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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 11728/2021
Il Giudice del Tribunale di PO nord, Terza Sezione Civile, dott. Luciano Ferrara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 11728 del ruolo generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: una opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., proposta con atto di citazione da:
C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Sagliocco, C.F.
, con domicilio eletto in Aversa CE) alla via Atellana n. 19, PEC: C.F._2
Email_1
- Parte Opponente;
NEI CONFRONTI DI
società unipersonale a responsabilità limitata, con sede legale in via V. Alfieri n. 1, 31015 Controparte_1
- Conegliano (TV), C.F. rappresentata da con sede in Milano, Bastioni P.IVA_1 Controparte_2 di Porta Nuova n. 19, C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Maria De Chiara, CF: , con domicilio eletto, per quanto possa occorrere, ai C.F._3 sensi dell'art. 82 del r.d. 37/1934, presso la cancelleria del Tribunale, indirizzo PEC: Email_2
- Parte Opposta;
CONCLUSIONI
Così come precisate da parte opponente all'udienza del 24 ottobre 2024 e dall'opposta nei precedenti scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 25 ottobre 2021 ed iscritto a ruolo il successivo 4 novembre, il sig.
[...]
conveniva in giudizio la società al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo Pt_1 Controparte_1
n. 3522/2021, emesso dal Tribunale di PO Nord (R.G.N.8000/21) in data 1° settembre 2021, e notificato il 15 settembre 2021.
Il richiamato titolo monitorio ingiungeva all'opponente, quale fideiussore della Parte_2
, il pagamento in favore dell'opposta della complessiva somma di euro 688.348,40, oltre
[...] interessi e spese della procedura monitoria, quale insoluto del mutuo fondiario n. 51343942, a rogito del Notaio
Dott. (Rep. 12784 - Racc. 5157) del 7 dicembre 2005, stipulato dalla società debitrice Persona_1 principale con Banco di PO S.p.a., originario istituto bancario creditore.
In particolare, con il ricorso monitorio, aveva precisato quanto segue: Controparte_1
Il contratto di mutuo era stato stipulato in data 7 dicembre 2005 dalla società Parte_2 con l'istituto di credito Banco di PO S.p.a. (oggi Intesa San Paolo s.p.a.) per complessivi euro
[...]
800.000,00, da restituirsi in n. 20 rate semestrali posticipate, ed era stato oggetto di fideiussione specifica da parte dell'odierno opponente, sino alla concorrenza dell'importo finanziato.
La società poi fallita, si era resa inadempiente e aveva maturato Parte_2
l'esposizione debitoria riportata nel titolo monitorio opposto, pari ad euro 604.045,62 per rate di rientro scadute rimaste insolute, ed euro 84.302,78 per interessi di mora al tasso contrattuale.
Che in virtù di un'operazione di cartolarizzazione, avvenuta nel 2018, con Intesa San Paolo s.p.a., la società opposta, aveva acquistato un portafoglio di crediti deteriorati, tra cui rientrerebbe anche Controparte_1 quello oggetto di causa.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il eccepiva innanzitutto il difetto di legittimazione attiva Pt_1 in senso sostanziale dell'opposta, la quale, dunque, non avrebbe sufficientemente dimostrato di aver acquisito la titolarità del diritto di credito azionato in sede monitoria.
In merito alla fideiussione prestata, l'opponente lamentava, poi, la conformità del relativo regolamento al cd.
“schema ABI”, oggetto di censura da parte della Banca d'Italia, con il noto provvedimento n. 55/2005.
L'autorità di vigilanza, infatti, aveva riconosciuto il contrasto di tale diffuso schema contrattuale con l'art. 2, comma 2 lett. a) della legge n. 287/1990, in quanto la sua generale e diffusa applicazione da parte degli istituti di credito avrebbe realizzato una intesa restrittiva della concorrenza.
In quest'ottica, parte opponente sosteneva la nullità parziale della garanzia prestata, con particolare riferimento alla clausola derogatoria del termine di cui all'art. 1957, primo comma, c.c.
Sarebbe pertanto intervenuta la decadenza della banca dal diritto di escutere il fideiussore, in quanto la stessa non avrebbe rispettato il termine semestrale di cui all'art. 1957, primo comma, c.c., a norma del quale il creditore
è tenuto ad escutere, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, il debitore principale.
Pertanto concludeva, in accoglimento dei suesposti motivi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite. *** si costituiva in giudizio con comparsa di comparizione e risposta depositata in data 17 Controparte_1 gennaio 2022, concludendo, in rito, per l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di PO-
Sezione Specializzata per le imprese, e nel merito per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con concessione della provvisoria esecutività a norma dell'art. 648 c.p.c., e con vittoria di spese e competenze di giudizio.
***
All'esito della prima udienza cartolare del 10 marzo 2022, il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto formulata dall'opposta, e contestualmente, rilevato il mancato previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, previsto a pena di improcedibilità della domanda nei contenziosi in materia bancaria dall'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, assegnava alle parti il termine di legge per l'avvio del relativo procedimento, con rinvio all'esito alla data del 15 settembre 2022.
Veniva infruttuosamente esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, come da verbale negativo presente in atti, e alla successiva udienza venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
All'esito della successiva udienza del 5 ottobre 2023, tenutasi in modalità cartolare, preso atto della assenza di richieste istruttorie e della congiunta richiesta delle parti, il processo veniva rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 ottobre 2024.
In tale occasione, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
1. Va in primo luogo scrutinata l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale adito in favore del
Tribunale di PO – Sezione specializzata per le Imprese - sollevata dall'opposta nel suo atto introduttivo (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione): quest'ultima ha rappresentato che l'eccezione di nullità parziale del contratto di fidejussione avanzata dall'opponente per conformità al cd. modello ABI, in quanto relativa alla asserita violazione della normativa antitrust, rientrerebbe nel novero delle controversie attribuite alla competenza funzionale e inderogabile del Tribunale delle Imprese.
1.1 L'eccezione è infondata.
Sul piano normativo, vero è che a norma dell'art. 33, comma 2, della n. 287/1990, nel testo modificato dal D.L.
n. 1/2012, art. 2, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2012, le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della legge sono promossi davanti al Tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata, di cui al D.lgs. n. 168/2003, art. 1 e successive modificazioni. Tale competenza della sezione specializzata per le imprese attrae certamente anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con la legge antitrust, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto “a valle” implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata “a monte” (Cfr. Cass. 10.03.2021, n. 6523; Cass. 06.07.2022, n.
21429).
Tuttavia, è stato di recente chiarito che in materia va distinta, anche ai fini della competenza per materia, l'ipotesi in cui la domanda di nullità sia azionata in via principale o riconvenzionale dal consumatore (quale soggetto del mercato concorrenziale destinatario degli effetti della legge antitrust e come tale titolare di interessi giuridicamente rilevanti), dall'ipotesi in cui la nullità anticoncorrenziale sia invocata in via di mera eccezione.
Pertanto nell'ipotesi in cui la nullità del contratto riproduttivo di un'intesa anticoncorrenziale sia proposta in via di eccezione, va, per converso, applicato il principio secondo cui «La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale.» ( Cfr. Cass. n.
3248/2023; Cass. n. 33014/2023; Cass. Civ., Sez. I, n. 22305/2024).
Ne consegue, nel caso in esame, che l'eccezione di incompetenza va rigettata, in quanto la nullità del contratto di fideiussione dedotto in giudizio è stata sollevata in via di mera eccezione dall'opponente, al solo fine di paralizzare l'azione di condanna proposta in via principale dall'opposta (con il ricorso monitorio), ma non tende evidentemente a far accertare con efficacia di giudicato una questione (l'accertamento dell'illiceità dell'intesa restrittiva della concorrenza invocata) riservata alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa.
Facendo pertanto applicazione dei principi giurisprudenziali suesposti, dai quali questo giudicante non ritiene di doversi discostare, l'accertamento richiesto dall'opponente è di natura incidentale e non incide sul radicamento della competenza a decidere la causa in capo al giudice dell'opposizione, a norma dell'art. 645 c.p.c.
2. Va in secondo luogo respinta l'eccezione dell'opponente relativa al difetto di legittimazione attiva in senso sostanziale di in relazione al credito fatto valere in sede monitoria. Controparte_1
Quest'ultima, infatti, ha sufficientemente comprovato in giudizio di essere divenuta titolare del credito azionato in virtù di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, conclusa con l'originaria contraente in data 23 aprile
2018 (cfr. doc. 2 allegato al fascicolo monitorio). Tale documento attesta l'effettiva conclusione dell'operazione tra le parti, le quali ne hanno dato pubblica notizia a norma dell'art. 58 TUB mediante pubblicazione in G.U.
Quanto poi alla prova della inclusione del credito azionato in sede monitoria nell'alveo dell'operazione descritta,
l'opposta ha prodotto in atti sia la missiva con la quale aveva informato il debitore principale, la società
[...]
dell'avvenuto passaggio di titolarità del credito, sia la comunicazione fatta Parte_2 pervenire alla stessa dalla società cedente, attestante l'inclusione del credito stesso Controparte_3 nell'ambito dell'attività di cartolarizzazione (cfr. allegati 2 e 3 alle note di trattazione scritta depositate dall'opposta in vista dell'udienza del 12.01.2023). Pertanto, si ritiene che sussistano indizi gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., che consentono di sostenere che abbia acquisito la titolarità effettiva del credito per cui è causa. Controparte_1
3. Passando ad analizzare il merito della domanda monitoria, si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda, mentre spetta alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Nel caso che ci occupa, la banca opposta ha fondato la propria pretesa sul contratto di mutuo fondiario n.
51343942 del 7 dicembre 2005 (cfr. all.
4-5 al fascicolo monitorio), e ha dedotto che la società finanziata si era resa inadempiente nel pagamento delle rate di rientro previste dal rispettivo piano di ammortamento: il debito complessivo maturato, così come ricostruito dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB relativo al rapporto, del 4 ottobre 2021 (cfr. all. 6 al fascicolo monitorio), ammontava a complessivi euro 688. 348, 40.
Risulta, inoltre, che le obbligazioni assunte dalla in virtù del contratto Parte_2 richiamato sono state oggetto di fideiussione specifica prestata da , odierno opponente, ed altri, Parte_1 sino alla concorrenza di euro 800.000,00 (cfr. all.ti 7-9 al fascicolo monitorio).
L'opponente non ha specificamente dedotto (art. 115 c.p.c.) l'esistenza di fatti estintivi ulteriori dai quali poter desumere l'avvenuto pagamento, anche parziale, della somma ingiunta, per cui il credito riportato nel titolo monitorio opposto può dirsi accertato nel suo esatto ammontare.
4. Così ricostruita nell' an e nel quantum la sussistenza del diritto di credito invocato, va poi esaminata l'eccezione promossa dall'opponente, nella qualità di fideiussore della debitrice principale, relativa alla garanzia prestata.
In particolare, il ha eccepito la nullità parziale della garanzia prestata per violazione della normativa Pt_1 antitrust di cui alla legge n. 287/1990: tale fideiussione (all. 7), secondo la ricostruzione offerta, risulterebbe nulla poiché alcune sue clausole riprodurrebbero lo schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI nel luglio 2003, censurato con il provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005, che ne aveva appurato l'illegittimità in quanto suscettibile di configurare, per la sua diffusa e generalizzata applicazione da parte degli istituti di credito, una intesa restrittiva della concorrenza. La fideiussione prestata dal , dunque, costituirebbe pertanto un Pt_1 contratto stipulato “a valle” dell'intesa restrittiva vietata.
Dalla parziale nullità delle clausole contenute nella fideiussione deriverebbe, poi, il venir meno dell'obbligazione di garanzia per non aver, l'istituto bancario creditore, rivolto le proprie pretese, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, nei confronti del debitore principale.
L'eccezione così come formulata non può essere accolta.
Dagli atti emerge che la società pur non essendo ancora scaduta Pt_2 Parte_2
l'obbligazione principale derivante dal contratto di mutuo (in quanto il piano di ammortamento pattuito era ancora in corso di esecuzione), veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la sentenza n. 28 del 17 aprile 2014; e che la banca creditrice (l'allora Banco di PO S.p.a.) aveva presentato domanda di ammissione al passivo fallimentare in data 26 agosto 2014 (cfr. all.ti 4 e 5 alla comparsa di costituzione dell'opposta), venendo, così, successivamente ammessa al passivo fallimentare.
Sul punto, correttamente parte opposta ha dedotto che “Il fallimento del debitore principale determina la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 55, comma 2, l.fall., sicché dalla data della dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma 1,
c.c., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore…”. (Cass. n. 24296/2017).
Pertanto, l'istituto di credito opposto ha dimostrato che la propria dante causa aveva tempestivamente intrapreso le iniziative giudiziarie necessarie per il recupero del credito vantato nei confronti del debitore principale, in quanto il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. non era ancora spirato alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al passivo ex art. 93 l. fall.
Ciò comporta che, quand'anche dovesse pervenirsi alla dichiarazione di nullità parziale della fideiussione dedotta in giudizio, auspicata da parte opponente, l'istituto di credito opposto non potrebbe in ogni caso considerarsi decaduto dalla possibilità far valere le proprie istanze nei confronti del fideiussore, odierno opponente.
Se ne deduce, quindi, anche a prescindere dalla eventuale nullità della clausola contrattuale derogatoria dell'art. 1957, primo comma, c.c., in ogni caso la attuale e persistente validità ed efficacia dell'obbligazione di garanzia prestata dall'opponente.
5. In definitiva, l'opposizione va rigettata e per l'effetto va disposta la conferma del decreto ingiuntivo opposto, di cui va dichiarata l'esecutività.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in favore di parte opposta, in conformità ai parametri minimi contenuti nel D.M. 55/2014 (e s.m.i.), attesa la non particolare complessità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo (le memorie istruttorie depositate sono perlopiù riproduttive di tutto quanto già dedotto con rispettivi atti introduttivi).
P.Q.M.
Il Tribunale di PO nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, sulla presente opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3522/2021, emesso dal Tribunale di
PO Nord (R.G.N.8000/21) in data 1° settembre 2021, e lo dichiara esecutivo;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in euro
6.023,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge.
Aversa, 11 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara