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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione sesta civile
SENTENZA DI OMOLOGA DEL
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Il Giudice, dott.ssa Maurizia Giusta,
letto il Ricorso per la ristrutturazione dei debiti del Consumatore (procedura familiare) presentato ai sensi degli artt. 66 e 67 CC.II. dai IGg. , Parte_1 Parte_2
, ;
[...] Parte_3
premesso che il Piano proposto dai IGg. , , Parte_1 Parte_2 [...]
originariamente prevedeva, in sintesi, quanto segue: Parte_3
- per il pagamento della somma di € 34.000,00, così reperita: Parte_1
€ 9.000,00 mediante il versamento da parte della ricorrente di numero 16 rate mensili da
€ 562,50 ciascuna a far data dall'interruzione delle trattenute sullo stipendio della ricorrente;
; Parte_1
€ 13.500,00 mediante l'erogazione da parte di una banca convenzionata di un finanziamento a favore della ricorrente, che verrà garantito al 100% dalla Fondazione La Scialuppa;
€ 11.500,00, mediante l'erogazione da parte di una banca convenzionata di un finanziamento a favore della ricorrente, che verrà garantito al 100% dalla Fondazione San Matteo;
Era previsto di destinare tali somme al pagamento integrale delle spese di procedura, al 100% dei creditori privilegiati e il 16,50 % dei creditori chirografari, residuo fondo rischi per € 415,06 come da tabella riportata a pagg.
2-3 dell'informativa ex art.70
CC.II.;
- per il pagamento della somma di € 25.000,00, così reperita: Pt_2 Parte_2 € 8.000,00 mediante il versamento da parte del ricorrente di numero 16 rate mensili da € 500,00 ciascuna a far data dall'interruzione delle trattenute sullo stipendio della ricorrente;
Parte_1
€ 9.500,00 mediante l'erogazione da parte di una banca convenzionata di un finanziamento a favore del ricorrente, che verrà garantito al 100% dalla Fondazione La Scialuppa;
€ 7.500,00, mediante l'erogazione da parte di una banca convenzionata di un finanziamento a favore del ricorrente, che verrà garantito al 100% dalla Fondazione San Matteo;
Era previsto di destinare tali somme al pagamento integrale delle spese di procedura, al 100% dei creditori privilegiati e il 19,00 % dei creditori chirografari, residuo fondo rischi per € 334,23 come da tabella riportata a pagg.
3-4 dell'informativa ex art.70 CC.II.;
- per il pagamento della somma di € 30.500,00, così reperita: Parte_3
€ 7.500,00 mediante il versamento da parte del ricorrente di numero 16 rate mensili da € 468,75 ciascuna a far data dall'interruzione delle trattenute sullo stipendio della ricorrente;
Parte_1
€ 12.000,00 mediante l'erogazione da parte di una banca convenzionata di un finanziamento a favore del ricorrente, che verrà garantito al 100% dalla Fondazione La Scialuppa;
€ 11.000,00, mediante l'erogazione da parte di una banca convenzionata di un finanziamento a favore del ricorrente, che verrà garantito al 100% dalla Fondazione San Matteo;
Era previsto di destinare tali somme al pagamento integrale delle spese di procedura, al 100% dei creditori privilegiati e il 66,50 % dei creditori chirografari, residuo fondo rischi per € 460,31 come da tabella riportata a pagg.
4-5 dell'informativa ex art.70 CC.II.;
Nell'informativa depositata ai sensi dell'art.70, c.6 CC.II. l'OCC in persona del gestore della crisi Dott. ha dato atto e comprovato l'avvenuta pubblicazione della Parte_4 proposta e del piano sul sito web del Tribunale di Torino, in data 23/04/2025; l'avvenuta comunicazione della proposta e del piano ai creditori ex art. 70, co.1 del C.C.I.I., effettuata a mezzo PEC nella data del 24 aprile 2025; la formulazione di “osservazioni” da parte di alcuni creditori. In particolare, l'Occ evidenziava che erano pervenute le seguenti comunicazioni:
-In data 29/04/2025 il creditore ha precisato che nessun credito è Parte_5 stato mai vantato nei confronti del IG. . I crediti precedentemente Parte_2 vantati nei confronti della IG.ra (prestito finalizzato CO 1280749) e del IG. Parte_1 (linea di credito revolving CA 998101298966) sono stati saldati Parte_3 rispettivamente in data 21/11/2011 e in data 20/01/2025.
- In data 16/05/2025 il creditore SS CA Spa ha precisato che il debito residuo per la linea di credito n. 26838771 cointestata tra i IGg. e Parte_2 Parte_3
è di € 9.324,05 anziché € 10.232,10 originariamente inseriti nel piano e che la
[...] posizione debitoria è stata ceduta in data 09/04/2025 a Controparte_1
Non risultano essere pervenute altre osservazioni al piano .
A seguito delle suddette precisazioni aggiornate l'OCC comunicava quanto segue:
- resteranno invariate le proposte di pagamento della IG.ra e del IG. Parte_1
; nonostante per il IG. risulti diminuito il credito Parte_2 Parte_2 residuo dovuto a SS CA – Ifis Npl, tale variazione non consente di effettuare una variazione IGnificativa nelle percentuali di riparto tra i creditori chirografari che restano pertanto al 19% come da tabella a pag.6;
- per il IG. , risultando azzerato il credito chirografario relativo a Parte_3 linea di credito revolving CA 998101298966 (riportato in carattere rosso nella tabella a pag.7) e ridotto il debito residuo precisato da SS – Ifis Npl, l'ammontare dei pagamenti complessivi da effettuare ai creditori può essere revisionato aumentando la percentuale di riparto tra i chirografari al 69,50% con residuo fondo rischi per € 329,81 così come dettagliato nella tabella riportata a pag.7 della relazione.
Contro Conclusivamente, l rappresentava che, in ragione dell'importo dei crediti : risulta invariato per la IG.ra , mentre per risulta Parte_1 Parte_2 una variazione sul credito cointestato col figlio per la linea di Parte_3 credito SS (credito ceduto a che però non incide sulle percentuali di riparto CP_1 destinate ai chirografari e rimaste invariate al 19%; per il IG. , figlio dei ricorrenti, l'importo complessivo dei crediti Parte_3 risulta rideterminato in misura leggermente inferiore, ma con una percentuale di riparto maggiore a favore dei creditori chirografari. Assumeva l'OCC che l'attivo complessivo risulta essere più che sufficiente per consentire la corretta esecuzione del piano per tutti i ricorrenti e non si ravvisano elementi ostativi per l'omologa dello stesso.
L'OCC precisava, conclusivamente, la valutazione positiva di fattibilità della proposta così come formulata del ricorso ex artt. 67 e ss. CCII, e chiedeva disporsi l'omologa.
Tutto ciò premesso e rilevato che:
il procedimento ha avuto regolare svolgimento e sono state realizzate le pubblicazioni e comunicazioni previste dall'art.70 CC.II.; l'OCC ha sentito il debitore e ha riferito al Giudice, ex art.70, c.6 CC.II., proponendo la modifica al piano recependo le osservazioni relative alle posizioni di Parte_5
e SS CA spa, di cui si è detto;
si deve affermare l' ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano.
Per quanto concerne le cause dell'indebitamento e le ragioni dell'incapacità dei ricorrenti di adempiere alle proprie obbligazioni non si evincono elementi (secondo quanto esposto in ricorso e nella relazione dell'OCC, non superati da contrarie risultanze) riconducibili a una situazione soggettiva di colpa grava, malafede o dolo.
Discende dalle svolte considerazioni che deve provvedersi come da dispositivo
P.Q.M.
omologa il Piano familiare di Ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dai IGg. , , ; Parte_1 Parte_2 Parte_3
dispone che i debitori effettuino i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;
dispone che la presente Sentenza, unitamente al Piano del consumatore, sia pubblicata a cura dell'O.C.C. sul sito internet del Tribunale di Torino e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori ex art. 70, co.1 C.C.I.I.; dispone la chiusura della procedura ex art. 70, co. 7 C.C.I.I.
Si comunichi ai creditori.
Torino, 2 giugno 2025
Il Giudice: dott.ssa Maurizia Giusta