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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
EL GI, Presidente
MO IL, LA
D'IMPERIO CARMINE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 701/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720250003649842000 IRES-ALTRO 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società Ricorrente_1 S.R.L. , con rituale ricorso, notificato a controparte in data 25/11/2025 e depositato telematicamente a questa Corte di Giustizia in pari data, ha impugnato la cartella di pagamento n. 027 2025 00036498 42 000 notificata a mezzo pec il 29/10/2025. Valore della lite 112.283,00.
La società ha proposto ricorso sulla base delle seguenti eccezioni: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 8 e 8-bis, d.p.r. n. 322/1998, dell'art. 36-bis del d.p.r. 600/1973, degli artt. 53 e 97 cost., nonché dei principi generali in materia di emendabilità della dichiarazione fiscale – illegittimità della pretesa per insussistenza del presupposto impositivo. 2) In via subordinata illegittimità della richiesta di pagamento – violazione dell'art. 67 (“divieto della doppia imposizione”) d.p.r. 600/1973 – difetto di motivazione. 3)
Illegittimità delle sanzioni
Sostiene la ricorrente che la cartella di pagamento impugnata è illegittima in quanto fondata su un presupposto impositivo – il debito IRES per l'anno 2022 – in realtà inesistente in ragione della conciliazione e della dichiarazione integrativa presentata in esecuzione della conciliazione per l'anno 2022.
L'Amministrazione Finanziaria, pertanto, nel procedere alla liquidazione automatizzata avrebbe dovuto avere come esclusivo riferimento la dichiarazione integrativa.
Al contrario, basandosi immotivatamente sulla dichiarazione originaria, successiva integrata dalla dichiarazione esecutiva della conciliazione con l'A.F., quest'ultima ha ignorato la reale situazione sostanziale del contribuente, pretendendo il pagamento di un'imposta non dovuta.
Eccepisce la violazione del divieto di doppia imposizione, previsto dall'art. 67 del d.P.R. n. 600/1973, poiché, , nel caso di specie, a seguito della conciliazione l'A.F. ha già ricevuto il pagamento integrale delle imposte relative all'annualità 2022.
Sostiene che sono illegittime le sanzioni per avvenuto pagamento nell'ambito della conciliazione.
Peraltro, in caso di conferma della cartella, anche le sanzioni verrebbero ad essere duplicate, così come l'imposta, in quanto già corrisposte in sede di conciliazione.
Si costituisce in giudizio la Direzione Provinciale di Campobasso depositando controdeduzioni nelle quali fa rilevare che, nella fattispecie, l'Ufficio, a seguito della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, preso atto della presentazione della dichiarazione integrativa relativa all'anno d'imposta 2022, ha proceduto alla liquidazione della stessa sulla base dei dati forniti dalla società e in applicazione dei criteri formali che connotano la liquidazione delle dichiarazioni ai sensi del citato art. 36-bis.
All'esito della liquidazione della dichiarazione integrativa, è risultato che la contribuente ha sterilizzato gli esiti comunicati ex art. 36-bis, non risultando importi a debito a carico della società.
L'Ufficio ha quindi effettuato lo sgravio della partita di ruolo, come da copia del provvedimento che deposita. Nella fase dibattimentale il rappresentante dell'Ufficio fa presente di aver depositato telematicamente in data
26/01/2026 istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere nonché copia dello sgravio della cartella di pagamento in contestazione con compensazione delle spese.
L'Avv. Difensore_2, difensore della società ricorrente, dichiara di aderire all'istanza di estinzione del giudizio ed anche alla compensazione delle spese di lite.
All'esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell'incidente cautelare il collegio giudicate informa le parti costituite di voler definire immediatamente la causa ai sensi dell'art. 34-bis del D.Lgs. n. 546/1992. .
La Corte prende atto che la liquidazione della dichiarazione integrativa sulla base degli importi rettificati indicati dalla stessa società ricoorente ha fatto sostanzialmente venir meno il presupposto che ha comportato l'iscrizione a ruolo delle somme sottese alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio.
Di conseguenza viene meno la materia del contendere di cui al presente giudizio.
La Corte rileva che la presentazione della dichiarazione integrativa è avvenuta solo dopo la notifica della comunicazione di irregolarità e l'Ufficio ha prontamente liquidato la dichiarazione integrativa.
Si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite come peraltro congiuntamente dichiarato dalle parti in causa.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Campobasso, 27/01/2026
IL PRESIDENTE
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
EL GI, Presidente
MO IL, LA
D'IMPERIO CARMINE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 701/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720250003649842000 IRES-ALTRO 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società Ricorrente_1 S.R.L. , con rituale ricorso, notificato a controparte in data 25/11/2025 e depositato telematicamente a questa Corte di Giustizia in pari data, ha impugnato la cartella di pagamento n. 027 2025 00036498 42 000 notificata a mezzo pec il 29/10/2025. Valore della lite 112.283,00.
La società ha proposto ricorso sulla base delle seguenti eccezioni: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 8 e 8-bis, d.p.r. n. 322/1998, dell'art. 36-bis del d.p.r. 600/1973, degli artt. 53 e 97 cost., nonché dei principi generali in materia di emendabilità della dichiarazione fiscale – illegittimità della pretesa per insussistenza del presupposto impositivo. 2) In via subordinata illegittimità della richiesta di pagamento – violazione dell'art. 67 (“divieto della doppia imposizione”) d.p.r. 600/1973 – difetto di motivazione. 3)
Illegittimità delle sanzioni
Sostiene la ricorrente che la cartella di pagamento impugnata è illegittima in quanto fondata su un presupposto impositivo – il debito IRES per l'anno 2022 – in realtà inesistente in ragione della conciliazione e della dichiarazione integrativa presentata in esecuzione della conciliazione per l'anno 2022.
L'Amministrazione Finanziaria, pertanto, nel procedere alla liquidazione automatizzata avrebbe dovuto avere come esclusivo riferimento la dichiarazione integrativa.
Al contrario, basandosi immotivatamente sulla dichiarazione originaria, successiva integrata dalla dichiarazione esecutiva della conciliazione con l'A.F., quest'ultima ha ignorato la reale situazione sostanziale del contribuente, pretendendo il pagamento di un'imposta non dovuta.
Eccepisce la violazione del divieto di doppia imposizione, previsto dall'art. 67 del d.P.R. n. 600/1973, poiché, , nel caso di specie, a seguito della conciliazione l'A.F. ha già ricevuto il pagamento integrale delle imposte relative all'annualità 2022.
Sostiene che sono illegittime le sanzioni per avvenuto pagamento nell'ambito della conciliazione.
Peraltro, in caso di conferma della cartella, anche le sanzioni verrebbero ad essere duplicate, così come l'imposta, in quanto già corrisposte in sede di conciliazione.
Si costituisce in giudizio la Direzione Provinciale di Campobasso depositando controdeduzioni nelle quali fa rilevare che, nella fattispecie, l'Ufficio, a seguito della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, preso atto della presentazione della dichiarazione integrativa relativa all'anno d'imposta 2022, ha proceduto alla liquidazione della stessa sulla base dei dati forniti dalla società e in applicazione dei criteri formali che connotano la liquidazione delle dichiarazioni ai sensi del citato art. 36-bis.
All'esito della liquidazione della dichiarazione integrativa, è risultato che la contribuente ha sterilizzato gli esiti comunicati ex art. 36-bis, non risultando importi a debito a carico della società.
L'Ufficio ha quindi effettuato lo sgravio della partita di ruolo, come da copia del provvedimento che deposita. Nella fase dibattimentale il rappresentante dell'Ufficio fa presente di aver depositato telematicamente in data
26/01/2026 istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere nonché copia dello sgravio della cartella di pagamento in contestazione con compensazione delle spese.
L'Avv. Difensore_2, difensore della società ricorrente, dichiara di aderire all'istanza di estinzione del giudizio ed anche alla compensazione delle spese di lite.
All'esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell'incidente cautelare il collegio giudicate informa le parti costituite di voler definire immediatamente la causa ai sensi dell'art. 34-bis del D.Lgs. n. 546/1992. .
La Corte prende atto che la liquidazione della dichiarazione integrativa sulla base degli importi rettificati indicati dalla stessa società ricoorente ha fatto sostanzialmente venir meno il presupposto che ha comportato l'iscrizione a ruolo delle somme sottese alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio.
Di conseguenza viene meno la materia del contendere di cui al presente giudizio.
La Corte rileva che la presentazione della dichiarazione integrativa è avvenuta solo dopo la notifica della comunicazione di irregolarità e l'Ufficio ha prontamente liquidato la dichiarazione integrativa.
Si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite come peraltro congiuntamente dichiarato dalle parti in causa.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Campobasso, 27/01/2026
IL PRESIDENTE