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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/07/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1715/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- SEZIONE PRIMA CIVILE - riunita in Camera di Consiglio e composta dai IGg.ri Magistrati:
Dott.ssa IsabeLA MARIANI - Presidente
Dott.ssa Daniela LOCOCO - Consigliere relatore
Dott.ssa Alessandra GUERRIERI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
neLA causa in grado di appello iscritta a ruolo il 19/10/2020 al n. 1715 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2020 avente a oggetto appello avverso la sentenza a verbale n.
1930/2020 emessa dal Tribunale di Firenze il 10/09/2020
promossa da:
- gi (P.I. ) - nel prosieguo, Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
per brevità, anche solo ” o ”- rappresentata e difesa, come da CP_1 P_
procura in atti, dall'Avv. Renzo TURRI (C.F. ) e dall'Avv. CodiceFiscale_1
Cristiana TURRI (C.F. ), anche disgiuntamente tra loro;
CodiceFiscale_2
- appeLAnte -
contro
:
(C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_3 CodiceFiscale_3
come da procura in atti dall'Avv. MA BENDINELLI (C.F. C.F._4 ) e dall'Avv. CH GORI (C.F. ), anche
[...] CodiceFiscale_5
disgiuntamente tra loro;
- appeLAta -
** **
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per l'appeLAnte:
“Voglia la Corte D'Appello di Firenze, in riforma dell'impugnata sentenza in via istruttoria ammettere le prove per testi richieste in primo grado e non ammesse, e da considerare riproposte in questo grado di appello con la stessa formulazione che si legge a pag. 3 deLA memoria 183 VI° comma n. 2 in data 11/10/2017 con i testi ivi indicati, nonché ammettere la CTU tecnica richiesta e non ammessa, e nel merito confermare il DI n. 4620/2016 Tribunale di Firenze del 14/09/2016 e comunque condannare l al pagamento deLA complessiva somma di €. 23.146,69 o a CP_3
queLA diversa somma che dovesse risultare per rimborso dei costi di smaltimento e esecuzione dei lavori extracapitolato, oltre interessi moratori fino al saldo, al netto di quanto eventualmente fosse già stato corrisposto daLA a seguito deLA CP_3
sentenza di I grado. Vittoria di spese ed onorari di causa”; per l'appeLAta:
““Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
In via preliminare: dichiarare inammissibile – ai sensi dell'art. 242 C.P.C. e comunque per le ragioni esposte in narrativa - l'appello proposto d P_
Nel merito, in tesi: rigettare, in quanto infondati in fatto e diritto, tutti i motivi di appello proposti daLA societ e per l'effetto confermare la sentenza n. P_
1930/2020 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 10.9.2020.
Nel merito, in ipotesi: in caso di riforma anche parziale deLA Sentenza n. 1930/2020 accertare la diversa somma, maggiore o minore, dovuta dall aLA IG.ra P_
Controparte_3
2 In via istruttoria: neLA denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenga di ammettere le istanze istruttorie formulate ex adverso, la IG.r chiede: CP_3
- quanto aLA prova per testi, l'ammissione dei testi indicati in narrativa a controprova;
- quanto aLA richiesta di CTU parte appeLAta chiede che il Consulente accerti l'effettiva consistenza dei lavori eseguiti, tenendo in considerazione l'entità dei vizi lamentati daLA IG.r e dei danni da essa subìti. CP_3
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di Giudizio da distrarsi in favore degli Avv.ti MA IN e CH GO che si dichiarano antistatari”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
1. Il procedimento monitorio.
1.1. Con Decreto Ingiuntivo n. 4620/2016 del 14/09/2016, notificato in data 02-
05/10/2016, il Tribunale di Firenze ingiungeva aLA IG.ra di pagare aLA CP_3
entro quaranta giorni daLA notifica la somma di € 23.146,69, oltre Controparte_2
interessi moratori e spese e compensi professionali;
A fondamento del ricorso per ingiunzione la esponeva che: P_
- neLA sua qualità di società operante nel settore del salvataggio, bonifica e recupero di beni danneggiati a seguito di incendi, aLAgamenti e inquinamento, nei mesi di settembre e ottobre 2015, aveva svolto per conto deLA IG.ra operazioni di CP_3
bonifica sull'immobile di sua proprietà sito in Firenze, Via del Loreto n. 21, che era stato interessato da un incendio;
- le parti si erano accordate nel senso che la IG.ra - titolare di una polizza CP_3
contro il rischio incendio - con l'accordo deLA Compagnia di Assicurazioni Unipol Sai
S.p.A., al fine di procedere al pagamento delle opere commissionate, cedeva aLA
società appaltatrice il credito vantato a titolo di indennizzo per le opere indicate nei contratti d'appalto inter-partes;
- le operazioni si erano svolte in due distinte fasi: la prima, come da ordine sottoscritto del 18/09/2015 per l'importo di € 33.797,50, fatturato e pagato con cessione di credito
3 daLA Compagnia assicurativa e la seconda, come da ordine Controparte_4
sottoscritto del 28/10/2015 per l'importo di € 46.454,07, ugualmente fatturato e pagato con cessione di credito da Controparte_4
- dalle somme corrisposte erano espressamente escluse le operazioni di smaltimento rifiuti, da quantificare solo successivamente all'effettivo smaltimento e che, una volta eseguite, venivano quantificate in € 7.671,42, come risultante daLA fattura n. 16.11 del
21/01/2016 con causale “Smaltimento Rifiuti”;
- successivamente, la , su richiesta deLA IG.ra aveva altresì P_ CP_3
eseguito lavori extra-capitolato per complessivi €. 15.475,27, di cui aLA fattura n. 16.66
del 30/04/2016 con causale “Lavori Extra”;
- suLA base delle due fatture da ultimo citate per l'importo complessivo di € 23.146,69,
rimaste insolute nonostante le richieste di pagamento, la aveva richiesto P_
l'emissione del decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Firenze.
2. Il giudizio di primo grado.
2.1. Con atto di citazione notificato in data 08/11/2016 e iscritto al ruolo dinanzi al
Tribunale di Firenze con R.G. n. 17221/2016, la IG.ra proponeva CP_3
opposizione avverso il D.I. n. 4620/2016, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, atteso che riteneva non dovuto alcunché aLA , e al contempo P_
avanzando in via riconvenzionale domanda risarcitoria. A supporto delle proprie doglianze deduceva:
- il proprio difetto di legittimazione passiva, quantomeno in relazione aLA fattura n.
16.11 del 21.01.2016 per “smaltimento rifiuti” azionata in via monitoria daLA P_
essendo essa stata oggetto di cessione del credito;
[...]
- l'incompetenza del Tribunale di Firenze, essendo stata pattiziamente stabilita negli atti di cessione del credito la competenza del Tribunale di Prato;
- di non aver mai commissionato né accettato i preventivi relativi all'esecuzione delle opere “extra contratto” di cui aLA fattura n. 16.66 del 30/04/2016, che pertanto doveva considerarsi emessa unilateralmente per importi e causali non dovuti;
4 - che le opere effettuate daLA in forza dei due contratti di appalto oggetto di P_
cessione del credito, per la parte in cui erano state effettivamente eseguite, avevano presentato vizi e difetti che avevano costretto l'attrice a ricorrere ad altre aziende e artigiani con costi aggiuntivi quantificati in € 18.000,00;
- che la dilatazione dei tempi di esecuzione dei lavori di ripristino e la mancanza di professionalità deLA avevano costretto la IG.ra a prolungare P_ CP_3
l'assenza daLA propria abitazione – dal mese di gennaio 2016 al mese di maggio 2016
compreso – ricorrendo all'ospitalità accordatale daLA IG.ra , aLA quale aveva CP_5
però dovuto corrispondere la somma di € 2.500,00;
- che la mancata esecuzione delle opere da parte deLA secondo le modalità e P_
nei termini convenuti le aveva provocato un disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, come da relazione medico-legale che versava in atti, quantificando in via equitativa i danni non patrimoniali subiti in € 5.000,00.
2.2. Con comparsa depositata il 14/02/2017, si costituiva in giudizio la , P_
chiedendo, in tesi, la reiezione dell'opposizione a d.i. e deLA domanda riconvenzionale per “essere la stessa opponente decaduta daLA garanzia”, in ipotesi, la condanna deLA
IG.ra al pagamento delle somme che dovessero risultare di giustizia a CP_3
seguito dell'espletanda istruttoria e, infine, altresì l'emissione di ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c., in ragione dell'asserita mancanza di prova scritta, quantomeno in ordine al credito derivante daLA fattura n. 16.11/2016.
A sostegno deLA propria posizione, sosteneva l'infondatezza delle eccezioni preliminari svolte daLA IG.ra atteso che: CP_3
- l'attrice opponente era legittimata passiva riguardo aLA richiesta di pagamento deLA fattura n. 16.11/2016 (credito per smaltimento rifiuti), essendo le cessioni del credito pro solvendo e in quanto la IG.ra sarebbe stata risarcita daLA Compagnia di CP_3
Assicurazione anche per queLA voce di danno;
- parimenti l'eccezione di incompetenza territoriale doveva essere respinta, atteso che la clausola derogativa deLA competenza era contenuta negli atti di cessione del credito
5 ma non invece nei contratti di appalto che costituivano la causa petendi dell'asserito credito di cui era stato richiesto il pagamento.
Nel merito, la convenuta opposta osservava poi che:
- le somme di cui aLA fattura n. 16.11/2016 erano dovute e provate dai “formulari di identificazione rifiuto” rilasciati daLA discarica neLA quale i materiali erano stati conferiti;
- i lavori extra-capitolato dovevano ritenersi svolti in base aLA documentazione fotografica che allegava e comunque le contestazioni mosse con le lettere raccomandate - prima inviate direttamente daLA IG.ra e, successivamente, CP_3
dai suoi legali - sarebbero state generiche e pretestuose;
- la domanda riconvenzionale costituita da tre profili di danno (€ 18.000,00 a titolo di quanti minoris, € 2.500,00 per ritardo neLA disponibilità dell'immobile, € 5.000,00 per risarcimento danno non patrimoniale) sarebbero stata da rigettare in quanto la prima voce sarebbe consistita in un tentativo di locupletazione mentre le altre due sarebbero state, prima che infondate, del tutto sfornite di prova.
2.4. La causa veniva istruita mediante prove documentali e prove orali, mentre non veniva accolta la richiesta di CTU, ritenuta dal giudice “generica ed esplorativa”.
2.5. Successivamente, il Tribunale di Firenze, all'esito deLA discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., con sentenza n. 1930/2020 pubblicata il 10/09/2020, in accoglimento parziale dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva deLA in merito allo CP_3
smaltimento rifiuti, la condannava al pagamento in favore deLA deLA minore P_
somma di € 1.520,00, oltre interessi daLA domanda a titolo di corrispettivo per lavori extra capitolato relativi aLA sola attività di verniciatura termosifoni, rigettando per il resto le domande riconvenzionali risarcitorie spiegate dall'opponente, e, operata la compensazione delle spese di lite tra le parti per il 60%, poneva il restante 40%,
quantificato in € 3.237,00, oltre R.F. 15%, IVA 22% e CAP 4%, a carico deLA . P_
In particolare, il Tribunale:
6 - con riferimento al credito relativo allo smaltimento rifiuti, rilevava che P_
non aveva ottemperato all'onere su di essa gravante di provare di avere infruttuosamente tentato l'escussione nei confronti del debitore ceduto (la compagnia assicuratrice), potendo solo all'esito di ciò far valere le proprie ragioni nei confronti deLA cedente (accoglieva dunque l'opposizione in ordine aLA fattura avente a oggetto lo smaltimento dei rifiuti, essendo fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva deLA opponente);
- quanto aLA fattura avente a oggetto i lavori extra capitolato, riteneva che le prove testimoniale espletate avessero dimostrato la sola limitata attività di tinteggiatura dei caloriferi e quindi riduceva il quantum dovuto nei limiti di € 1.520,00;
- con riguardo, infine, alle domande riconvenzionali proposte daLA le stesse CP_3
erano respinte, atteso che, in mancanza di prova in ordine ad un'effettiva chiusura formale dei lavori (consegna) e a una reale verifica e accettazione deLA committenza, si doveva ritenere che la speciale azione quanti minoris, non fosse esperibile;
quanto, poi, aLA richiesta di € 2.500,00 per ritardato utilizzo dell'immobile, risultava agli atti che già al febbraio 2016 rimanevano da completare solo alcune rifiniture, che non impedivano affatto l'utilizzo dell'immobile; non poteva trovare, infine, accoglimento la richiesta di risarcimento del danno per esaurimento nervoso, difettando del tutto la prova del nesso causale.
3. Il giudizio di appello.
3.1. Con atto di citazione notificato il 12/10/2020 e iscritto a ruolo in data 19/10/2020
al R.G. n. 1715/2020, la ha proposto appello avverso la sentenza di Controparte_2
primo grado, censurandola neLA parte in cui il Tribunale:
1) aveva accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva deLA IG.ra CP_3
in ordine aLA richiesta di pagamento deLA fattura n. 16.11 del 21/01/2016 di € 7.671,42
con causale “smaltimento rifiuti”.
La critica si incentra suLA ricostruzione del Tribunale, secondo cui la cessione pro- solvendo, in forza deLA quale la corrispondeva le somme dovute per le CP_6
operazioni di bonifica, fosse comprensiva anche delle somme dovute per smaltimenti
7 e che, pertanto, dovesse tentare di escutere il debitore ceduto prima di P_
rivolgersi al debitore originario;
stando all'appeLAnte, invece, il rimborso dei costi relativi agli smaltimenti non sarebbe da ricomprendere nei crediti ceduti daLA
a favore di e avrebbe errato il Tribunale nell'interpretare la CP_3 P_
relativa clausola contenuta nell'atto di cessione.
2) aveva ritenuto la mancanza di prova del credito asseritamente vantato daLA per “lavori extra-capitolato” di cui aLA fattura n. 16.66 del 30/04/2016, Controparte_2
censurando al contempo la mancata ammissione deLA CTU richiesta sul punto.
In particolare, l'appeLAnte sostiene di aver fornito la prova documentale del proprio credito depositando le foto di tutti i lavori extra-capitolato eseguiti e sottolinea come fosse stato formulato uno specifico capitolo di prova (il n. 4 di cui aLA memoria 183,
co. 6, n. 2) per chiedere conferma testimoniale che i lavori risultanti dal consuntivo fine lavori, con riferimento a quelli extra-capitolato, fossero proprio quelli risultanti daLA documentazione fotografica. Inoltre, anche la richiesta di CTU non tendeva -
come erroneamente sostenuto dal Tribunale - a supplire aLA deficienza delle proprie allegazioni, sì da conferire carattere esplorativo all'indagine, bensì a fornire un supporto di carattere tecnico al Giudice.
3) aveva ritenuto la soccombenza deLA con la consequenziale Controparte_2
condanna deLA stessa aLA rifusione - seppure parziale - delle spese di lite in favore deLA IG.ra CP_3
Nel caso di specie, infatti, si sarebbe in presenza di una soccombenza reciproca assolutamente paritaria, considerato che il Giudice di primo grado, se, da un lato,
aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto, dall'altro, però, aveva solo parzialmente accolto l'opposizione proposta daLA rigettando una delle due eccezioni CP_3
preliminari daLA stessa proposte e rigettato in toto le domande risarcitorie avanzate in via riconvenzionale, che avevano un importo complessivo pari aLA pretesa deLA
. P_
3.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08/01/2021, si è
costituita nel giudizio d'appello la IG. chiedendo, in via Controparte_3
8 preliminare, che sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, il rigetto per infondatezza dell'appello, con integrale vittoria di spese.
In particolare, l'interpretazione e l'applicazione delle norme in tema di cessione del credito data dal Giudice di prime cure sarebbe scevra da vizi logici e coinciderebbe con queLA - da sempre sostenuta daLA IG. - per cui gli importi di cui aLA CP_3
fattura n. 16.11 del 2016, di cui la richiedeva il pagamento in via Controparte_2
monitoria, non potevano essere azionati nei confronti deLA IG.ra se non CP_3
dopo avere tentato di escutere il debitore ceduto, ovvero la . CP_4
Anche il secondo motivo sarebbe infondato, giacché dalle risultanze dell'istruttoria di primo grado non sarebbe emersa prova alcuna dell'avvenuta esecuzione dei lavori extra-capitolato di cui aLA fattura azionata.
Infine, pure la compensazione tra le parti del 40% delle spese del giudizio e la condanna di aLA rifusione in favore deLA IG.ra del restante 60% P_ CP_3
sarebbe corretta, in quanto rifletterebbe la situazione di sostanziale soccombenza deLA
società all'esito del giudizio.
3.3. All'udienza del 27/04/2023, la Corte ha raccolto le conclusioni delle parti sopra trascritte e ha inizialmente trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.4. Con provvedimento del 19/03/2024, la Corte, rilevato che la causa richiedeva lo svolgimento di attività istruttoria ai fini dell'espletamento di prova per testi, in quanto vertente su fatti rilevanti ai fini del decidere, ha rimesso la causa sul ruolo e ha ammesso la prova per testi richiesta da limitatamente al capitolo 4) di Controparte_2
cui aLA memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado con i due testimoni ivi indicati, nonché la relativa controprova con i due testi indicati da neLA comparsa di costituzione in appello, rinviando la Controparte_3
causa, per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi nonché per l'interrogatorio libero delle parti, ai fini deLA conciliazione deLA lite, all'udienza del 09/04/2024.
9 3.5. All'udienza del 09/04/2024, la Presidente delegata per l'incombente ha escusso i due testi di parte appeLAnte e e ha formulato proposta conciliativa deLA Pt_1 Pt_2
lite alle parti presenti personalmente;
aLA successiva udienza del 07/05/2024, parte appeLAnte dichiarava di accettare la proposta, che però non era accettata dell'appeLAta, procedendosi, pertanto, aLA escussione del teste di parte appeLAta
CP_7
Quindi, a seguito di una serie di rinvii a causa deLA mancata comparizione del residuo teste di parte appeLAta , all'udienza del 18/10/2024 la Corte, rilevata la mancata Per_1
notifica del modello di testimonianza scritta nelle forme prescritte dal Collegio con ordinanza del 18/07/2024, ha dichiarato decaduta l'appeLAta daLA relativa prova e ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
4.1. Risulta preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata daLA difesa deLA IG.ra stando aLA quale il gravame non avrebbe CP_3
rispettato le stringenti regole di redazione dettate dall'art. 342 c.p.c., in particolare non specificando in modo puntuale le parti di sentenza asseritamente meritevoli di riforma, non indicando una diversa ricostruzione del fatto, il motivo per cui si assume violata la legge e il nesso causale tra il preteso errore e l'esito deLA lite.
Osserva la Corte che la mancata specificazione delle parti di sentenza impugnate è
smentita daLA stessa tecnica redazionale impiegata neLA stesura dell'impugnazione, i cui motivi sono strutturati proprio suLA base dei capi di sentenza impugnati. Quanto poi all'assenza di specifiche critiche, che renderebbe sostanzialmente impossibile comprendere quali siano i motivi di doglianza dell'appeLAnte rispetto al percorso logico-giuridico seguito dal giudice, ritiene il Collegio che, seppure non improntati aLA massima specificità, i motivi per come sviluppati tuttavia non rendano nel complesso l'atto inammissibile, considerato che non si pone al di sotto di quel limite minimo di specificità che deve necessariamente sussistere per consentire all'organo
10 giudicante di comprendere quali siano e in cosa si sostanzino le doglianze poste a base deLA revisio prioris instantiae.
L'eccezione non può pertanto trovare accoglimento.
4.2. Peraltro, l'appello risulta fondato nei limiti e per le ragioni che si vanno qui di seguito a illustrare.
4.2.1. Il primo motivo è infondato e va pertanto rigettato.
Osserva il Collegio che correttamente il primo Giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva deLA opponente, in quanto il costo relativo allo smaltimento dei rifiuti era di certo da ricomprendere nei crediti ceduti daLA IG.ra
LA , stante il chiaro tenore letterale dell'art. 2 degli atti di cessione CP_3 P_
del 28/09/2015 e del 04/11/2015 (docc. 6 e 7 fasc. dell'opposizione a decreto ingiuntivo), stando ai quali “il cedente (…) cede col presente atto, in data odierna, al cessionario, che accetta, il proprio credito nei confronti del Debitore Ceduto (...) più gli oneri derivanti daLA gestione dei rifiuti ovvero nel diverso importo che risulterà individuato a termine lavori a seguito di verifica in contraddittorio tra le parti delle reali quantità più gli oneri derivati daLA gestione dei rifiuti (...)”.
Le censure formulate dall'appeLAnte, come sopra richiamate, volte ad escludere tale credito daLA cessione pro solvendo per mezzo deLA quale la IG. aveva CP_3
ceduto aLA il diritto all'indennizzo da essa vantato nei confronti deLA P_
, non sono persuasive. Parte_3
Assume rilievo a tale riguardo lo stesso dato letterale dei contratti di cessione, in base al quale le parti prevedevano espressamente che la IG. cedeva anche CP_3
quanto eventualmente dovuto per lo smaltimento e la gestione dei rifiuti, da calcolarsi, a seguito di verifica effettuata nel contraddittorio tra le parti, a conclusione dei lavori, senza che il previsto procedimento di liquidazione di detto credito possa escluderne la concreta determinabilità ai fini deLA relativa cessione (cfr. tra le altre,
Cass., Sez. 1, sentenza n. 31896 del 10/12/2018).
Dunque, una volta appurato che i costi di smaltimento dei rifiuti rientravano a pieno titolo nell'oggetto deLA cessione del credito, ne discende che , secondo le P_
11 regole generali in tema di cessione, non avrebbe potuto agire in monitorio nei confronti deLA cedente, senza prima dimostrare di avere preventivamente e infruttuosamente tentato di escutere il debitore ceduto. E tale prova non risulta in atti.
In sostanza, la al fine di recuperare le somme ad essa spettanti in Controparte_2
ragione dello smaltimento dei rifiuti aveva l'onere - previa conclusione dei lavori - di procedere aLA quantificazione dei relativi oneri nel contraddittorio delle parti, di escutere prima la Compagnia Assicuratrice, e soltanto in caso di insolvenza, richiedere il pagamento aLA IG.ra CP_3
In assenza di tale preventiva escussione del debitore ceduto, correttamente il
Tribunale di Firenze ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell'esponente in relazione aLA fattura n. 16.11 del 21/01/2016 per i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti.
4.2.2. Col secondo motivo dell'appello, si censura l'impugnata sentenza neLA parte in cui ha affermato che non avrebbe fornito la prova del credito vantato per P_
“lavori extra-capitolato” portato daLA fattura n. 16.66 del 30/04/2016, oltre che per non avere ammesso CTU tecnica.
In particolare, l'appeLAnte si duole deLA mancata ammissione nel corso dell'istruttoria di primo grado dello specifico capitolo di prova formulato, il n. 4 di cui aLA memoria
183, co. 6, n. 2, teso a provare a mezzo di testimoni che i lavori extra-capitolato risultanti dal consuntivo di fine lavori fossero proprio quelli riportati neLA
documentazione fotografica prodotta sub doc. 4.
La Corte ha in effetti ritenuto che detta circostanza fosse rilevante ai fini del decidere sullo specifico motivo di appello e, con ordinanza del 12/03/2024, ha dunque ammesso la relativa prova testimoniale.
Le dichiarazioni dei testi escussi, e , dipendenti deLA Testimone_1 Tes_2
impiegati nell'esecuzione dei lavori presso l'abitazione deLA IG.ra P_
hanno confermato l'esecuzione dei lavori extra capitolato di cui aLA CP_3
documentazione fotografica.
12 In particolare, il teste , a fronte delle foto mostrategli ha dichiarato: “Sono dei Tes_1
lavori che ho fatto io. Riconosco le foto in atti e le lavorazioni effettuate, eravamo io e il collega qua fuori (n.d.s.: l'altro test ). Quanto, per esempio, aLA foto Tes_2
n. 14 che raffigura soglie in pietra, ricordo che le abbiamo prese noi a Scandicci”.
Anche il teste ha confermato: “Sì è vero abbiamo eseguito noi i lavori di cui Pt_2
alle foto che mi mostra. Ricordo in particolare il bassorilievo di cui aLA foto n. 13”.
Nessun concreto apporto probatorio è stato invece fornito dalle dichiarazioni del teste di parte appeLAta CP_8
Peraltro, le dichiarazioni rese nel corso del presente giudizio d'appello dai testi Pt_2
e non risultano neppure in contraddizione con quanto dagli stessi testi Tes_1
affermato nel corso dell'istruttoria testimoniale di primo grado. Infatti, le dichiarazioni - pressoché identiche - dei due testi circa l'esecuzione deLA sola verniciatura dei termosifoni (Greavu: “13): mi ricordo solo la verniciatura dei termosifoni che abbiamo fatto noi”; : “13): io ho fatto solo la verniciatura dei Tes_1
termosifoni”) dai quali il Tribunale ha inferito la prova dell'esecuzione di queLA lavorazione soltanto, sono da porsi in relazione allo specifico capitolo di prova sul quale venivano sentiti, che era il n. 13 deLA memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c. di parte e che riguardava, per l'appunto, esclusivamente i lavori extra relativi P_
aLA verniciatura: “13) DCV che i lavori di verniciatura mobilia, verniciatura termosifoni e imbotte erano di competenza di altre aziende, non essendo tali lavori compresi tra quelli che l doveva eseguire”. P_
A ben vedere, invece, anche nel corso dell'istruttoria di primo grado, il teste , Pt_2
sentito sul capitolo 11, pur non fornendo conferma, al pari del teste , delle Tes_2
circostanze in esso rappresentate, aveva però significativamente aggiunto: “vedo le fotto allegate al n. 4, le abbiamo fatte noi operai via via che eseguivamo le opere per mandarle aLA ditta e riconosco i lavori che abbiamo fatto noi”.
Pertanto, seppur indirettamente, già in queLA sede era fornita conferma dell'esecuzione dei lavori rappresentati daLA documentazione fotografica, pur
13 derivando daLA completezza dell'istruttoria eseguita in questo grado la completa ricostruzione deLA fattispecie.
Conclusivamente, si può inferire che dal complesso dell'attività istruttoria svolta sia in primo grado che in appello possa ritenersi confermata l'esecuzione dei lavori extra capitolato di cui aLA documentazione fotografica prodotta, i cui costi vanno pertanto riconosciuti aLA e corrispondentemente addebitati aLA IG.ra P_ CP_3
Quanto alle ulteriori richieste istruttorie contenute nell'atto di appello e,
segnatamente, la richiesta di svolgimento di CTU, rileva il Collegio che, una volta provata l'effettuazione dei lavori extra, un'indagine tecnica di tal fatta sarebbe del tutto superflua, considerato il dettagliato capitolato e i prezzi confacenti a quelli di mercato indicati nel “consuntivo fine lavori”, in assenza di specifiche contestazioni sul quantum mosse ex adverso.
Osserva a riguardo la Corte che la contestazione da parte dell'appeLAta, salva la formulazione deLA domanda riconvenzionale non riproposta in questo grado, non ha riguardato - neanche in via meramente subordinata - il quantum dei lavori extra capitolato in questione, se non in termini del tutto generici, di talché gli importi contenuti nel suddetto consuntivo devono essere considerati attendibili, e la IG.ra condannata a corrispondere la somma di € 15.475,27, di cui aLA fattura n. CP_3
16.66 del 30/04/2016, oltre interessi legali dal dì deLA fattura al saldo effettivo.
4.2.3. L'accoglimento del secondo motivo d'appello rende superfluo l'esame del terzo e ultimo motivo.
Infatti, daLA riforma dell'impugnata sentenza discende l'esigenza di provvedere ex novo aLA regolamentazione tra le parti delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio in ragione del complessivo esito deLA causa e delle ragioni poste a fondamento deLA
decisione.
In tal senso ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per la compensazione tra le parti del 50% delle spese dei due gradi di giudizio e per la condanna deLA IG.ra a rifondere aLA (già il restante 50% che CP_3 Controparte_1 Controparte_2
14 quantifica come in dispositivo facendo applicazione dei valori medi del corrispondente scaglione di valore, in base ai parametri vigenti ratione temporis.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello R.G. 1715/2020, così provvede:
a) in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie il secondo motivo dell'appello e condanna la IG.ra a corrispondere aLA Controparte_3
(già la somma di € 12.684,65, oltre interessi Controparte_1 Controparte_2
legali daLA fattura fino al saldo effettivo, al netto di quanto già stato corrisposto daLA a seguito deLA sentenza di I grado;
CP_3
b) dichiara compensate neLA metà le spese legali del doppio grado di giudizio ponendo a carico deLA IG.ra le ulteriori di Controparte_3
pertinenza di (già che quantifica: Controparte_1 Controparte_2
- per il primo grado in € 2.417,50, oltre R.F. 15% e, ove dovute, C.P.A. 4%
e I.V.A. 22%;
- per il grado d'appello in € 2.904,50, oltre R.F. 15% e, ove dovute, C.P.A.
4% e I.V.A. 22%;
c) dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196.
Firenze, camera di consiglio in data 8 luglio 2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Daniela Lococo IsabeLA Mariani
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- SEZIONE PRIMA CIVILE - riunita in Camera di Consiglio e composta dai IGg.ri Magistrati:
Dott.ssa IsabeLA MARIANI - Presidente
Dott.ssa Daniela LOCOCO - Consigliere relatore
Dott.ssa Alessandra GUERRIERI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
neLA causa in grado di appello iscritta a ruolo il 19/10/2020 al n. 1715 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2020 avente a oggetto appello avverso la sentenza a verbale n.
1930/2020 emessa dal Tribunale di Firenze il 10/09/2020
promossa da:
- gi (P.I. ) - nel prosieguo, Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
per brevità, anche solo ” o ”- rappresentata e difesa, come da CP_1 P_
procura in atti, dall'Avv. Renzo TURRI (C.F. ) e dall'Avv. CodiceFiscale_1
Cristiana TURRI (C.F. ), anche disgiuntamente tra loro;
CodiceFiscale_2
- appeLAnte -
contro
:
(C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_3 CodiceFiscale_3
come da procura in atti dall'Avv. MA BENDINELLI (C.F. C.F._4 ) e dall'Avv. CH GORI (C.F. ), anche
[...] CodiceFiscale_5
disgiuntamente tra loro;
- appeLAta -
** **
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per l'appeLAnte:
“Voglia la Corte D'Appello di Firenze, in riforma dell'impugnata sentenza in via istruttoria ammettere le prove per testi richieste in primo grado e non ammesse, e da considerare riproposte in questo grado di appello con la stessa formulazione che si legge a pag. 3 deLA memoria 183 VI° comma n. 2 in data 11/10/2017 con i testi ivi indicati, nonché ammettere la CTU tecnica richiesta e non ammessa, e nel merito confermare il DI n. 4620/2016 Tribunale di Firenze del 14/09/2016 e comunque condannare l al pagamento deLA complessiva somma di €. 23.146,69 o a CP_3
queLA diversa somma che dovesse risultare per rimborso dei costi di smaltimento e esecuzione dei lavori extracapitolato, oltre interessi moratori fino al saldo, al netto di quanto eventualmente fosse già stato corrisposto daLA a seguito deLA CP_3
sentenza di I grado. Vittoria di spese ed onorari di causa”; per l'appeLAta:
““Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
In via preliminare: dichiarare inammissibile – ai sensi dell'art. 242 C.P.C. e comunque per le ragioni esposte in narrativa - l'appello proposto d P_
Nel merito, in tesi: rigettare, in quanto infondati in fatto e diritto, tutti i motivi di appello proposti daLA societ e per l'effetto confermare la sentenza n. P_
1930/2020 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 10.9.2020.
Nel merito, in ipotesi: in caso di riforma anche parziale deLA Sentenza n. 1930/2020 accertare la diversa somma, maggiore o minore, dovuta dall aLA IG.ra P_
Controparte_3
2 In via istruttoria: neLA denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenga di ammettere le istanze istruttorie formulate ex adverso, la IG.r chiede: CP_3
- quanto aLA prova per testi, l'ammissione dei testi indicati in narrativa a controprova;
- quanto aLA richiesta di CTU parte appeLAta chiede che il Consulente accerti l'effettiva consistenza dei lavori eseguiti, tenendo in considerazione l'entità dei vizi lamentati daLA IG.r e dei danni da essa subìti. CP_3
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di Giudizio da distrarsi in favore degli Avv.ti MA IN e CH GO che si dichiarano antistatari”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
1. Il procedimento monitorio.
1.1. Con Decreto Ingiuntivo n. 4620/2016 del 14/09/2016, notificato in data 02-
05/10/2016, il Tribunale di Firenze ingiungeva aLA IG.ra di pagare aLA CP_3
entro quaranta giorni daLA notifica la somma di € 23.146,69, oltre Controparte_2
interessi moratori e spese e compensi professionali;
A fondamento del ricorso per ingiunzione la esponeva che: P_
- neLA sua qualità di società operante nel settore del salvataggio, bonifica e recupero di beni danneggiati a seguito di incendi, aLAgamenti e inquinamento, nei mesi di settembre e ottobre 2015, aveva svolto per conto deLA IG.ra operazioni di CP_3
bonifica sull'immobile di sua proprietà sito in Firenze, Via del Loreto n. 21, che era stato interessato da un incendio;
- le parti si erano accordate nel senso che la IG.ra - titolare di una polizza CP_3
contro il rischio incendio - con l'accordo deLA Compagnia di Assicurazioni Unipol Sai
S.p.A., al fine di procedere al pagamento delle opere commissionate, cedeva aLA
società appaltatrice il credito vantato a titolo di indennizzo per le opere indicate nei contratti d'appalto inter-partes;
- le operazioni si erano svolte in due distinte fasi: la prima, come da ordine sottoscritto del 18/09/2015 per l'importo di € 33.797,50, fatturato e pagato con cessione di credito
3 daLA Compagnia assicurativa e la seconda, come da ordine Controparte_4
sottoscritto del 28/10/2015 per l'importo di € 46.454,07, ugualmente fatturato e pagato con cessione di credito da Controparte_4
- dalle somme corrisposte erano espressamente escluse le operazioni di smaltimento rifiuti, da quantificare solo successivamente all'effettivo smaltimento e che, una volta eseguite, venivano quantificate in € 7.671,42, come risultante daLA fattura n. 16.11 del
21/01/2016 con causale “Smaltimento Rifiuti”;
- successivamente, la , su richiesta deLA IG.ra aveva altresì P_ CP_3
eseguito lavori extra-capitolato per complessivi €. 15.475,27, di cui aLA fattura n. 16.66
del 30/04/2016 con causale “Lavori Extra”;
- suLA base delle due fatture da ultimo citate per l'importo complessivo di € 23.146,69,
rimaste insolute nonostante le richieste di pagamento, la aveva richiesto P_
l'emissione del decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Firenze.
2. Il giudizio di primo grado.
2.1. Con atto di citazione notificato in data 08/11/2016 e iscritto al ruolo dinanzi al
Tribunale di Firenze con R.G. n. 17221/2016, la IG.ra proponeva CP_3
opposizione avverso il D.I. n. 4620/2016, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, atteso che riteneva non dovuto alcunché aLA , e al contempo P_
avanzando in via riconvenzionale domanda risarcitoria. A supporto delle proprie doglianze deduceva:
- il proprio difetto di legittimazione passiva, quantomeno in relazione aLA fattura n.
16.11 del 21.01.2016 per “smaltimento rifiuti” azionata in via monitoria daLA P_
essendo essa stata oggetto di cessione del credito;
[...]
- l'incompetenza del Tribunale di Firenze, essendo stata pattiziamente stabilita negli atti di cessione del credito la competenza del Tribunale di Prato;
- di non aver mai commissionato né accettato i preventivi relativi all'esecuzione delle opere “extra contratto” di cui aLA fattura n. 16.66 del 30/04/2016, che pertanto doveva considerarsi emessa unilateralmente per importi e causali non dovuti;
4 - che le opere effettuate daLA in forza dei due contratti di appalto oggetto di P_
cessione del credito, per la parte in cui erano state effettivamente eseguite, avevano presentato vizi e difetti che avevano costretto l'attrice a ricorrere ad altre aziende e artigiani con costi aggiuntivi quantificati in € 18.000,00;
- che la dilatazione dei tempi di esecuzione dei lavori di ripristino e la mancanza di professionalità deLA avevano costretto la IG.ra a prolungare P_ CP_3
l'assenza daLA propria abitazione – dal mese di gennaio 2016 al mese di maggio 2016
compreso – ricorrendo all'ospitalità accordatale daLA IG.ra , aLA quale aveva CP_5
però dovuto corrispondere la somma di € 2.500,00;
- che la mancata esecuzione delle opere da parte deLA secondo le modalità e P_
nei termini convenuti le aveva provocato un disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, come da relazione medico-legale che versava in atti, quantificando in via equitativa i danni non patrimoniali subiti in € 5.000,00.
2.2. Con comparsa depositata il 14/02/2017, si costituiva in giudizio la , P_
chiedendo, in tesi, la reiezione dell'opposizione a d.i. e deLA domanda riconvenzionale per “essere la stessa opponente decaduta daLA garanzia”, in ipotesi, la condanna deLA
IG.ra al pagamento delle somme che dovessero risultare di giustizia a CP_3
seguito dell'espletanda istruttoria e, infine, altresì l'emissione di ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c., in ragione dell'asserita mancanza di prova scritta, quantomeno in ordine al credito derivante daLA fattura n. 16.11/2016.
A sostegno deLA propria posizione, sosteneva l'infondatezza delle eccezioni preliminari svolte daLA IG.ra atteso che: CP_3
- l'attrice opponente era legittimata passiva riguardo aLA richiesta di pagamento deLA fattura n. 16.11/2016 (credito per smaltimento rifiuti), essendo le cessioni del credito pro solvendo e in quanto la IG.ra sarebbe stata risarcita daLA Compagnia di CP_3
Assicurazione anche per queLA voce di danno;
- parimenti l'eccezione di incompetenza territoriale doveva essere respinta, atteso che la clausola derogativa deLA competenza era contenuta negli atti di cessione del credito
5 ma non invece nei contratti di appalto che costituivano la causa petendi dell'asserito credito di cui era stato richiesto il pagamento.
Nel merito, la convenuta opposta osservava poi che:
- le somme di cui aLA fattura n. 16.11/2016 erano dovute e provate dai “formulari di identificazione rifiuto” rilasciati daLA discarica neLA quale i materiali erano stati conferiti;
- i lavori extra-capitolato dovevano ritenersi svolti in base aLA documentazione fotografica che allegava e comunque le contestazioni mosse con le lettere raccomandate - prima inviate direttamente daLA IG.ra e, successivamente, CP_3
dai suoi legali - sarebbero state generiche e pretestuose;
- la domanda riconvenzionale costituita da tre profili di danno (€ 18.000,00 a titolo di quanti minoris, € 2.500,00 per ritardo neLA disponibilità dell'immobile, € 5.000,00 per risarcimento danno non patrimoniale) sarebbero stata da rigettare in quanto la prima voce sarebbe consistita in un tentativo di locupletazione mentre le altre due sarebbero state, prima che infondate, del tutto sfornite di prova.
2.4. La causa veniva istruita mediante prove documentali e prove orali, mentre non veniva accolta la richiesta di CTU, ritenuta dal giudice “generica ed esplorativa”.
2.5. Successivamente, il Tribunale di Firenze, all'esito deLA discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., con sentenza n. 1930/2020 pubblicata il 10/09/2020, in accoglimento parziale dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva deLA in merito allo CP_3
smaltimento rifiuti, la condannava al pagamento in favore deLA deLA minore P_
somma di € 1.520,00, oltre interessi daLA domanda a titolo di corrispettivo per lavori extra capitolato relativi aLA sola attività di verniciatura termosifoni, rigettando per il resto le domande riconvenzionali risarcitorie spiegate dall'opponente, e, operata la compensazione delle spese di lite tra le parti per il 60%, poneva il restante 40%,
quantificato in € 3.237,00, oltre R.F. 15%, IVA 22% e CAP 4%, a carico deLA . P_
In particolare, il Tribunale:
6 - con riferimento al credito relativo allo smaltimento rifiuti, rilevava che P_
non aveva ottemperato all'onere su di essa gravante di provare di avere infruttuosamente tentato l'escussione nei confronti del debitore ceduto (la compagnia assicuratrice), potendo solo all'esito di ciò far valere le proprie ragioni nei confronti deLA cedente (accoglieva dunque l'opposizione in ordine aLA fattura avente a oggetto lo smaltimento dei rifiuti, essendo fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva deLA opponente);
- quanto aLA fattura avente a oggetto i lavori extra capitolato, riteneva che le prove testimoniale espletate avessero dimostrato la sola limitata attività di tinteggiatura dei caloriferi e quindi riduceva il quantum dovuto nei limiti di € 1.520,00;
- con riguardo, infine, alle domande riconvenzionali proposte daLA le stesse CP_3
erano respinte, atteso che, in mancanza di prova in ordine ad un'effettiva chiusura formale dei lavori (consegna) e a una reale verifica e accettazione deLA committenza, si doveva ritenere che la speciale azione quanti minoris, non fosse esperibile;
quanto, poi, aLA richiesta di € 2.500,00 per ritardato utilizzo dell'immobile, risultava agli atti che già al febbraio 2016 rimanevano da completare solo alcune rifiniture, che non impedivano affatto l'utilizzo dell'immobile; non poteva trovare, infine, accoglimento la richiesta di risarcimento del danno per esaurimento nervoso, difettando del tutto la prova del nesso causale.
3. Il giudizio di appello.
3.1. Con atto di citazione notificato il 12/10/2020 e iscritto a ruolo in data 19/10/2020
al R.G. n. 1715/2020, la ha proposto appello avverso la sentenza di Controparte_2
primo grado, censurandola neLA parte in cui il Tribunale:
1) aveva accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva deLA IG.ra CP_3
in ordine aLA richiesta di pagamento deLA fattura n. 16.11 del 21/01/2016 di € 7.671,42
con causale “smaltimento rifiuti”.
La critica si incentra suLA ricostruzione del Tribunale, secondo cui la cessione pro- solvendo, in forza deLA quale la corrispondeva le somme dovute per le CP_6
operazioni di bonifica, fosse comprensiva anche delle somme dovute per smaltimenti
7 e che, pertanto, dovesse tentare di escutere il debitore ceduto prima di P_
rivolgersi al debitore originario;
stando all'appeLAnte, invece, il rimborso dei costi relativi agli smaltimenti non sarebbe da ricomprendere nei crediti ceduti daLA
a favore di e avrebbe errato il Tribunale nell'interpretare la CP_3 P_
relativa clausola contenuta nell'atto di cessione.
2) aveva ritenuto la mancanza di prova del credito asseritamente vantato daLA per “lavori extra-capitolato” di cui aLA fattura n. 16.66 del 30/04/2016, Controparte_2
censurando al contempo la mancata ammissione deLA CTU richiesta sul punto.
In particolare, l'appeLAnte sostiene di aver fornito la prova documentale del proprio credito depositando le foto di tutti i lavori extra-capitolato eseguiti e sottolinea come fosse stato formulato uno specifico capitolo di prova (il n. 4 di cui aLA memoria 183,
co. 6, n. 2) per chiedere conferma testimoniale che i lavori risultanti dal consuntivo fine lavori, con riferimento a quelli extra-capitolato, fossero proprio quelli risultanti daLA documentazione fotografica. Inoltre, anche la richiesta di CTU non tendeva -
come erroneamente sostenuto dal Tribunale - a supplire aLA deficienza delle proprie allegazioni, sì da conferire carattere esplorativo all'indagine, bensì a fornire un supporto di carattere tecnico al Giudice.
3) aveva ritenuto la soccombenza deLA con la consequenziale Controparte_2
condanna deLA stessa aLA rifusione - seppure parziale - delle spese di lite in favore deLA IG.ra CP_3
Nel caso di specie, infatti, si sarebbe in presenza di una soccombenza reciproca assolutamente paritaria, considerato che il Giudice di primo grado, se, da un lato,
aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto, dall'altro, però, aveva solo parzialmente accolto l'opposizione proposta daLA rigettando una delle due eccezioni CP_3
preliminari daLA stessa proposte e rigettato in toto le domande risarcitorie avanzate in via riconvenzionale, che avevano un importo complessivo pari aLA pretesa deLA
. P_
3.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08/01/2021, si è
costituita nel giudizio d'appello la IG. chiedendo, in via Controparte_3
8 preliminare, che sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, il rigetto per infondatezza dell'appello, con integrale vittoria di spese.
In particolare, l'interpretazione e l'applicazione delle norme in tema di cessione del credito data dal Giudice di prime cure sarebbe scevra da vizi logici e coinciderebbe con queLA - da sempre sostenuta daLA IG. - per cui gli importi di cui aLA CP_3
fattura n. 16.11 del 2016, di cui la richiedeva il pagamento in via Controparte_2
monitoria, non potevano essere azionati nei confronti deLA IG.ra se non CP_3
dopo avere tentato di escutere il debitore ceduto, ovvero la . CP_4
Anche il secondo motivo sarebbe infondato, giacché dalle risultanze dell'istruttoria di primo grado non sarebbe emersa prova alcuna dell'avvenuta esecuzione dei lavori extra-capitolato di cui aLA fattura azionata.
Infine, pure la compensazione tra le parti del 40% delle spese del giudizio e la condanna di aLA rifusione in favore deLA IG.ra del restante 60% P_ CP_3
sarebbe corretta, in quanto rifletterebbe la situazione di sostanziale soccombenza deLA
società all'esito del giudizio.
3.3. All'udienza del 27/04/2023, la Corte ha raccolto le conclusioni delle parti sopra trascritte e ha inizialmente trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.4. Con provvedimento del 19/03/2024, la Corte, rilevato che la causa richiedeva lo svolgimento di attività istruttoria ai fini dell'espletamento di prova per testi, in quanto vertente su fatti rilevanti ai fini del decidere, ha rimesso la causa sul ruolo e ha ammesso la prova per testi richiesta da limitatamente al capitolo 4) di Controparte_2
cui aLA memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado con i due testimoni ivi indicati, nonché la relativa controprova con i due testi indicati da neLA comparsa di costituzione in appello, rinviando la Controparte_3
causa, per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi nonché per l'interrogatorio libero delle parti, ai fini deLA conciliazione deLA lite, all'udienza del 09/04/2024.
9 3.5. All'udienza del 09/04/2024, la Presidente delegata per l'incombente ha escusso i due testi di parte appeLAnte e e ha formulato proposta conciliativa deLA Pt_1 Pt_2
lite alle parti presenti personalmente;
aLA successiva udienza del 07/05/2024, parte appeLAnte dichiarava di accettare la proposta, che però non era accettata dell'appeLAta, procedendosi, pertanto, aLA escussione del teste di parte appeLAta
CP_7
Quindi, a seguito di una serie di rinvii a causa deLA mancata comparizione del residuo teste di parte appeLAta , all'udienza del 18/10/2024 la Corte, rilevata la mancata Per_1
notifica del modello di testimonianza scritta nelle forme prescritte dal Collegio con ordinanza del 18/07/2024, ha dichiarato decaduta l'appeLAta daLA relativa prova e ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
4.1. Risulta preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata daLA difesa deLA IG.ra stando aLA quale il gravame non avrebbe CP_3
rispettato le stringenti regole di redazione dettate dall'art. 342 c.p.c., in particolare non specificando in modo puntuale le parti di sentenza asseritamente meritevoli di riforma, non indicando una diversa ricostruzione del fatto, il motivo per cui si assume violata la legge e il nesso causale tra il preteso errore e l'esito deLA lite.
Osserva la Corte che la mancata specificazione delle parti di sentenza impugnate è
smentita daLA stessa tecnica redazionale impiegata neLA stesura dell'impugnazione, i cui motivi sono strutturati proprio suLA base dei capi di sentenza impugnati. Quanto poi all'assenza di specifiche critiche, che renderebbe sostanzialmente impossibile comprendere quali siano i motivi di doglianza dell'appeLAnte rispetto al percorso logico-giuridico seguito dal giudice, ritiene il Collegio che, seppure non improntati aLA massima specificità, i motivi per come sviluppati tuttavia non rendano nel complesso l'atto inammissibile, considerato che non si pone al di sotto di quel limite minimo di specificità che deve necessariamente sussistere per consentire all'organo
10 giudicante di comprendere quali siano e in cosa si sostanzino le doglianze poste a base deLA revisio prioris instantiae.
L'eccezione non può pertanto trovare accoglimento.
4.2. Peraltro, l'appello risulta fondato nei limiti e per le ragioni che si vanno qui di seguito a illustrare.
4.2.1. Il primo motivo è infondato e va pertanto rigettato.
Osserva il Collegio che correttamente il primo Giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva deLA opponente, in quanto il costo relativo allo smaltimento dei rifiuti era di certo da ricomprendere nei crediti ceduti daLA IG.ra
LA , stante il chiaro tenore letterale dell'art. 2 degli atti di cessione CP_3 P_
del 28/09/2015 e del 04/11/2015 (docc. 6 e 7 fasc. dell'opposizione a decreto ingiuntivo), stando ai quali “il cedente (…) cede col presente atto, in data odierna, al cessionario, che accetta, il proprio credito nei confronti del Debitore Ceduto (...) più gli oneri derivanti daLA gestione dei rifiuti ovvero nel diverso importo che risulterà individuato a termine lavori a seguito di verifica in contraddittorio tra le parti delle reali quantità più gli oneri derivati daLA gestione dei rifiuti (...)”.
Le censure formulate dall'appeLAnte, come sopra richiamate, volte ad escludere tale credito daLA cessione pro solvendo per mezzo deLA quale la IG. aveva CP_3
ceduto aLA il diritto all'indennizzo da essa vantato nei confronti deLA P_
, non sono persuasive. Parte_3
Assume rilievo a tale riguardo lo stesso dato letterale dei contratti di cessione, in base al quale le parti prevedevano espressamente che la IG. cedeva anche CP_3
quanto eventualmente dovuto per lo smaltimento e la gestione dei rifiuti, da calcolarsi, a seguito di verifica effettuata nel contraddittorio tra le parti, a conclusione dei lavori, senza che il previsto procedimento di liquidazione di detto credito possa escluderne la concreta determinabilità ai fini deLA relativa cessione (cfr. tra le altre,
Cass., Sez. 1, sentenza n. 31896 del 10/12/2018).
Dunque, una volta appurato che i costi di smaltimento dei rifiuti rientravano a pieno titolo nell'oggetto deLA cessione del credito, ne discende che , secondo le P_
11 regole generali in tema di cessione, non avrebbe potuto agire in monitorio nei confronti deLA cedente, senza prima dimostrare di avere preventivamente e infruttuosamente tentato di escutere il debitore ceduto. E tale prova non risulta in atti.
In sostanza, la al fine di recuperare le somme ad essa spettanti in Controparte_2
ragione dello smaltimento dei rifiuti aveva l'onere - previa conclusione dei lavori - di procedere aLA quantificazione dei relativi oneri nel contraddittorio delle parti, di escutere prima la Compagnia Assicuratrice, e soltanto in caso di insolvenza, richiedere il pagamento aLA IG.ra CP_3
In assenza di tale preventiva escussione del debitore ceduto, correttamente il
Tribunale di Firenze ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell'esponente in relazione aLA fattura n. 16.11 del 21/01/2016 per i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti.
4.2.2. Col secondo motivo dell'appello, si censura l'impugnata sentenza neLA parte in cui ha affermato che non avrebbe fornito la prova del credito vantato per P_
“lavori extra-capitolato” portato daLA fattura n. 16.66 del 30/04/2016, oltre che per non avere ammesso CTU tecnica.
In particolare, l'appeLAnte si duole deLA mancata ammissione nel corso dell'istruttoria di primo grado dello specifico capitolo di prova formulato, il n. 4 di cui aLA memoria
183, co. 6, n. 2, teso a provare a mezzo di testimoni che i lavori extra-capitolato risultanti dal consuntivo di fine lavori fossero proprio quelli riportati neLA
documentazione fotografica prodotta sub doc. 4.
La Corte ha in effetti ritenuto che detta circostanza fosse rilevante ai fini del decidere sullo specifico motivo di appello e, con ordinanza del 12/03/2024, ha dunque ammesso la relativa prova testimoniale.
Le dichiarazioni dei testi escussi, e , dipendenti deLA Testimone_1 Tes_2
impiegati nell'esecuzione dei lavori presso l'abitazione deLA IG.ra P_
hanno confermato l'esecuzione dei lavori extra capitolato di cui aLA CP_3
documentazione fotografica.
12 In particolare, il teste , a fronte delle foto mostrategli ha dichiarato: “Sono dei Tes_1
lavori che ho fatto io. Riconosco le foto in atti e le lavorazioni effettuate, eravamo io e il collega qua fuori (n.d.s.: l'altro test ). Quanto, per esempio, aLA foto Tes_2
n. 14 che raffigura soglie in pietra, ricordo che le abbiamo prese noi a Scandicci”.
Anche il teste ha confermato: “Sì è vero abbiamo eseguito noi i lavori di cui Pt_2
alle foto che mi mostra. Ricordo in particolare il bassorilievo di cui aLA foto n. 13”.
Nessun concreto apporto probatorio è stato invece fornito dalle dichiarazioni del teste di parte appeLAta CP_8
Peraltro, le dichiarazioni rese nel corso del presente giudizio d'appello dai testi Pt_2
e non risultano neppure in contraddizione con quanto dagli stessi testi Tes_1
affermato nel corso dell'istruttoria testimoniale di primo grado. Infatti, le dichiarazioni - pressoché identiche - dei due testi circa l'esecuzione deLA sola verniciatura dei termosifoni (Greavu: “13): mi ricordo solo la verniciatura dei termosifoni che abbiamo fatto noi”; : “13): io ho fatto solo la verniciatura dei Tes_1
termosifoni”) dai quali il Tribunale ha inferito la prova dell'esecuzione di queLA lavorazione soltanto, sono da porsi in relazione allo specifico capitolo di prova sul quale venivano sentiti, che era il n. 13 deLA memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c. di parte e che riguardava, per l'appunto, esclusivamente i lavori extra relativi P_
aLA verniciatura: “13) DCV che i lavori di verniciatura mobilia, verniciatura termosifoni e imbotte erano di competenza di altre aziende, non essendo tali lavori compresi tra quelli che l doveva eseguire”. P_
A ben vedere, invece, anche nel corso dell'istruttoria di primo grado, il teste , Pt_2
sentito sul capitolo 11, pur non fornendo conferma, al pari del teste , delle Tes_2
circostanze in esso rappresentate, aveva però significativamente aggiunto: “vedo le fotto allegate al n. 4, le abbiamo fatte noi operai via via che eseguivamo le opere per mandarle aLA ditta e riconosco i lavori che abbiamo fatto noi”.
Pertanto, seppur indirettamente, già in queLA sede era fornita conferma dell'esecuzione dei lavori rappresentati daLA documentazione fotografica, pur
13 derivando daLA completezza dell'istruttoria eseguita in questo grado la completa ricostruzione deLA fattispecie.
Conclusivamente, si può inferire che dal complesso dell'attività istruttoria svolta sia in primo grado che in appello possa ritenersi confermata l'esecuzione dei lavori extra capitolato di cui aLA documentazione fotografica prodotta, i cui costi vanno pertanto riconosciuti aLA e corrispondentemente addebitati aLA IG.ra P_ CP_3
Quanto alle ulteriori richieste istruttorie contenute nell'atto di appello e,
segnatamente, la richiesta di svolgimento di CTU, rileva il Collegio che, una volta provata l'effettuazione dei lavori extra, un'indagine tecnica di tal fatta sarebbe del tutto superflua, considerato il dettagliato capitolato e i prezzi confacenti a quelli di mercato indicati nel “consuntivo fine lavori”, in assenza di specifiche contestazioni sul quantum mosse ex adverso.
Osserva a riguardo la Corte che la contestazione da parte dell'appeLAta, salva la formulazione deLA domanda riconvenzionale non riproposta in questo grado, non ha riguardato - neanche in via meramente subordinata - il quantum dei lavori extra capitolato in questione, se non in termini del tutto generici, di talché gli importi contenuti nel suddetto consuntivo devono essere considerati attendibili, e la IG.ra condannata a corrispondere la somma di € 15.475,27, di cui aLA fattura n. CP_3
16.66 del 30/04/2016, oltre interessi legali dal dì deLA fattura al saldo effettivo.
4.2.3. L'accoglimento del secondo motivo d'appello rende superfluo l'esame del terzo e ultimo motivo.
Infatti, daLA riforma dell'impugnata sentenza discende l'esigenza di provvedere ex novo aLA regolamentazione tra le parti delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio in ragione del complessivo esito deLA causa e delle ragioni poste a fondamento deLA
decisione.
In tal senso ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per la compensazione tra le parti del 50% delle spese dei due gradi di giudizio e per la condanna deLA IG.ra a rifondere aLA (già il restante 50% che CP_3 Controparte_1 Controparte_2
14 quantifica come in dispositivo facendo applicazione dei valori medi del corrispondente scaglione di valore, in base ai parametri vigenti ratione temporis.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello R.G. 1715/2020, così provvede:
a) in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie il secondo motivo dell'appello e condanna la IG.ra a corrispondere aLA Controparte_3
(già la somma di € 12.684,65, oltre interessi Controparte_1 Controparte_2
legali daLA fattura fino al saldo effettivo, al netto di quanto già stato corrisposto daLA a seguito deLA sentenza di I grado;
CP_3
b) dichiara compensate neLA metà le spese legali del doppio grado di giudizio ponendo a carico deLA IG.ra le ulteriori di Controparte_3
pertinenza di (già che quantifica: Controparte_1 Controparte_2
- per il primo grado in € 2.417,50, oltre R.F. 15% e, ove dovute, C.P.A. 4%
e I.V.A. 22%;
- per il grado d'appello in € 2.904,50, oltre R.F. 15% e, ove dovute, C.P.A.
4% e I.V.A. 22%;
c) dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196.
Firenze, camera di consiglio in data 8 luglio 2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Daniela Lococo IsabeLA Mariani
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