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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/06/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
SEZIONE CIVILE N.R.G. 1048 /2024
Ordinanza a seguito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Visti l'articolo 127 ter e successive modifiche, nonché l'art. 281 sexies c.p.c., rilevato che con decreto che disponeva la trattazione scritta del presente procedimento i procuratori erano avvertiti della possibilità che la causa fosse definita con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le conclusioni e le domande formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta;
si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, omettendo lettura del dispositivo come da normativa sopra richiamata.
Si comunichi.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Pietro Paolo Arena, assistito dal
Funzionario addetto all'Ufficio per il processo, dott.ssa Antonella Raccuia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 1048 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, c. f. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in contrada Sfaranda Superiore, n. 123, rappresentato e difeso dall'avv. Maria
Manuela Varrica, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Castell'Umberto, via Carnevale
n. 87, è elettivamente domiciliato;
- ATTORE - CONTRO
, c. f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentino Giordano, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Messina, via Cesare Battisti n. 265, è elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA-
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: Come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
per proporre opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_2
29520249014617842000, notificata in data l1/09/2024, relativamente alla cartella N.
29520190004795929000 -ente impositore agenzia . gen. Controparte_3 riguardante un non meglio specificato danno erariale- dell'importo di € 40.954,95 di cui veniva richiesto il pagamento.
Eccepiva la nullità dell'opposta intimazione, poiché non preceduta dalla notifica della cartella quale atto prodromico e, pertanto, invocava l'estinzione del diritto di pretenderne il pagamento.
Sosteneva l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme richieste essendo abbondantemente decorso il termine quinquennale di prescrizione applicabile in materia e, subordinatamente, anche l'eventuale termine decennale.
Deduceva la carenza di motivazione e del contenuto minimo dell'atto amministrativo previsto dalla l. 241/1990.
Chiedeva, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, che venisse dichiarata la nullità o che venisse comunque annullata l'intimazione di pagamento relativamente alla cartella contestata, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio l' contestando interamente quanto Controparte_2 dedotto da parte attrice.
Eccepiva preliminarmente la decadenza di parte opponente dall'eccezione relativa alla mancata notifica dell'atto prodromico, spiegando che l'odierno attore aveva già ricevuto la notifica, in data
31/05/2023, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.29576202300000078000
e, in data 19.09.23, della comunicazione di iscrizione ipotecaria n.29520231460000016007, e che, pertanto, la suddetta eccezione avrebbe dovuto essere sollevata in seno al giudizio di opposizione ai suddetti atti. Sosteneva che la mancata impugnazione di tali atti comportava l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito.
Esponeva che, in ogni caso, la cartella sottesa all'intimazione impugnata era stata regolarmente notificata al debitore.
Contestava l'eccezione di prescrizione stante la notifica della cartella in data 7.10.2019, la successiva notifica in data 31/05/2023 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.29576202300000078000 e, in ultimo, in data 19.09.23, la notifica della suddetta comunicazione di iscrizione ipotecaria n.29520231460000016007, sostenendo che alle stesse non può che essere ricondotta certa efficacia interruttiva in merito del medesimo termine prescrizionale in questione.
Deduceva, altresì, l'infondatezza della doglianza relativa alla carenza di motivazione dell'atto impugnato poiché lo stesso risulta predisposto dal Concessionario in assoluta conformità al modello approvato, in ultimo e per effetto delle modifiche introdotte dalla L.n.130/22, con provvedimento dell' del 30/11/2022. Controparte_1
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte, la causa, istruita documentalmente, veniva decisa con la presente sentenza ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
2.- Parte opponente lamenta la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella sottostante.
L'art. 26 D.P.R. 602/1973 prevede che è onere dell'ufficiale della riscossione o di altri soggetti abilitati dal concessionario provvedere alla notificata della cartella di pagamento: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
Orbene, l'attore ha rilevato, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29520190004795929000,
l'inesistenza della avvenuta notificazione della stessa dal ché la nullità del correlato avviso di intimazione di pagamento oggi impugnato in relazione alla predetta cartella. Ad avviso della Suprema Corte, “Qualora la notificazione sia eseguita nelle forme prescritte dall'art. 140 cpc
è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, non essendo sufficiente che la raccomandata sia consegnata all'ufficio postale per la partenza (Cass. 25985/2014; Cass.
Sezioni Unite 627/2008) diversamente configurandosi la nullità della notificazione (Corte Cass.
2959/2012); e ancora “In ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario (D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, art. 26), va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, art. 26, u. c. e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, alinea, pertanto è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti, compreso l'inoltro al destinatario
e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. Qualora l'atto notificando non viene consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 890 del 1982, art.
8 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. (cfr.
Cass. civ. n. 31982/2023; v. anche Cass. Sez. Unite n. 10012/2021, Cass. n. 26374/2021, Cass.
n. 26660/2023).
Pertanto, era onere dell'Agente della Riscossione dimostrare la regolarità della notifica della cartella sopra indicata e richiamata nell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito.
Tuttavia, l' non ha provveduto ad assolvere a tale onere Controparte_2 probatorio: non risulta, infatti, agli atti alcuna documentazione idonea a provare l'avvenuta notifica, non potendosi intendere come tale la produzione dell'avviso di deposito nella casa comunale.
La suddetta cartella deve, pertanto, ritenersi mai notificata dal ché discende la nullità dell'intimazione di pagamento n. 29520249014617842000, limitatamente all'importo relativo alla cartella in contestazione.
Sul punto, basti richiamare l'insegnamento della giurisprudenza, secondo cui “La cartella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell'interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria, ed ha un contenuto necessariamente più ampio dell'avviso di mora, la cui notifica è prevista soltanto per il caso in cui il contribuente, reso edotto dell'imposta dovuta, non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge. La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta pertanto un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dal D. Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, art. 19, comma 3, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell'avviso di mora,
e che consente dunque al contribuente di impugnare quest'ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti”.
(Cass. civ. Sez. V, 11-01-2008, n. 476. Cfr. anche Cassazione a SS.UU. 16412/07, sostanzialmente conforme a Cass. 7649/06, 24975/06) e, più di recente, “La mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti (avviso di accertamento
o di liquidazione, cartella di pagamento, avviso di mora) attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3 anche impugnando il solo atto consequenziale notificatogli (nella specie l'avviso di mora) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nella specie la cartella di pagamento) (Cass.
S.U. 5791/08, S.U. 16412/07)” (Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-06-2011, n. 13082).
Ciò posto, non vale a mutare il convincimento di questo giudicante la deduzione dell'
[...]
secondo la quale parte attrice sarebbe decaduta dalla proposizione dell'eccezione di CP_1 mancata notifica dell'atto presupposto poiché la stessa avrebbe dovuto essere proposta in sede di opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (notificata in data
31.05.2023) o in sede di opposizione all'iscrizione ipotecaria (notificata in data 19.09.2023).
Orbene, in relazione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è opportuno osservare che secondo la Giurisprudenza di legittimità l'impugnazione di tale atto è una mera facoltà e non un obbligo per il destinatario: “il preavviso di iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R.
n. 602 del 1973, è impugnabile autonomamente, sebbene non compreso nell'elenco di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, rappresentando una mera facoltà e non un onere per il destinatario - il quale, in ogni caso, deve proporre il ricorso avverso la successiva iscrizione di ipoteca per evitare che diventi definitiva - poiché la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente una volta emessa l'iscrizione di ipoteca.” (cfr Cass. Civ. sez. trib. N. 23528/2024).
Con riferimento, invece, all'iscrizione ipotecaria va invece rilevato che non può trovare accoglimento la contestazione di parte convenuta, circa l'irretrattabilità del credito derivante dalla mancata impugnazione della stessa, poiché parte attrice ha fornito la prova dell'avvenuta opposizione versando in atti la copia della citazione in opposizione all'iscrizione ipotecaria proposta nei termini e pendente innanzi a questo Tribunale al n. R. G. 1302.2023. Secondo il principio della ragione più liquida, le domande possono essere esaminate sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande, conseguentemente l'opposizione va, dunque, in questi termini accolta e va annullata l'intimazione di pagamento n. 29520249014617842000, notificata in data 11/09/2024, per mancata notifica dell'atto presupposto costituito dalla cartella di pagamento n. 29520190004795929000, restando assorbita ogni ulteriore questione.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, avuto riguardo al valore della controversia ed all'entità delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1048/2024, vertente tra
[...]
(attore) e (convenuta), disattesa e respinta ogni diversa Pt_1 Controparte_1 istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- Accoglie l'opposizione ed annulla l'intimazione di pagamento n. 29520249014617842000, notificata il 11.09.2024, relativamente alla cartella alla cartella sottesa N.
29520190004795929000, -ente impositore relativo a “risarcimento danno erariale” CP_4 per gli anni 2007-2008-2009-2010-20112012-2016- dell'importo di € 40.954,95;
- Condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
, delle spese del giudizio che si liquidano in euro 2.900,00, per compensi, ed € Pt_1
545,00 per spese vive, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Patti, 18/06/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena