Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 15/01/2026, n. 583
CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancata notifica atto presupposto

    La cartella di pagamento è stata notificata mediante deposito presso la casa comunale, con le modalità previste dall'art. 140 c.p.c. e art. 60 DPR 600/1973, e si ha per eseguita il giorno successivo all'affissione dell'avviso nell'albo del Comune.

  • Rigettato
    Prescrizione decennale spese di lite

    La cartella impugnata deriva da spese di lite relative a una sentenza depositata nel 2018, pertanto non vi è stata prescrizione.

  • Rigettato
    Omessa notifica preventivo atto di accertamento

    Non specificato nella motivazione della sentenza, ma implicitamente rigettato in quanto il ricorso è stato rigettato nel merito.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 15/01/2026, n. 583
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 583
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

    Testo completo