Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/06/2025, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente relatore
Dr. Luca Boccuni Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 70/2024 r.g. promossa da con sede in Grisignano di ZO (C.F. Parte_1
) in persona del legale rappresentante Ing. , P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Zuliani, Chiara Leoni e Giancarlo
Perinello per mandato e domiciliata come in atti – appellante –
contro con sede in Milano (c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Fariello per mandato e domiciliata come in atti – appellata e appellante incidentale –
o 0 o
appelli sentenza del tribunale di Vicenza
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
1
1) NEL RITO (in relazione alle domande e conclusioni dell'appellata) 1A)
dichiararsi, a seguito della rinuncia dell'appellata alla domanda di esatto adempimento e/o alla rinuncia agli atti relativi (e inoltre, in ogni caso, alle domande conseguenti), rinuncia accettata, l'estinzione del giudizio
(relativamente alle domande e/o agli atti rinunciati) e/o la cessazione della materia del contendere (relativamente alle domande e/o agli atti rinunciati)
con conseguente, in ogni caso, riforma, sul punto, dell'impugnata sentenza,
dichiarandone l'inefficacia; 1B) dichiararsi, a seguito della rinuncia della domanda di esatto adempimento e/o alla rinuncia agli atti relativi (e inoltre,
in ogni caso, alle conseguenti domande), rinuncia accettata, l'inammissibilità
e/o l'improcedibilità e/o la tardività dell'appello incidentale;
1C) compensarsi le spese (compresa l'imposta di registro) e i compensi legali e tecnici del procedimento di 1° grado e condannarsi a pagare a Controparte_1
l'importo di € 8.971,90 per le spese legali di 1° Parte_1
grado poste a carico dell'appellante e dalla stessa pagate (doc. 8 e 9, 2° grado),
oltre gli interessi di mora dalla data del pagamento (20/07/2023) sino al saldo,
oltre € 569,37 (pari al 50%) dell'imposta di registro pagata dall'appellante;
1D) compensarsi, in relazione alle domande rinunciate, le spese e i compensi legali del procedimento d'appello; 2) NEL MERITO (in relazione alle domande dell'appellata) 2A) In subordine (rispetto conclusione 1A):
respingersi la domanda di esatto adempimento per essere venuto meno l'interesse ad agire e, in ulteriore subordine, per essere infondata nel merito,
con conseguente riforma del capo 3 della sentenza impugnata. 2B) In
subordine rispetto 1B, respingersi tutte le domande e conclusioni
2 dell'appellata. 2C) riformati i capi 4 e 5 e 6 dell'impugnata sentenza,
condannare l'appellata a rifondere a le spese e i Parte_1
compensi del procedimento di 1° e 2° grado, porsi a suo carico per intero le spese di CTU e condannarla a pagare a le spese e Parte_1
competenze legali pagate pari a € 8.971,90 (doc. 8-9, oltre gli interessi legali dal 20/07/2023 sino al saldo), la quota di spese pagate al CTU (€ 1.622,23
oltre gli interessi legali su € 1.040,00 dal 09/03/2021 e su € 582,23 dal
09/05/2022 sino al saldo) e l'imposta di registro pari a € 1.138,75 (come da documenti che si allegano). 3) CONCLUSIONI DI MERITO (in relazione alle domande di 3A) Riformarsi l'impugnata Parte_1
sentenza e respingersi tutte le domande in origine proposte da CP_1
parzialmente accolte dalla sentenza impugnata (capi da 1 a 6) nella parte
[...]
in cui: - ha dichiarato inammissibile le istanze di giuramento decisorio e suppletorio (capo 1); ha dichiarato valido ed efficace il contratto (cap. 2,
implicando questo il rigetto della domanda di di Parte_1
risoluzione per inadempimento del contratto); ha rigettato le domande di
). Accogliersi tutte le domande formulate da Controparte_2
respinte e/o non esaminate e quindi 3B1) Parte_1
Condannarsi a consegnare a Controparte_1 Parte_1
l'hardware oggetto del contratto di noleggio composto dai seguenti beni (doc.
83-85 1° grado): nr.01 21F142V (server IBM Power 8 colore CP_3
nero) e componenti di sistema nr.02 82021888 139GB 15K RPM SFF SAS
DISK DRIV (dischi interni) nr.02 8286 16GB (2X8 GB) MEMORY DIMMS
1066 MHZ (Ram Interne) nr.01 RASPBERRY (chiavetta), con riserva di richiedere in separato giudizio i danni per il ritardo della restituzione 3B2)
3 Condannarsi a pagare a Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 8.723,00, oltre gli interessi di mora dal 31/10/2018 sino al saldo;
3B3) Dichiararsi, ex art. 1454 CC, e comunque per inadempimento, la risoluzione del contratto di noleggio dell'hardware con condanna di CP_1
a pagare a gli ulteriori canoni di
[...] Parte_1
noleggio dell'hardware (€. 550,00 al mese + Iva) a partire dall'ottobre 2018
sino alla restituzione dell'hardware (dedotte le 6 rate anticipate); Dichiararsi
la risoluzione, per inadempimento di del contratto di Controparte_1
fornitura software e consulenza informatica;
3B5) Accertarsi e dichiararsi comunque l'inadempimento di alle obbligazioni assunte Controparte_1
con il contratto stipulato con;
3B6) Porsi per intero Parte_1
le spese della CTU a carico di e quindi condannarla a Controparte_1
pagare a l'importo di € 1.622,23 (pagato al CTU Parte_1
con esclusione dell'Iva), oltre gli interessi legali dal 09/03/2021 su € 1.040,00
e dal 09/05/2022 su € 582,23 sino al saldo (come da documenti che si allegano); 3B7) Spese e compensi sia del giudizio di 1° grado (compresa l'imposta di registro pari a € 1.138,75 come da documenti che si allegano)
che di quello di 2° grado rifusi 3B8) Condannarsi a Controparte_1
restituire e quindi a pagare a l'importo di € Parte_1
8.971,90 da quest'ultima pagato con riserva di ripetizione onde evitare l'esecuzione della sentenza (doc. 8-9 2° grado), oltre gli interessi legali dal
20/07/2023 sino al pagamento. 4) CONCLUSIONI ISTRUTTORIE
ammettersi tutte le istanze istruttorie formulate da Parte_1
nel giudizio di 1° grado (e riproposte con le conclusioni) e quindi 1) Vero che aveva presentato a di una prima Parte_1 CP_1 CP_1
4 offerta informatica che prevedeva n. 98 giornate di attività destinate all'avvio del progetto e alla formazione del personale come riportato a pag. 20 del doc.
1 che si rammostra;
2) Vero che in tale occasione, ha Controparte_1
esposto a che il proprio personale era preparato e Parte_1
abituato all'utilizzo degli strumenti informatici per cui 98 giornate erano eccessive;
3) Vero che ha presentato una nuova Parte_1
offerta, poi accettata e divenuta il contratto (doc. 1), che prevedeva 50
giornate (al posto delle 98 inizialmente previste) per l'avviamento del progetto informatico e la formazione del personale, precisando però che tale contenimento era possibile solo se di osservava i 3 punti CP_1 CP_1
(che si leggono al teste) riportati a pag. 20 del contratto (doc. 1) sub. “note al progetto”; 4) Vero che il progetto informatico doveva iniziare nel settembre
2016 e doveva essere concluso entro gennaio 2017; 5) Vero che CP_1
ha iniziato a chiedere degli spostamenti in quanto: - il capo progetto
[...]
interno (sig. non aveva tempo: - il direttore commerciale è stato Pt_3
assente per malattia per vari mesi;
6) Vero che l'avvio del progetto, previsto per gennaio 2017, è stato ripetutamente spostato a seguito di alcune espresse e specifiche richieste di come risulta dai doc. 3 e 6 che si Controparte_1
rammostrano al teste. 7) Vero che ha chiesto, in Parte_1
data 03/02/2017 (doc. 10 che si rammostra) la consegna dell'elenco delle funzioni e degli operatori, solo che in data 05/03/2017 (doc. CP_1
11 che si rammostra) ha risposto che aveva altre urgenze da risolvere;
8) Vero
che in data 12/04/2017 Ha sollecitato nuovamente Parte_1
l'invio dei documenti richiesti e che ha ribadito che Controparte_1
doveva assicurare un supporto operativo, come da doc. 12 che si rammostra;
5 9) Vero che in data 21/06/2017, a fronte delle diverse richieste rispetto al progetto iniziale e al tempo trascorso dal momento in cui si era proceduto alla formazione del personale, ha presentato un'offerta Parte_1
integrativa (doc. 13 che si rammostra) che non ha Controparte_1
accettato; 10) Vero che a settembre 2017 ha Parte_1
chiesto alcuni documenti e ha sottoposto un piano di rientro per i pagamenti scaduti (doc. 61-62 che si rammostrano), ma che al 16/01/2018 di CP_1 CP_1
non aveva ancora inviato i documenti e non aveva rispettato il piano di
[...]
pagamento concordato, come da doc. 63 che si rammostra;
11) Vero che in data 31/08/2018, ha riepilogato a Parte_1 CP_1
lo stato del progetto fermo da dicembre 2016, come da doc. 73 che
[...]
si rammostra, ma che nessuna risposta vi è stata;
12) Vero che nel periodo settembre-dicembre 2016 ha effettuato n. 12,5 Parte_1
giornate di formazione del personale di e n. 86 giornate Controparte_1
per l'avvio del progetto, come da doc. 14-60 e doc. 86 che si rammostrano;
13) Vero che ancora nel mese di novembre 2016, Parte_1
ha completato l'attività di conversione degli archivi;
14) Vero che nel periodo settembre 2010-gennaio 2018 il personale di ha continuato Controparte_1
ad operare con il precedente sistema informatico di Datasys Informatica,
vanificando, per tale motivo e per il tempo trascorso, le giornate di formazione a cui era stato dato corso nel periodo settembre-dicembre 2016 Si
indicano a testi: 1) c/o sui Testimone_1 Parte_1
cap. 1.2.3.4.9.10.11.14 2) c/o su Tes_2 Parte_1
tutti i capitoli 3) c/o sui cap. Testimone_3 Parte_1
6.12.13 4) c/o sui cap. 7.9.10 5) Tes_4 Parte_1
6 c/o sul cap. 12 Non ammettersi Controparte_4 Parte_1
eventuali istanze istruttorie della convenuta (per non essere stata riproposta con l'appello e, in subordine, per i motivi esposti nella 3° memoria ex art. 183
CPC datata e depositata l'11/12/2019,) con abilitazione a prova contraria,
sugli eventuali capitoli ammessi, con gli stessi testi indicati a prova diretta.
ULTERIORI ISTANZE Si chiede che il Giudice, ex art. 2736 n. 1 CC e art. 233 CPC, deferisca il giuramento decisorio al legale rappresentante di
[...]
al momento dell'assunzione (attualmente il sig. CP_1 Tes_5
sulle seguenti formule: 1) “Giuro e giurando affermo o nego che l'hardware di cui ai DDT n. 153 del 25/07/2016, n. 187 del 16/09/2016 e 119 del
29/05/2017 (doc. 83-84-85 che si rammostrano), composto dai seguenti beni:
nr.01 21F142V (Server IBM Power 8 colore nero) e CP_3
componenti HW;
nr.02 82021888 139GB 15K RPM SFF SAS DISK DRIV
(dischi interni); nr.02 8286 16GB (2X8 GB) MEMORY DIMMS 1066 MHZ
(Ram interne); nr.01 RASPBERRY (chiavetta), è stato consegnato da a in noleggio, come previsto Parte_1 Controparte_1
nel contratto 11/07/2016 (doc. 1 che si rammostra)”; 2) “Giuro e giurando affermo o nego che in data 27/10/2016 la signora per Tes_2
ha inviato al sig. , capo progetto Parte_1 Parte_4
informatico per i diagrammi di Gantt previsti a pag. 18 Controparte_1
del contratto 11/07/2016 (doc. 1 che si rammostra). In subordine si chiede che il Giudice, ex art. 2736 CC, n. 2 e art. 240, deferisca il giuramento suppletorio sulle stesse formule 1 e 2 sopra riportate.
Conclusioni per l'appellata
7 RIGETTARSI l'appello, e tutte le domande e le richieste anche istruttorie ivi formulate, proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Vicenza, firmata dal Giudice dott.ssa Grassi Francesca il giorno
13/6/2023, depositata in cancelleria il 14/6/2023, n. 1135/2023 Sentenza, n.
7773/2018 RG, n. Rep. 1801/2023, non notificata, - RIGETTARSI, in ogni caso, la domanda in rito successivamente svolta dalla società appellante di estinzione del giudizio oppure di cessazione della materia del contendere “per inammissibilità o improcedibilità o tardività dell'appello incidentale”; tale domanda è giuridicamente errata e, comunque, inammissibile e irrituale;
-
RIGETTARSI la domanda di compensazione delle spese di primo grado svolta – come ex adverso si afferma – sempre nel rito;
tale domanda è
giuridicamente errata e, comunque, inammissibile e irrituale. In parziale riforma della suddetta sentenza, accogliersi la domanda di risoluzione già
spiegata in via subordinata in primo grado e, per l'effetto, così statuirsi
«accertato che l'adempimento dell'obbligazione non sia più possibile per fatto e colpa della • DICHIARARE risolto il Parte_1
contratto “Offerta progetto di fornitura software e consulenza informatica”
stipulato in data 11.07.2016 tra la e la Controparte_1 [...]
e CONDANNARE la alla Parte_1 Parte_1
restituzione di quanto sinora ricevuto a titolo di pagamento del prezzo e, in ogni caso, CONDANNARE al risarcimento del danno sinora quantificato in
€ 86.000,00 oppure in quella somma minore o maggiore, che dovesse risultare in corso di causa, o nella somma che dovesse essere determinata equitativamente dal Giudice, oltre agli interessi maggiorati per legge fino alla data dell'effettivo soddisfo, • RIGETTARE tutte le domande formulate anche
8 in via riconvenzionale dalla carente di Parte_1
legittimazione ad agire, perché i diritti ivi azionati, così come le sottostanti pretese vantate, sono nulli, illegittimi e del tutto infondati in fatto e in diritto.
• Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre Iva, Cpa
e spese generali come per legge».
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 9 gennaio 2024 Parte_1
evocava avanti la Corte d'Appello di Venezia Controparte_1
impugnando la sentenza n. 1135/2023 del Tribunale di Vicenza (pubblicata il
14 giugno 2023, non notificata) che dichiarate inammissibili le istanze per il giuramento decisorio e suppletorio aveva accertato la validità del contratto
“Offerta progetto di fornitura software e consulenza informatica”
condannandola all'adempimento delle obbligazioni (installazione e configurazione di CRM e delle particolarità , come indicate nella CP_1
relazione dell'ing. a pag. 13 e 21 e ss. e formazione del personale, Persona_1
come indicato nella relazione dell'ing. ) condannandola alle spese Persona_1
compensate per la metà anche di c.t.u. e rigettando le contrapposte domande risarcitorie. Lamentava, con il primo motivo, l'errata ed omessa ricostruzione dei fatti anche per il venir meno dell'interesse ad agire. Con il secondo motivo si doleva della errata ed omessa valutazione dei fatti e delle norme contrattuali in relazione ai ritardi e alle obbligazioni assunte dalla che CP_1
erano rimaste inadempiute. Con il terzo motivo censurava l'omessa ed incompleta valutazione dei fatti, nonchè del contratto, in relazione agli obblighi assunti e inadempiuti dalla . Con il quarto motivo CP_1
censurava l'omessa considerazione di alcune clausole contrattuali e la
9 legittimità della sospensione delle prestazioni con errata applicazione di norme giuridiche. Con il quinto motivo lamentava l'errata valutazione dei fatti e l'errata interpretazione del contratto con errata applicazione dei principi in materia di onere della prova per mancata applicazione di alcune clausole contrattuali ed errata applicazione di norme giuridiche. Si doleva, con l'ulteriore motivo, della mancata valutazione delle domande proposte per la restituzione dell'hadware; per il pagamento dei relativi canoni assumendo infine l'errato rigetto delle istanze per il giuramento decisorio e suppletorio e delle istanze istruttorie in genere.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendo la Controparte_1
risoluzione del contratto per avverso grave inadempimento con le conseguenti statuizioni restitutorie e chiedendo pure, con appello incidentale, il risarcimento del danno.
La causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 26 maggio
2025, con modalità telematiche non in presenza e con l'assegnazione, a ritroso, dei termini per memorie di precisazione delle conclusioni e per il deposito di memorie illustrative finali.
2.- Osserva la Corte.
3.1.- La committente appellata, dopo aver chiesto Controparte_1
l'adempimento del contratto ed in via subordinata la risoluzione, nel costituirsi in secondo grado ha domandato, sulla scorta dei medesimi fatti, la risoluzione del contratto “Offerta progetto di fornitura software e consulenza”
del 11 luglio 2016 chiedendo sempre il risarcimento dei danni con motivo incidentale;
il tutto in termini processualmente legittimi posto che la facoltà,
di cui all'art. 1453, comma 2, c.c., di poter mutare nel corso del giudizio di
10 primo grado, in appello e persino in sede di rinvio la domanda di adempimento in quella di risoluzione, in deroga al divieto di "mutatio libelli" sancito dagli artt. 183, 184 e 345 c.p.c., purché si resti nell'ambito dei fatti posti a base della inadempienza originariamente dedotta (in generale
Cass. ordinanza n. 28912 del 5 ottobre 2022) determina, nel caso, che la domanda di risoluzione articolata dalla , sulla base di quegli CP_1
stessi fatti addotti in primo grado e riferibili ai gravi inadempimenti dell'appaltatrice debba essere esaminata, per esser Parte_1
accolta, per quanto di seguito.
La riforma della sentenza del tribunale di Vicenza, per ciò solo determinata,
non importa l'accoglimento dei motivi di appello della Parte_1
che vanno disattesi.
Peraltro, essendo da rigettare anche l'appello incidentale risarcitorio della
, le spese del grado vanno compensate per 1/2 e per la restante CP_1
parte (1/2) vanno addebitate alla per la prevalente Parte_1
soccombenza.
3.2. – Né possono accogliersi le eccezioni estintive e volte alla rifusione delle spese, articolate dall'appellante, come di seguito articolate “1) NEL (in CP_5
relazione alle domande e conclusioni dell'appellata) 1A) dichiararsi, a seguito della rinuncia dell'appellata alla domanda di esatto adempimento e/o alla rinuncia agli atti relativi (e inoltre, in ogni caso, alle domande conseguenti),
rinuncia accettata, l'estinzione del giudizio (relativamente alle domande e/o agli atti rinunciati) e/o la cessazione della materia del contendere
(relativamente alle domande e/o agli atti rinunciati) con conseguente, in ogni caso, riforma, sul punto, dell'impugnata sentenza, dichiarandone
11 l'inefficacia; 1B) dichiararsi, a seguito della rinuncia della domanda di esatto adempimento e/o alla rinuncia agli atti relativi (e inoltre, in ogni caso, alle conseguenti domande), rinuncia accettata, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o la tardività dell'appello incidentale;
1C) compensarsi le spese (compresa l'imposta di registro) e i compensi legali e tecnici del procedimento di 1° grado e condannarsi a pagare a Controparte_1
l'importo di € 8.971,90 per le spese legali di 1° Parte_1
grado poste a carico dell'appellante e dalla stessa pagate (doc. 8 e 9, 2° grado),
oltre gli interessi di mora dalla data del pagamento (20/07/2023) sino al saldo,
oltre € 569,37 (pari al 50%) dell'imposta di registro pagata dall'appellante;
1D) compensarsi, in relazione alle domande rinunciate, le spese e i compensi legali del procedimento d'appello; 2) NEL MERITO (in relazione alle domande dell'appellata) 2A) In subordine (rispetto conclusione 1A):
respingersi la domanda di esatto adempimento per essere venuto meno l'interesse ad agire e, in ulteriore subordine, per essere infondata nel merito,
con conseguente riforma del capo 3 della sentenza impugnata. 2B) In
subordine rispetto 1B, respingersi tutte le domande e conclusioni dell'appellata. 2C) riformati i capi 4 e 5 e 6 dell'impugnata sentenza,
condannare l'appellata a rifondere a le spese e i Parte_1
compensi del procedimento di 1° e 2° grado, porsi a suo carico per intero le spese di CTU e condannarla a pagare a le spese e Parte_1
competenze legali pagate pari a € 8.971,90 (doc. 8-9, oltre gli interessi legali dal 20/07/2023 sino al saldo), la quota di spese pagate al CTU (€ 1.622,23
oltre gli interessi legali su € 1.040,00 dal 09/03/2021 e su € 582,23 dal
12 09/05/2022 sino al saldo) e l'imposta di registro pari a € 1.138,75 (come da documenti che si allegano)”.
Trattasi di domande processualmente errate, da un lato perché la CP_1
ha mutato la domanda come previsto dall'art. 1453 2^ co. Cod. Civ.
[...]
chiedendo, in luogo dell'adempimento, la risoluzione del contratto sulla base degli stessi fatti ma senza alcuna rinuncia agli atti, di cui non vi è traccia;
dall'altro in quanto non risulta alcuna rinuncia alla domanda ma solamente viene articolata una modifica – legittima – della stessa tanto che le conseguenze tratte dall'appellante appaiono errate. Non può essere dichiarato estinto il giudizio;
non può essere pronunciata la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
non può dichiararsi improcedibile l'appello incidentale (mutatio) anche per quanto di seguito;
non può disporsi, per ciò
solo, la compensazione delle spese e non può ritenersi venuto meno l'interesse ad agire della . CP_1
4.1.- Il Tribunale di Vicenza accolse la domanda di adempimento della committente , previo rigetto delle contrapposte domande CP_1
risarcitorie, regolando le spese ed osservando che:
-) le istanze istruttorie per il giuramento decisorio e suppletorio articolate in sede di precisazione delle conclusioni dalla erano Parte_1
inammissibili non solo in quanto il giuramento decisorio era stato deferito al legale rappresentante della propria società ma anche in quanto lo stesso, ove ammesso, non avrebbe potuto portare all'accoglimento della domanda in quanto avrebbe richiesto una valutazione dei fatti;
mentre il giuramento suppletorio avrebbe potuto essere deferito solo d'ufficio;
13 -) la domanda di esatto adempimento della era fondata posto che era CP_1
emersa la violazione di controparte, degli obblighi contrattuali relativi alla fase di avviamento (implementazione) del programma ed alla formazione del personale oggetto della “Offerta progetto di fornitura software e consulenza informatica” del 11 luglio 2016;
-) la prova dell'inadempimento si traeva dalla c.t.u. che aveva appurato come lo stato di avanzamento lavori fosse stato particolarmente deficitario in relazione all'attività di installazione e configurazione che riguardava il CRM
e le particolarità e che il tempo impiegato dalla CP_1 [...]
, benché contrattualmente pattuito, per l'attività di formazione del Parte_1
personal, era stato insufficiente ed inefficace al punto da pregiudicare nel complesso l'intero progetto;
-) tali inadempimenti erano maggiori rispetto a quelli riferiti dalla
[...]
alla ; Parte_1 CP_1
-) infatti era emerso che i key users aziendali ed il signor non avevano Pt_3
potuto partecipare alle sessioni di installazione dei programmi base per motivi di salute e dunque per ragioni giustificate e giustificabili, e comunque verificatesi in sole due occasioni a distanza di tempo brevissimo l'una dall'altra (dal 20.12.2016 al 27.12.2016) per un tempo non idoneo a compromettere l'intero progetto anche in quanto l'appaltatrice avrebbe dovuto considerare tali imprevisti ed esigenze connesse comunque a ritardi pur sempre fisiologici e prevedibili;
-) la presenza del sig. non era nemmeno indispensabile e determinante Pt_3
per la prosecuzione delle attività come era emerso dalle comunicazioni intercorse per e-mail da cui risultava chiaramente che , a specifica Pt_1
14 domanda della se rinviare o meno gli incontri in base alla necessità CP_1
o meno della presenza della predetta figura chiave aziendale, aveva risposto che si poteva comunque procedere come da programma, implicitamente dunque ritenendo ovviabile la sua presenza e precisando che avrebbero dato a tutti gli utenti la visibilità corretta sul prodotto rendendoli tutti operativi (cfr.
doc. 8 convenuta;
e-mail del 23.12.2026);
-) quanto alla richiesta di posticipare gli incontri avanzata dalla e CP_1
quanto alla mancata consegna di documenti in tesi indispensabili per il completamento del progetto le censure non rilevavano in quanto la richiesta di posticipare gli incontri era stata respinta da ed in quanto la Pt_1
richiesta di posticipazione degli incontri datata 13 dicembre 2016, che comunque rinviava l'interlocuzione delle parti vicino nel tempo (al giovedì
successivo), era comunque avvenuta a metà dicembre del 2016 e riguardava pochi giorni e non era di rilievo;
-) anche la risposta resa per e-mail dalla in data 5 marzo 2017 era da CP_1
contestualizzare ed era complessivamente irrilevante: infatti era stata data a per giustificare il ritardo della propria risposta alla precedente Pt_1
comunicazione pervenuta dalla convenuta in data 23 febbraio 2017 e detta risposta si era limitata a rinviare l'interlocuzione di soli pochi giorni;
-) quanto alla mancata consegna di documenti la censura era generica;
-) il mancato pagamento dei canoni da parte della relativi al CP_1
contratto di noleggio dell'hardware era avvenuta ai sensi dell'art. 1460 c.c.
quindi legittimamente;
-) l'inadempimento, a fondamento della iniziale domanda di esatto adempimento contrattuale ex art. 1453 c.c., era giustificato in base alla
15 mancata esecuzione degli accordi della in punto di installazione e Pt_1
configurazione di CRM e delle particolarità (o interrogazioni CP_1
personalizzabili);
-) era da precisare, quanto alla interpretazione del contratto, che l'inadempimento riscontrato dal c.t.u. (particolarità CP_1
personalizzazioni di procedure e stampe) non riguardava la mancata copertura del nuovo applicativo rispetto al precedente (Goo-Packman), ma atteneva al fatto che l'attività era stata incompleta, perché per far sì che le interrogazioni fornissero lo stesso risultato finale del precedente applicativo, esse avrebbero dovuto essere personalizzate, ciò che non era avvenuto;
-) era insussistente l'affermato inadempimento della;
CP_1
-) le spese erano da compensare per la metà in relazione al rigetto delle domande risarcitorie e per la restante parte erano da addebitare alla Pt_1
4.2.- La motivazione della sentenza, che ha accertato nell'ambito del medesimo rapporto negoziale d'appalto, il più grave inadempimento della rispetto quello a scritto alla è Parte_1 CP_1 CP_1
condivisibile e regge alle censure. Segue la risoluzione del contratto e segue la riforma della sentenza per ciò solo e non tanto per la fondatezza o meno dell'appello principale.
5.- Con il primo motivo si censura l'omessa valutazione delle risultanze della c.t.u. che, ove correttamente intese, avrebbero dovuto dimostrare l'inadempimento della . Si rileva che l'oggetto negoziale CP_1
avrebbe dovuto essere completato nel primo semestre 2017 ma che dopo l'arresto a luglio 2018 non era stata trovata un'intesa per riprenderlo;
che aveva sospeso i pagamenti senza motivo e senza rispettare il CP_1
16 nuovo piano di pagamenti concordato;
che non aveva pagato CP_1
le fatture emesse da da gennaio 2018 tanto che era Parte_1
giustificata la sospensione delle prestazioni e che alla richiesta di pagamento la controparte aveva risposto con la notifica della citazione;
che il completamento del progetto era ancora possibile.
Il motivo è infondato.
Innanzi tutto perché risulta del tutto deficitario non indicando i termini (i tempi) contrattuali stabiliti e di fatto, in tesi, non rispettati, cui ancorare i pretesi inadempimenti della committente , rispetto i tempi ed CP_1
i comportamenti assunti, di rimando, dall'appaltatrice e che Pt_1
avrebbero dovuto dirsi, dunque ed in tesi, giustificati in quanto posti in reazione ai primi. L'art. 1460 Cod. Civ., proprio per la natura del contratto,
connaturato all'esecuzione di un servizio complesso, avrebbe dovuto indurre l'appellante ad allegare in termini chiari i rispettivi obblighi con i tempi per l'adempimento, per far da questo derivare la prova dell'inadempimento della integratasi nel rifiuto di pagare;
ma il motivo, invece, nulla CP_1
rileva tanto che appare generico. In secondo luogo, per quel che maggiormente rileva, in quanto dalla c.t.u, affatto considerata con la censura,
dunque la sentenza, configurano i gravi inadempimenti della appaltatrice: id
est lo stato di avanzamento lavori particolarmente deficitario in relazione all'attività di installazione e configurazione che riguardava il CRM e le particolarità della oltre che il tempo impiegato dalla CP_1 [...]
per l'attività di formazione del personale e che era stato Parte_1
insufficiente ed inefficace al punto da pregiudicare nel complesso l'intero progetto.
17 6.1.- Con il secondo motivo si lamenta la manata valutazione dei fatti e l'errata interpretazione ed applicazione delle norme contrattuali (in relazione ai ritardi ed alle obbligazioni assunte dalla ) in rapporto alle CP_1
risultanze della c.t.u.. Si sostiene che il mancato completamento del progetto non sarebbe stato sufficiente per poter affermare l'inadempimento; che sarebbe stato mal valutato l'accordo ove era intervenuta la pattuizione (con riduzione delle 98 giornate di lavoro a 50 con un minor costo di €. 38.400)
con delle precondizioni a carico della che avrebbe dovuto Controparte_1
mettere a disposizione dei Key Users aziendali per formare i propri utenti nell'utilizzo del nuovo sistema informatico;
che Parte_1
aveva avviato il progetto per la formazione del personale nel periodo ottobre
– dicembre 2016, senza la regolare presenza dei Key Users aziendali (che agli incontri prefissati non si erano quasi mai presentati, o, nelle poche volte che erano presenti, all'inizio, si erano allontanati subito dopo avendo altre cose
“più importanti” da fare); che a partire dal dicembre del 2016 i (in Parte_5
realtà era stato per un po' disponibile il solo sig. circostanza questa Pt_3
che già avrebbe comportato violazione negoziale) non erano stati più
disponibili; che lo stesso aveva dichiarato nella e-mail del 20 dicembre Pt_3
2016 ed in quella del 23 dicembre 2016 che si era ammalato;
che con e-mail
del 5 marzo 2017 aveva dichiarato di aver delle urgenze da risolvere e che con e-mail 31 gennaio 2018 aveva scritto di aver delle Controparte_1
perplessità sull'avvio del programma tanto che a quella data non vi sarebbe stato il definitivo avvio del programma mentre (e-mail 16/02/2018)
[...]
si era dichiarata disponibile a riprendere il progetto;
che poi Parte_1
il sig. era andato in pensione e nessuno l'aveva sostituito;
che i capitoli Pt_3
18 di prova sul punto (da 5 a 11) non erano stati ammessi e che il tutto comprovava l'inadempimento della . CP_1
Il motivo è nel complesso infondato.
6.2.- Innanzi tutto, quanto alla mancata ammissione delle prove costituende
(i capitoli da 5 a 11 ed anche gli ulteriori) l'appellante non spiega,
motivatamente, le ragioni per le quali gli stessi, ove ammessi, avrebbero dovuto dimostrare la fondatezza delle proprie censure (Cass. n. 1532 del 22
gennaio 2018) essendo, il punto del motivo, del tutto generico. La Corte,
facendosi comunque carico della censura, evidenzia come i capitoli detti appaiono generici in assenza di elementi temporali di riferimento a comprovare l'inadempimento della per non aver curato l'invio dei CP_1
propri responsabili (cap. 5), e generici e documentali per altra parte (così i capitoli da 6 a 11).
6.3.- Sotto altro profilo il motivo appare generico in quanto a fronte della affermata pattuizione (riduzione delle 98 giornate di lavoro a 50 con un minor costo di €. 38.400) non ha esattamente indicato, nel motivo e poter Pt_1
configurare l'avverso inadempimento, le riunioni concordate, le relative date,
i funzionari della che avrebbe dovuto esser presenti e che Controparte_1
erano rimasti invece assenti. Si rimarca che incombe sull'appaltatore l'onere di rilevare eventuali mancanze per consentire a controparte di assumere le eventuali decisioni ove intenda invece persistere.
6.4.- La tesi dell'appellante, poi, trova smentita nella c.t.u., richiamata in sentenza;
la tesi è inoltre formulata in assenza dei necessari oneri allegativi anche ex art. 1460 Cod. Civ. che avrebbero dovuto essere osservati dalla
19 (Cass. S.U. n. 13533 del 30 ottobre 2001) per Parte_1
dettagliare l'inadempimento.
Dalla c.t.u. emergono dunque (pagg. 13, 14 e 15) con apposita scheda, gli incontri, le date, gli operatori, le funzioni, gli argomenti e la durata oraria degli incontri stessi. Inoltre il c.t.u. evidenzia – a dimostrare la carente allegazione dell'appellante – che il totale delle ore ricostruito incrociando le schede di valutazione con il riepilogo attività (doc. 86, anch'esso allegato di
) era lacunoso e non corrispondente ai documenti;
che il totale Pt_1
ammontava a 72 ore (80.25 se si consideravano anche quelli non depositati in atti) e, riferisce il c.t.u., pur ipotizzando che le due giornate sommino altre 16
ore il tutto era lontano dalle 130.5 ore di formazione che si desumevano dal riepilogo attività doc. 86; che la formazione non era stata forse monitorata con le schede di valutazione tanto che, osserva ancora la Corte, proprio l'appellante non ha rispettato il proprio onere allegativo e tanto che erano risultate mancanti alcune sessioni di formazione.
6.5.- Quanto alla questione della mancata disponibilità del personale della committente il motivo appare generico non indicandosi le CP_1
questioni di fatto specifiche con le riunioni, le relative assenze ed i dipendenti mancanti rispetto precisi accordi o richieste per far derivare, da ciò, l'avverso inadempimento ascritto alla . CP_1
Le assenze del sig. giustificabili ed in numero forse di tre ed il Pt_3
pensionamento successivo, non rendono certo grave l'inadempimento ascritto alla per la limitatezza complessiva e per la mancata allegazione CP_1
di ulteriori e dirimenti profili a contestualizzare le mancanze in tesi della committente (art. 1455 Cod. Civ.).
20 7.1.- Con il terzo motivo si lamenta l'errata valutazione degli obblighi assunti da;
si lamenta l'acritica adesione alle risultanze della Parte_1
c.t.u. operata senza alcuna valutazione sulle proposte osservazioni deducendosi che il c.t.u. aveva descritto la situazione del progetto informatico accertando, in taluni casi, la necessità delle personalizzazioni (pag. 21)
quando, invece, le personalizzazioni (contratto pag. 19) avrebbero dovuto essere oggetto di diversa offerta che era mancata. Si deduce inoltre “che, per ridurre le giornate di attività da 98 a 50, il progetto partisse con le funzionalità
base” e che di questo il primo giudice non aveva tenuto conto.
7.2.- Il motivo appare inconferente e risulta anche generico ed infondato proprio perché gli addebiti fondanti l'inadempimento dell'appaltatrice
, afferivano alla mancata preparazione del personale ed Parte_1
alla mancata realizzazione, completa, del lavoro e tali addebiti non appaiono affatto incisi chiaramente dal motivo.
Se è vero che il contratto prevede che “Eventuali richieste di personalizzazione che ci saranno trasferite nel corso dello svolgimento del progetto e non inerenti ai punti fino ad oggi analizzati, non sono ad oggi quantificabili, saranno pertanto oggetto di una specifica offerta che verrà a
Voi sottoposta per l'approvazione” è altrettanto vero che non significa affatto che le personalizzazioni non fossero dovute ma che per le stesse anche non riferite agli obblighi contrattuali, sarebbe stata necessaria apposita offerta;
il tutto denota che le personalizzazioni afferivano ad attività diverse da quelle pattuite e rimaste incomplete e l'appellante, onerato delle allegazioni, non ha precisato un tanto indicando che le personalizzazioni del c.t.u. erano avulse dai patti. La questione della riduzione delle giornate di attività da 98 a 50 non
21 coglie, sempre per le stesse ragioni, la ratio decidenti che ha fondato l'inadempimento su altre circostanze.
7.3.1.- Il quesito peritale aveva il seguente oggetto: “1. accerti il CTU quali attività sono state erogate durante lo svolgimento delle operazioni;
2. accerti altresì il corretto monitoraggio da entrambe le parti sullo svolgimento delle operazioni;
3. accerti se tali programmi informatici avevano le caratteristiche e fornivano le prestazioni previste nel contratto.”
Lo stesso era stato occasionato, come la causa, dalle esigenze della CP_1
non soddisfatte, di dotarsi a di un sistema informativo basato su sistema
[...]
IBM As400 e composto da due macro-moduli applicativi, uno amministrativo contabile denominato ACG ed uno commerciale e produttivo denominato
Packman con una applicazione (denominata GOO) di sostituirlo integralmente con il sistema Jgalileo di Sanmarco Informatica.
7.3.2.- Il c.t.u. ha innanzi rilevato (ut supra) le carenze nella fase della preparazione del personale tanto in termini di tempo, quanto in termini di risultato a comprovare l'inadempimento dell'appellante.
7.3.3.- E' poi emerso l'inadempimento nella realizzazione del progetto nel senso che lo stesso avrebbe dovuto essere monitorato da “entrambe le parti tramite diagrammi di (si veda se necessario Pt_6
https://it.wikipedia.org/wiki/Diagramma_di_Gantt), come stabilito a pagina
18 del contratto”. Il c.t.u. non aveva invece rinvenuto documentazione attestante che l'attività fosse stata eseguita anche nelle cartelle del server di
Jgalileo. Evidente, nel caso, che le mancanze non possono che essere ascritte all'appaltatrice.
22 7.3.4.- Le prime criticità erano poi emerse in relazione alla questione della formazione del personale a ridosso del go-live (programmato inizialmente per
Gennaio 2017) anche se il primo addebito era da far risalire al 10 novembre
2016.
Emergono alcuni inadempimenti precisati dal c.t.u., come di seguito:
a.- l'attività di migrazione dei dati risultava, per il punto cui era arrivato il progetto, senza mancanze e ben tarata. Tuttavia, riguardo la fase di configurazione, il c.t.u. ha evidenziato alcune mancanze e per via dei due moduli non fruibili e per la mancata predisposizione delle interrogazioni personalizzabili. L'attività di formazione aveva presentato delle criticità che avrebbero dovuto essere affrontate tempestivamente ed in modo più efficace;
si era trattato di situazione che aveva danneggiato in modo consistente lo sviluppo del progetto;
b.- il monitoraggio era mancato da entrambe le parti, o almeno era mancato un regolare confronto sullo svolgersi delle operazioni fino alla metà di dicembre;
c.- l'applicativo Jgalileo risultava nel complesso adeguato alle esigenze della nel senso di essere strutturalmente adatto a fornire la CP_1
copertura funzionale richiesta. Tuttavia nella parte amministrativa risultavano: due funzionalità equivalenti ma che comportavano un aggravio operativo scarsamente significativo: la necessità della doppia codifica del fornitore (punto 1.1 e 1.2) e la maggiore manualità richiesta nelle stampe iva
(punti 1.3 1.6 e 1.8); una funzionalità equivalente per l'operatore ma con una impostazione progettuale meno pregiata: i modelli di registrazione contabili
(punto 1.5); una funzionalità mancante rispetto alle asserzioni di parte attrice:
23 l'import degli insoluti clienti (punto 1.15). Nella parte commerciale erano emerse alcune mancanze: • il CRM risultava installato ma non era stato configurato, quindi non era fruibile;
• il modulo Statistiche Immediate
risultava installato ma non era fruibile;
• nella stampa della distinta base mancava una informazione;
• la stampa in word dell'offerta era stata predisposta ma non risultava personalizzata;
• la gestione matricole mancava di una parametrizzazione;
• infine diverse interrogazioni, pur fornendo tutte le informazioni richieste, necessitavano di essere personalizzate con il meccanismo più volte descritto.
Appare chiaro l'inadempimento dell'appaltatrice che – ut supra – non può
essere escluso dalla clausola negoziale sulle personalizzazioni (“Eventuali
richieste di personalizzazione che ci saranno trasferite nel corso dello svolgimento del progetto e non inerenti ai punti fino ad oggi analizzati, non sono ad oggi quantificabili, saranno pertanto oggetto di una specifica offerta che verrà a Voi sottoposta per l'approvazione”) in quanto le carenze afferiscono a mancanze nell'attività di formazione e al mancato monitoraggio. Nella parte commerciale l'inadempimento attiene alla installazione del CRM che non è stato configurato e non può essere utilizzato;
al fatto che il modulo Statistiche Immediate risulta installato ma non è
utilizzabile; alla stampa della distinta base per la quale manca una informazione. Emergono carenze per la stampa in word dell'offerta che è stata predisposta ma che non risulta personalizzata;
per la gestione matricole che manca di una parametrizzazione;
per diverse interrogazioni le quali, pur fornendo tutte le informazioni richieste, necessitano di essere personalizzate con il meccanismo più volte descritto.
24 Appare chiaro l'inadempimento dell'appaltatrice che non può essere escluso,
lo si ribadisce, dalla clausola negoziale sulle personalizzazioni (“Eventuali
richieste di personalizzazione che ci saranno trasferite nel corso dello svolgimento del progetto e non inerenti ai punti fino ad oggi analizzati, non sono ad oggi quantificabili, saranno pertanto oggetto di una specifica offerta che verrà a Voi sottoposta per l'approvazione”). Infatti, non solo le personalizzazioni e le parametrizzazioni dette erano necessarie per la realizzazione dell'opus come risulta dalle stesse obbligazioni contrattuali cui tali inadempimenti (mancanze) erano riferite e non ad altre ma soprattutto in quanto (in generale Cass. sentenza n. 4876 del 28 febbraio 2014)
le obbligazioni, siano esse "di risultato " o "di mezzi", sono sempre finalizzata a riversare nella sfera giuridica del creditore una "utilitas" oggettivamente apprezzabile.
Assumere che le personalizzazioni e le parametrizzazioni non avrebbero fatto parte dell'oggetto del contratto, che appare indubitabilmente incompiuto,
significa giustificare ex ante l'inadempimento in contrasto con le regole indicate e con la buona fede che deve presidiare comunque l'interpretazione negoziale. Né risulta, aliunde, che tali personalizzazioni e adeguamenti avrebbero avuto un senso riferibile ad ulteriori e diversi interventi rispetto l'”Offerta progetto di fornitura software e consulenza” del 11 luglio 2016.
8.1.- Con il quarto motivo si lamenta la mancata considerazione di alcune clausole contrattuali e del loro contenuto in ordine alla facoltà di sospendere le prestazioni: clausola n. 13 delle condizioni generali di fornitura;
clausola n. 7 che prevedeva la decadenza da ogni eccezione in mancanza di pagamenti e clausola 8.2 che prevedeva che la garanzia era fondata solo sui programmi
25 standard, per cui nulla poteva contestare le funzionalità Controparte_1
interessate da personalizzazioni. Si deduce che dopo l'avvio iniziale il progetto era rimasto in uno stato di quasi totale quiescenza per circa 18 mesi a causa dei rinvii della committente che non aveva messo a disposizione i Key
users; che non aveva effettuato alcuni pagamenti e che non aveva rispettato il nuovo piano di pagamenti (doc. 62, doc. 63, doc. 64, doc. 65 1° grado) e che solo dopo i suoi insoluti aveva iniziato a sollevare contestazioni (doc. 67, doc.
69 e doc. 71 1° grado). Si deduce dunque che la sospensione delle proprie attività da parte di era stata pertanto legittima. Parte_1
Il motivo appare generico e comunque è infondato.
8.2.- Infatti, trattandosi di contratto di appalto nel quale erano evidentemente previsti dei termini diversi per natura stessa, per l'adempimento in capo alle parti (art. 1460 Cod. Civ.), l'appellante, appaltatrice, avrebbe dovuto, per giustificare il motivo, indicare in modo preciso gli obblighi contrattuali pretesamente violati in concreto e contestualizzarli nel tempo al fine di dedurre poi, in modo chiaro, gli inadempimenti della controparte, per far da questo derivare la fondatezza del motivo anche ex art. 1460 Cod. Civ.. La
censura, per come svolta, appare generica in quanto indica le norme pattizie violate non in concreto e non indica le inadempienze della committente con precisi riferimenti temporali e di fatto. Inoltre, per quanto riguarda la mancata messa a disposizione dei la censura non rileva per quanto sopra;
Parte_5
per quanto attiene il mancato pagamento del dovuto e la sospensione delle attività negoziali l'appellante, anche in questa fase, non ha dedotto i tempi i fatti e le circostanze;
soprattutto l'appellante non ha contestato, con il motivo,
le inadempienze accertate invece dal primo giudice (ut supra), ritenute gravi,
26 in tema di mancata realizzazione del lavoro ed in tema di mancata formazione del personale.
9.1.- Con il quinto motivo si lamenta la mancata valutazione dell'avverso inadempimento idoneo invece alla risoluzione per colpa della committente.
Il motivo, che si articola in distinte sotto censure, non merita accoglimento anche in quanto gli asserti non soddisfano la regola per la quale (Cass.
ordinanza n. 98 del 4 gennaio 2019) in tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento.
9.2.- Non può essere ascritta la censura di valutazione frammentaria delle mancanze operata senza “procedere alla valutazione sinergica del comportamento delle parti, attraverso un'immagine globale ed unitaria dell'intero loro agire” non solo in quanto la critica appare apodittica non indicando le precise violazioni ma soprattutto perché a fronte delle sopra indicate mancanze, che hanno impedito l'adempimento, non ha Pt_1
dettagliato nello specifico quelli che sarebbero stati gli obblighi inadempiuti dalla committente e non valutati osservandosi che dalla sentenza emerge chiaramente come il mancato pagamento del corrispettivo sia stata una conseguenza dell'avverso mancato completamento del lavoro appaltato.
9.3.1.- Per la questione della formazione del personale si richiama quanto sopra. La riduzione delle giornate da 98 a 50 non giustifica l'inadempimento anche in quanto sarebbe stato onere dell'appaltatrice, semmai, quello di evidenziare e segnalare alla committente l'assoluta mancanza derivante da questo, in tesi. Le richieste di spostamento o sospensione dei lavori non
27 deprivano l'inadempimento in quanto inconferenti con la mancata realizzazione finale del progetto informatico funzionante. Il richiamo alla mancata consegna dei documenti (doc.10 1° grado) appare inconsistente e generico irrilevante – per mancata specificazione – il capitolo di prova. Il
richiamo alle clausole nn. 7 e 13 del contratto che giustificherebbero, in caso di mancati pagamenti, la sospensione delle prestazioni, non soddisfa proprio in quanto l'appaltatore non ha dimostrato, come suo onere, l'adempimento corretto del contratto per assumere, di conseguenza, l'illegittimità della sospensione dei pagamenti. La questione delle personalizzazioni risulta sopra trattata. Il fatto che alcune obbligazioni siano state adempiute non toglie che il risultato finale, relativo ad un programma funzionante con la necessaria preparazione del personale della committente, non sia stato raggiunto. Che il
software dovesse esser configurato al (al momento di avviamento del Pt_7
sistema) è allegazione inconferente posto che è mancato il completamento del programma per fatto imputabile all'appaltatrice e che ha determinato l'inutilità conseguente in capo alla committente
9.3.2.- Le mancanze accertate dal c.t.u. e la mancata formazione del personale riguardo le quali l'appaltatrice, al di là di alcune censure, nulla ha provato a dimostrare l'adempimento, sotto il profilo oggettivo ma anche soggettivo,
posta la durata delle carenze, l'interesse non soddisfatto in campo alla committente di dotarsi di un valido e nuovo programma informatico, non funzionante nel caso perché non completato;
posto altresì la necessità della di proseguire con l'attività di impresa, evidentemente CP_1
giustificano la gravità dell'inadempimento sotto il profilo soggettivo e oggettivo anche ad oggi. Né può rilevare il solo profilo quantitativo,
28 nemmeno adombrato, in quanto il programma non risulta allo stato funzionante, per le sopra indicate carenze non superate dalla appaltatrice anche successivamente.
9.3.3.- A fronte del mancato completamento del programma allo stato tanto per la mancata formazione del personale, gli avversi indempimenti o non appaiono dimostrati (in tema di mancata messa a disposizione dei Parte_5
ed in tema di mancato pagamento delle fatture o di consegna documenti
(allegazione del tutto generica) oppure appaiono smentiti quanto alle personalizzazioni che rientravano evidentemente nell'oggetto del contratto.
10.- La risoluzione del contratto “Offerta progetto di fornitura software e consulenza” del 11 luglio 2016 che va in questa sede pronunciata per il grave inadempimento della importa gli obblighi restitutori Parte_1
con la condanna della a restituire l'hardware oggetto di Controparte_1
noleggio (nei termini di cui ai documenti 83.85 e delle conclusioni,
incontrastate) e nel contempo con la condanna di a Parte_1
restituire alla committente i compensi versati in € 67.805,16 (doc. 12) oltre agli interessi ex D.Lgs. 231/2002 al saldo.
Va disattesa la domanda della per la restituzione dei canoni in Pt_1
quanto l'inadempimento del contratto, con effetti retroattivi, travolge la pretesa della appaltatrice fondata sul medesimo contratto divenuto privo di valore e non vincolante.
11.- con appello incidentale, ha chiesto la condanna CP_1
dell'appaltatrice inadempiente al risarcimento del danno che assume pari all'importo negoziale, il corrispettivo contrattuale, che nella fattispecie
29 ammonterebbe ad € 86.475,00 (oltre oneri fiscali) ovvero €. 86.000 come nella precisazione delle conclusioni.
Il primo giudice ha rigettato la domanda osservando che la stessa era rimasta indimostrata anche per genericità.
Il motivo di appello va rigettato.
Quanto al danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, il risarcimento presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (Sez. 3, Sentenza n.
24632 del 03/12/2015 Rv. 637952; Sez. 2, Sentenza n. 11254 del 20/05/2011
Rv. 618132; Sez. 3, Sentenza n. 27149 del 19/12/2006 Rv. 596641; Sez. 2,
Sentenza n. 7647 del 03/09/1994 Rv. 487832). Allegazioni in tal senso, da parte dell'appellante incidentale, non ve ne sono.
Quanto al danno emergente, derivante dalla perdita subita, l'appellante non ha offerto alcuna dimostrazione del pregiudizio né ha svolto allegazioni a dimostrare in che cosa sarebbe consistito il danno non potendo certo il risarcimento essere pari, di per ciò solo, al valore del contratto che è cosa diversa dal danno.
30 12.- Vanno disattese le istanze per il giuramento decisorio e suppletorio proposte dall'appellante. Non solo in quanto il giuramento, a quanto sembra,
risulta riferito al noleggio dell'hardware, tanto che appare inconferente
(capitolo 1) ma anche perché (capitolo 2) il giuramento è nel caso de scienza
(Cass. sentenza n. 21080 del 28 ottobre 2005) e non de veritate e non risulta di rilievo in quanto (a seguire la formulazione del capitolo) non consente
(Cass. ordinanza n. 29614 del 25 ottobre 2023) la verifica dell'an iuratum sit.
Il giuramento suppletorio può essere deferito solo d'ufficio e nel caso non si ravvisano i presupposti.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- riforma la sentenza del Tribunale di Vicenza e, in accoglimento della domanda, dichiara la risoluzione del contratto “Offerta progetto di fornitura software e consulenza informatica” del 11 luglio 2016 per grave inadempimento di Parte_1
- condanna a restituire l'hardware oggetto del contratto;
CP_1
- condanna a restituire il corrispettivo a Parte_1 CP_1
in €. 67.805,16 oltre agli interessi ex D.Lgs. 231/2002 al saldo;
[...]
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale per il risarcimento del danno;
- compensa le spese del grado per 1/2 e pone la restante parte (1/2), per la soccombenza, a carico dell'appellante a favore della che si CP_1
31 liquidano in €.
7.370 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
- da atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 27 maggio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
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