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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 05/11/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 91/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice Raffaele Russillo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.91/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da: sig. nato a [...] in data [...] c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
(SA) alla via Madonna di Loreto, rappresentato e difeso dall'avv. Trezza Massimiliano, giusto mandato conferito su foglio separato ed allegato all'atto di opposizione, ai sensi dell'art.83 com. 3 c.p.c. e art.10 d.p.r. 123/2001, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Polla (SA) alla via Luigi Curto,
Palazzo Saci, sc. A/5 attore-opponente contro P. VA , C.f. ), società costituita ai sensi Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07/06/2017con numero 35239.3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) ed EA AT (C.F. con studio in La Spezia (SP) alla C.F._2 C.F._3
Via Fontevivo n. 21/N, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 -La Spezia (SP). convenuta-opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in opposizione notificato in data 19/01/2022, il sig. spiegava Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 422/2020, R.G. n. 1337/2020, del 18/11/2020, emesso dal Tribunale di Lagonegro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato all'opponente oltre il termine previsto ex lege dall'art. 644 c.p.c., con ogni effetto e conseguenza di legge;
b) rigettare in ogni caso la richiesta di esecutività del decreto ingiuntivo opposto non sussistendone i presupposti previsti ex lege per la concessione;
c) accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n.422/2020 è viziato da nullità, per le motivazioni espresse in narrativa e per lo effetto disporne la revoca con ogni effetto e conseguenza di legge;
d) nel merito accertare e dichiarare che il credito azionato in giudizio è prescritto per decorso del termine di prescrizione previsto ex lege;
e) in ogni caso accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento de quo è usurario e che pertanto non sono dovuti interessi in ragione della nullità della relativa clausola;
f) accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione del tasso per indeterminatezza e dunque per violazione dell'art.117 TUB con ogni effetto e conseguenza di legge;
g) accertare e dichiarare che l'attore ha integralmente pagato il debito portato dal contratto di finanziamento azionato in giudizio, e comunque ha indebitamente pagato alla finanziaria una somma non dovuta a titolo di interessi in forza del contratto di prestito impugnato che sarà determinata in corso di causa a mezzo CTU maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria;
e per lo effetto rideterminare all'attualità l'esatto dare avere tra le parti imputando i pagamenti effettuati medio tempore al solo pagamento del capitale prestato in virtù del contrato di finanziamento;
h) in ogni caso dichiarare dovuta la restituzione del solo residuo capitale prestato in virtù dell'accertata gratuità del contratto, con eventuale restituzione dell'indebito che dovesse risultare, e con rideterminazione delle residue rate di prestito composte da sola sorta capitale;
i) condannare l'opposta al pagamento di spese e compensi professionali del giudizio come per legge.”. Resisteva l'opposta “ , instando per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva, in CP_1 via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società della somma di euro Parte_1 Controparte_1
9.200,79 o della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletando attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre VA e Cpa, nonché successive occorrende. Sosteneva “ , di aver adeguatamente provato il proprio credito, ed in particolare che il credito CP_1 vantato nei confronti dell'opponente fosse compreso nel contratto di cessione dei crediti a “ , CP_1 come dimostrato dal contratto prodotto nel fascicolo monitorio. In merito alla prescrizione del credito, l'opposta, premettendo che il termine di prescrizione decennale dei rapporti di finanziamento decorre dalla scadenza dell'ultima rata, ne sottolineava l'infondatezza, atteso che la documentazione in atti attestava che la carta era stata utilizzata fino al 2013, e nel 2017 era seguita la lettera di messa in mora. Con provvedimento del 23.09.2022 il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione e concedeva il termine per la presentazione della domanda di mediazione. All'udienza del 9 maggio 2023, assegnava i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., successivamente fissando per la data del 7 aprile 2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni. Il sottoscritto, nel frattempo appena subentrato, fissava l'udienza del 19 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni. A quest'ultima udienza tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; entro gli stessi le parti depositavano le comparse conclusionali ma non anche la memoria di replica.
È fondata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per avvenuta notifica oltre il termine di cui all'art. 644 cpc., per essere stato lo stesso depositato in data 18.11.2020 e notificato in data 11.01.2022. Purtuttavia, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel corso del quale devono valutarsi sia i presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento e sia il merito della pretesa creditoria. Ciò vale anche in caso di inefficacia del decreto ingiuntivo, divenuto tale per tardività della notifica sicché, in caso di opposizione, lo stesso deve essere trattato alla stregua di una comune domanda giudiziale, sulla quale il giudice dell'opposizione non può esimersi dal giudicare nel merito della questione (Corte Cassazione, sentenza n. 3908/2016).
In tali casi, infatti, il monitorio è da considerarsi come una domanda giudiziale ordinaria sulla quale, pertanto, deve instaurarsi il rapporto processuale, nonostante il procedimento venga incardinato dall'opponente, convenuto in senso sostanziale, che controbatte in relazione all'inefficacia del decreto ingiuntivo ma, contestualmente, resiste nel merito. Conseguentemente, il giudice dell'opposizione avrà il dovere di decidere, versando in ipotesi contenziosa ordinaria, tanto sull'eccezione di inefficacia che nel merito della esistenza della pretesa creditoria avviata con il ricorso per decreto ingiuntivo (in tal senso: Cass. civ. Sez. I, Sent., 13/06/2013, n. 14910. In precedenza: Cass. civ. Sez. III, 23/08/2011, n. 17478; Cass. civ. Sez. III, 28/08/2009, n. 18791).
Alla luce di tali principi, pur essendo il decreto ingiuntivo opposto divenuto inefficace, occorre vagliare la fondatezza dell'opposizione nel merito. Preliminarmente, va affermata la legittimazione ad agire con ricorso monitorio di “ ed anche la CP_1 legittimazione del sig. a proporre opposizione al decreto ingiuntivo n.422/2020. Parte_1
Invero, la giurisprudenza ha precisato che, proprio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro il quale la domanda è diretta (Cass. Civ.16069/2004). Va osservato, inoltre, che il credito vantato nei confronti dell'opponente è stato oggetto di una cessione di credito, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (cfr. documento n.4 fascicolo monitorio). Ciò posto, la domanda dell'opposto risulta fondata. Quanto alla titolarità del credito in capo a “ , dagli atti e documenti di causa emerge che il sig. CP_1 ha stipulato in data 28/12/1998 un contratto di finanziamento “OFFERTA A” (cfr. doc. 3 Parte_1 fascicolo monitorio), che prevedeva oltre al finanziamento, l'attivazione di una carta di credito revolving di lire 3.000.000, con TAN 20,40% e TAEG 22,42% per rimborsi con bollettini postali. Il sig. attivava la carta di credito ed in forza dell'attivazione e dell'utilizzo, riceveva gli estratti dei Pt_1 conti correnti relativi alla movimentazione di denaro generata dalla carta revolving in questione. Occorre precisare che parte opposta produce, a sostegno della propria domanda creditoria, copia del contratto di cessione. Alla luce di quanto precede, consegue che “ , abbia adeguatamente assolto l'onere probatorio CP_1 gravante sulla stessa in ordine alla titolarità del credito azionato con decreto ingiuntivo n. 422/2020. Sull'eccezione di prescrizione del credito avanzata dalla difesa dell'opponente, si rileva che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, nel contratto di mutuo (o di finanziamento) il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. III, 06 febbraio 2004, n. 2301; Cass., sez. III, 10 settembre 2010, n. 19291; Cass., sez. III, 30 agosto 2011, n. 17798). Orbene, poiché il contratto di finanziamento per prestito personale è stato stipulato tra la Findomestic spa ed il sig.
[...] in data 28.12.1998, pattuendo il pagamento della somma finanziata mediante la restituzione di rate Pt_1 mensili, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo o alla chiusura del rapporto (Cass. n. 28819 del 30/11/2017). Nel caso che ci occupa, la carta di credito veniva utilizzata fino all'anno 2013, mentre il 16.03.2017 il debitore, con racc.ta a.r., veniva costituito in mora. Pertanto, alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo non era ancora decorso il termine decennale così come stabilito dall'art. 2946 c.c.. La doglianza è, pertanto, priva di pregio. Parte attrice opponente eccepisce anche l'usurarietà degli interessi convenzionali moratori applicati al contratto di credito rotativo, in considerazione anche degli ulteriori costi previsti nel predetto contratto. Sul punto, occorre specificare che è la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.19597/2020 a precisare che nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto. Al riguardo, è opportuno evidenziare che nel contratto di finanziamento de quo, sottoscritto in data
28/12/1998, il TAN (20,40%) e il TAEG (22,42%) contrattualmente pattuiti non configurano la fattispecie di usura oggettiva, essendo ben al di sotto del tasso soglia pari al 36,96% (tasso medio 24,64%), relativo alle operazioni “altri finanziamenti effettuati da intermediari non bancari fino a 10 milioni” per il periodo sopraindicato. Orbene, dalle osservazioni precedentemente sviluppate emerge come gli interessi in concreto applicati al rapporto contrattuale non abbiano in alcun modo violato né superato il tasso di usura. Inoltre, l'attore non ha portato ulteriori elementi da cui sia possibile desumere il superamento del tasso soglia, limitandosi a dedurre genericamente la sussistenza di ulteriori costi nel contratto. Sul punto ci si limita ad osservare come la rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presupponga pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti (cfr. ex pluribus Cass. Sez. 1, Sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013). Giova da ultimo evidenziare come l'attore non sopperisca a tale lacuna neppure producendo consulenza tecnica di parte, di tal ché la richiesta di CTU volta a dimostrare l'usurarietà dei tassi applicati è risultata essere esplorativa e pertanto inammissibile. In proposito, la giurisprudenza ha precisato, in tema di inserimento per il calcolo del tasso soglia della commissione di massimo scoperto, come sia necessario dimostrare l'incidenza di tale costo nel determinare il superamento della soglia di usura, non potendo il deducente limitandosi ad una generica affermazione di tale superamento (Cass. Civ. 24013/2021). Quanto alla prova del credito, si evidenzia che, per granitico orientamento giurisprudenziale, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'Istituto di credito ed inerente al rimborso di un mutuo o di un finanziamento “non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca (cfr. Cass., Sez. I, 21 dicembre 2018, n. 33355; 6 giugno 2018, n. 14640; Cass., Sez. III, 29 ottobre 2016, n. 21092), ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata, nella specie ritenuta desumibile dalle certificazioni prodotte e dalla complessiva difesa del sig. che ha ammesso di aver pagato solo le prime rate del prestito Pt_1 ottenuto (cfr. Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 22 aprile 2010, n. 9541; 6 luglio 2001, n. 9209; Cfr. Cass. n. 21/2023). Difatti, è noto che in caso di inadempimento contrattuale il creditore che agisce per l'adempimento nei confronti del debitore deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr. Cass. SS.UU.,n. 13533/2001).
Nel caso in esame, la cessionaria ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante poiché ha depositato in atti, nel procedimento monitorio e nel presente giudizio, la fonte negoziale del credito vantato nei confronti del sig. ossia il contratto di finanziamento per prestito personale stipulato con Findomestic Parte_1 spa in data 28.12.1998 (v. all.to 3 fasc. monitorio), l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (v. all.to 5 fasc. monitorio) da cui si evince che il sig. ha pagato alcune rate fino al 10.05.2013, dando Parte_1 incontrovertibile prova dell'esecuzione del contratto di finanziamento. A ciò si aggiunga che la difesa dell'opponente non ha fornito la prova di eventuali elementi contrari alla sussistenza della debitoria del sig. , quali la presenza di un accordo transattivo, da provarsi Pt_1 necessariamente per iscritto ai sensi dell'art. 1967 c.c., o di patti sostitutivi e derogativi dell'iniziale contratto di finanziamento, anch'essi da provare per iscritto considerati i divieti di prova testimoniale in materia di pagamenti e contratti, né ha fornito prova di eventuali contestazioni avvenute ante causam rispetto al saldo debitore maturato in costanza di rapporto, sicché alla luce di tali concorrenti elementi si ritiene che la documentazione prodotta dalla è sufficientemente idonea a provare l'esistenza del credito CP_1 vantato nei confronti del sig. Parte_1
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, emerge l'assolvimento dell'onere probatorio da parte della convenuta opposta in relazione al credito azionato con ricorso per decreto ingiuntivo.
Nel presente giudizio, come detto, l'opposto ha prodotto tutta la documentazione contrattuale e contabile già illustrata, che consente la ricostruzione piena ed esaustiva dei rapporti tra le parti e fornisce prova di come si è giunti al saldo a debito oggetto della domanda monitoria. Risulta, dunque, provato ed accertato che al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo il credito vantato dalla creditrice opposta fosse pari ad euro 9.200,79 ricavati dalla somma dell'importo ceduto di euro 4.770,70, oltre interessi convenzionali sull'importo capitale dalla data di cessione alla data della domanda di ingiunzione;
risultano altresì dovuti i successivi interessi legali sulla sola sorte capitale sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella prevista misura minima, sul valore della causa confermato dal giudice (Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022), Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale, Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000, Compenso tabellare (valori minimi) € 1.311,00, oltre spese generali, cassa ed iva, se dovuta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- accoglie la domanda della e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento di euro CP_1
9.200,79, oltre interessi legali sulla sola sorte capitale sino al saldo.
Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore dell'opposta in complessivi euro 1.311,00, oltre VA, Cap e rimb. Forf. come per legge. Così deciso in data 5 novembre 2025 Il Giudice
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice Raffaele Russillo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.91/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da: sig. nato a [...] in data [...] c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
(SA) alla via Madonna di Loreto, rappresentato e difeso dall'avv. Trezza Massimiliano, giusto mandato conferito su foglio separato ed allegato all'atto di opposizione, ai sensi dell'art.83 com. 3 c.p.c. e art.10 d.p.r. 123/2001, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Polla (SA) alla via Luigi Curto,
Palazzo Saci, sc. A/5 attore-opponente contro P. VA , C.f. ), società costituita ai sensi Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07/06/2017con numero 35239.3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) ed EA AT (C.F. con studio in La Spezia (SP) alla C.F._2 C.F._3
Via Fontevivo n. 21/N, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 -La Spezia (SP). convenuta-opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in opposizione notificato in data 19/01/2022, il sig. spiegava Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 422/2020, R.G. n. 1337/2020, del 18/11/2020, emesso dal Tribunale di Lagonegro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato all'opponente oltre il termine previsto ex lege dall'art. 644 c.p.c., con ogni effetto e conseguenza di legge;
b) rigettare in ogni caso la richiesta di esecutività del decreto ingiuntivo opposto non sussistendone i presupposti previsti ex lege per la concessione;
c) accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n.422/2020 è viziato da nullità, per le motivazioni espresse in narrativa e per lo effetto disporne la revoca con ogni effetto e conseguenza di legge;
d) nel merito accertare e dichiarare che il credito azionato in giudizio è prescritto per decorso del termine di prescrizione previsto ex lege;
e) in ogni caso accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento de quo è usurario e che pertanto non sono dovuti interessi in ragione della nullità della relativa clausola;
f) accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione del tasso per indeterminatezza e dunque per violazione dell'art.117 TUB con ogni effetto e conseguenza di legge;
g) accertare e dichiarare che l'attore ha integralmente pagato il debito portato dal contratto di finanziamento azionato in giudizio, e comunque ha indebitamente pagato alla finanziaria una somma non dovuta a titolo di interessi in forza del contratto di prestito impugnato che sarà determinata in corso di causa a mezzo CTU maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria;
e per lo effetto rideterminare all'attualità l'esatto dare avere tra le parti imputando i pagamenti effettuati medio tempore al solo pagamento del capitale prestato in virtù del contrato di finanziamento;
h) in ogni caso dichiarare dovuta la restituzione del solo residuo capitale prestato in virtù dell'accertata gratuità del contratto, con eventuale restituzione dell'indebito che dovesse risultare, e con rideterminazione delle residue rate di prestito composte da sola sorta capitale;
i) condannare l'opposta al pagamento di spese e compensi professionali del giudizio come per legge.”. Resisteva l'opposta “ , instando per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva, in CP_1 via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società della somma di euro Parte_1 Controparte_1
9.200,79 o della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletando attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre VA e Cpa, nonché successive occorrende. Sosteneva “ , di aver adeguatamente provato il proprio credito, ed in particolare che il credito CP_1 vantato nei confronti dell'opponente fosse compreso nel contratto di cessione dei crediti a “ , CP_1 come dimostrato dal contratto prodotto nel fascicolo monitorio. In merito alla prescrizione del credito, l'opposta, premettendo che il termine di prescrizione decennale dei rapporti di finanziamento decorre dalla scadenza dell'ultima rata, ne sottolineava l'infondatezza, atteso che la documentazione in atti attestava che la carta era stata utilizzata fino al 2013, e nel 2017 era seguita la lettera di messa in mora. Con provvedimento del 23.09.2022 il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione e concedeva il termine per la presentazione della domanda di mediazione. All'udienza del 9 maggio 2023, assegnava i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., successivamente fissando per la data del 7 aprile 2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni. Il sottoscritto, nel frattempo appena subentrato, fissava l'udienza del 19 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni. A quest'ultima udienza tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; entro gli stessi le parti depositavano le comparse conclusionali ma non anche la memoria di replica.
È fondata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per avvenuta notifica oltre il termine di cui all'art. 644 cpc., per essere stato lo stesso depositato in data 18.11.2020 e notificato in data 11.01.2022. Purtuttavia, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel corso del quale devono valutarsi sia i presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento e sia il merito della pretesa creditoria. Ciò vale anche in caso di inefficacia del decreto ingiuntivo, divenuto tale per tardività della notifica sicché, in caso di opposizione, lo stesso deve essere trattato alla stregua di una comune domanda giudiziale, sulla quale il giudice dell'opposizione non può esimersi dal giudicare nel merito della questione (Corte Cassazione, sentenza n. 3908/2016).
In tali casi, infatti, il monitorio è da considerarsi come una domanda giudiziale ordinaria sulla quale, pertanto, deve instaurarsi il rapporto processuale, nonostante il procedimento venga incardinato dall'opponente, convenuto in senso sostanziale, che controbatte in relazione all'inefficacia del decreto ingiuntivo ma, contestualmente, resiste nel merito. Conseguentemente, il giudice dell'opposizione avrà il dovere di decidere, versando in ipotesi contenziosa ordinaria, tanto sull'eccezione di inefficacia che nel merito della esistenza della pretesa creditoria avviata con il ricorso per decreto ingiuntivo (in tal senso: Cass. civ. Sez. I, Sent., 13/06/2013, n. 14910. In precedenza: Cass. civ. Sez. III, 23/08/2011, n. 17478; Cass. civ. Sez. III, 28/08/2009, n. 18791).
Alla luce di tali principi, pur essendo il decreto ingiuntivo opposto divenuto inefficace, occorre vagliare la fondatezza dell'opposizione nel merito. Preliminarmente, va affermata la legittimazione ad agire con ricorso monitorio di “ ed anche la CP_1 legittimazione del sig. a proporre opposizione al decreto ingiuntivo n.422/2020. Parte_1
Invero, la giurisprudenza ha precisato che, proprio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro il quale la domanda è diretta (Cass. Civ.16069/2004). Va osservato, inoltre, che il credito vantato nei confronti dell'opponente è stato oggetto di una cessione di credito, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (cfr. documento n.4 fascicolo monitorio). Ciò posto, la domanda dell'opposto risulta fondata. Quanto alla titolarità del credito in capo a “ , dagli atti e documenti di causa emerge che il sig. CP_1 ha stipulato in data 28/12/1998 un contratto di finanziamento “OFFERTA A” (cfr. doc. 3 Parte_1 fascicolo monitorio), che prevedeva oltre al finanziamento, l'attivazione di una carta di credito revolving di lire 3.000.000, con TAN 20,40% e TAEG 22,42% per rimborsi con bollettini postali. Il sig. attivava la carta di credito ed in forza dell'attivazione e dell'utilizzo, riceveva gli estratti dei Pt_1 conti correnti relativi alla movimentazione di denaro generata dalla carta revolving in questione. Occorre precisare che parte opposta produce, a sostegno della propria domanda creditoria, copia del contratto di cessione. Alla luce di quanto precede, consegue che “ , abbia adeguatamente assolto l'onere probatorio CP_1 gravante sulla stessa in ordine alla titolarità del credito azionato con decreto ingiuntivo n. 422/2020. Sull'eccezione di prescrizione del credito avanzata dalla difesa dell'opponente, si rileva che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, nel contratto di mutuo (o di finanziamento) il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. III, 06 febbraio 2004, n. 2301; Cass., sez. III, 10 settembre 2010, n. 19291; Cass., sez. III, 30 agosto 2011, n. 17798). Orbene, poiché il contratto di finanziamento per prestito personale è stato stipulato tra la Findomestic spa ed il sig.
[...] in data 28.12.1998, pattuendo il pagamento della somma finanziata mediante la restituzione di rate Pt_1 mensili, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo o alla chiusura del rapporto (Cass. n. 28819 del 30/11/2017). Nel caso che ci occupa, la carta di credito veniva utilizzata fino all'anno 2013, mentre il 16.03.2017 il debitore, con racc.ta a.r., veniva costituito in mora. Pertanto, alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo non era ancora decorso il termine decennale così come stabilito dall'art. 2946 c.c.. La doglianza è, pertanto, priva di pregio. Parte attrice opponente eccepisce anche l'usurarietà degli interessi convenzionali moratori applicati al contratto di credito rotativo, in considerazione anche degli ulteriori costi previsti nel predetto contratto. Sul punto, occorre specificare che è la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.19597/2020 a precisare che nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto. Al riguardo, è opportuno evidenziare che nel contratto di finanziamento de quo, sottoscritto in data
28/12/1998, il TAN (20,40%) e il TAEG (22,42%) contrattualmente pattuiti non configurano la fattispecie di usura oggettiva, essendo ben al di sotto del tasso soglia pari al 36,96% (tasso medio 24,64%), relativo alle operazioni “altri finanziamenti effettuati da intermediari non bancari fino a 10 milioni” per il periodo sopraindicato. Orbene, dalle osservazioni precedentemente sviluppate emerge come gli interessi in concreto applicati al rapporto contrattuale non abbiano in alcun modo violato né superato il tasso di usura. Inoltre, l'attore non ha portato ulteriori elementi da cui sia possibile desumere il superamento del tasso soglia, limitandosi a dedurre genericamente la sussistenza di ulteriori costi nel contratto. Sul punto ci si limita ad osservare come la rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presupponga pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti (cfr. ex pluribus Cass. Sez. 1, Sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013). Giova da ultimo evidenziare come l'attore non sopperisca a tale lacuna neppure producendo consulenza tecnica di parte, di tal ché la richiesta di CTU volta a dimostrare l'usurarietà dei tassi applicati è risultata essere esplorativa e pertanto inammissibile. In proposito, la giurisprudenza ha precisato, in tema di inserimento per il calcolo del tasso soglia della commissione di massimo scoperto, come sia necessario dimostrare l'incidenza di tale costo nel determinare il superamento della soglia di usura, non potendo il deducente limitandosi ad una generica affermazione di tale superamento (Cass. Civ. 24013/2021). Quanto alla prova del credito, si evidenzia che, per granitico orientamento giurisprudenziale, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'Istituto di credito ed inerente al rimborso di un mutuo o di un finanziamento “non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca (cfr. Cass., Sez. I, 21 dicembre 2018, n. 33355; 6 giugno 2018, n. 14640; Cass., Sez. III, 29 ottobre 2016, n. 21092), ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata, nella specie ritenuta desumibile dalle certificazioni prodotte e dalla complessiva difesa del sig. che ha ammesso di aver pagato solo le prime rate del prestito Pt_1 ottenuto (cfr. Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 22 aprile 2010, n. 9541; 6 luglio 2001, n. 9209; Cfr. Cass. n. 21/2023). Difatti, è noto che in caso di inadempimento contrattuale il creditore che agisce per l'adempimento nei confronti del debitore deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr. Cass. SS.UU.,n. 13533/2001).
Nel caso in esame, la cessionaria ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante poiché ha depositato in atti, nel procedimento monitorio e nel presente giudizio, la fonte negoziale del credito vantato nei confronti del sig. ossia il contratto di finanziamento per prestito personale stipulato con Findomestic Parte_1 spa in data 28.12.1998 (v. all.to 3 fasc. monitorio), l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (v. all.to 5 fasc. monitorio) da cui si evince che il sig. ha pagato alcune rate fino al 10.05.2013, dando Parte_1 incontrovertibile prova dell'esecuzione del contratto di finanziamento. A ciò si aggiunga che la difesa dell'opponente non ha fornito la prova di eventuali elementi contrari alla sussistenza della debitoria del sig. , quali la presenza di un accordo transattivo, da provarsi Pt_1 necessariamente per iscritto ai sensi dell'art. 1967 c.c., o di patti sostitutivi e derogativi dell'iniziale contratto di finanziamento, anch'essi da provare per iscritto considerati i divieti di prova testimoniale in materia di pagamenti e contratti, né ha fornito prova di eventuali contestazioni avvenute ante causam rispetto al saldo debitore maturato in costanza di rapporto, sicché alla luce di tali concorrenti elementi si ritiene che la documentazione prodotta dalla è sufficientemente idonea a provare l'esistenza del credito CP_1 vantato nei confronti del sig. Parte_1
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, emerge l'assolvimento dell'onere probatorio da parte della convenuta opposta in relazione al credito azionato con ricorso per decreto ingiuntivo.
Nel presente giudizio, come detto, l'opposto ha prodotto tutta la documentazione contrattuale e contabile già illustrata, che consente la ricostruzione piena ed esaustiva dei rapporti tra le parti e fornisce prova di come si è giunti al saldo a debito oggetto della domanda monitoria. Risulta, dunque, provato ed accertato che al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo il credito vantato dalla creditrice opposta fosse pari ad euro 9.200,79 ricavati dalla somma dell'importo ceduto di euro 4.770,70, oltre interessi convenzionali sull'importo capitale dalla data di cessione alla data della domanda di ingiunzione;
risultano altresì dovuti i successivi interessi legali sulla sola sorte capitale sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella prevista misura minima, sul valore della causa confermato dal giudice (Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022), Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale, Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000, Compenso tabellare (valori minimi) € 1.311,00, oltre spese generali, cassa ed iva, se dovuta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- accoglie la domanda della e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento di euro CP_1
9.200,79, oltre interessi legali sulla sola sorte capitale sino al saldo.
Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore dell'opposta in complessivi euro 1.311,00, oltre VA, Cap e rimb. Forf. come per legge. Così deciso in data 5 novembre 2025 Il Giudice