Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00153/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00348/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 348 del 2025, proposto da
MA Di PI, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Magnani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1564/2020 (RG 1866/2016) e del decreto ingiuntivo Tribunale di Latina Sez. Lavoro n. 401/2021 (RG 1674/2021).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa NC AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, notificato e depositato il 6 maggio 2025, parte ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1564/2020 del 22 luglio 2020 con la quale è stato accertato “il diritto di Di PI MA alla progressione economica (c.d. “gradoni”) maturata durante i periodi nei quali è stato impiegato a termine, detratti gli intervalli non lavorati, e pertanto condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle conseguenti differenze retributive, con gli interessi legali dalla maturazione di ogni spettanza al soddisfo effettivo ” e del decreto ingiuntivo n. 401/2021 del 24 agosto 2021, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo in data 16 novembre 2021.
2. Il decreto, munito di formula esecutiva, è stato notificato al Ministero dell’Istruzione in data 3 gennaio 2022.
3. Il decreto ingiuntivo non opposto ha condannato l’amministrazione intimata al pagamento, in favore del sig. Di PI RZ, della complessiva somma di € 6.978,65 per i titoli di cui al ricorso e degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al soddisfo.
4. Il ricorrente lamenta il mancato pagamento delle somme sopra indicate.
5. Il Ministero si è costituito in giudizio con memoria di mera forma.
6. Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
7. Il presente ricorso in ottemperanza è fondato e merita accoglimento in quanto:
- ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (Cons. St., sez V, 20 aprile 2012, n. 2334). Il decreto ingiuntivo non opposto, infatti, definendo la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, poiché è impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’art. 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata, anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza (Cons. St., sez. V, 8 settembre 2011, n. 5045; TAR Abruzzo, Pescara, 3 giugno 2013, n. 310);
- sono decorsi 120 giorni dalla notifica del detto titolo, risultando così rispettato il termine dilatorio previsto ex lege per le esecuzioni nei confronti delle Amministrazioni dello Stato.
8. Conseguentemente, deve essere ordinato al Ministero dell’Istruzione di dare esecuzione al titolo in epigrafe, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero dalla notifica della presente sentenza a cura di parte, attraverso l’integrale pagamento di quanto in esso riportato, oltre gli interessi legali sino al soddisfo, con l’avviso che, in mancanza si procederà alla nomina di un commissario ad acta.
9. Si nomina sin d’ora, in caso di infruttuosa scadenza del termine per adempiere su assegnato, il commissario ad acta in persona del Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Latina/Frosinone o suo delegato, che provvederà nel termine di giorni sessanta, con spese da porre a carico dell’amministrazione soccombente, a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe.
Il compenso per il commissario ad acta viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (euro mille/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
10. Deve essere, altresì, accolta, la domanda di parte ricorrente diretta alla condanna al pagamento delle cd. penalità di mora di cui all'art. 114 comma 4, lettera e), c.p.a., stante il notevole lasso di tempo già trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’esecuzione.
Quest'ultima disposizione, come modificata dall'art. 1, comma 781, lett. a), l. 28 dicembre 2015, n. 208, nel disciplinare i poteri del giudice in caso di accoglimento del ricorso, stabilisce che lo stesso, " salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali ".
L'indicata novella ha, quindi, espressamente sancito il principio, in realtà già acquisito in via giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15), secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l'istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento. Ha, altresì, indicato come non possa considerarsi manifestamente iniqua un’astreinte qualora sia stabilita in misura pari agli interessi legali.
La quantificazione della relativa penalità di mora deve pertanto essere effettuata in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse (in tal senso, già prima della legge di stabilità 2016, cfr. T.A.R. Lazio, Roma Sez. II, 16 dicembre 2014 n. 12739; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 15/01/2015, n. 629).
L'astreinte verrà calcolata, nella misura indicata dell'interesse legale, sulla somma di cui alla condanna, in aggiunta agli interessi dovuti in base al titolo esecutivo, stante la funzione sanzionatoria della stessa (e non compensativa del danno subito), che deve anche costituire un elemento di coazione indiretta all'adempimento.
L’astreinte così calcolata è dovuta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., dal giorno in cui l’ordine di pagamento contenuto nel titolo in esecuzione è stato notificato all’intimata amministrazione sino al giorno di avvenuto soddisfacimento del credito o, in alternativa, di insediamento del commissario ad acta come sopra individuato, con la precisazione che in tal caso la parte ricorrente ha comunque l’obbligo di evitare soluzioni di continuità tra la scadenza del termine assegnato all’amministrazione resistente per ottemperare e l’insediamento del commissario, sollecitandone tempestivamente l’intervento.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1564/2020 nei limiti di cui al decreto ingiuntivo n. 401/2021, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza;
- condanna al pagamento delle penalità di mora ai sensi di cui in parte motiva;
- in caso di ulteriore inadempienza, nomina il commissario ad acta nel termine e ai sensi di cui in parte motiva.
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., al pagamento, in favore dell’avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in euro 800,00 (ottocento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT CA, Presidente
NC AN, Consigliere, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC AN | AT CA |
IL SEGRETARIO