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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/04/2025, n. 2567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2567 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere Relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n 1670 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, assunta in decisione all' udienza del 23.04.2024, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
Elettivamente domiciliato in Roma, Via Filippo Corridoni n. 15, presso lo studio dell'avv. Giovanni Bonaccio (c.f. ), che lo rappresenta e difende C.F._2
per procura in atti
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
CONGREGAZIONE DELLE SUORE APOSTOLE DEL SACRO CUORE (P.
IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_1
Elettivamente domiciliata in Roma, Via Ovidio 20, presso lo Studio Liccardo, CP_1
e rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Marotta (c.f. CP_2 [...]
e dall'avv. Roberto Landolfi (c.f. ) per C.F._3 C.F._4
procura in atti
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
E
(già Controparte_3 Controparte_4
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE –
1
OGGETTO: giudizio di riassunzione a seguito della ordinanza di rinvio dalla
ON n. 19549/2018 depositata in data 24/07/2018
IN FATTO E IN DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di rinvio è così riassunta nella sentenza della Corte di ON n° 19459/2018.
“La ha proposto opposizione al Parte_2
decreto con il quale il tribunale di Roma le ha ingiunto il pagamento, in favore dell'architetto , della somma di £. 89.414.682, oltre accessori, quale Parte_1
saldo del compenso dovuto per l'espletamento dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori concernenti una casa di ferie ed una scuola materna situati in Villalba di
Guidonia. L'opponente, per quanto ancora rileva, ha contestato la pretesa azionata deducendo che il professionista ha eseguito negligentemente l'incarico affidatogli e le ha cagionato un danno, quantificato in £. 1.100.000.000, per non aver potuto usufruire di un contributo a fondo perduto e di agevolazioni regionali, non riuscendo neppure ad aprire la struttura alberghiera, come progettato, per il Giubileo del 2000, e spiegando, quindi, domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti. Il ha Pt_1
resistito alla domanda ed ha chiamato in causa, quale assicuratore per la responsabilità civile, la , la qua negato la Controparte_4
responsabilità del suo assicurato ed ha dedotto, per l'opposta eventualità,
l'inoperatività della polizza. Il tribunale, espletata l'istruttoria ritenuta necessaria, ha integralmente respinto l'opposizione proposta, ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha rigettato la domanda riconvenzionale. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto, per un verso, che il avesse effettivamente inadempiuto all'obbligazione assunta, sia Pt_1
perché aveva effettuato una progettazione sommaria anziché esecutiva, sia perché aveva svolto l'incarico di direzione dei lavori in modo frammentario e superficiale, sia perché non aveva provveduto alla contabilizzazione delle opere, e, per altro verso, che il danno derivante dalla mancata apertura della struttura alberghiera per l'anno giubilare non sia stato provato né nell'an né nel quantum, che il maggior esborso per le opere in variante non sia stato provato né sotto il profilo della integrale addebitabilità di tali opere al professionista, né sotto il profilo del quantum, e che la perdita del contributo a fondo perduto di £. 150.000.000 era stata determinata dal mancato rispetto dei tempi previsti dalla legge regionale ed ai decreti attuativi per il completamento delle opere finanziate, mentre non poteva dirsi provato che tale
2 mancato rispetto fosse dipeso dalla direzione dei lavori. Il tribunale, inoltre, ha giudicato inammissibile la pretesa spiegata con riguardo a taluni problemi strutturali evidenziati nell'edificio, perché proposta solo in conclusionale. ha Parte_1
proposto appello. La ha resistito al Parte_2
gravame, proponendo appello incidentale. La corte d'appello di Roma, con sentenza depositata in data 20/12/2011, ha rigettato tanto l'appello principale, quanto l'appello incidentale. La corte, in particolare, per ciò che riguarda il primo motivo dell'appello principale, con il quale il aveva contestato alla sentenza del tribunale Pt_1
l'omesso ovvero l'incompleto esame della documentazione prodotta relativamente alla presunta mancanza di una progettazione idonea ai fini dell'esecuzione dei lavori e la mancata valutazione dell'attendibilità dei testi sentiti, ha ritenuto che, a fronte della domanda di adempimento proposta dal e dell'eccezione di inadempimento Pt_1
spiegata dalla ai sensi dell'art. 1460 c.c., l'onere della prova dovesse Parte_2
essere ripartito secondo il principio per cui sul debitore convenuto in giudizio per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento, che si avvalga dell'eccezione di inadempimento, incombe solo l'onere dell'allegazione dell'altrui inadempimento, spettando al creditore agente la dimostrazione del proprio adempimento, sicché, nella specie, spettava al la prova di aver adempiuto la prestazione assunta. Pt_1
Sennonché, ha aggiunto la corte, l'appellante ha richiamato nell'atto di appello soltanto genericamente la documentazione progettuale che avrebbe provato l'adempimento della sua obbligazione, senza spiegare, sotto il profilo della "pertinente disamina tecnica dei dati", perché questa non meglio precisata documentazione avrebbe dovuto essere considerata, al di là della terminologia utilizzata per denominare gli elaborati progettuali predisposti, come progetto esecutivo: "... agli atti del giudizio - ha osservato la corte - non è prodotto un progetto espressamente qualificato esecutivo, bensì un incarto che, pur non presentandosi come tale, dovrebbe secondo il essere Pt_1
considerato alla stregua di un progetto esecutivo, senza, tuttavia, che sia esplicitato, sotto il profilo strettamente tecnico, per quale ragione tali elaborati possiederebbero i requisiti di un progetto esecutivo", vale a dire un progetto che contenga tutti gli elementi necessari all'individuazione dello sviluppo completo e dettagliato dell'opera.
Escluso, peraltro, ogni rilievo all'argomentazione dell'appellante, secondo la quale la documentazione progettuale avrebbe dovuto essere considerata alla stregua di un progetto esecutivo per il fatto stesso che l'opera era stata in definitiva portata a termine, posto che "l'esecuzione dell'opera non dimostra affatto l'adeguatezza del progetto, tanto più ove si consideri che la medesima opera è stata portata a termine in
3 ritardo ed a seguito di varianti", la corte ha ritenuto che l'appellante, "al fine di demolire la motivazione posta a sostegno della decisione impugnata, nel quadro dell'applicazione dell'articolo 342 c.p.c., ... avrebbe dovuto fornite gli elementi necessari a spiegare perché il progetto da lui depositato, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, dovesse essere considerato completo e dettagliato". E ciò - ha aggiunto la corte - avrebbe già consentito di chiudere il discorso, posto che le testimonianze indotte dalla Congregazione sono state volte al raggiungimento di un risultato sotto tale profilo superfluo in quanto diretto alla prova dell'inadempimento. La corte ha, tuttavia, aggiunto che la testimonianza resa dal legale rappresentante della società appaltatrice all'epoca dei fatti, correttamente ritenuto capace ai sensi dell'art. 246 c.p.c., ha avuto un preciso riscontro documentale proprio nella mancata produzione del progetto esecutivo, lì dove ha riferito che ".. all'epoca della sottoscrizione del contratto ci fu consegnata la descrizione dei lavori generica, una stima dei lavori ed un unico elaborato tecnico ossia una planimetria generale con l'impegno che l'architetto in quanto progettista avrebbe consegnato Pt_1
(al)l'azienda esecutrice ... i disegni esecutivi". Quanto al secondo motivo dell'appello principale, con il quale il ha contestato alla sentenza del tribunale di avere Pt_1
reso una motivazione contraddittoria, per avere, da un verso, posto l'accento sulla mancata contabilizzazione dei lavori, laddove il non aveva chiesto per tale Pt_1
attività alcun compenso, e, dall'altro verso, per aver attribuito alla condotta dell'appellante la dilatazione dei tempi di lavoro, le numerose varianti in corso d'opera e l'aumento del prezzo originario dell'appalto, laddove era stata la ad Parte_2
avere avuto problemi con la società appaltatrice, la corte d'appello ha osservato come l'appellante, dopo aver riconosciuto di aver ricevuto l'incarico di provvedere alla contabilizzazione dei lavori, si sia limitato a replicare di non aver chiesto alcun compenso per tale opera. Sennonché, ha osservato la corte, una volta assunta l'obbligazione di eseguire una prestazione sia pur complessa ma tutta tesa al raggiungimento di un medesimo risultato economico, quale l'esecuzione dei lavori in questione, il debitore, al fine di maturare il diritto al corrispettivo, deve incondizionatamente adempiere per intero la prestazione - tanto più che, nella specie, la contabilizzazione rivestiva, secondo la Congregazione, un particolare rilievo, in quanto necessaria per ottenere il contributo regionale - e non può, invece, scindere la prestazione in diversi segmenti, adempiendone alcuni ed omettendo di adempiere gli altri, sicché, ha concluso la corte, "... il mancato adempimento della prestazione, sia per la mancata esecuzione del progetto esecutivo, sia per tale ulteriore inadempimento,
4 non poteva che comportare il rigetto della domanda di corrispettivo spiegata dal
": e ciò rende ininfluente la verifica se il ritardo nella realizzazione dell'opera Pt_1
sia stata determinata, in tutto o in parte, anche dalla condotta dell'appaltatore. Per ciò che riguarda il terzo motivo, con il quale l'appellante principale aveva contestato alla sentenza del tribunale l'omessa pronuncia sulla sua domanda diretta ad ottenere il compenso concernente le opere eseguite non sulla casa per ferie ma sulla scuola materna, completata nel settembre del 1999, riguardo alla quale l'arch. aveva Pt_1
diritto ad un compenso di C. 19.118,39, la corte d'appello ha rilevato come, in realtà, la censura "manca integralmente di chiarire, a fronte degli argomenti spiegati a sostegno dell'opposizione a decreto ingiuntivo dalla quali sarebbero i dati di Parte_2
fatto sulla base dei quali ritenere che la prestazione di progettazione e di direzione lavori concernente tale edificio sarebbe stata correttamente adempiuta", avendo l'appellante posto l'accento essenzialmente sul fatto che la scuola materna sarebbe stata aperta nel settembre del 1999 ma nulla dice - ha aggiunto la corte - sui caratteri dell'attività progettuale eseguita, con la conseguenza che anche in tal caso manca la prova del fatto costitutivo della domanda spiegata in via monitoria. In ordine al quarto motivo, con il quale il aveva denunciato l'erroneità della pronuncia del Pt_1
tribunale sulle spese di lite, poste a suo carico nella misura del 40% nonostante il rigetto della domanda riconvenzionale, la corte d'appello ha ritenuto che, a norma dell'art. 92 c.p.c., il giudice ha il potere di individuare la parte prevalentemente soccombente e di porre a carico della stessa in tutto o in parte le spese di lite, come è accaduto nel caso di specie, nel quale il tribunale, ritenuta la prevalente soccombenza del professionista, ha posto a suo carico il 40% delle spese di lite, compensandole per il resto, a nulla rilevando, ha aggiunto la corte, il valore economico delle reciproche pretese, avendo il intrapreso una iniziativa giudiziale rivelatasi priva di Pt_1
fondamento”.
Avverso la sentenza d'appello n. 5492/2011 ha proposto ricorso per ON
, per dodici motivi. Parte_1
La ha resistito con controricorso. Controparte_5
La Corte di ON, con la sentenza sopra menzionata ha accolto il secondo e il quarto motivo, con il quale il ricorrente ha dedotto la violazione «dell'art. 360 n. 5
c.p.c., nel testo in vigore ratione temporis l'insufficiente e/o comunque illogica motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio» e ha così argomentato:
“La corte d'appello di Roma ha, in sostanza, ritenuto che il saldo del compenso per l'attività di progettazione e direzione dei lavori svolta dall'arch. non fosse Pt_1
5 dovuto per non avere questi dimostrato, attraverso la produzione in giudizio di "un progetto espressamente qualificato esecutivo", l'adempimento della propria prestazione, non potendo a tal fine rilevare né la documentazione invocata, non avendo il esplicitato, sotto il profilo strettamente tecnico, per quale ragione tali Pt_1
elaborati possiederebbero i requisiti di un progetto esecutivo, vale a dire un progetto che contenga tutti gli elementi necessari all'individuazione dello sviluppo completo e dettagliato dell'opera, né il compimento e la consegna delle opere commissionate, posto che "l'esecuzione dell'opera non dimostra affatto l'adeguatezza del progetto". In realtà, quando la prestazione professionale includa, oltre alla progettazione di un edificio, anche la direzione dei lavori, il compenso per la redazione del progetto esecutivo non può essere escluso quando i lavori siano stati eseguiti in quanto tale circostanza postula l'avvenuto sviluppo in senso esecutivo dell'originario progetto di massima
(Cass. n. 19492 del 2008, la quale ha cassato la sentenza di secondo grado che aveva escluso tale voce di compenso a causa della non esecutività dei progetti presentati al nonostante l'esecuzione delle costruzioni). Il progetto esecutivo costituisce, CP_6
infatti, un presupposto indispensabile della realizzazione di un edificio e la sua esistenza non può essere conseguentemente negata laddove l'opera sia stata realizzata.
Pertanto, nel caso, come quello di specie, nel quale la prestazione professionale abbia incluso, oltre alla progettazione di un edificio, anche la direzione dei lavori per la sua costruzione, il compenso per la redazione del progetto esecutivo non può essere escluso se i lavori siano stati, in fatto, eseguiti, giacché tale circostanza postula l'avvenuto sviluppo in senso esecutivo dell'eventuale originario progetto solo di massima del professionista che ne fissava le linee essenziali. La sentenza impugnata, quindi, dando esclusivo rilievo alla mancata predisposizione di un formale progetto esecutivo e non anche al fatto che le opere commissionate sono state, in fatto, eseguite, non ha fatto, evidentemente, buon governo dei principi esposti”.
In relazione ai motivi accolti, la ON rinviato per un nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
, ha riassunto la causa innanzi alla Corte di appello di Roma e Parte_1
rassegnato le seguenti conclusioni: " (…) riformare la sentenza del Tribunale di Roma,
n. 13036/2006, emessa in data 26 maggio 2006 e depositata in data 8 giugno 2006
(contenzioso R.G.A.C. 81779/2001), nella parte in cui ha parzialmente accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 15365/2001, proposta dalla con atto di citazione notificato in data Parte_2
13 dicembre 2001, revocando il menzionato ed opposto decreto, in quanto palesemente
6 errata, contraddittoria e non supportata da logica ed adeguata motivazione, omissiva ed in palese contrasto con le risultanze istruttorie e documentali come acquisite nel precedente grado di giudizio. conclusioni rassegnate Per l'effetto, integralmente accogliere le conclusioni rassegnate dall'appellante Arch. nel Parte_1
processo di primo grado e nello specifico, previa conferma, ove occorra, dell'opposto decreto ingiuntivo, condannare la in Parte_2
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'Arch.
della somma di euro 46.178, 83, pari a Lit. 89.414.682, ovvero di Parte_1
quella più esatta somma, maggiore o minore, che parrà come di giustizia, oltre interessi al tasso legale per i primi sessanta giorni dalla relativa richiesta (23 febbraio 2001 cfr. doc. n. 12 fascicolo di primo grado parte opposta) e dal sessantunesimo giorno sino al dì dell'effettivo pagamento al Tasso Ufficiale di Sconto, come previsto dall'articolo 9 della Tariffa Professionale, con ogni consequenziale statuizione in merito al sopra menzionato decreto ingiuntivo. In via meramente subordinata e con rispettosa riserva di ulteriore gravame, nella non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita dovesse confermare l'impugnata sentenza, accertare e dichiarare l' (già CP_3 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_4
tempore, comunque obbligata a tenere indenne a termini della polizza sottoscritta l'Arch. dal pagamento di qualsivoglia somma che per qualunque titolo e/o Pt_1
motivo l'Ecc.ma Corte dovesse dichiarare dovuta alla Parte_2
anche a titolo di spese e compensi di lite. Con vittoria delle spese di
[...]
tutti i precedenti gradi di giudizio, ivi incluso quello svoltosi innanzi alla Suprema
Corte, oltre spese generali ed oneri previdenziali e fiscali. Con espressa di modificare, rettificare e meglio argomentare e/o delucidare il contenuto del presente atto anche a seguito delle avverse costituzioni, nonché con salvezza di ogni ulteriore diritto, azione e ragione”.
La con la comparsa di Controparte_5
costituzione e risposta ha rassegnato le seguenti conclusioni “1) in via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare la mancata riassunzione ex art. 392 c.p.c. del giudizio nel termine previsto e, per l'effetto dichiarare ex art. 393 c.p.c. l'estinzione dell'intero giudizio e la conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
2) in via preliminare gradata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del preteso credito vantato dall'Appellante in conseguenza dell'applicazione dell'art.2945, comma
3, c.c. e, conseguentemente, dichiarare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza d'interesse dello stesso appellante alla sua prosecuzione e/o comunque la
7 reiezione della domanda per prescrizione del credito;
3) in via subordinata, accertare e dichiarare l'inammissibilità, la nullità e comunque l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello proposto con conseguente integrale rigetto;
4) in accoglimento dell'appello incidentale, riformare parzialmente l'impugnata sentenza e per l'effetto accertare e dichiarare l'inadempimento dell'Architetto e per l'effetto Pt_1 condannare lo stesso al risarcimento dei danni subiti dall'opponente che in via preventiva si quantificano, solo per contenere la domanda nello stesso scaglione dell'appello principale, in €. 258.228,00 o la somma maggiore o minore che si terrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto fino all'effettivo soddisfo;
5) condannare l'opposto al pagamento integrale delle spese ed onorari di tutti i gradi di giudizio”.
La ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. CP_4
Precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio a seguito dell'ordinanza presidenziale del 11.12.2024 ed è stata assegnata a nuovo collegio per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.12.2024, tenutasi mediante scambio di note in telematico (art. 127-ter c.p.c.), in esito alla quale, la causa è stata trattenuta in decisione senza i termini di cui all'art. 190 del c.p.c. e poi rimessa sul ruolo istruttorio per la ricostruzione dei fascicoli di parte.
Alla udienza del 16.04.2025 le parti non sono comparse.
La causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., alla udienza del 23.04.2025, con ordinanza del 16.04.2025 ritualmente comunicata, dalla cancelleria, a tutte le parti costituite, il 17.04.2025.
Alla udienza del 23.04.2025, le parti non sono comparse e la causa è stata trattenuta in decisione senza termini.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
A riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).
L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).
Tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: «se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181».
Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (quale è quello in esame), il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 d.l. 25
8 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite.
Pertanto, viene ordinata la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli artt. 181 e
309 c.p.c. e dichiarata l'estinzione del processo ai sensi delle citate disposizioni.
È opportuno precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità,
e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: « A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre
1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994,
n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore)» (Cass. 27 agosto 2003, n.
12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 3, c.p.c.).
PQM
9 La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla ON, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
- Dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
- Dichiara l'estinzione del giudizio di appello.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il giorno 23.04.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
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