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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NA
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sciolta la riserva assunta il giorno 12 maggio 2025, espletata la camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta 2604 R. G. sezione lavoro relativo all'anno 2022, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Vincenzo Ciccone, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto procuratore in Palma Campania, via Saverio Carbone n. 27
(pec Email_1
PARTE APPELLANTE
E
(cf. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difesa da Avv. Massimiliano Minicucci ( per procura generale alle liti del 21 C.F._1
Luglio 2015 n. rep. 80974 a rogito n. 21569 Notaio di Roma elettivamente Persona_1
domiciliato presso legale DCM Napoli, via Alcide Controparte_2
De Gasperi 55 80133 - NA .Il predetto difensore ha dichiarato di voler ricevere eventuali
1 comunicazioni, ai sensi degli art. 133 ss. 170 e 176 cpc , ai seguenti recapiti: Avv. Massimiliano
Minicucci : fax 0586.821.441; P.E.C.: t Email_2
PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 17402022, pubblicata il giorno
13.10.2022.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, dando atto dell'avvenuto annullamento da parte dell' , in data 9.03.2021, del provvedimento con il quale CP_1 era stata richiesta la restituzione della somma di euro 1300,69 per la percezione dell'indennità di malattia/maternità agricola relativa all'anno 2001, di cui si sosteneva la natura indebita contestata dall'odierna appellante, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava tra le parti le spese processuali per un quinto “considerato il comportamento processuale di parte resistente, che ha provveduto all'annullamento, sia pure successivamente alla notifica del ricorso introduttivo”.
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 21 ottobre 2022 ha Parte_1 proposto appello avverso tale sentenza censurando la compensazione delle spese in quanto del tutto contrastante con il principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., posto che l'annullamento dell'indebito dell' , disposto dopo la notificazione del gravame, aveva reso manifesta la fondatezza delle CP_1 ragioni esposte dalla ricorrente, parte virtualmente vittoriosa.
Ha chiesto, pertanto, in parziale riforma della gravata sentenza, liquidarsi per intero, come da tariffe professionali vigenti, le spese processuali relative al giudizio di primo grado, da attribuirsi al procuratore antistatario, con vittoria di spese anche del secondo grado.
Integrato il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio ed ha resistito al gravame. CP_1
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione da ultimo dell'udienza del 12 maggio 2025 attraverso lo scambio delle note di trattazione.
Infine, acquisite le note di trattazione scritta la causa è stata decisa nei termini di seguito esposti.
&&&
Oggetto dell'appello è esclusivamente la compensazione delle spese processuali, che la parte appellante ritiene essere avvenuta in violazione del disposto dell'art. 92 c.p.c.
2 In particolare, l'appellante deduce che il giudice di primo grado, a seguito del provvedimento di annullamento dell'indebito, emesso in autotutela dopo l'instaurazione del giudizio e la notificazione del ricorso, avrebbe dovuto valutare la soccombenza virtuale e regolare le spese di conseguenza, condannando l'Istituto al pagamento dell'intero importo, non ravvisandosi ragioni idonee a sostenere la sia pur parziale compensazione.
L'appello è fondato e deve trovare accoglimento.
Il giudice di primo grado ha giustificato la compensazione delle spese di lite tenendo conto del “comportamento processuale della parte resistente che ha provveduto all'annullamento, sia pure successivamente alla notifica del ricorso introduttivo”.
Orbene, il ragionamento seguito dal Tribunale appare illogico e quindi merita di essere riformato .
Correttamente l'appellante stigmatizza la violazione da parte del primo giudice del principio della soccombenza, seppur virtuale, che doveva comportare la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, non ricorrendo alcuna ipotesi idonea a giustificare la compensazione delle spese.
Al riguardo, è utile rammentare che l'art. 92 c.p.c. ha subito reiterate modifiche: mentre nella formulazione della norma contenuta nel testo originario del codice di procedura civile del
1940 era previsto che il giudice potesse procedere alla compensazione totale o parziale delle spese nel caso in cui vi fosse soccombenza reciproca ovvero ricorressero "altri giusti motivi", all'esito delle modifiche apportate dalla L n. 263 del 2005 si è stabilito che i giusti motivi dovessero essere "esplicitamente indicati nella motivazione"; con la novella introdotta dalla L. n.
69 del 2009 la disposizione è stata innovata in senso ancor più incisivo, essendo stato previsto, per i giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009, che la compensazione dovesse essere fondata su "altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione". Infine, con la L n. 162 del 2014 le ipotesi che consentono la compensazione delle spese processuali sono state circoscritte "alla soccombenza reciproca, alla assoluta novità della questione trattata ed al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", finché la Corte Costituzionale, con la sentenza 19 aprile 2018 n. 77 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di "assoluta novità della questione
3 trattata" o di "mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti" ma anche in presenza di "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Con riferimento a detta disposizione - che viene in rilievo nel caso di specie, atteso che il giudizio di prime cure è stato introdotto dopo l'entrata in vigore dell'ultima novella dell'art. 92
c.p.c. - si è osservato che il legislatore ha introdotto una norma elastica (configurabile quando una disposizione di limitato contenuto ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali delinea un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa) volta ad adeguare la disciplina sulle spese di causa "a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito" (Cass., S.U. 22 febbraio 2012, n. 2572); fermo restando che le "gravi ed eccezionali ragioni" da indicarsi esplicitamente nella motivazione devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (cfr.Cass. n. 16037/2'14 e n. 14546/2015) e che la suddetta formulazione normativa, significativamente aperta, è finalizzata ad individuare quelle concrete situazioni al ricorrere delle quali può corrispondere a giustizia derogare, in tutto o in parte, alla disciplina del carico delle spese secondo la regola della soccombenza (Cass. n. 21427/2018 e n.
12694/2017).
Orbene, osserva la Corte che, nel caso di specie, le argomentazioni addotte dal primo giudice non appaiono idonee a giustificare la compensazione tra le parti delle spese processuali.
Al riguardo, non va ignorato che, di recente, la Cassazione a Sezioni Unite (n. 32061/2022) - per enunciare il principio di diritto secondo cui "in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ." - ha insistito sulla centralità nel nostro ordinamento del principio di causalità, in virtù del quale i costi del fatti gravare sulla parte che avrebbe potuto evitare la lite e che invece vi ha dato causa.processo devono essere
4 Rammenta la Corte: "La necessità che i costi del processo siano sopportati dalla parte che con il suo comportamento ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento è stata riconosciuta anche dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n.135 del 1987)", la quale, tuttavia, pur desumendone l'irragionevolezza della disciplina dettata dall'art. 13, comma primo, del D.L. n. 132 del 2014, nonché il contrasto della stessa con i canoni del giusto processo e del diritto alla tutela giurisdizionale, nella parte in cui escludeva la facoltà del giudice di compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, anche nell'ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti o in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla medesima disposizione, ha tenuto a ribadire la portata generale del principio di soccombenza, affermando che "l'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite, non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente" ed aggiungendo che "è giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa".
In proposito, è stata posta in risalto anche l'accessorietà della regolamentazione delle spese rispetto alla pronuncia che definisce il giudizio, nonché il carattere funzionalmente servente di tale regolamentazione rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito, precisando che, sebbene non costituisca una regola assoluta, la liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa costituisce il normale complemento dell'accoglimento della domanda (cfr. sent. n. 77 del 2018; v. anche sent. n. 303 del
1986).
Ciò posto va allora osservato che nel caso in esame la domanda dell'appellante, che ha contestato la natura indebita delle somme percepite a titolo di prestazioni (indennità di malattia e di maternità) collegate alla propria attività di operaia agricola a tempo determinato, è stata CP_ proposta prima della revoca del provvedimento emesso dall' ed ha inciso sulla decisione dell' che si è determinato ad annullare l'indebito dopo la notificazione del ricorso ex art. CP_1
414 c.p.c.
Dunque, è priva di fondamento la motivazione della compensazione, tenuto conto della totale soccombenza virtuale dell' e dell'inerzia dello stesso protrattasi sino CP_1
all'instaurazione della lite.
5 In conclusione, alla luce delle suddette evenienze, deve ritenersi che il primo giudice non abbia fatto corretta applicazione del principio della soccombenza.
Alla luce di quanto predetto, l'appello che involge solo il capo relativo alle spese della sentenza gravata, dev'essere accolto, con conseguente riforma sul punto della sentenza di primo CP_ grado e con condanna dell' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite del primo grado di giudizio, in misura intera.
Queste ultime vanno liquidate nei termini e modalità proposte dallo stesso appellante, in base al valore della controversia (secondo lo scaglione tariffario da euro Euro 1.100,00 a Euro
5.200,00) tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della non particolare complessità delle questioni trattate, che legittima una liquidazione entro i minimi tariffari ed ai sensi del D.M. n. 147 del 2022, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese del presente grado seguono anch'esse la soccombenza della parte appellata e vanno liquidate, tenuto conto del valore della causa (Euro 292,50, pari alle spese qui rivendicate), secondo i criteri e con le stesse modalità innanzi espressi, nella misura pure indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli-Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello CP_ proposto con ricorso depositato il 21.10.2022 da nei confronti dell' in Parte_1
persona del l.r.p.t., così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel CP_ resto conferma, condanna l' al pagamento delle spese del primo grado di giudizio nella misura di euro 842,50 oltre IVA, CPA e spese generali con detrazione dell'importo di euro 550,00 oltre accessori già riconosciuti, con attribuzione all'avv. Ciccone;
CP_
-condanna l' al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 247,00 oltre IVA, CPA e spese generali con distrazione.
Napoli, 12 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
6 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NA
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sciolta la riserva assunta il giorno 12 maggio 2025, espletata la camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta 2604 R. G. sezione lavoro relativo all'anno 2022, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Vincenzo Ciccone, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto procuratore in Palma Campania, via Saverio Carbone n. 27
(pec Email_1
PARTE APPELLANTE
E
(cf. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difesa da Avv. Massimiliano Minicucci ( per procura generale alle liti del 21 C.F._1
Luglio 2015 n. rep. 80974 a rogito n. 21569 Notaio di Roma elettivamente Persona_1
domiciliato presso legale DCM Napoli, via Alcide Controparte_2
De Gasperi 55 80133 - NA .Il predetto difensore ha dichiarato di voler ricevere eventuali
1 comunicazioni, ai sensi degli art. 133 ss. 170 e 176 cpc , ai seguenti recapiti: Avv. Massimiliano
Minicucci : fax 0586.821.441; P.E.C.: t Email_2
PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 17402022, pubblicata il giorno
13.10.2022.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, dando atto dell'avvenuto annullamento da parte dell' , in data 9.03.2021, del provvedimento con il quale CP_1 era stata richiesta la restituzione della somma di euro 1300,69 per la percezione dell'indennità di malattia/maternità agricola relativa all'anno 2001, di cui si sosteneva la natura indebita contestata dall'odierna appellante, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava tra le parti le spese processuali per un quinto “considerato il comportamento processuale di parte resistente, che ha provveduto all'annullamento, sia pure successivamente alla notifica del ricorso introduttivo”.
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 21 ottobre 2022 ha Parte_1 proposto appello avverso tale sentenza censurando la compensazione delle spese in quanto del tutto contrastante con il principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., posto che l'annullamento dell'indebito dell' , disposto dopo la notificazione del gravame, aveva reso manifesta la fondatezza delle CP_1 ragioni esposte dalla ricorrente, parte virtualmente vittoriosa.
Ha chiesto, pertanto, in parziale riforma della gravata sentenza, liquidarsi per intero, come da tariffe professionali vigenti, le spese processuali relative al giudizio di primo grado, da attribuirsi al procuratore antistatario, con vittoria di spese anche del secondo grado.
Integrato il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio ed ha resistito al gravame. CP_1
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione da ultimo dell'udienza del 12 maggio 2025 attraverso lo scambio delle note di trattazione.
Infine, acquisite le note di trattazione scritta la causa è stata decisa nei termini di seguito esposti.
&&&
Oggetto dell'appello è esclusivamente la compensazione delle spese processuali, che la parte appellante ritiene essere avvenuta in violazione del disposto dell'art. 92 c.p.c.
2 In particolare, l'appellante deduce che il giudice di primo grado, a seguito del provvedimento di annullamento dell'indebito, emesso in autotutela dopo l'instaurazione del giudizio e la notificazione del ricorso, avrebbe dovuto valutare la soccombenza virtuale e regolare le spese di conseguenza, condannando l'Istituto al pagamento dell'intero importo, non ravvisandosi ragioni idonee a sostenere la sia pur parziale compensazione.
L'appello è fondato e deve trovare accoglimento.
Il giudice di primo grado ha giustificato la compensazione delle spese di lite tenendo conto del “comportamento processuale della parte resistente che ha provveduto all'annullamento, sia pure successivamente alla notifica del ricorso introduttivo”.
Orbene, il ragionamento seguito dal Tribunale appare illogico e quindi merita di essere riformato .
Correttamente l'appellante stigmatizza la violazione da parte del primo giudice del principio della soccombenza, seppur virtuale, che doveva comportare la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, non ricorrendo alcuna ipotesi idonea a giustificare la compensazione delle spese.
Al riguardo, è utile rammentare che l'art. 92 c.p.c. ha subito reiterate modifiche: mentre nella formulazione della norma contenuta nel testo originario del codice di procedura civile del
1940 era previsto che il giudice potesse procedere alla compensazione totale o parziale delle spese nel caso in cui vi fosse soccombenza reciproca ovvero ricorressero "altri giusti motivi", all'esito delle modifiche apportate dalla L n. 263 del 2005 si è stabilito che i giusti motivi dovessero essere "esplicitamente indicati nella motivazione"; con la novella introdotta dalla L. n.
69 del 2009 la disposizione è stata innovata in senso ancor più incisivo, essendo stato previsto, per i giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009, che la compensazione dovesse essere fondata su "altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione". Infine, con la L n. 162 del 2014 le ipotesi che consentono la compensazione delle spese processuali sono state circoscritte "alla soccombenza reciproca, alla assoluta novità della questione trattata ed al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", finché la Corte Costituzionale, con la sentenza 19 aprile 2018 n. 77 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di "assoluta novità della questione
3 trattata" o di "mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti" ma anche in presenza di "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Con riferimento a detta disposizione - che viene in rilievo nel caso di specie, atteso che il giudizio di prime cure è stato introdotto dopo l'entrata in vigore dell'ultima novella dell'art. 92
c.p.c. - si è osservato che il legislatore ha introdotto una norma elastica (configurabile quando una disposizione di limitato contenuto ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali delinea un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa) volta ad adeguare la disciplina sulle spese di causa "a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito" (Cass., S.U. 22 febbraio 2012, n. 2572); fermo restando che le "gravi ed eccezionali ragioni" da indicarsi esplicitamente nella motivazione devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (cfr.Cass. n. 16037/2'14 e n. 14546/2015) e che la suddetta formulazione normativa, significativamente aperta, è finalizzata ad individuare quelle concrete situazioni al ricorrere delle quali può corrispondere a giustizia derogare, in tutto o in parte, alla disciplina del carico delle spese secondo la regola della soccombenza (Cass. n. 21427/2018 e n.
12694/2017).
Orbene, osserva la Corte che, nel caso di specie, le argomentazioni addotte dal primo giudice non appaiono idonee a giustificare la compensazione tra le parti delle spese processuali.
Al riguardo, non va ignorato che, di recente, la Cassazione a Sezioni Unite (n. 32061/2022) - per enunciare il principio di diritto secondo cui "in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ." - ha insistito sulla centralità nel nostro ordinamento del principio di causalità, in virtù del quale i costi del fatti gravare sulla parte che avrebbe potuto evitare la lite e che invece vi ha dato causa.processo devono essere
4 Rammenta la Corte: "La necessità che i costi del processo siano sopportati dalla parte che con il suo comportamento ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento è stata riconosciuta anche dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n.135 del 1987)", la quale, tuttavia, pur desumendone l'irragionevolezza della disciplina dettata dall'art. 13, comma primo, del D.L. n. 132 del 2014, nonché il contrasto della stessa con i canoni del giusto processo e del diritto alla tutela giurisdizionale, nella parte in cui escludeva la facoltà del giudice di compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, anche nell'ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti o in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla medesima disposizione, ha tenuto a ribadire la portata generale del principio di soccombenza, affermando che "l'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite, non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente" ed aggiungendo che "è giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa".
In proposito, è stata posta in risalto anche l'accessorietà della regolamentazione delle spese rispetto alla pronuncia che definisce il giudizio, nonché il carattere funzionalmente servente di tale regolamentazione rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito, precisando che, sebbene non costituisca una regola assoluta, la liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa costituisce il normale complemento dell'accoglimento della domanda (cfr. sent. n. 77 del 2018; v. anche sent. n. 303 del
1986).
Ciò posto va allora osservato che nel caso in esame la domanda dell'appellante, che ha contestato la natura indebita delle somme percepite a titolo di prestazioni (indennità di malattia e di maternità) collegate alla propria attività di operaia agricola a tempo determinato, è stata CP_ proposta prima della revoca del provvedimento emesso dall' ed ha inciso sulla decisione dell' che si è determinato ad annullare l'indebito dopo la notificazione del ricorso ex art. CP_1
414 c.p.c.
Dunque, è priva di fondamento la motivazione della compensazione, tenuto conto della totale soccombenza virtuale dell' e dell'inerzia dello stesso protrattasi sino CP_1
all'instaurazione della lite.
5 In conclusione, alla luce delle suddette evenienze, deve ritenersi che il primo giudice non abbia fatto corretta applicazione del principio della soccombenza.
Alla luce di quanto predetto, l'appello che involge solo il capo relativo alle spese della sentenza gravata, dev'essere accolto, con conseguente riforma sul punto della sentenza di primo CP_ grado e con condanna dell' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite del primo grado di giudizio, in misura intera.
Queste ultime vanno liquidate nei termini e modalità proposte dallo stesso appellante, in base al valore della controversia (secondo lo scaglione tariffario da euro Euro 1.100,00 a Euro
5.200,00) tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della non particolare complessità delle questioni trattate, che legittima una liquidazione entro i minimi tariffari ed ai sensi del D.M. n. 147 del 2022, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese del presente grado seguono anch'esse la soccombenza della parte appellata e vanno liquidate, tenuto conto del valore della causa (Euro 292,50, pari alle spese qui rivendicate), secondo i criteri e con le stesse modalità innanzi espressi, nella misura pure indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli-Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello CP_ proposto con ricorso depositato il 21.10.2022 da nei confronti dell' in Parte_1
persona del l.r.p.t., così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel CP_ resto conferma, condanna l' al pagamento delle spese del primo grado di giudizio nella misura di euro 842,50 oltre IVA, CPA e spese generali con detrazione dell'importo di euro 550,00 oltre accessori già riconosciuti, con attribuzione all'avv. Ciccone;
CP_
-condanna l' al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 247,00 oltre IVA, CPA e spese generali con distrazione.
Napoli, 12 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
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