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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/05/2025, n. 2537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2537 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 553/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 553/2023 promossa da:
(C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. GIUSEPPE ALIQUO' giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. ANTONIO ANGELO ZINGALI e dall'avv. ANDREA SCUDERI giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con l'atto di citazione in rinnovazione introduttivo del presente giudizio, la società
[...]
premesso di essere proprietaria di una autorimessa con piazzale al piano terra, sita in Parte_1
Viagrande (Ct), Via della Regione n. 20, individuata al N.C.E.U. del Comune di Viagrande al foglio
11, part. 16 sub 9, categoria C/6 estesa mq. 278, ha esposto che la società Controparte_1
proprietaria di un capannone e di un piazzale confinante, approfittando dell'assenza di un muro di confine, ha occupato ed occupa, con automezzi e con materiale da rifiuto, una porzione del piazzale di proprietà esclusiva dell'attrice. Pertanto, l'attrice, non avendo potuto risolvere la questione in via stragiudiziale (nonostante due diffide), ha chiesto di accertare il confine tra i due fondi distinti con la part. 651 (piazzale antistante il capannone di proprietà ) e la part. 16, sub 9 (di Controparte_2
proprietà della , nonché, per l'effetto, di regolamentare i detti confini, inibendo Parte_1
al convenuto di occupare porzione della corte di esclusiva pertinenza della part.16, sub. 9 e di apporre i termini e stabilire il confine, a spese del convenuto.
Radicatosi il contraddittorio, la società è inizialmente rimasta contumace. Controparte_1
Deve tuttavia essere revocata la dichiarazione di contumacia, poiché la stessa si è costituita nel corso dell'istruttoria. Nel merito, non opponendosi alle due domande di regolamento di confini e di apposizione di termini, ha chiesto il rigetto delle proposte domande di inibitoria e di condanna alle spese dell'apposizione dei termini, con conseguente soccombenza di parte attrice.
Orbene, va innanzitutto premesso che l'esame di ogni questione relativa alla procedibilità della domanda resta precluso, poiché la relativa questione, diversamente da quanto prevede l'art. 5 del D.
Lgs. 28/2010, non è stata né eccepita tempestivamente da parte convenuta né sollevata d'ufficio in prima udienza.
pagina 2 di 8 Passando quindi all'esame nel merito delle domande, va osservato che, generalmente, tra la domanda di regolamento dei confini e quella di rilascio delle zone illegittimamente occupate sussiste un rapporto di pregiudizialità –dipendenza, ossia, la prima è pregiudiziale rispetto alla seconda e quella di rilascio delle zone illegittimamente occupate è dipendente dalla prima, con la conseguenza che l'accoglimento o il rigetto della domanda di regolamento dei confini determina rispettivamente l'accoglimento o il rigetto della seconda. Non vi è però alcun obbligo, per il proprietario che ritenga di avere subito una occupazione senza titolo, di agire prima per il solo regolamento dei confini, chiedendo la liberazione del fondo all'esito, in altro successivo giudizio.
Ed invero nel caso di specie, al di là del riferimento letterale all'inibitoria della parte dispositiva, dall'esame complessivo dell'atto di citazione si evince chiaramente, in primo luogo, che la parte attrice ha inteso dolersi dell'occupazione anche attuale del suo piazzale, chiedendone lo sgombero quantomeno in forma implicita (come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, di cui si dirà).
Per altro verso, alla luce di tale premessa, la domanda di inibitoria, ossia di condanna in futuro,
non può dirsi inammissibile, perché l'attrice non ha chiesto di vietare una condotta usurpativa mai realizzata e solo temuta, basandosi cioè su una circostanza che non si era ancora verificata al momento della proposizione della domanda e in violazione dell'art. 100 c.p.c., bensì, avendone interesse attuale,
ha chiesto di inibire per il futuro una condotta lesiva già riscontrata. E in tal senso la domanda è stata invero intesa anche da parte convenuta, la quale ha affermato che, dopo aver ricevuto la seconda lettera inviata dalla controparte, ha evitato qualunque rischio di “sconfinamento” sul fondo della parte attrice.
Ciò posto, nel presente giudizio è stata in primo luogo esperita un'azione di regolamento dei confini, prevista dall'art. 950 c.c., la quale presuppone, come nella fattispecie, l'incertezza oggettiva o soggettiva sui confini tra i fondi e ha per oggetto la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà dei contendenti.
pagina 3 di 8 Sul piano degli elementi probatori utilizzati, giova precisare che, in relazione alla finalità
dell'azione di regolamento di confini, che è quella di imprimere certezza ad un confine oggettivamente o soggettivamente incerto tra due fondi, l'art. 950 c.c. riconosce al giudice poteri più ampi di quelli spettantigli nelle controversie di rivendica e di accertamento della proprietà, svincolandolo, per un verso, dall'osservanza del principio actore non probante reus absolvitur, poiché l'onere di indicare gli elementi utili grava su entrambe le parti, e dandogli, per altro verso, ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, fatto salvo, nell'ipotesi di mancanza di prove o di inidoneità di quelle disponibili, il ricorso alle mappe catastali.
Le posizioni dell'attore e del convenuto sono quindi sostanzialmente uguali, incombendo su ciascuno di essi l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione della esatta linea di confine, mentre il giudice, che ha un discrezionale potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, può anche integrare o disattendere gli elementi raccolti con il sussidiario ricorso alle indicazioni delle mappe catastali, in caso di loro insufficienza od inidoneità alla determinazione del confine;
l'omessa produzione del titolo d'acquisto di uno dei fondi confinanti non comporta, pertanto, la soccombenza per mancato assolvimento dell'onere della prova, ma solo la conseguenza di imporre e giustificare il ricorso ad altri mezzi di prova (Cass. II, n. 3082/2006).
Non vi è in ogni caso contestazione della parte convenuta relativa alla sufficiente allegazione degli elementi costitutivi della domanda.
Per altro verso il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitu,
deve comunque determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ben potendo disporre c.t.u. e ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario
(cfr. Cass. II, n. 10062/2018; Cass. II, n. 14993/2012).
Ciò premesso, all'esito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, a firma del Dott. agr.
pagina 4 di 8 e le cui conclusioni si condividono perché tecnicamente corrette ed esenti da Persona_1
vizi logici, l'incertezza ex art. 950 c.c. può dirsi superata. Il c.t.u. ha infatti ricostruito la linea di confine ed è stato redatto un grafico con indicate le misure delle distanze in perpendicolare tra i vertici
N/O e S/O del fabbricato della particella 651 (cfr. allegato 3 alla relazione tecnica d'ufficio).
All'esito, non sono state proposte osservazioni e nessuna delle parti ha sollevato contestazioni,
nemmeno in sede di scritti difensivi conclusivi.
Per altro verso il c.t.u. ha altresì comprovato la fondatezza della domanda di sgombero del fondo e l'attualità dell'interesse alla domanda di condanna in futuro, perché, dopo aver individuato il confine, ha effettivamente constatato che “la porzione di piazzale di proprietà della “
[...]
Contr
è in parte occupata da vario materiale di proprietà della “ Parte_1 CP_1
[...]
Come già in parte ricordato, l'azione di regolamento di confini, pur avendo natura ricognitiva,
in quanto mira ad eliminare l'incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, ha un effetto recuperatorio che non altera la predetta natura, ma comporta l'obbligo di rilascio di quanto indebitamente posseduto (Cass. II, n. 13986/2010).
Per tale ragione nell'azione di regolamento di confini l'attore è financo dispensato dal proporre un'espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte essendo essa implicita nella proposizione di detta azione (cfr. Cass. II, n. 852/2016; Cass. II, n.
858/2007). Non sussiste quindi alcuna ragione per ritenere inammissibile una condanna a non mantenere, anche in futuro, condotte che comprimano senza titolo l'altrui proprietà e non solo il possesso. Non si ritiene, infine, che la domanda di inibizione dell'altrui occupazione del fondo possa dirsi preclusa in relazione all'assenza anche di un eventuale danno risarcibile, non oggetto di domanda nel presente giudizio e implicante questioni diverse in fatto e in diritto.
pagina 5 di 8 Nulla osta, infine, all'accoglimento nel merito anche dell'azione per apposizione di termini ex art. 951 c.c., perchè il carattere personale dell'azione per apposizione di termini, distinta da quella reale di regolamento di confini, non osta a che la prima possa essere esplicitamente od implicitamente inserita nella controversia promossa con la seconda, quale pretesa accessoria e conseguenziale, in una situazione in cui, come nella fattispecie, non solo manchi un confine certo e determinato, ma difettino anche segni esteriori del confine stesso (Cass. II, n. 6573/1984).
CP_ domanda è però infondata, come correttamente argomentato dalla società convenuta, nella parte in cui chiede di apporre i termini “a spese del convenuto”, implicando una infondata sovrapposizione fra riparto delle spese sostanziali e regolamentazione delle spese processuali. L'art. 951 c.c. dispone infatti chiaramente che ciascuno dei proprietari confinanti ha diritto di chiedere che i termini siano apposti “a spese comuni”, non a spese della controparte. Piuttosto è vero che la norma si riferisce all'apposizione materiale dei segni di confine e non riguarda, pertanto, la disciplina delle spese giudiziali inerenti alla causa instaurata ai sensi della stessa norma (Cass. II, n. 6107/1985).
A tale ultimo proposito, si ritiene che in virtù del principio della maggior soccombenza la convenuta società vada condannata al pagamento dei tre quarti delle spese Controparte_1
processuali, nella misura indicata in dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa, parametro minimo in relazione a tutte le fasi, considerando le effettive esigenze difensive anche in relazione alla limitata contestazione), in favore della società Parte_1
Parte convenuta ha infatti negato, senza fondamento, l'ammissibilità della domanda inibitoria ed ha negato, diversamente da quanto accertato dal c.t.u., di avere occupato l'altrui terreno dopo essere stata espressamente diffidata. Non può peraltro presumersi, secondo il principio di causalità, che la lite sarebbe stata evitata dalla procedura di mediazione, perché parte attrice ha agito dopo espressa diffida,
inizialmente parte convenuta non si è costituita, rendendo necessaria l'istruttoria, e successivamente ha pagina 6 di 8 comunque parzialmente contestato la domanda.
Tuttavia, le restanti spese processuali, nella misura di un quarto, vanno compensate, attesa la soccombenza reciproca derivante dalla questione relativa alle spese di apposizione dei termini.
Le spese di c.t.u., in quanto funzionali all'interesse di entrambe le parti, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti, in solido.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 553/2023;
1) accerta il confine tra i due fondi di proprietà delle parti, ossia e Parte_1 [...]
e segnatamente tra la part. 651 e la part. 16, sub 9, come da consulenza Controparte_1
tecnica d'ufficio a firma del Dott. agr. e relativi allegati;
Persona_1
2) condanna la convenuta a rilasciare libera e sgombra da cose e a non Controparte_1
occupare la porzione della corte di esclusiva pertinenza della part.16, sub. 9 dell'attrice;
3) dispone l'apposizione dei termini lungo la linea di confine come sopra individuata a spese comuni fra le parti;
4) condanna la convenuta alla rifusione dei tre quarti delle spese di lite Controparte_1
in favore della attrice che in tal misura ridotta liquida in complessivi Parte_1
€ 2.856,75 per compensi professionali, oltre spese vive per € 408,75, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
5) compensa per il resto le spese processuali;
pagina 7 di 8 6) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso in Catania, il 11 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 553/2023 promossa da:
(C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. GIUSEPPE ALIQUO' giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. ANTONIO ANGELO ZINGALI e dall'avv. ANDREA SCUDERI giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con l'atto di citazione in rinnovazione introduttivo del presente giudizio, la società
[...]
premesso di essere proprietaria di una autorimessa con piazzale al piano terra, sita in Parte_1
Viagrande (Ct), Via della Regione n. 20, individuata al N.C.E.U. del Comune di Viagrande al foglio
11, part. 16 sub 9, categoria C/6 estesa mq. 278, ha esposto che la società Controparte_1
proprietaria di un capannone e di un piazzale confinante, approfittando dell'assenza di un muro di confine, ha occupato ed occupa, con automezzi e con materiale da rifiuto, una porzione del piazzale di proprietà esclusiva dell'attrice. Pertanto, l'attrice, non avendo potuto risolvere la questione in via stragiudiziale (nonostante due diffide), ha chiesto di accertare il confine tra i due fondi distinti con la part. 651 (piazzale antistante il capannone di proprietà ) e la part. 16, sub 9 (di Controparte_2
proprietà della , nonché, per l'effetto, di regolamentare i detti confini, inibendo Parte_1
al convenuto di occupare porzione della corte di esclusiva pertinenza della part.16, sub. 9 e di apporre i termini e stabilire il confine, a spese del convenuto.
Radicatosi il contraddittorio, la società è inizialmente rimasta contumace. Controparte_1
Deve tuttavia essere revocata la dichiarazione di contumacia, poiché la stessa si è costituita nel corso dell'istruttoria. Nel merito, non opponendosi alle due domande di regolamento di confini e di apposizione di termini, ha chiesto il rigetto delle proposte domande di inibitoria e di condanna alle spese dell'apposizione dei termini, con conseguente soccombenza di parte attrice.
Orbene, va innanzitutto premesso che l'esame di ogni questione relativa alla procedibilità della domanda resta precluso, poiché la relativa questione, diversamente da quanto prevede l'art. 5 del D.
Lgs. 28/2010, non è stata né eccepita tempestivamente da parte convenuta né sollevata d'ufficio in prima udienza.
pagina 2 di 8 Passando quindi all'esame nel merito delle domande, va osservato che, generalmente, tra la domanda di regolamento dei confini e quella di rilascio delle zone illegittimamente occupate sussiste un rapporto di pregiudizialità –dipendenza, ossia, la prima è pregiudiziale rispetto alla seconda e quella di rilascio delle zone illegittimamente occupate è dipendente dalla prima, con la conseguenza che l'accoglimento o il rigetto della domanda di regolamento dei confini determina rispettivamente l'accoglimento o il rigetto della seconda. Non vi è però alcun obbligo, per il proprietario che ritenga di avere subito una occupazione senza titolo, di agire prima per il solo regolamento dei confini, chiedendo la liberazione del fondo all'esito, in altro successivo giudizio.
Ed invero nel caso di specie, al di là del riferimento letterale all'inibitoria della parte dispositiva, dall'esame complessivo dell'atto di citazione si evince chiaramente, in primo luogo, che la parte attrice ha inteso dolersi dell'occupazione anche attuale del suo piazzale, chiedendone lo sgombero quantomeno in forma implicita (come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, di cui si dirà).
Per altro verso, alla luce di tale premessa, la domanda di inibitoria, ossia di condanna in futuro,
non può dirsi inammissibile, perché l'attrice non ha chiesto di vietare una condotta usurpativa mai realizzata e solo temuta, basandosi cioè su una circostanza che non si era ancora verificata al momento della proposizione della domanda e in violazione dell'art. 100 c.p.c., bensì, avendone interesse attuale,
ha chiesto di inibire per il futuro una condotta lesiva già riscontrata. E in tal senso la domanda è stata invero intesa anche da parte convenuta, la quale ha affermato che, dopo aver ricevuto la seconda lettera inviata dalla controparte, ha evitato qualunque rischio di “sconfinamento” sul fondo della parte attrice.
Ciò posto, nel presente giudizio è stata in primo luogo esperita un'azione di regolamento dei confini, prevista dall'art. 950 c.c., la quale presuppone, come nella fattispecie, l'incertezza oggettiva o soggettiva sui confini tra i fondi e ha per oggetto la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà dei contendenti.
pagina 3 di 8 Sul piano degli elementi probatori utilizzati, giova precisare che, in relazione alla finalità
dell'azione di regolamento di confini, che è quella di imprimere certezza ad un confine oggettivamente o soggettivamente incerto tra due fondi, l'art. 950 c.c. riconosce al giudice poteri più ampi di quelli spettantigli nelle controversie di rivendica e di accertamento della proprietà, svincolandolo, per un verso, dall'osservanza del principio actore non probante reus absolvitur, poiché l'onere di indicare gli elementi utili grava su entrambe le parti, e dandogli, per altro verso, ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, fatto salvo, nell'ipotesi di mancanza di prove o di inidoneità di quelle disponibili, il ricorso alle mappe catastali.
Le posizioni dell'attore e del convenuto sono quindi sostanzialmente uguali, incombendo su ciascuno di essi l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione della esatta linea di confine, mentre il giudice, che ha un discrezionale potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, può anche integrare o disattendere gli elementi raccolti con il sussidiario ricorso alle indicazioni delle mappe catastali, in caso di loro insufficienza od inidoneità alla determinazione del confine;
l'omessa produzione del titolo d'acquisto di uno dei fondi confinanti non comporta, pertanto, la soccombenza per mancato assolvimento dell'onere della prova, ma solo la conseguenza di imporre e giustificare il ricorso ad altri mezzi di prova (Cass. II, n. 3082/2006).
Non vi è in ogni caso contestazione della parte convenuta relativa alla sufficiente allegazione degli elementi costitutivi della domanda.
Per altro verso il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitu,
deve comunque determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ben potendo disporre c.t.u. e ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario
(cfr. Cass. II, n. 10062/2018; Cass. II, n. 14993/2012).
Ciò premesso, all'esito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, a firma del Dott. agr.
pagina 4 di 8 e le cui conclusioni si condividono perché tecnicamente corrette ed esenti da Persona_1
vizi logici, l'incertezza ex art. 950 c.c. può dirsi superata. Il c.t.u. ha infatti ricostruito la linea di confine ed è stato redatto un grafico con indicate le misure delle distanze in perpendicolare tra i vertici
N/O e S/O del fabbricato della particella 651 (cfr. allegato 3 alla relazione tecnica d'ufficio).
All'esito, non sono state proposte osservazioni e nessuna delle parti ha sollevato contestazioni,
nemmeno in sede di scritti difensivi conclusivi.
Per altro verso il c.t.u. ha altresì comprovato la fondatezza della domanda di sgombero del fondo e l'attualità dell'interesse alla domanda di condanna in futuro, perché, dopo aver individuato il confine, ha effettivamente constatato che “la porzione di piazzale di proprietà della “
[...]
Contr
è in parte occupata da vario materiale di proprietà della “ Parte_1 CP_1
[...]
Come già in parte ricordato, l'azione di regolamento di confini, pur avendo natura ricognitiva,
in quanto mira ad eliminare l'incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, ha un effetto recuperatorio che non altera la predetta natura, ma comporta l'obbligo di rilascio di quanto indebitamente posseduto (Cass. II, n. 13986/2010).
Per tale ragione nell'azione di regolamento di confini l'attore è financo dispensato dal proporre un'espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte essendo essa implicita nella proposizione di detta azione (cfr. Cass. II, n. 852/2016; Cass. II, n.
858/2007). Non sussiste quindi alcuna ragione per ritenere inammissibile una condanna a non mantenere, anche in futuro, condotte che comprimano senza titolo l'altrui proprietà e non solo il possesso. Non si ritiene, infine, che la domanda di inibizione dell'altrui occupazione del fondo possa dirsi preclusa in relazione all'assenza anche di un eventuale danno risarcibile, non oggetto di domanda nel presente giudizio e implicante questioni diverse in fatto e in diritto.
pagina 5 di 8 Nulla osta, infine, all'accoglimento nel merito anche dell'azione per apposizione di termini ex art. 951 c.c., perchè il carattere personale dell'azione per apposizione di termini, distinta da quella reale di regolamento di confini, non osta a che la prima possa essere esplicitamente od implicitamente inserita nella controversia promossa con la seconda, quale pretesa accessoria e conseguenziale, in una situazione in cui, come nella fattispecie, non solo manchi un confine certo e determinato, ma difettino anche segni esteriori del confine stesso (Cass. II, n. 6573/1984).
CP_ domanda è però infondata, come correttamente argomentato dalla società convenuta, nella parte in cui chiede di apporre i termini “a spese del convenuto”, implicando una infondata sovrapposizione fra riparto delle spese sostanziali e regolamentazione delle spese processuali. L'art. 951 c.c. dispone infatti chiaramente che ciascuno dei proprietari confinanti ha diritto di chiedere che i termini siano apposti “a spese comuni”, non a spese della controparte. Piuttosto è vero che la norma si riferisce all'apposizione materiale dei segni di confine e non riguarda, pertanto, la disciplina delle spese giudiziali inerenti alla causa instaurata ai sensi della stessa norma (Cass. II, n. 6107/1985).
A tale ultimo proposito, si ritiene che in virtù del principio della maggior soccombenza la convenuta società vada condannata al pagamento dei tre quarti delle spese Controparte_1
processuali, nella misura indicata in dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa, parametro minimo in relazione a tutte le fasi, considerando le effettive esigenze difensive anche in relazione alla limitata contestazione), in favore della società Parte_1
Parte convenuta ha infatti negato, senza fondamento, l'ammissibilità della domanda inibitoria ed ha negato, diversamente da quanto accertato dal c.t.u., di avere occupato l'altrui terreno dopo essere stata espressamente diffidata. Non può peraltro presumersi, secondo il principio di causalità, che la lite sarebbe stata evitata dalla procedura di mediazione, perché parte attrice ha agito dopo espressa diffida,
inizialmente parte convenuta non si è costituita, rendendo necessaria l'istruttoria, e successivamente ha pagina 6 di 8 comunque parzialmente contestato la domanda.
Tuttavia, le restanti spese processuali, nella misura di un quarto, vanno compensate, attesa la soccombenza reciproca derivante dalla questione relativa alle spese di apposizione dei termini.
Le spese di c.t.u., in quanto funzionali all'interesse di entrambe le parti, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti, in solido.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 553/2023;
1) accerta il confine tra i due fondi di proprietà delle parti, ossia e Parte_1 [...]
e segnatamente tra la part. 651 e la part. 16, sub 9, come da consulenza Controparte_1
tecnica d'ufficio a firma del Dott. agr. e relativi allegati;
Persona_1
2) condanna la convenuta a rilasciare libera e sgombra da cose e a non Controparte_1
occupare la porzione della corte di esclusiva pertinenza della part.16, sub. 9 dell'attrice;
3) dispone l'apposizione dei termini lungo la linea di confine come sopra individuata a spese comuni fra le parti;
4) condanna la convenuta alla rifusione dei tre quarti delle spese di lite Controparte_1
in favore della attrice che in tal misura ridotta liquida in complessivi Parte_1
€ 2.856,75 per compensi professionali, oltre spese vive per € 408,75, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
5) compensa per il resto le spese processuali;
pagina 7 di 8 6) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso in Catania, il 11 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8