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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/10/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 870 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(avv.ti Francesco Migaldi e Annalaura Ruffolo) Parte_1 appellante
e
(Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro) Controparte_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Castrovillari. Indennizzo per i danni da talidomide.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso del 27.7.2021 al tribunale di Castrovillari, Parte_1 nato nel gennaio del 1977, ha rivendicato dal l'erogazione Controparte_1 dell'indennizzo mensile che l'art. 2, c. 363, della L. n. 244 del 2007 riserva ai soggetti affetti da menomazioni ascrivibili all'assunzione durante la gestazione, da parte della
Pag. 1 di 7 madre, di farmaci contenenti talidomide1 e, altresì, il pagamento degli arretrati ratei mensili maturati dal gennaio 2008.
2. Il tribunale adito, in conformità all'esito del procedimento amministrativo che l'assistibile aveva promosso con istanza del 28.5.2018, gli ha negato la prestazione perché ha ritenuto non provato che la madre abbia assunto, durante la gestazione, farmaci a base di talidomide in quanto gli stessi erano stati ritirati dal commercio già nel 1962. Ha compensato le spese di lite.
3. Il ricorrente interpone appello perché invece sostiene che, in base all'art. 21 ter, c. 2, del d.l. 113 del 20162, l'indennizzo che rivendica spetta anche chi, come lui, è nato quando i farmaci a base di talidomide erano stati ritirati da tempo dal commercio, purché sia “accertato il nesso di causalità fra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata l'infermità permanente”.
Denuncia, pertanto, il mancato espletamento della consulenza tecnica medico legale che avrebbe consentito di “dimostrare il nesso di causalità”. Evidenzia, a tal fine, che
“negli anni 60 e 70 … era consolidata la prassi della preparazione galenica dei farmaci presso le stesse farmacie”.
4. Nella resistenza del ministero appellato che ha chiesto il rigetto del gravame assumendolo infondato, questa Corte ha espletato consulenza tecnica d'ufficio, ha autorizzato il deposito di note e, disposta la trattazione cartolare dell'udienza di discussione, decide la causa con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello è infondato.
Pag. 2 di 7 6. L'espletata consulenza tecnica d'ufficio – che è stata disposta in ossequio al principio secondo cui il giudice è tenuto ad eseguirla nelle controversie in materia assistenziale che richiedono l'accertamento di uno stato invalidante e la verifica delle sue cause3 – ha fornito la prova che alla “emimelia longitudinale di radio bilaterale”, che affligge l'appellante, la “scienza medica riconosce una causa certa: genetica”.
7. Difettano, invece, elementi dimostrativi che avvalorino la probabilità di una
“causa alternativa”, ossia “l'assunzione di farmaco contenente il principio attivo: talidomide”, come invece sostiene il ricorrente. Ciò in considerazione del fatto che: a)
è inverosimile che a distanza di 14 anni dal ritiro dal commercio in Italia dei preparati contenenti il talidomide, un farmaco “con presuntiva scadenza di 5 anni” potesse essere ancora in possesso della madre del ricorrente, la quale, all'epoca del ritiro di quei preparati, aveva soli 12 anni;
b) non è stato specificamente dedotto, né è stato provato che quest'ultima abbia assunto, in gravidanza, preparati galenici;
c) è implausibile che un medico, peraltro sorella della gestante, le abbia prescritto un farmaco a base di talidomide che da anni era stato ritirato dal commercio perché nocivo e del quale, peraltro, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da quel medico in data 23.12.2019 e visionata dal consulente tecnico d'ufficio, non ha saputo indicare il nome commerciale;
d) è altrettanto implausibile che i genitori del ricorrente, che con atti notori del 13.12.2019 hanno dichiarato di ricordare che la gestante aveva assunto
“un farmaco a base di talidomide”, non ne ricordino il nome commerciale e non offrano indicazioni sulle modalità con cui se lo sono procurati.
8. A causa di tali lacune, a quelle generiche dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, sottoscritte dai genitori e dalla zia del ricorrente, non è possibile attribuire valenza neppure presuntiva della dedotta assunzione del farmaco nocivo4. Ciò in
Pag. 3 di 7 quanto: 1) la presunzione non può fondarsi su dati privi dei requisiti di gravità e di precisione5; 2) l'indizio desumibile dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà resa da terzi è valutabile dal giudice solo in relazione ad altre risultanze istruttorie che, nel caso di specie, però mancano6.
9. Né potrebbe sostenersi (come l'appellante ha fatto solo nelle note di discussione, pur non avendo preventivamente mosso alcuna critica alla relazione di consulenza entro il termine assegnatogli) che l'ausiliare tecnico non abbia risposto in modo completo ai quesiti che gli erano stati posti. Al contrario, le argomentazioni che sorreggono il convincimento del consulente sono state esposte con dovizia di riferimenti alla documentazione esaminata e con approfondita analisi medico-legale dei fattori rilevanti ai fini della disamina che gli è stata deferita.
10. In particolare, le sue valutazioni sono condivisibili perché non può essere messo in discussione che il criterio di giudizio per l'accertamento, in materia, del nesso causale sia quello della ragionevole probabilità, utilizzato dal consulente, e non quello della mera possibilità, patrocinato dall'appellante alla stregua del richiamo all'astratta compatibilità tra la malformazione che lo affligge e il dedotto (e non provato) fattore causale7. L'affermazione è consolidata nella giurisprudenza di legittimità, secondo la amministrative, mentre non ha, salva diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, nel giudizio civile …”. Cass. 703/2007: “L'attribuzione di efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale …”. 5 Cass. 1467/2025: “La presunzione semplice, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non richiede un legame di assoluta derivazione causale tra il fatto noto e quello ignoto, ma è sufficiente che il fatto ignoto sia desumibile in modo anche solo probabilistico dal fatto noto, ricorrendo anche a regole di comune esperienza. Tuttavia, la presunzione fondata su dati meramente ipotetici, priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, risulta censurabile come vizio sussuntivo”. 6 Cass. 19354/2005: “Nel processo civile la dichiarazione sostitutiva di notorietà posta in essere da un terzo ha la stessa rilevanza di una scrittura da lui proveniente: costituisce, pertanto, semplice indizio, idoneo ad integrare il fondamento della decisione in concorso con altre risultanze istruttorie secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito”. Cfr. anche Cass. 27173/2011: … la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà — la quale è prevista dalla legge allo scopo di velocizzare l'attività amministrativa, esimendo il soggetto dal produrre un documento o una certificazione pubblica — non può costituire, anche se resa da un terzo, prova della verità del suo contenuto, bensì semplicemente un indizio, valutabile in relazione agli altri elementi acquisiti”. 7 Si rimarca che l'art. 21 ter, c. 2, del d.l. 113 del 2016 esige “l'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente”.
Pag. 4 di 7 quale la verifica del nesso di causalità deve essere effettuata secondo il criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica che, in materia civile, va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cfr. tra le tante Cass. n. 23197/2018). Il principio, che è stato ribadito anche in materia di indennizzi ex L. n. 210 del 1992 (cfr. Cass. n.
25119/2017, n. 24959/2017 e n. 753/2005), è stato ritenuto applicabile anche alla casistica oggetto della presente controversia da Cass. n. 4602/2021.
11. A ciò deve aggiungersi che le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio tengono espressamente conto dei “criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo” in favore di soggetti nati dopo il 1966, che sono stati introdotti dal d.m. n. 166 del 2017, ad integrazione del regolamento, approvato con d.m. n. 163 del 2009, che attua l'art. 21 ter d.l. n. 113 del
2016, convertito in l. n. 160 del 20168. Di contro, i riferimenti a quei criteri e alla loro concreta applicazione, siccome puntualmente e diffusamente esposti nella relazione di consulenza, non trovano, da parte dell'appellante, alcuna precisa e motivata censura.
12. Alle conclusioni del consulente, proprio perché non sottoposte a specifiche e argomentate critiche, è dunque sufficiente fare rimando9. 8 Con D.M. n. 166/2017 il ha apportato al precedente Regolamento del 2009 le CP_1 CP_1 dovute modifiche e integrazioni, provvedendo altresì alla definizione dei criteri di inclusione ed esclusione di cui all'allegato A, quale parte integrante del provvedimento. In particolare, rientrano tra i criteri ricorrenti di inclusione: “assunzione del farmaco da parte della madre del soggetto tra il 20° e il
36° giorno dal concepimento (34-50 giorni dall'ultima mestruazione) (± 2 giorni per entrambi gli indicatori) periodo coincidente con l'embriogenesi degli arti;
danno bilaterale e grossolanamente simmetrico degli arti;
costante compromissione dei cingoli scapolare e pelvico (la compromissione dello sviluppo degli arti è associata all'ipoplasia del cingolo scapolare o pelvico)”. Sono, invece, criteri di esclusione: “malformazioni tipo amputazione;
malformazioni da sindrome da bande amniotiche (spesso classificati come trasversi); LRD post- assiali;
gravi LRD degli arti superiori che sono unilaterali;
gravi
LRD della porzione distale di un arto con porzione prossimale e cingolo completamente normali (spesso classificate come trasverse); malformazioni che vengono trasmesse alla prole (…) malformazioni terminali trasverse (…) come pure tra le longitudinali le postassiali e le multiple”. Il decreto prevede, inoltre, che “Nella considerazione che rimane un'area di incertezza nell'attribuzione di LRD a sindrome talidomidica, tale attribuzione dovrà essere risolta attraverso un'accurata diagnosi differenziale fondata su criteri clinici e genetico-molecolari sulla base della letteratura scientifica disponibile”. 9 Cass. 3881/2006: " La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, poiché ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, per cui non è qualificabile come una prova vera e propria e, come tale, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice del
Pag. 5 di 7 13. Ne consegue la conferma della sentenza impugnata.
14. Le spese del grado, che si liquidano in dispositivo sulla base del valore indeterminabile della controversia, seguono la soccombenza in difetto, negli atti introduttivi dei due gradi di giudizio, della declaratoria di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. condiziona l'esonero per i non abbienti.
15. Le spese di consulenza si pongono a carico di entrambe le parti10, nel cui comune interesse l'ausiliare ha espletato la sua prestazione11.
16. Stante l'esito dell'appello, ricorrono (e se ne dà atto) le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte che l'ha proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, con ricorso depositato il 7.9.2023, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Castrovillari, giudice del lavoro, n. 411/23, pubblicata in data 15.3.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere al ministero appellato le spese del grado che liquida in € 4.800 oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Pone a carico delle parti, in solido, le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio;
merito. Qualora sia stata disposta e ne condivida i risultati, il giudice non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità". Conforme è Cass. 22713/2015: " Il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione ...". Conf. Cass. n. 10668/2005 e n.
26694/2006. 10 Cass. 28094/2009: “In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza”. 11 Cass. 28572/2023: “La prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze …”.
Pag. 6 di 7
4. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dall'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 06/10/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 7 di 7
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A norma dell'art. 31, c. 1 bis, del d.l. n. 207/2008, l'indennizzo si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965. 2 Che così recita: “L'indennizzo … è riconosciuto, a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965, anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Al fine dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia,
i predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009,
n. 163”. 3 Cass. 5794/1999: “Ai sensi dell'art. 445 cod. proc. civ. nelle controversie previdenziali che richiedono accertamenti tecnici la nomina di un consulente tecnico è obbligatoria per il giudice di primo grado, mentre è facoltativa per il giudice di appello, il quale, peraltro, a pena di nullità del procedimento di secondo grado, è tenuto a disporre la consulenza, se questa fu omessa nel giudizio di primo grado”. Cass.
4927/2004: “Nelle controversie in materia di previdenza o assistenza obbligatoria, relative a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali, che richiedono per il loro contenuto che si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una consulenza medico legale, specie a fronte di una domanda di parte in tal senso, costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza”. Cfr. anche Cass.
4428/1982. 4 Cass. 16182/2025: “La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, solo nei confronti della P.A. e in determinate attività o procedure
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 870 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(avv.ti Francesco Migaldi e Annalaura Ruffolo) Parte_1 appellante
e
(Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro) Controparte_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Castrovillari. Indennizzo per i danni da talidomide.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso del 27.7.2021 al tribunale di Castrovillari, Parte_1 nato nel gennaio del 1977, ha rivendicato dal l'erogazione Controparte_1 dell'indennizzo mensile che l'art. 2, c. 363, della L. n. 244 del 2007 riserva ai soggetti affetti da menomazioni ascrivibili all'assunzione durante la gestazione, da parte della
Pag. 1 di 7 madre, di farmaci contenenti talidomide1 e, altresì, il pagamento degli arretrati ratei mensili maturati dal gennaio 2008.
2. Il tribunale adito, in conformità all'esito del procedimento amministrativo che l'assistibile aveva promosso con istanza del 28.5.2018, gli ha negato la prestazione perché ha ritenuto non provato che la madre abbia assunto, durante la gestazione, farmaci a base di talidomide in quanto gli stessi erano stati ritirati dal commercio già nel 1962. Ha compensato le spese di lite.
3. Il ricorrente interpone appello perché invece sostiene che, in base all'art. 21 ter, c. 2, del d.l. 113 del 20162, l'indennizzo che rivendica spetta anche chi, come lui, è nato quando i farmaci a base di talidomide erano stati ritirati da tempo dal commercio, purché sia “accertato il nesso di causalità fra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata l'infermità permanente”.
Denuncia, pertanto, il mancato espletamento della consulenza tecnica medico legale che avrebbe consentito di “dimostrare il nesso di causalità”. Evidenzia, a tal fine, che
“negli anni 60 e 70 … era consolidata la prassi della preparazione galenica dei farmaci presso le stesse farmacie”.
4. Nella resistenza del ministero appellato che ha chiesto il rigetto del gravame assumendolo infondato, questa Corte ha espletato consulenza tecnica d'ufficio, ha autorizzato il deposito di note e, disposta la trattazione cartolare dell'udienza di discussione, decide la causa con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello è infondato.
Pag. 2 di 7 6. L'espletata consulenza tecnica d'ufficio – che è stata disposta in ossequio al principio secondo cui il giudice è tenuto ad eseguirla nelle controversie in materia assistenziale che richiedono l'accertamento di uno stato invalidante e la verifica delle sue cause3 – ha fornito la prova che alla “emimelia longitudinale di radio bilaterale”, che affligge l'appellante, la “scienza medica riconosce una causa certa: genetica”.
7. Difettano, invece, elementi dimostrativi che avvalorino la probabilità di una
“causa alternativa”, ossia “l'assunzione di farmaco contenente il principio attivo: talidomide”, come invece sostiene il ricorrente. Ciò in considerazione del fatto che: a)
è inverosimile che a distanza di 14 anni dal ritiro dal commercio in Italia dei preparati contenenti il talidomide, un farmaco “con presuntiva scadenza di 5 anni” potesse essere ancora in possesso della madre del ricorrente, la quale, all'epoca del ritiro di quei preparati, aveva soli 12 anni;
b) non è stato specificamente dedotto, né è stato provato che quest'ultima abbia assunto, in gravidanza, preparati galenici;
c) è implausibile che un medico, peraltro sorella della gestante, le abbia prescritto un farmaco a base di talidomide che da anni era stato ritirato dal commercio perché nocivo e del quale, peraltro, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da quel medico in data 23.12.2019 e visionata dal consulente tecnico d'ufficio, non ha saputo indicare il nome commerciale;
d) è altrettanto implausibile che i genitori del ricorrente, che con atti notori del 13.12.2019 hanno dichiarato di ricordare che la gestante aveva assunto
“un farmaco a base di talidomide”, non ne ricordino il nome commerciale e non offrano indicazioni sulle modalità con cui se lo sono procurati.
8. A causa di tali lacune, a quelle generiche dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, sottoscritte dai genitori e dalla zia del ricorrente, non è possibile attribuire valenza neppure presuntiva della dedotta assunzione del farmaco nocivo4. Ciò in
Pag. 3 di 7 quanto: 1) la presunzione non può fondarsi su dati privi dei requisiti di gravità e di precisione5; 2) l'indizio desumibile dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà resa da terzi è valutabile dal giudice solo in relazione ad altre risultanze istruttorie che, nel caso di specie, però mancano6.
9. Né potrebbe sostenersi (come l'appellante ha fatto solo nelle note di discussione, pur non avendo preventivamente mosso alcuna critica alla relazione di consulenza entro il termine assegnatogli) che l'ausiliare tecnico non abbia risposto in modo completo ai quesiti che gli erano stati posti. Al contrario, le argomentazioni che sorreggono il convincimento del consulente sono state esposte con dovizia di riferimenti alla documentazione esaminata e con approfondita analisi medico-legale dei fattori rilevanti ai fini della disamina che gli è stata deferita.
10. In particolare, le sue valutazioni sono condivisibili perché non può essere messo in discussione che il criterio di giudizio per l'accertamento, in materia, del nesso causale sia quello della ragionevole probabilità, utilizzato dal consulente, e non quello della mera possibilità, patrocinato dall'appellante alla stregua del richiamo all'astratta compatibilità tra la malformazione che lo affligge e il dedotto (e non provato) fattore causale7. L'affermazione è consolidata nella giurisprudenza di legittimità, secondo la amministrative, mentre non ha, salva diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, nel giudizio civile …”. Cass. 703/2007: “L'attribuzione di efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale …”. 5 Cass. 1467/2025: “La presunzione semplice, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non richiede un legame di assoluta derivazione causale tra il fatto noto e quello ignoto, ma è sufficiente che il fatto ignoto sia desumibile in modo anche solo probabilistico dal fatto noto, ricorrendo anche a regole di comune esperienza. Tuttavia, la presunzione fondata su dati meramente ipotetici, priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, risulta censurabile come vizio sussuntivo”. 6 Cass. 19354/2005: “Nel processo civile la dichiarazione sostitutiva di notorietà posta in essere da un terzo ha la stessa rilevanza di una scrittura da lui proveniente: costituisce, pertanto, semplice indizio, idoneo ad integrare il fondamento della decisione in concorso con altre risultanze istruttorie secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito”. Cfr. anche Cass. 27173/2011: … la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà — la quale è prevista dalla legge allo scopo di velocizzare l'attività amministrativa, esimendo il soggetto dal produrre un documento o una certificazione pubblica — non può costituire, anche se resa da un terzo, prova della verità del suo contenuto, bensì semplicemente un indizio, valutabile in relazione agli altri elementi acquisiti”. 7 Si rimarca che l'art. 21 ter, c. 2, del d.l. 113 del 2016 esige “l'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente”.
Pag. 4 di 7 quale la verifica del nesso di causalità deve essere effettuata secondo il criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica che, in materia civile, va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cfr. tra le tante Cass. n. 23197/2018). Il principio, che è stato ribadito anche in materia di indennizzi ex L. n. 210 del 1992 (cfr. Cass. n.
25119/2017, n. 24959/2017 e n. 753/2005), è stato ritenuto applicabile anche alla casistica oggetto della presente controversia da Cass. n. 4602/2021.
11. A ciò deve aggiungersi che le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio tengono espressamente conto dei “criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo” in favore di soggetti nati dopo il 1966, che sono stati introdotti dal d.m. n. 166 del 2017, ad integrazione del regolamento, approvato con d.m. n. 163 del 2009, che attua l'art. 21 ter d.l. n. 113 del
2016, convertito in l. n. 160 del 20168. Di contro, i riferimenti a quei criteri e alla loro concreta applicazione, siccome puntualmente e diffusamente esposti nella relazione di consulenza, non trovano, da parte dell'appellante, alcuna precisa e motivata censura.
12. Alle conclusioni del consulente, proprio perché non sottoposte a specifiche e argomentate critiche, è dunque sufficiente fare rimando9. 8 Con D.M. n. 166/2017 il ha apportato al precedente Regolamento del 2009 le CP_1 CP_1 dovute modifiche e integrazioni, provvedendo altresì alla definizione dei criteri di inclusione ed esclusione di cui all'allegato A, quale parte integrante del provvedimento. In particolare, rientrano tra i criteri ricorrenti di inclusione: “assunzione del farmaco da parte della madre del soggetto tra il 20° e il
36° giorno dal concepimento (34-50 giorni dall'ultima mestruazione) (± 2 giorni per entrambi gli indicatori) periodo coincidente con l'embriogenesi degli arti;
danno bilaterale e grossolanamente simmetrico degli arti;
costante compromissione dei cingoli scapolare e pelvico (la compromissione dello sviluppo degli arti è associata all'ipoplasia del cingolo scapolare o pelvico)”. Sono, invece, criteri di esclusione: “malformazioni tipo amputazione;
malformazioni da sindrome da bande amniotiche (spesso classificati come trasversi); LRD post- assiali;
gravi LRD degli arti superiori che sono unilaterali;
gravi
LRD della porzione distale di un arto con porzione prossimale e cingolo completamente normali (spesso classificate come trasverse); malformazioni che vengono trasmesse alla prole (…) malformazioni terminali trasverse (…) come pure tra le longitudinali le postassiali e le multiple”. Il decreto prevede, inoltre, che “Nella considerazione che rimane un'area di incertezza nell'attribuzione di LRD a sindrome talidomidica, tale attribuzione dovrà essere risolta attraverso un'accurata diagnosi differenziale fondata su criteri clinici e genetico-molecolari sulla base della letteratura scientifica disponibile”. 9 Cass. 3881/2006: " La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, poiché ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, per cui non è qualificabile come una prova vera e propria e, come tale, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice del
Pag. 5 di 7 13. Ne consegue la conferma della sentenza impugnata.
14. Le spese del grado, che si liquidano in dispositivo sulla base del valore indeterminabile della controversia, seguono la soccombenza in difetto, negli atti introduttivi dei due gradi di giudizio, della declaratoria di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. condiziona l'esonero per i non abbienti.
15. Le spese di consulenza si pongono a carico di entrambe le parti10, nel cui comune interesse l'ausiliare ha espletato la sua prestazione11.
16. Stante l'esito dell'appello, ricorrono (e se ne dà atto) le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte che l'ha proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, con ricorso depositato il 7.9.2023, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Castrovillari, giudice del lavoro, n. 411/23, pubblicata in data 15.3.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere al ministero appellato le spese del grado che liquida in € 4.800 oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Pone a carico delle parti, in solido, le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio;
merito. Qualora sia stata disposta e ne condivida i risultati, il giudice non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità". Conforme è Cass. 22713/2015: " Il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione ...". Conf. Cass. n. 10668/2005 e n.
26694/2006. 10 Cass. 28094/2009: “In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza”. 11 Cass. 28572/2023: “La prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze …”.
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4. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dall'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 06/10/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Barbara Fatale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A norma dell'art. 31, c. 1 bis, del d.l. n. 207/2008, l'indennizzo si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965. 2 Che così recita: “L'indennizzo … è riconosciuto, a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965, anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Al fine dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia,
i predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009,
n. 163”. 3 Cass. 5794/1999: “Ai sensi dell'art. 445 cod. proc. civ. nelle controversie previdenziali che richiedono accertamenti tecnici la nomina di un consulente tecnico è obbligatoria per il giudice di primo grado, mentre è facoltativa per il giudice di appello, il quale, peraltro, a pena di nullità del procedimento di secondo grado, è tenuto a disporre la consulenza, se questa fu omessa nel giudizio di primo grado”. Cass.
4927/2004: “Nelle controversie in materia di previdenza o assistenza obbligatoria, relative a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali, che richiedono per il loro contenuto che si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una consulenza medico legale, specie a fronte di una domanda di parte in tal senso, costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza”. Cfr. anche Cass.
4428/1982. 4 Cass. 16182/2025: “La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, solo nei confronti della P.A. e in determinate attività o procedure