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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 15/01/2026, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 583/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ALBANO FILOMENA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16413/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210109474215000 2008
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 09720249102552728000 SPESE GIUDIZIO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 188/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 097 2024 9102552728 000 notificato in data 27.08.2024 afferente alla cartella di pagamento n. 097 2021 0109474215/000, di euro 1.090,03, derivante dall'iscrizione a ruolo delle spese di lite sulla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di
Roma n. 4540/04/2018 chiedendone l'annullamento.
La ricorrente eccepiva la mancata notifica dell'atto presupposto - la cartella di pagamento n. 097 2021
0109474215 000 asseritamente avvenuta il 04.12.2023 – la prescrizione decennale delle spese di giudizio richieste relative all' anno 2008 ai sensi dell'art. 2946 c.c., l'omessa notifica di un preventivo atto di accertamento.
Si costituiva in giudizio l'ADER chiedendo di dichiarare la infondatezza del ricorso, allegando la notifica della cartella di pagamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I.
Alla odierna udienza, la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare sollevata dalla ricorrente di omessa notifica dell'atto presupposto è infondata
La cartella di pagamento impugnata è stata notificata, mediante deposito presso la casa comunale, previa constatazione da parte del messo notificatore della precaria assenza del destinatario presso la propria residenza, a norma del quale: nei casi previsti dall'art.140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità previste dall'art. 60 del DPR 29 settembre 1973 n.
600 e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del
Comune.
Quanto al merito del presente giudizio, la cartella impugnata nasce da spese di lite sulla sentenza della
Corte di Giustizia Tributaria di Roma n. 4540/04/2018 ed essendo stata la sentenza depositata in data 26/06/2018, nessuna prescrizione si è verificata.
Per i motivi esposti il ricorso va rigettato
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 200,00 oltre accessori di legge, se dovuti, in favore di ciascuna delle parti costituite.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ALBANO FILOMENA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16413/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210109474215000 2008
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 09720249102552728000 SPESE GIUDIZIO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 188/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 097 2024 9102552728 000 notificato in data 27.08.2024 afferente alla cartella di pagamento n. 097 2021 0109474215/000, di euro 1.090,03, derivante dall'iscrizione a ruolo delle spese di lite sulla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di
Roma n. 4540/04/2018 chiedendone l'annullamento.
La ricorrente eccepiva la mancata notifica dell'atto presupposto - la cartella di pagamento n. 097 2021
0109474215 000 asseritamente avvenuta il 04.12.2023 – la prescrizione decennale delle spese di giudizio richieste relative all' anno 2008 ai sensi dell'art. 2946 c.c., l'omessa notifica di un preventivo atto di accertamento.
Si costituiva in giudizio l'ADER chiedendo di dichiarare la infondatezza del ricorso, allegando la notifica della cartella di pagamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I.
Alla odierna udienza, la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare sollevata dalla ricorrente di omessa notifica dell'atto presupposto è infondata
La cartella di pagamento impugnata è stata notificata, mediante deposito presso la casa comunale, previa constatazione da parte del messo notificatore della precaria assenza del destinatario presso la propria residenza, a norma del quale: nei casi previsti dall'art.140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità previste dall'art. 60 del DPR 29 settembre 1973 n.
600 e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del
Comune.
Quanto al merito del presente giudizio, la cartella impugnata nasce da spese di lite sulla sentenza della
Corte di Giustizia Tributaria di Roma n. 4540/04/2018 ed essendo stata la sentenza depositata in data 26/06/2018, nessuna prescrizione si è verificata.
Per i motivi esposti il ricorso va rigettato
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 200,00 oltre accessori di legge, se dovuti, in favore di ciascuna delle parti costituite.