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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 2726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2726 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Angelo Del Franco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7131/2021, pubblicata il
6.9.2021, iscritto al n. 931/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
(p. iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al ricorso monitorio, dall'avv. Giuseppe Cristallino
(c.f. ), CodiceFiscale_1
appellante nei confronti di
(p. iva ), con sede in Frattamaggiore, Via M. Controparte_1 P.IVA_2
Lupoli n. 27, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Guglielmo Ara (c.f. ), CodiceFiscale_2
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 3.3.2022, la Parte_2
a impugnato davanti a questa Corte la sentenza n. 7131/2021, pubblicata il 6.9.2021, con cui
[...]
il Tribunale di Napoli aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 5570 del 25.9.2015, dell'importo di
9.323,59 €, e condannato l' al pagamento, a titolo di residuo corrispettivo di Parte_3 prestazioni sanitarie rese in favore di assistiti dal SSN nell'anno 2013, del minor importo di 5.587,57
€ oltre interessi, con compensazione delle spese di lite. Parte Il Tribunale, infatti, aveva rilevato che era fondata l'eccezione dell' di applicazione della
RTU per l'importo di 3.118,21 €, come applicata con deliberazione n. 940 del 2020, emessa a seguito degli annullamenti delle precedenti deliberazioni n. 930/2014 e 697/2018, e che tale più recente deliberazione non era stata annullata (pur se impugnata con ricorso straordinario al Capo dello Stato)
e non poteva essere disapplicata dal giudice ordinario.
Deduceva l'appellante con un primo motivo l'illegittimo esercizio del potere autoritativo, essendo la deliberazione n. 940/2020 stata adottata a notevole distanza di tempo dall'esercizio in oggetto, con un secondo motivo censurava la ritenuta impossibilità di disapplicazione dell'atto amministrativo, e con un terzo motivo l'erronea determinazione del dovuto, essendo il suo credito residuo pari a 6.205,38 € e non a 5.587,57 € come affermato dal Tribunale.
Concludeva pertanto, previa eventuale sospensione del giudizio in attesa della decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, per la conferma del decreto ingiuntivo, in subordine per la corretta determinazione del dovuto, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio e distrazione in favore del procuratore.
Si costituiva in giudizio l'appellata, concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
Alla udienza collegiale del 16.4.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto. La censura inerente la tardività del provvedimento di determinazione della regressione tariffaria, di cui alla delibera n. 940/2020, è infondata in quanto, come più volte affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 4375/2023),
l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria non è subordinato o condizionato al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, per cui “non può trovare ingresso in questa sede la censura implicante la tardività del monitoraggio , né quella afferente all'attività imputabile al tavolo tecnico, perché di nessuna rilevanza ai fini dell'obbligazione di pagamento correlata al rispetto dei tetti di spesa”. Peraltro la tardività della delibera 940/2020 appare giustificata dalla necessità di attendere la definizione dei giudizi amministrativi di annullamento delle precedenti delibere. Appare poi infondata la affermazione della possibilità per il giudice ordinario di disapplicare la detta delibera 940/2020, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n.
28053/2018, Cass. n. 14525/2019) e considerato anche che il ricorso straordinario al Capo dello Stato risulta nelle more essere stato respinto.
Infine, deve essere dichiarato inammissibile il motivo di appello incentrato sulla entità della somma residua riconosciuta al EN , per difetto di specificità, avendo il Tribunale Parte_4 determinato l'importo dovuto sulla base non della mera differenza tra quanto ingiunto e quanto non Parte dovuto per regressione tariffaria, bensì seguendo i motivi di opposizione dell' e operando la differenza tra quanto dalla stessa esposto come fatturato dal EN sanitario e quanto versato in acconto, oltre a quanto detratto per regressione tariffaria. Il sintetico motivo di appello appare quindi eccentrico rispetto al dictum del Tribunale e non ancorato all'accertamento da esso compiuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non effettivamente svoltasi. Sono sussistenti i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2
Napoli n. 7131/2021, pubblicata il 6.9.2021, in contraddittorio con la , così Parte_3 CP_1
provvede:
1) Respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 1.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.
2) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, 28.5.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo