, dove il bambino è nato e cresciuto;
al contrario l'abitazione materna non pare rappresentare un altrettanto valido punto di riferimento, né nell'attualità, né tanto meno in avvenire, in quanto, la madre ha dichiarato di aver stipulato contratto di locazione ad uso transitorio della durata di un anno formalmente rinnovato anche per una ulteriore annualità.
3)sugli obblighi di mantenimento perequativo del figlio a carico del padre e ai Per_1 criteri di ripartizione dell'Assegno Unico spettante al minore:
l'odierno appellato rileva che il provvedimento impugnato è idoneo a soddisfare le eIGenze perequative derivanti dalle rilevate differenze tra le rispettive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti;
mentre, nessuna delle acquisizioni istruttorie indotte o invocate dalla giustificherebbe l'ex adverso sollecitato incremento dell'assegno di mantenimento Pt_1 dalla misura attuale ad € 500,00 mensili, con obbligo paterno di contribuire al 70% delle spese straordinarie. Le evidenze istruttorie riprodotte da controparte sono già state adeguatamente valutate dal primo giudicante e vista l'assenza di elementi di novità, le deduzioni avversarie non paiono meritare ulteriori repliche, se non la conferma che nessun incremento reddituale/patrimoniale risulta scaturito a seguito dell'acquisto da parte del e della successiva locazione dell'immobile sito in Serravalle, posto che lo stesso veniva CP_1 acquistato per trasferirvisi laddove la casa familiare fosse stata assegnata alla moglie:
l'immobile è stato, infatti, acquistato accendendo un mutuo, le cui rate vengono ogni mese pagate con la provvista di denaro derivante dalla contratto di locazione.
Infine, quanto alle deduzioni di controparte circa il deposito, effettuato dal sul conto CP_1 corrente intestato al figlio di “parte del ricavato dell'attività di impresa, percepita a nero”, parte appellata rileva che trattasi di un conto corrente acceso spontaneamente per depositarvi piccoli accantonamenti effettuati nell'interesse del figlio e, di fatti, nel tempo alimentato esclusivamente con versamenti di contanti, talvolta derivanti dalle corrispondenti erogazioni dei nonni paterni o degli zii del minore (mai dalla madre), senza alcuna movimentazione in uscita. Quanto invece ai rilevanti versamenti che con regolarità affluiscono sui conti correnti del quest'ultimo rileva che trattasi di conti correnti sui CP_1 quali vengono addebitate le rate dei piani di ammortamento dei mutui e finanziamenti accesi per acquisti ed investimenti indispensabili all'attività di impresa per l'acquisto dell'autovettura e da ultimo dell'appartamento sito in Serravalle.
Infine, rispetto all'assegno di mantenimento in favore della , parte appellata assume Pt_1
l'infondatezza della doglianza di controparte: la medesima è stabilmente e proficuamente occupata, titolare di immobili di proprietà in provincia di Lucca e depositaria di risparmi di non trascurabile entità. Inoltre, non è mai stato provato dalla stessa di aver sacrificato le proprie ambizioni professionali per dedicarsi alla conduzione della famiglia o per consentire lo sviluppo di carriera del coniuge ovvero che abbia contribuito alla formazion del patrimonio comune;
nonostante ciò, l'appellante invoca un esorbitante incremento del proprio assegno di mantenimento, da convertirsi sic et simpliciter in assegno divorzile che risulta per ciò stesso inammissibile, prima ancora che manifestamente infondata anche alla luce delle motivazioni di diritto poste a fondamento del provvedimento oggetto dell'odierno gravame.
IV All'udienza del 18.4.25 venivano sentite le parti e la causa veniva trattenuta in decisione;
a seguito di istanza di correzione avanzata da parte appellante, la causa veniva rimessa in istruttoria e nuovamente discussa all'udienza 19.6.25 davanti al conIGliere relatore delegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione sull'istanza sospensiva resta assorbita dalla decisione nel merito.
1.L'appello avverso il capo di sentenza concernente il rigetto della domanda di addebito è infondato.
In tal senso deve evidenziarsi che correttamente il tribunale di prime cure ha ritenuto non raggiunta la prova della violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte del marito, né, in ogni caso, ha ritenuto che fosse emersa la prova dell'efficacia causale della presunta infedeltà nella determinazione della rottura irreversibile del vincolo matrimoniale e, conseguentemente, dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Come noto, la pronuncia di addebito presuppone che uno dei due coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quindi, la semplice violazione dei doveri ex art. 143 c.c. non può fondare la pronunzia di addebito, essendo necessario, altresì, fornire la prova che il comportamento di uno dei coniugi contrario ai doveri nascenti dal matrimonio abbia concretamente causato il fallimento del matrimonio e lo abbia causato in modo esclusivo.
Ai fini dell'addebito della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere condotta attraverso una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambi i coniugi, di talchè non risulta possibile giudicare la condotta di un coniuge in modo isolato, senza metterla in relazione con quella dell'altro, poiché solo tale comparazione consente di accertare se e in che misura i rispettivi comportamenti abbiano inciso sulla crisi matrimoniale (cfr sul punto Cass. Civ., 14.11.2001, n. 14162).
Con riferimento alla specifica violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, questa è in linea di principio considerata idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e giustifica di per sé l'addebito della separazione al coniuge responsabile. Tuttavia, affinché
l'infedeltà determini l'addebito, è necessario che essa abbia avuto un'incidenza causale sulla crisi coniugale;
qualora si accerti che il rapporto matrimoniale era già irrimediabilmente compromesso e ridotto a una mera convivenza formale, l'infedeltà non può essere considerata la causa determinante della separazione. Nel caso di specie, a fondamento della propria domanda, la resistente aveva inizialmente allegato che il marito avesse intrapreso una relazione extraconiugale con la IG.ra CP_3
la quale avrebbe generato la crisi del rapporto coniugale e un clima di sopraffazione
[...]
e maltrattamenti nei confronti della moglie, anche in presenza del figlio, costringendola infine ad abbandonare l'abitazione coniugale;
successivamente, nel corso del procedimento, la resistente ha individuato la terza persona coinvolta in Samira Essafri, circostanza ribadita anche nell'atto di appello.
A prescindere dalla puntuale identificazione della terza persona, quello che risulta evidente
è che l'elemento probatorio prodotto a sostegno di tali allegazioni consiste nella relazione investigativa, depositata negli atti di primo grado, dalla quale risulterebbero alcuni incontri tra il ricorrente e una donna, avvenuti nel periodo compreso tra il 9 febbraio e il 5 marzo
2023. Tali circostanze, oltre a non essere di per sé sufficienti a dimostrare l'esistenza di una relazione extraconiugale, si riferiscono comunque a un periodo successivo alla formale apertura della crisi della coppia che, come riferito dagli stessi ed evincibile dalla corrispondenza intercorsa a mezzo legali, deve farsi risalire a gennaio 2023. Neppure possono ritenersi sufficienti, in mancanza di ulteriori elementi più circostanziati, i dati emergenti dall'analisi della movimentazione bancaria: le spese per i ristoranti nulla provano, mentre l'esistenza di spese per trattamenti di bellezza e rifacimento unghie sostenute a dicembre, in mancanza di ulteriori elementi corroboranti, resta confinato nell'alveo dello suggestione e non appare ex se idoneo a sostenere la circostanza di un avvenuto tradimento da parte del CP_1
Deve ritenersi in definitiva non raggiunta la prova della sussistenza di un tradimento in data antecedente alla cessazione della relazione e dunque della violazione degli obblighi coniugali e da tanto consegue l'infondatezza della domanda di addebito.
2. Le ulteriori contestazioni di parte appellante attengono ai capi di sentenza concernenti l'affidamento condiviso del minore e il collocamento dello stesso;
tali contestazioni risultano infondate.
Premesso che le doglianze si appuntano sostanzialmente su tempi e modi del collocamento, risultando di contro incontestato l'affido condiviso del minore, deve ritenersi corretta la decisione del tribunale di prime cure che ha disposto il collocamento paritario e alternato del minore presso entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la casa paterna.
Così come si evince dagli atti di causa tale decisione si fondava sull'opportunità di confermare l'assetto già in essere tra le parti e rispondente ai bisogni del minore. L'odierna appellante già in primo grado e poi in sede di appello ha chiesto la modifica del regime di collocamento, attualmente paritario e alternato, sollecitando l'assegnazione prevalente del minore presso la propria abitazione. A sostegno della richiesta, la IG.ra ha dedotto Pt_1 che la turnazione attuale non consentirebbe di garantire un adeguato supporto allo studio del figlio, il quale presenterebbe difficoltà di apprendimento.
Invero tale motivazione non appare idonea e revocare in dubbio l'assetto recepito nella pronuncia di primo grado. In tal senso, la rispondenza ai bisogni del minore emerge dall'ascolto diretto del ragazzo: ha riferito di trovarsi a proprio agio con Per_1 entrambi i genitori, con i quali ha instaurato una routine stabile e serena in ciascun contesto domestico;
le abitazioni dei genitori sono collocate a breve distanza dalla scuola del minore e risultano adeguate e accoglienti;
presso il padre, gode della Per_1 compagnia e delle cure dei nonni paterni e della prossimità all'abitazione del suo migliore amico. Anche a voler ammettere che presso la madre il minore possa ricevere un supporto più strutturato nello studio in ragione della professione della genitrice, non si ritiene che tale elemento possa giustificare la modifica del modello di collocamento anche in considerazione dell'età del minore e della possibilità di assistenza attraverso la frequenza del doposcuola.
Deve pertanto essere confermato il regime di collocamento paritario e alternato, con residenza anagrafica presso l'abitazione familiare.
3. Con riferimento ai motivi di appello concernenti le statuizioni in materia di obbligo di mantenimento gli stessi appaiono fondati nei termini che seguono.
In via preliminare, occorre ribadire l'obbligo per entrambi i genitori di contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie capacità economiche, al fine di garantire le eIGenze attuali del figlio e il tenore di vita da lui goduto;
in sostanza nell'esatta quantificazione occorre determinare le attuali eIGenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, considerando i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti di cura assunti, nonché le risorse economiche di entrambi i genitori.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, non è necessario procedere a una ricostruzione dettagliata della capacità reddituale e patrimoniale: ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali.
Nel caso di specie la svolge la professione di insegnante di Religione con stipendio Pt_1 di circa 1300 euro mensili;
è proprietaria di un immobile concesso in comodato d'uso a uno zio e comproprietaria di 5 terreni siti nel Comune di Montecarlo (LU); è titolare di un conto corrente presso Banca Alta Toscana con saldo creditore al mese di dicembre 2024 di circa 17.000; dopo la separazione si è trasferita a Serravalle, versando canone di locazione per l'importo mensile di € 700,00. è titolare di un'impresa vivaistica che costui ammette essere “avviata”; è CP_1 proprietario dell'immobile adibito a casa familiare dove risiede con il figlio;
è nudo proprietario dell'immobile in cui vivono i suoi genitori;
è titolare di più conti correnti, usati sia per eIGenze personali che per eIGenze legate all'attività economica, con un saldo attivo globale al dicembre 24 pari a circa 30000 euro;
è altresì titolare di un portafoglio titoli presso Unicredit S.p.A. nonché intestatario di un'autovettura Citroen C5 Aircross e di una moto e di diversi automezzi strumentali all'esercizio dell'attività agricola;
ha finanziamenti accesi, ivi compreso un mutuo acceso per la casa da ultimo acquistata.
Quanto alla propria capacità reddituale, lo stesso, così come riferito dal difensore in sede di udienza, compila dichiarazione dei redditi indicando solo quelli dominicali in ragione della disciplina fiscale prevista per l'attività agricola dallo stesso esercitata;
tuttavia, a dispetto del dato formale relativo alla mancanza di un reddito imponibile, la capacità reddituale può agevolmente desumersi, anche a mente dell'art. 116 cpc, sulla base degli ulteriori indicatori economici presenti in atti: consistenza del vivaio, possesso di diversi terreni, beni immobili posseduti (ivi compresa la casa da ultimo acquistata) beni mobili registrati posseduti anche nel recente passato.
In definitiva appare pacifico che la situazione economica sia migliore di quella della moglie.
Pertanto in ragione del supra richiamato principio di proporzionalità, al fine di garantire al minore lo stesso tenore di vita sia quando è collocato presso la madre che, quando è collocato presso il padre, si ritiene congruo un aumento dell'assegno di mantenimento a
500 euro.
Con riferimento alla richiesta di assegno avanzata dalla sia a titolo di Pt_1 mantenimento, sia a titolo divorzile, si osserva quanto segue.
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha riconosciuto, in favore dell'appellante, un assegno di mantenimento nella misura di euro 100 mensili. L'appellante ha proposto gravame contestando la quantificazione dell'assegno e chiedendo che lo stesso fosse determinato in misura superiore, alla luce delle condizioni economiche delle parti e del tenore di vita goduto durante il matrimonio.
In via preliminare, si rammenta che l'assegno di mantenimento trova fondamento nel dovere di solidarietà coniugale e nella previsione dell'art. 156 c.c., che stabilisce l'obbligo,
a carico del coniuge economicamente più forte, di contribuire al mantenimento dell'altro qualora questi non disponga di redditi adeguati per mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nel caso in esame, la sentenza di primo grado ha correttamente ricostruito un tenore di vita coniugale medio-alto: risulta provato che la famiglia era solita trascorrere periodi di vacanza sia durante l'estate che, talvolta, in inverno, e che si avvaleva dell'aiuto di una collaboratrice domestica. Tali circostanze, non specificamente contestate in appello, confermano la sussistenza di un livello di vita agiato.
Alla luce degli elementi acquisiti in istruttoria, sia in relazione alla capacità reddituale del resistente, sia al tenore di vita familiare precedentemente descritto — elementi già valutati supra relativamente al mantenimento del figlio minore —, si ritiene che l'importo dell'assegno di mantenimento in favore dell'appellante possa essere rivisto in aumento, determinandolo nella misura di euro 150,00 mensili.
In assenza di contestazione in ordine alla decorrenza dello stesso, così come dell'assegno per il mantenimento del minore, va confermata la statuizione di primo grado che prevedeva la corresponsione a far data dal mese di maggio 2023.
Parte appellante ha richiesto inoltre un assegno divorzile, non riconosciuto nella sentenza di primo grado.
L'assegno divorzile rappresenta uno strumento di solidarietà post-coniugale che può essere riconosciuto all'ex coniuge al fine di garantire un'equa tutela nei confronti di chi, al termine del matrimonio, si trovi in una posizione economica più debole. Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, l'assegno divorzile risponde a una funzione assistenziale e può avere anche una valenza compensativa-perequativa.
In particolare, l'assegno ha funzione assistenziale quando è volto a garantire al coniuge economicamente più debole i mezzi necessari per far fronte alle eIGenze di vita quotidiana.
A ciò si affianca la funzione compensativa, che mira a riconoscere e valorizzare il contributo dato alla vita familiare durante il matrimonio, anche laddove non siano state effettuate vere e proprie rinunce alla carriera o al percorso professionale. La funzione perequativa, infine, tende a riequilibrare le differenze economiche derivanti dalle scelte condivise durante il matrimonio.
Nel caso di specie, il riconoscimento di un assegno appare giustificato in ragione sia della natura perequativa sia della valenza compensativa dell'istituto.
Da un lato, è emersa la condizione economica più disagevole della moglie rispetto all'ex coniuge, elemento che legittima una forma di supporto economico, seppur modesto, da parte di quest'ultimo. Dall'altro, pur non risultando comprovate specifiche rinunce professionali da parte della IG.ra , non può trascurarsi il ruolo attivo che la stessa Pt_1 ha svolto all'interno del ménage familiare: basti pensare, ad esempio, alla circostanza che fosse lei ad occuparsi in modo prevalente dello svolgimento dei compiti scolastici del figlio, affiancandolo nello studio e curandone l'andamento scolastico.
Tali elementi, considerati nel loro complesso, giustificano la corresponsione di un assegno divorzile in favore della moglie, che la Corte ritiene equo quantificare in euro 150 mensili, da riconoscere a far data dalla pronuncia di primo grado che ha disposto sullo status coniugale. Relativamente alla contestazione concernente il capo relativo alle spese, la Corte ritiene che in ragione dell'oggetto della controversia e degli esiti complessivi della lite, le spese di entrambi i gradi di giudizio e quella di ctu di primo grado possano integralmente compensarsi.
In ultimo, con riferimento alla domanda avanzata da parte appellata di correggere l'indicazione della parte dispositiva della pronuncia gravata laddove si allude allo
“scioglimento del matrimonio inter partes”, deve effettivamente ritenersi che, essendosi le parti unite in matrimonio con rito concordatario, la formula corretta è quella di “cessazione degli effetti civili”, pertanto si dispone in conformità.
PQM
pone a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore CP_1 corrispondendo alla IG.ra , entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza Parte_1 dal mese di maggio 2023, la somma di euro 500, rivalutabile al termine di ogni anno secondo indici ISTAT;
pone a carico del IG. l'obbligo di versare assegno di mantenimento a favore CP_1 di nella misura di euro 150 mensili, entro il giorno 25 di ogni mese, con Parte_1 decorrenza dal mese di maggio 2023, rivalutabile al termine di ogni anno secondo indici
ISTAT;
pone a carico del IG. l'obbligo di versare assegno divorzile di mantenimento a CP_1 favore di nella misura di euro 150 mensili, entro il giorno 25 di ogni mese, Parte_1 con decorrenza dalla pronuncia sullo status, rivalutabile al termine di ogni anno secondo indici ISTAT;
modifica il dispositivo della sentenza di primo grado disponendo la “cessazione degli effetti civili” in luogo “scioglimento del matrimonio inter partes”
conferma nel resto le statuizioni del giudizio di primo grado;
compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio;
Firenze 26.6.25
Il cons. relatore
Vincenzo Savoia La presidente
Isabella Mariani
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: D.ssa Isabella Mariani Presidente D.ssa. Alessandra Guerrieri ConIGliere Dott. Vincenzo Savoia ConIGliere Relatore
riunita in Camera di conIGlio, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa n. r.g. 2591/2024, promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Romina Parte_1 C.F._1
Lanzotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti, APPELLANTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela CP_1 C.F._2
Breschi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti, APPELLATO
con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma parziale della sentenza impugnata, N. 866/2024, pubblicata dal Tribunale di Pistoia in data 25.11.2024,
a conclusione della causa giudiziale di separazione-divorzio congiunti, iscritta con R.G. N.
834/2023, notificata da controparte via pec in data 25/11/24, accogliere l'impugnazione, per i motivi dedotti nella premessa narrativa del presente atto di appello e, per l'effetto, 1) IN
VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, per la fondatezza dei motivi dedotti nel presente ricorso;
2) IN VIA PRINCIPALE,
NEL MERITO: - Dichiarare l'addebito della separazione al IG. , in conseguenza CP_1 della relazione adulterina documentata, intrapresa da questi durante il matrimonio, che generava la crisi della coppia e l'instaurarsi da parte del negli ultimi mesi della CP_1 convivenza, di un clima di sopraffazione e maltrattamenti verso la moglie, anche davanti al figlio, la quale si trovava ingiustamente costretta a decidere di lasciare l'abitazione coniugale, ancor prima della comparizione davanti all'Ill.mo giudice;
- Prevedere a carico del IG. un assegno di mantenimento a favore della moglie di importo pari ad almeno CP_1
€ 700,00 mensili, anche con funzione perequativa, o di diverso maggiore/minore importo, ma comunque in aumento rispetto all'assegno già disposto a detto titolo dal tribunale nella sentenza impugnata, da confermare, se del caso, a titolo di assegno divorzile, in presenza dei presupposti di legge, anche con funzione perequativa, considerati i motivi dedotti nella premessa narrativa del presente atto, tra cui la rilevante disparità di redditi e di risorse economico-patrimoniali tra le parti;
- Disporre a carico del un contributo al mantenimento del figlio - da CP_1 Per_1 confermare anche nella sentenza di divorzio - di € 500,00, oltre al 70% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche, ricreative, sportive) - secondo le prassi applicative di questo tribunale - che gli consenta il medesimo pregresso tenore di vita goduto durante la convivenza con i genitori, ovvero di diverso minore/maggiore importo, ma comunque in aumento rispetto a quello previsto nella sentenza appellata, in base comunque alle risultanze istruttorie, secondo i vigenti parametri di legge, tenuto conto della importante differenza delle sostanze economico patrimoniale tra le parti ed al tenore di vita goduto dal bambino durante la convivenza dei genitori;
- Disporre l'affido condiviso del figlio , prevedendo però la sua stabile e prevalente Per_1 collocazione presso la madre, nella nuova abitazione di via del Baco 167 nel Comune di
Serravalle, dove il figlio è già abituato a stare insieme alla madre;
con ogni altro consequenziale provvedimento, ritenuto opportuno per il minore. Con possibilità per il padre di stare col figlio per due pomeriggi alla settimana con pernottamento e nel week-end in modo alternato;
e così, nelle vacanze estive, con possibilità per il i stare col figlio per 15 giorni CP_1 anche consecutivi, da concordare e comunicare alla moglie entro il 31.05 di ogni anno;
e nelle festività, Natalizie e Pasquali in modo alternato con la moglie. Ovvero, con la frequentazione ritenuta più opportuna, dal tribunale, nell'esclusivo interesse di In ogni caso, Per_1 con vittoria di spese e compensi di giudizio, per entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria, si insiste, occorrendo, in tutte le richieste istruttorie in atti del primo grado, e di CTU contabile, come precisate all'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, tra cui quelle richieste al fine dell'accertamento dei redditi di controparte, nella Nota difensiva prodotta il 11.03.2024, nella Comparsa di risposta e nella Memoria ex art. 473bis, 17, comma 2 cpc. IN DENEGATA IPOTESI, nel merito: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dei motivi dell'impugnazione, modificare la sentenza appellata, e - Prevedere
a carico del IG. un assegno di mantenimento a favore della moglie di importo CP_1 pari ad almeno € 700,00 mensili, anche con funzione perequativa, o di diverso maggiore/minore importo, ma comunque in aumento rispetto all'assegno disposto a detto titolo nella sentenza impugnata, da confermare, se del caso, a titolo di assegno divorzile, in presenza dei presupposti di legge, anche con funzione perequativa, considerato oltre a quanto sopra, anche la rilevante disparità di redditi e di risorse economico-patrimoniali tra le parti e la spesa di locazione abitativa e di utenze, gravante sulla appellante, in seguito alla cessazione della convivenza;
- Disporre a carico del un contributo al mantenimento CP_1 del figlio , - da confermare anche nella sentenza di divorzio - di € 500,00 oltre al Per_1
60% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche, ricreative, sportive) secondo le prassi applicative di questo tribunale, che gli consenta il medesimo pregresso tenore di vita goduto durante la convivenza con i genitori, ovvero di diverso importo, in base comunque alle risultanze istruttorie, secondo i vigenti parametri di legge, tenuto conto della importante differenza delle sostanze economico-patrimoniale tra le parti ed il tenore di vita goduto da
durante la convivenza dei genitori;
4) Disporre l'affido condiviso del figlio Per_1
prevedendo però la sua stabile e prevalente collocazione presso la madre, nella Per_1 nuova abitazione di via del Baco 167 nel Comune di Serravalle, dove il figlio è già abituato
a stare insieme alla madre, per i motivi dedotti in premessa, tra cui quella preminente di consentire all'appellante di seguire più efficacemente il figlio nei compiti di accudimento scolastico, considerato che per quanto emerso nel giudizio di primo grado, rimane Per_1 solo tutto il giorno, sino alla cena, quando è a casa del padre, essendo quest'ultimo costantemente impegnato al lavoro, per sua stessa ammissione. Con ogni altro consequenziale provvedimento, ritenuto opportuno per il minore, secondo il Piano genitoriale in atti. Con possibilità, comunque, per il padre di stare col figlio per due pomeriggi alla settimana con pernottamento e nel weekend in modo alternato;
e così nelle vacanze estive, con possibilità per il di stare col figlio per 15 giorni anche consecutivi, da concordare e CP_1 comunicare alla moglie entro il 31.05 di ogni anno;
e nelle festività, Natalizie e Pasquali in modo alternato con la moglie. Ovvero, con la frequentazione ritenuta più opportuna, dal tribunale, nell'esclusivo interesse di . Con vittoria di spese e compensi di giudizio Per_1 di primo grado e di appello. Con compensazione delle spese del giudizio di reclamo. In via istruttoria, si insiste, occorrendo, in tutte le richieste istruttorie in atti, tra cui quelle formalizzate, al fine dell'accertamento dei redditi di controparte, nella Nota difensiva prodotta il 11.03.2024, in tutte le richieste formalizzate nella Comparsa di risposta e nella
Memoria istruttoria, nella Nota di precisazione delle conclusioni, in atti del primo grado”.
Per parte appellata: “Si chiede che, emendato il testo della pronuncia gravata nelle parti in cui si fa riferimento ad una pronuncia di “scioglimento” del matrimonio inter-partes, laddove ne era stata piuttosto invocata la cessazione degli effetti civili, l'appello ex adverso proposto venga integralmente rigettato siccome manifestamente inammissibile e comunque infondato per le ragioni ampiamente illustrate in narrativa. Per quanto occorrer possa si chiede altresì il rigetto della istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza gravata, peraltro neppure argomentata in ordine alla sussistenza dei presupposti (di manifesta fondatezza e pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile) richiesti per l'adozione della ex adverso invocata inibitoria ed in ogni caso manifestamente insussistenti. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Il Tribunale di Pistoia con sentenza n. 866/2024 decideva - su ricorso presentato da per la separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi CP_1 dell'art 473 bis 49 c.p.c. contratto in RR (PT) il 26.02.2011 con e dalla Persona_2 cui unione nasceva, in data 20.08.2011, il figlio – come di seguito: Per_1
“Il Tribunale di Pistoia in composizione collegiale, premesso che con sentenza parziale n.
94/2024, passata in giudicato, è stata pronunciata la separazione personale tra le parti, definitivamente decidendo: a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGnori
e in RR (PT) il 26 febbraio 2011; b) dispone l'annotazione CP_1 Parte_1 della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di RR, atto n. 1, parte
I, anno 2011; c) rigetta la domanda di addebito della separazione al marito proposta dalla resistente;
d) affida il figlio minore (nato a [...] il [...]) ad Persona_3 entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche
e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso;
e) dispone che il minore risieda anagraficamente presso la casa familiare Persona_3 posta in RR (PT), via Europa n. 388/B; f) dispone che il minore trascorra periodi di tempo paritari presso entrambi i genitori e, salvo diverso accordo tra le parti, a settimane alterne: - prima settimana: dal lunedì al martedì con la madre;
dal mercoledì al giovedì con il padre;
dal venerdì alla domenica con la madre;
- seconda settimana: dal lunedì al martedì con il padre;
dal mercoledì al giovedì con la madre;
dal venerdì alla domenica con il padre;
g) dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, il minore trascorra ad anni alterni: - il periodo intercorrente tra il 24 dicembre e il 30 dicembre con un genitore e il periodo intercorrente tra il 31 dicembre e il 6 gennaio con l'altro genitore;
- il giorno di Pasqua con un genitore e quello del Lunedì dell'Angelo con l'altro; h) dispone che, durante le vacanze estive, salvo diverso accordo tra le parti, la minore trascorra con ciascun genitore un periodo di almeno quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
i) pone a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1 del figlio minore corrispondendo alla IG.ra , entro il giorno 25 di ogni mese, con Parte_1 decorrenza dal mese di maggio 2023, la somma di euro 300, rivalutabile al termine di ogni anno secondo indici ISTAT;
j) dispone che alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, come individuate e secondo le modalità previste dall'art. 6 del Protocollo d'intesa concluso tra l'intestato Tribunale e il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia in data 1 ottobre 2018, il IG. contribuisca nella misura del 60% e la IG.ra CP_1 Parte_1 contribuisca nella misura del 40%; k) pone a carico del IG. l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento della moglie, IG.ra , corrispondendo in favore della Parte_1 stessa la somma di euro 100 mensili, entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dal mese di maggio 2023 e sino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio, rivalutabile al termine di ogni anno secondo indici ISTAT;
l) condanna la IG.ra al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in Parte_1 favore del IG. liquidate in euro 6.713, oltre accessori di legge;
m) condanna la CP_1 IG.ra al pagamento in favore del IG. condanna delle spese di lite Parte_1 CP_1 del giudizio di reclamo liquidate per in euro 2.336 oltre accessori di legge”.
Il Giudice di primo grado, per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, operava il seguente ragionamento posto alla base della propria decisione:
-In punto di addebito della separazione, la domanda spiegata dalla nella comparsa Pt_1 di costituzione e di risposta veniva ritenuta infondata e pertanto rigettata poiché non veniva raggiunta la prova della violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte del CP_1 nonché difettava la “prova dell'efficienza causale della presunta violazione del dovere di fedeltà coniugale rispetto alla irreversibile rottura del vincolo e, quindi, dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza”.
-Quanto all'aspetto dell'affidamento del minore, questo veniva concordato dalle parti nella modalità condivisa e ritenuto dal primo giudicante conforme all'interesse del minore ai sensi dell'art. 337-ter c.c; circa i tempi di permanenza di costui presso ciascun genitore, il primo giudicante riteneva di dover confermare quanto già disposto con ordinanza del
08.07.2023, emessa in via temporanea e urgente, ossia che “il minore trascorra quattro giorni con un genitore e i successivi quattro giorni con l'altro genitore” e di fatto attuato dalle parti sin dall'allontanamento della dalla casa familiare. Di conseguenza, il Pt_1 collocamento del minore presso entrambi i genitori appariva conforme all'interesse del figlio, anche all'esito del suo ascolto: lo stesso mostrava di trovarsi a proprio agio presso entrambi i genitori e di aver consolidato abitudini di vita presso entrambi gli ambienti domestici ovvero veniva posto nelle migliori condizioni per poter mantenere un rapporto IGnificativo con i propri discendenti nonché per coltivare e conservare la propria rete sociale e amicale.
-In punto di determinazione dell'assegno perequativo corrisposto dal padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, il Giudice di primo grado – operando richiamo ai principi in materia - rilevava corretta la decisione di non svolgere alcuna indagine istruttoria sulle condizioni economiche e reddituali del ricorrente richieste dalla resistente, atteso che la stessa non forniva chiari argomenti di prova dai quali inferire l'esistenza di redditi occulti o di conti all'estero riferibili al limitandosi invece a CP_1 formulare richieste di prova testimoniali inammissibili poiché articolate in violazione dell'art. 244 c.p.c.; il primo giudicante riscontrava comunque – dopo un'attenta disamina delle condizioni economiche di entrambe le parti – uno squilibrio tra le parti, seppur non particolarmente IGnificativo. Quanto al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, veniva ritenuto ragionevole un tenore di vita medio-alto. Sulla scorta di tali considerazioni, tenuto conto dei paritari tempi di permanenza del minore presso entrambi i genitori e considerato quindi che costoro sono gravati in egual misura dei compiti di accudimento e degli oneri di mantenimento diretto del figlio, considerate le presumibili eIGenze economiche del figlio rapportate all'età ed al tenore di vita che i redditi dei genitori possono lui garantire, il Tribunale di primo grado confermava la misura del contributo paterno al mantenimento ordinario del figlio minore stabilita in via temporanea e urgente, ossia in euro 300 euro mensili;
spese straordinarie suddivise al 60% a carico del e il CP_1 restante 40% a carico della;
assegno unico universale percepito in egual misura da Pt_1 entrambe le parti.
-In punto di condanna del ricorrente al pagamento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, operato richiamo all'art. 156 c.c. e alla giurisprudenza in materia nonché considerato che i redditi percepiti dalla resistente non erano tali da permetterle di conservare lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, per il Giudice di prime cure dovevano ritenersi sussistenti i presupposti del diritto della moglie alla percezione di un assegno di mantenimento nella misura di euro 100,00 mensili, come già stabilito in via provvisoria e urgente. Al contempo, veniva ritenuta infondata la domanda di condanna del ricorrente al pagamento di un assegno divorzile: non veniva fornita, da parte resistente, la prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra l'attuale e non particolarmente IGnificativo squilibrio economico esistente tra le condizioni economiche e reddituali delle parti e le scelte di conduzione della vita familiare adottate dai coniugi in costanza di matrimonio;
non provava di aver contribuito alla formazione del patrimonio comune o allo sviluppo delle capacità reddituali del marito o di aver sacrificato le proprie aspettative professionali, di comune accordo con il marito, per dedicarsi durante il matrimonio al soddisfacimento delle eIGenze della famiglia e alla cura del figlio;
invero, veniva rilevato di come la stessa avesse sempre prestato attività lavorativa durante la convivenza matrimoniale, attività professionale svolta anche nel corso del giudizio di primo grado.
Le spese di giudizio seguivano la soccombenza, poste a carico di parte resistente, e venivano liquidate come da dispositivo.
II. Avverso tale decisione, proponeva appello ai sensi dell'art. 473 bis 30 Parte_1
c.p.c. per i seguenti motivi:
1)circa la causa della separazione coniugale e la richiesta di addebito al marito:
l'odierna appellante rileva di aver documentato, attraverso le risultanze dell'indagine investigativa prodotta, la circostanza allegata sin dalla comparsa di costituzione ovvero la scoperta della intrapresa relazione adulterina da parte del in costanza di matrimonio, CP_1 chiaramente provata dalle immagini allegate (CD e documentazione in atti.
Inoltre, la assume che, a sostegno della intrapresa relazione adulterina, devono Pt_1 essere presi in considerazione anche gli estratti conto dai quali, oltre alla CP_2 conferma della gestione “al nero” di denaro, si evince l'esistenza di movimenti a pagamento di sedute presso vari istituti di bellezza e di rifacimento smalto unghie, già nel 2022, nonché regalie di vario genere.
Tale scoperta aveva quindi indotto la a lasciare la casa familiare e a separarsi, Pt_1 anche in conseguenza del comportamento vessatorio tenuto dal marito nei confronti della medesima, dopo essere stato messo al corrente dei risultati dell'indagine; sul punto rileva parte appellata di come il dal canto suo, non sia riuscito nelle more di giudizio a CP_1 dimostrare che i motivi della crisi coniugale, fossero altri e diversi da quello della relazione adulterina.
2) Circa la richiesta di affido condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre: parte appellante insiste sulla necessità, già documentata nelle more del giudizio di primo grado, di accudimento scolastico del figlio da parte della figura materna, essendo l'unica a dedicarsi al medesimo quando rientra dal lavoro, come dimostrato anche dal Piano di
Apprendimento personalizzato applicato ad e allegato con la nota di Per_1 precisazione delle conclusioni del 03.09.2024.
La RO rileva che anche il figlio, in sede di ascolto, ha riferito di essere seguito nei compiti scolastici dalla madre, affermando “SI LEI E' BRAVA NEI COMPITI”.
Sul punto rileva la che, a differenza sua, il non allegava un Piano Genitoriale Pt_1 CP_1
e che ciò andava interpretato come mancanza di interesse circa la programmazione dei propri obblighi specifici di accudimento del figlio. 3) Circa la determinazione dell'assegno di mantenimento per il figlio , e quello Per_1 personale della , la condizione economico-patrimoniale delle parti ed il tenore di vita Pt_1 della famiglia: sul punto la RO rileva di come il fosse solito vantarsi della propria attività CP_1 imprenditoriale, definendola come “ormai avviata”, e di concedersi nel corso degli anni l'acquisto di auto di lusso, tra cui Mercedes, Audi, Porsche, nonchè di una moto Guzzi;
chiedeva al primo giudicante l'accertamento fiscale e presso l'Agenzia delle Entrate, con istanza di accesso tramite ordine di esibizione ex art 210 c.p.c., anche alla banca dati della
Banca d'Italia, in modo da individuare gli altri conti correnti e gli strumenti finanziari intestati al marito, già emersi per sua diretta ammissione e per presunzioni;
chiedeva altresì, con nota difensiva del 11.03.2024, una CTU contabile nonché l'esibizione delle dichiarazione dei redditi della ditta del marito e quelle degli altri conti correnti a lui intestati e quelli intestati al figlio, in forma integrale poiché parte del denaro risultava gestita “a nero”, ed in parte depositata a nome del figlio , in conti correnti a lui dedicati. Per_1
La evidenzia l'esistenza di Fondi comuni di investimento per l'importo di 20.401,05 Pt_1 euro nonché un deposito di liquidità pari a 10.000,00 euro almeno sino al 2022, oltre al ripetuto versamento di somme cospicue in un arco temporale ristretto;
la nell'atto Pt_1
d'appello rileva la presumibile esistenza di ulteriori altri conti correnti e strumenti finanziari, a lui intestati: anche di detta circostanza la ha chiesto di dare Pt_1 dimostrazione attraverso l'ammissione della prova per testimoni, non accolta;
evidenzia che il giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare anche ex art. 116, 2° comma c.p.c. il comportamento processuale di controparte, volto a sottrarsi ai propri obblighi processuali.
Quanto alla propria posizione reddituale e patrimoniale la riferisce di essere Pt_1 proprietaria di un'auto FIAT 500 e di percepire una busta paga di circa euro 1300,00 al mese;
che l'abitazione di proprietà è concessa in comodato allo zio anziano, fratello della madre. Da quando la convivenza è cessata la è dovuta andare ad abitare in via del Pt_1
Baco n. 167 a Serravalle, dovendo versare l'importo mensile di € 700,00 di canone locazione, comprese le spese di utenza, con contratto registrato documentato. Infatti, rileva che la decisione di reperire un'altra abitazione deve ritenersi “necessitata”, non potendo rimanere a vivere vicino al marito, dopo la scoperta del tradimento.
Alla luce di quanto sopra riportato, la decisione contenuta dapprima nel Provvedimento interinale emesso in data 10.07.23, circa l'importo del contributo al mantenimento della moglie e del figlio, confermata nella sentenza appellata, a carico del per l'importo CP_1 mensile pari ad € 100,00, si dimostrava e si dimostra, assolutamente incongrua, irrisoria e ingiusta, considerate le circostanze argomentate e documentate, in atti;
considerato anche quanto emerso circa l'acquisto di un nuovo immobile da parte del che si CP_1 presume fonte di introiti. 4)quanto alle spese di lite del giudizio di primo grado e del giudizio di reclamo addebitate alla in base al principio della soccombenza, devono essere modificate in esito alla Pt_1 decisione del presente atto di impugnazione.
III. Con comparsa di costituzione e risposta contestava quanto ex adverso CP_1 dedotto:
1)in ordine al rigetto della domanda di addebito della separazione, parte appellata deduce che sul punto il Giudice di primo grado ha esaustivamente argomentato la decisione assumendo che mancasse la prova del nesso causale tra infedeltà del e rottura del CP_1 vincolo coniugale. Rileva l'odierno comparente di aver fermamente contesto le allegazioni di controparte e chiesto di essere ammesso a provare una serie di circostanze che, non solo avrebbero dato prova dell'infondatezza della ex adverso lamentata violazione del dovere di fedeltà coniugale, ma avrebbero altresì dimostrato il risalente venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi e soprattutto di ogni intimità in data largamente antecedente all'introduzione del procedimento separativo, con conseguente venir meno del nesso di causalità tra la lamentata violazione e la crisi del sodalizio coniugale ai sensi dell'art 151, comma 2, c.c.
Per completezza, il rileva di non aver mai frequentato nessuna donna, né tanto meno CP_1 intrattenuto alcuna relazione extraconiugale, prima di informare la dell'intenzione Pt_1 di voler dare avvio alla causa di separazione;
che parte appellante, ricevuta raccomandata del 03.01.2023 con cui veniva preannunciata tale intenzione, aveva omesso di darvi riscontro per lunghi mesi allo scopo di commissionare indagini investigative per tante di
“costruire” ex post la prova dei supposti tradimenti del marito in costanza di matrimonio.
2)in ordine alle ragioni di collocamento prevalente del minore presso la casa familiare sita in RR: la doglianza della è infondata e inammissibile poiché con la stessa Pt_1 parte appellante intenderebbe sovvertire lo schema paritario di frequentazione e permanenza presso le rispettive abitazioni dei genitori adottato su accordo delle parti sin dall'ordinanza del 10.07.2023, confermato nella sua adeguatezza e rispondenza all'interesse ed alle eIGenze del minore anche a seguito del suo ascolto. Con riguardo alla residenza anagrafica del minore, anche su questo punto controparte non ha allegato motivi validi che possano giustificare il trasferimento dalla casa familiare, alla residenza della
, peraltro solo temporaneamente fissata in via del Baco a Serravalle Pistoiese, poiché Pt_1 il centro degli affetti e delle relazioni amicali del minore ruota intorno alla casa paterna, dove il bambino è nato e cresciuto;
al contrario l'abitazione materna non pare rappresentare un altrettanto valido punto di riferimento, né nell'attualità, né tanto meno in avvenire, in quanto, la madre ha dichiarato di aver stipulato contratto di locazione ad uso transitorio della durata di un anno formalmente rinnovato anche per una ulteriore annualità.
3)sugli obblighi di mantenimento perequativo del figlio a carico del padre e ai Per_1 criteri di ripartizione dell'Assegno Unico spettante al minore:
l'odierno appellato rileva che il provvedimento impugnato è idoneo a soddisfare le eIGenze perequative derivanti dalle rilevate differenze tra le rispettive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti;
mentre, nessuna delle acquisizioni istruttorie indotte o invocate dalla giustificherebbe l'ex adverso sollecitato incremento dell'assegno di mantenimento Pt_1 dalla misura attuale ad € 500,00 mensili, con obbligo paterno di contribuire al 70% delle spese straordinarie. Le evidenze istruttorie riprodotte da controparte sono già state adeguatamente valutate dal primo giudicante e vista l'assenza di elementi di novità, le deduzioni avversarie non paiono meritare ulteriori repliche, se non la conferma che nessun incremento reddituale/patrimoniale risulta scaturito a seguito dell'acquisto da parte del e della successiva locazione dell'immobile sito in Serravalle, posto che lo stesso veniva CP_1 acquistato per trasferirvisi laddove la casa familiare fosse stata assegnata alla moglie:
l'immobile è stato, infatti, acquistato accendendo un mutuo, le cui rate vengono ogni mese pagate con la provvista di denaro derivante dalla contratto di locazione.
Infine, quanto alle deduzioni di controparte circa il deposito, effettuato dal sul conto CP_1 corrente intestato al figlio di “parte del ricavato dell'attività di impresa, percepita a nero”, parte appellata rileva che trattasi di un conto corrente acceso spontaneamente per depositarvi piccoli accantonamenti effettuati nell'interesse del figlio e, di fatti, nel tempo alimentato esclusivamente con versamenti di contanti, talvolta derivanti dalle corrispondenti erogazioni dei nonni paterni o degli zii del minore (mai dalla madre), senza alcuna movimentazione in uscita. Quanto invece ai rilevanti versamenti che con regolarità affluiscono sui conti correnti del quest'ultimo rileva che trattasi di conti correnti sui CP_1 quali vengono addebitate le rate dei piani di ammortamento dei mutui e finanziamenti accesi per acquisti ed investimenti indispensabili all'attività di impresa per l'acquisto dell'autovettura e da ultimo dell'appartamento sito in Serravalle.
Infine, rispetto all'assegno di mantenimento in favore della , parte appellata assume Pt_1
l'infondatezza della doglianza di controparte: la medesima è stabilmente e proficuamente occupata, titolare di immobili di proprietà in provincia di Lucca e depositaria di risparmi di non trascurabile entità. Inoltre, non è mai stato provato dalla stessa di aver sacrificato le proprie ambizioni professionali per dedicarsi alla conduzione della famiglia o per consentire lo sviluppo di carriera del coniuge ovvero che abbia contribuito alla formazion del patrimonio comune;
nonostante ciò, l'appellante invoca un esorbitante incremento del proprio assegno di mantenimento, da convertirsi sic et simpliciter in assegno divorzile che risulta per ciò stesso inammissibile, prima ancora che manifestamente infondata anche alla luce delle motivazioni di diritto poste a fondamento del provvedimento oggetto dell'odierno gravame.
IV All'udienza del 18.4.25 venivano sentite le parti e la causa veniva trattenuta in decisione;
a seguito di istanza di correzione avanzata da parte appellante, la causa veniva rimessa in istruttoria e nuovamente discussa all'udienza 19.6.25 davanti al conIGliere relatore delegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione sull'istanza sospensiva resta assorbita dalla decisione nel merito.
1.L'appello avverso il capo di sentenza concernente il rigetto della domanda di addebito è infondato.
In tal senso deve evidenziarsi che correttamente il tribunale di prime cure ha ritenuto non raggiunta la prova della violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte del marito, né, in ogni caso, ha ritenuto che fosse emersa la prova dell'efficacia causale della presunta infedeltà nella determinazione della rottura irreversibile del vincolo matrimoniale e, conseguentemente, dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Come noto, la pronuncia di addebito presuppone che uno dei due coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quindi, la semplice violazione dei doveri ex art. 143 c.c. non può fondare la pronunzia di addebito, essendo necessario, altresì, fornire la prova che il comportamento di uno dei coniugi contrario ai doveri nascenti dal matrimonio abbia concretamente causato il fallimento del matrimonio e lo abbia causato in modo esclusivo.
Ai fini dell'addebito della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere condotta attraverso una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambi i coniugi, di talchè non risulta possibile giudicare la condotta di un coniuge in modo isolato, senza metterla in relazione con quella dell'altro, poiché solo tale comparazione consente di accertare se e in che misura i rispettivi comportamenti abbiano inciso sulla crisi matrimoniale (cfr sul punto Cass. Civ., 14.11.2001, n. 14162).
Con riferimento alla specifica violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, questa è in linea di principio considerata idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e giustifica di per sé l'addebito della separazione al coniuge responsabile. Tuttavia, affinché
l'infedeltà determini l'addebito, è necessario che essa abbia avuto un'incidenza causale sulla crisi coniugale;
qualora si accerti che il rapporto matrimoniale era già irrimediabilmente compromesso e ridotto a una mera convivenza formale, l'infedeltà non può essere considerata la causa determinante della separazione. Nel caso di specie, a fondamento della propria domanda, la resistente aveva inizialmente allegato che il marito avesse intrapreso una relazione extraconiugale con la IG.ra CP_3
la quale avrebbe generato la crisi del rapporto coniugale e un clima di sopraffazione
[...]
e maltrattamenti nei confronti della moglie, anche in presenza del figlio, costringendola infine ad abbandonare l'abitazione coniugale;
successivamente, nel corso del procedimento, la resistente ha individuato la terza persona coinvolta in Samira Essafri, circostanza ribadita anche nell'atto di appello.
A prescindere dalla puntuale identificazione della terza persona, quello che risulta evidente
è che l'elemento probatorio prodotto a sostegno di tali allegazioni consiste nella relazione investigativa, depositata negli atti di primo grado, dalla quale risulterebbero alcuni incontri tra il ricorrente e una donna, avvenuti nel periodo compreso tra il 9 febbraio e il 5 marzo
2023. Tali circostanze, oltre a non essere di per sé sufficienti a dimostrare l'esistenza di una relazione extraconiugale, si riferiscono comunque a un periodo successivo alla formale apertura della crisi della coppia che, come riferito dagli stessi ed evincibile dalla corrispondenza intercorsa a mezzo legali, deve farsi risalire a gennaio 2023. Neppure possono ritenersi sufficienti, in mancanza di ulteriori elementi più circostanziati, i dati emergenti dall'analisi della movimentazione bancaria: le spese per i ristoranti nulla provano, mentre l'esistenza di spese per trattamenti di bellezza e rifacimento unghie sostenute a dicembre, in mancanza di ulteriori elementi corroboranti, resta confinato nell'alveo dello suggestione e non appare ex se idoneo a sostenere la circostanza di un avvenuto tradimento da parte del CP_1
Deve ritenersi in definitiva non raggiunta la prova della sussistenza di un tradimento in data antecedente alla cessazione della relazione e dunque della violazione degli obblighi coniugali e da tanto consegue l'infondatezza della domanda di addebito.
2. Le ulteriori contestazioni di parte appellante attengono ai capi di sentenza concernenti l'affidamento condiviso del minore e il collocamento dello stesso;
tali contestazioni risultano infondate.
Premesso che le doglianze si appuntano sostanzialmente su tempi e modi del collocamento, risultando di contro incontestato l'affido condiviso del minore, deve ritenersi corretta la decisione del tribunale di prime cure che ha disposto il collocamento paritario e alternato del minore presso entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la casa paterna.
Così come si evince dagli atti di causa tale decisione si fondava sull'opportunità di confermare l'assetto già in essere tra le parti e rispondente ai bisogni del minore. L'odierna appellante già in primo grado e poi in sede di appello ha chiesto la modifica del regime di collocamento, attualmente paritario e alternato, sollecitando l'assegnazione prevalente del minore presso la propria abitazione. A sostegno della richiesta, la IG.ra ha dedotto Pt_1 che la turnazione attuale non consentirebbe di garantire un adeguato supporto allo studio del figlio, il quale presenterebbe difficoltà di apprendimento.
Invero tale motivazione non appare idonea e revocare in dubbio l'assetto recepito nella pronuncia di primo grado. In tal senso, la rispondenza ai bisogni del minore emerge dall'ascolto diretto del ragazzo: ha riferito di trovarsi a proprio agio con Per_1 entrambi i genitori, con i quali ha instaurato una routine stabile e serena in ciascun contesto domestico;
le abitazioni dei genitori sono collocate a breve distanza dalla scuola del minore e risultano adeguate e accoglienti;
presso il padre, gode della Per_1 compagnia e delle cure dei nonni paterni e della prossimità all'abitazione del suo migliore amico. Anche a voler ammettere che presso la madre il minore possa ricevere un supporto più strutturato nello studio in ragione della professione della genitrice, non si ritiene che tale elemento possa giustificare la modifica del modello di collocamento anche in considerazione dell'età del minore e della possibilità di assistenza attraverso la frequenza del doposcuola.
Deve pertanto essere confermato il regime di collocamento paritario e alternato, con residenza anagrafica presso l'abitazione familiare.
3. Con riferimento ai motivi di appello concernenti le statuizioni in materia di obbligo di mantenimento gli stessi appaiono fondati nei termini che seguono.
In via preliminare, occorre ribadire l'obbligo per entrambi i genitori di contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie capacità economiche, al fine di garantire le eIGenze attuali del figlio e il tenore di vita da lui goduto;
in sostanza nell'esatta quantificazione occorre determinare le attuali eIGenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, considerando i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti di cura assunti, nonché le risorse economiche di entrambi i genitori.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, non è necessario procedere a una ricostruzione dettagliata della capacità reddituale e patrimoniale: ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali.
Nel caso di specie la svolge la professione di insegnante di Religione con stipendio Pt_1 di circa 1300 euro mensili;
è proprietaria di un immobile concesso in comodato d'uso a uno zio e comproprietaria di 5 terreni siti nel Comune di Montecarlo (LU); è titolare di un conto corrente presso Banca Alta Toscana con saldo creditore al mese di dicembre 2024 di circa 17.000; dopo la separazione si è trasferita a Serravalle, versando canone di locazione per l'importo mensile di € 700,00. è titolare di un'impresa vivaistica che costui ammette essere “avviata”; è CP_1 proprietario dell'immobile adibito a casa familiare dove risiede con il figlio;
è nudo proprietario dell'immobile in cui vivono i suoi genitori;
è titolare di più conti correnti, usati sia per eIGenze personali che per eIGenze legate all'attività economica, con un saldo attivo globale al dicembre 24 pari a circa 30000 euro;
è altresì titolare di un portafoglio titoli presso Unicredit S.p.A. nonché intestatario di un'autovettura Citroen C5 Aircross e di una moto e di diversi automezzi strumentali all'esercizio dell'attività agricola;
ha finanziamenti accesi, ivi compreso un mutuo acceso per la casa da ultimo acquistata.
Quanto alla propria capacità reddituale, lo stesso, così come riferito dal difensore in sede di udienza, compila dichiarazione dei redditi indicando solo quelli dominicali in ragione della disciplina fiscale prevista per l'attività agricola dallo stesso esercitata;
tuttavia, a dispetto del dato formale relativo alla mancanza di un reddito imponibile, la capacità reddituale può agevolmente desumersi, anche a mente dell'art. 116 cpc, sulla base degli ulteriori indicatori economici presenti in atti: consistenza del vivaio, possesso di diversi terreni, beni immobili posseduti (ivi compresa la casa da ultimo acquistata) beni mobili registrati posseduti anche nel recente passato.
In definitiva appare pacifico che la situazione economica sia migliore di quella della moglie.
Pertanto in ragione del supra richiamato principio di proporzionalità, al fine di garantire al minore lo stesso tenore di vita sia quando è collocato presso la madre che, quando è collocato presso il padre, si ritiene congruo un aumento dell'assegno di mantenimento a
500 euro.
Con riferimento alla richiesta di assegno avanzata dalla sia a titolo di Pt_1 mantenimento, sia a titolo divorzile, si osserva quanto segue.
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha riconosciuto, in favore dell'appellante, un assegno di mantenimento nella misura di euro 100 mensili. L'appellante ha proposto gravame contestando la quantificazione dell'assegno e chiedendo che lo stesso fosse determinato in misura superiore, alla luce delle condizioni economiche delle parti e del tenore di vita goduto durante il matrimonio.
In via preliminare, si rammenta che l'assegno di mantenimento trova fondamento nel dovere di solidarietà coniugale e nella previsione dell'art. 156 c.c., che stabilisce l'obbligo,
a carico del coniuge economicamente più forte, di contribuire al mantenimento dell'altro qualora questi non disponga di redditi adeguati per mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nel caso in esame, la sentenza di primo grado ha correttamente ricostruito un tenore di vita coniugale medio-alto: risulta provato che la famiglia era solita trascorrere periodi di vacanza sia durante l'estate che, talvolta, in inverno, e che si avvaleva dell'aiuto di una collaboratrice domestica. Tali circostanze, non specificamente contestate in appello, confermano la sussistenza di un livello di vita agiato.
Alla luce degli elementi acquisiti in istruttoria, sia in relazione alla capacità reddituale del resistente, sia al tenore di vita familiare precedentemente descritto — elementi già valutati supra relativamente al mantenimento del figlio minore —, si ritiene che l'importo dell'assegno di mantenimento in favore dell'appellante possa essere rivisto in aumento, determinandolo nella misura di euro 150,00 mensili.
In assenza di contestazione in ordine alla decorrenza dello stesso, così come dell'assegno per il mantenimento del minore, va confermata la statuizione di primo grado che prevedeva la corresponsione a far data dal mese di maggio 2023.
Parte appellante ha richiesto inoltre un assegno divorzile, non riconosciuto nella sentenza di primo grado.
L'assegno divorzile rappresenta uno strumento di solidarietà post-coniugale che può essere riconosciuto all'ex coniuge al fine di garantire un'equa tutela nei confronti di chi, al termine del matrimonio, si trovi in una posizione economica più debole. Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, l'assegno divorzile risponde a una funzione assistenziale e può avere anche una valenza compensativa-perequativa.
In particolare, l'assegno ha funzione assistenziale quando è volto a garantire al coniuge economicamente più debole i mezzi necessari per far fronte alle eIGenze di vita quotidiana.
A ciò si affianca la funzione compensativa, che mira a riconoscere e valorizzare il contributo dato alla vita familiare durante il matrimonio, anche laddove non siano state effettuate vere e proprie rinunce alla carriera o al percorso professionale. La funzione perequativa, infine, tende a riequilibrare le differenze economiche derivanti dalle scelte condivise durante il matrimonio.
Nel caso di specie, il riconoscimento di un assegno appare giustificato in ragione sia della natura perequativa sia della valenza compensativa dell'istituto.
Da un lato, è emersa la condizione economica più disagevole della moglie rispetto all'ex coniuge, elemento che legittima una forma di supporto economico, seppur modesto, da parte di quest'ultimo. Dall'altro, pur non risultando comprovate specifiche rinunce professionali da parte della IG.ra , non può trascurarsi il ruolo attivo che la stessa Pt_1 ha svolto all'interno del ménage familiare: basti pensare, ad esempio, alla circostanza che fosse lei ad occuparsi in modo prevalente dello svolgimento dei compiti scolastici del figlio, affiancandolo nello studio e curandone l'andamento scolastico.
Tali elementi, considerati nel loro complesso, giustificano la corresponsione di un assegno divorzile in favore della moglie, che la Corte ritiene equo quantificare in euro 150 mensili, da riconoscere a far data dalla pronuncia di primo grado che ha disposto sullo status coniugale. Relativamente alla contestazione concernente il capo relativo alle spese, la Corte ritiene che in ragione dell'oggetto della controversia e degli esiti complessivi della lite, le spese di entrambi i gradi di giudizio e quella di ctu di primo grado possano integralmente compensarsi.
In ultimo, con riferimento alla domanda avanzata da parte appellata di correggere l'indicazione della parte dispositiva della pronuncia gravata laddove si allude allo
“scioglimento del matrimonio inter partes”, deve effettivamente ritenersi che, essendosi le parti unite in matrimonio con rito concordatario, la formula corretta è quella di “cessazione degli effetti civili”, pertanto si dispone in conformità.
PQM
pone a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore CP_1 corrispondendo alla IG.ra , entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza Parte_1 dal mese di maggio 2023, la somma di euro 500, rivalutabile al termine di ogni anno secondo indici ISTAT;
pone a carico del IG. l'obbligo di versare assegno di mantenimento a favore CP_1 di nella misura di euro 150 mensili, entro il giorno 25 di ogni mese, con Parte_1 decorrenza dal mese di maggio 2023, rivalutabile al termine di ogni anno secondo indici
ISTAT;
pone a carico del IG. l'obbligo di versare assegno divorzile di mantenimento a CP_1 favore di nella misura di euro 150 mensili, entro il giorno 25 di ogni mese, Parte_1 con decorrenza dalla pronuncia sullo status, rivalutabile al termine di ogni anno secondo indici ISTAT;
modifica il dispositivo della sentenza di primo grado disponendo la “cessazione degli effetti civili” in luogo “scioglimento del matrimonio inter partes”
conferma nel resto le statuizioni del giudizio di primo grado;
compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio;
Firenze 26.6.25
Il cons. relatore
Vincenzo Savoia La presidente
Isabella Mariani