Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/05/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.g. 459 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Ernesta Tarantino Presidente relatore
2) dott.ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere
3) dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
TRA
in persona Parte_1 dell'institore avv. Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide di Pantaleo e Giovanni Ronconi
Appellante/Appellato incidentale
E
CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Bianca Maria Losacco e Sabino Annoscia
Appellato/Appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1
(d'ora in avanti, per brevità, SE) con qualifica di “operatore di esercizio”
[...]
parametro 140 e mansioni di “autista” - ha lamentato l'erronea determinazione della retribuzione percepita durante il periodo feriale.
In particolare, il lavoratore ha chiesto innanzitutto che fosse accertato il proprio diritto ad ottenere l'inclusione nella retribuzione dovuta per le ferie annuali anche dei compensi, calcolati sulla media dell'anno precedente o dell'altro periodo di riferimento ritenuto di giustizia, maturati a titolo di diarie e trasferte (previste dagli artt. 20/A e 21/A del c.c.n.l. del 23 luglio 1976), indennità giornaliera (prevista al punto 5, lett. a, dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981) e indennità domenicale (di cui al punto 5, lett. b, dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981), nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2020, di ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva aziendale a titolo di indennità domenicale integrativa (di cui all'art. 4, punto 3, del verbale di accordo aziendale del 13 dicembre 2019), compenso di produttività guida a pieno (ex art. 17 sub 2 del verbale di accordo del 13 dicembre 2019), compenso di produttività guida a vuoto (ex art. 17 sub 3 del verbale di accordo del 13 dicembre 2019), compenso di riserva (ex art. 17 sub 4 del verbale di accordo del 13 dicembre 2019), compenso di flessibilità (ex art. 17 sub 5 del verbale di accordo del 13 dicembre 2019), previa, ove necessario, disapplicazione di eventuali norme di legge e/o contratti collettivi nazionali e aziendali in contrasto con la Direttiva Comunitaria Europea n.
88/2003.
Ha domandato, altresì, che SE fosse condannata al pagamento in suo favore delle differenze retributive, da quantificarsi in separato giudizio in caso di mancata spontanea ottemperanza da parte della società convenuta, spettanti dalla data di assunzione sino al deposito del ricorso (considerando nella base di calcolo diarie e trasferte, indennità giornaliera e indennità domenicale) e dal 1° gennaio 2020 sino alla medesima data (considerando nella base di calcolo, diarie e trasferte, indennità giornaliera e indennità domenicale nonché l'indennità domenicale integrativa, compenso di produttività guida a pieno, compenso di produttività guida a vuoto, compenso di riserva, compenso di flessibilità), oltre accessori e spese di lite.
A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato alcune pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea secondo le quali la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una
2 diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie è in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
La SE si è costituita contestando integralmente il ricorso e chiedendone il totale rigetto.
2. Con sentenza n. 3490/2023 del 7.12.2023, il Tribunale di Bari ha così statuito sulla domanda:
“accoglie il ricorso e per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione inclusiva delle indennità indicate in ricorso, nei termini di cui in motivazione;
per l'effetto, condanna la società intimata al pagamento in favore del ricorrente delle relative differenze retributive maturate dal 1.7.2019 al deposito del ricorso, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo, nei termini di cui in motivazione;
condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1500,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.”.
La domanda, in base al richiamo a quanto addotto in motivazione, è stata disattesa in relazione alla pretesa del ricorrente di vedere inclusi, ai fini di cui sopra, l'indennità domenicale, l'indennità domenicale integrativa, il compenso di produttività guida a pieno e il compenso di produttività guida a vuoto.
3. Avverso la sentenza di primo grado la SE ha interposto appello mediante ricorso del 3.6.2024, dolendosi della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo che, in riforma della stessa, la domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio venga integralmente rigettata.
Con apposita memoria dell'11.4.2025 il lavoratore ha resistito al gravame, spiegando al contempo appello incidentale.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 22.4. 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
Prima di procedere alla disamina dell'appello delle va sottolineato che il lavoratore CP_2
non ha proposto appello incidentale al fine di ottenere il riconoscimento della inclusione CP_1
nella retribuzione per ferie anche delle voci di indennità domenicale e indennità domenicale integrativa, con la conseguenza che sul punto la sentenza è passata in giudicato.
3 4. L'appello proposto da SE consta di cinque motivi di doglianza.
4.1. Con il primo motivo l'appellante denuncia l'erronea applicazione dell'art. 7 della Direttiva CE
n. 88/2003 nonché dell'art. 2109 c.c. e dell'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, l'erronea e contraddittoria motivazione in ordine alla nozione di retribuzione feriale, dell'art 36 della
Costituzione, nonché l'omesso esame di questioni decisive espressamente prospettate.
In particolare, SE censura la sentenza impugnata laddove, sulla scorta della giurisprudenza della
UE, afferma che la retribuzione delle ferie annuali dev'essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, onde evitare il rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie.
La società deduce che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 – che, come tutte le direttive, stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'UE devono realizzare – si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno, senza individuare alcun criterio di calcolo della relativa retribuzione.
Evidenzia altresì che la materia delle ferie del personale autoferrotranviario è disciplinata, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1 del r.d. n. 148 del 1931, dall'autonomia collettiva, la quale fa riferimento alla “retribuzione normale” utile ai fini del calcolo degli istituti indiretti (artt. 5 e 6 del c.c.n.l. del 23 luglio 1976). L'azienda aveva pienamente rispettato le previsioni del contratto collettivo, per cui – contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, che aveva richiamato delle pronunce inconferenti rispetto al caso di specie – non era ravvisabile alcuna violazione dell'art. 36
Cost. o della Direttiva della Comunità Europea n. 88/2003.
Osserva, inoltre, che il Tribunale non si era pronunciato sulle obiezioni sollevate dalla difesa della società relative al fatto che il diritto ad ottenere l'inclusione nella retribuzione feriale delle voci rivendicate, al più, poteva essere riferito al “periodo minimo” (pari, nella specie, a 24 giorni) e che comunque l'indennità feriale doveva essere calcolata inserendo solo gli emolumenti a carattere fisso e continuativo, con esclusione cioè di tutti i compensi corrisposti in modo saltuario o variabile.
4.2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 39 Cost. e degli artt. 1322 e
2067 e ss. c.c.
Segnatamente, censura la parte della sentenza appellata in cui è stato disatteso il principio – desumibile dal citato art. 39 – secondo cui il contratto collettivo, che reca la disciplina concreta del trattamento economico dei lavoratori, deve considerarsi inderogabile e possiede la stessa autorità
4 normativa delle fonti di diritto ordinarie.
4.3. Il terzo motivo imputa alla sentenza impugnata la carenza o la contraddittorietà della motivazione circa i criteri di inclusione delle voci che devono comporre la retribuzione feriale, con particolare riguardo al disagio che tali voci devono compensare e al nesso intrinseco con le mansioni svolte dal lavoratore.
Parte appellante premette che, per poter essere incluse nella retribuzione feriale, le indennità devono avere natura prettamente retributiva, devono essere “intrinsecamente connesse” alle mansioni svolte, devono andare a compensare uno “specifico disagio” patito dal lavoratore e, infine, dalla loro mancata inclusione deve derivare un “effetto dissuasivo” rispetto all'esercizio del diritto a fruire del periodo feriale.
Rileva che, nel caso di specie, la controparte si era limitata ad elencare in maniera generica alcune indennità affermando che esse sono intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte, ma senza illustrare le caratteristiche e la natura delle indennità stesse né indicare il disagio collegato alla specifica mansione assegnata e neppure dimostrare che tali voci retributive erano ricollegabili allo specifico status professionale.
4.4. Nel quarto motivo viene addebitato al Tribunale l'omessa o erronea valutazione delle risultanze documentali (buste paga, accordi aziendali e contratti collettivi) con riferimento alle voci retributive di cui si richiede l'inclusione, con particolare riguardo alla continuità nella percezione ed alla apprezzabilità degli importi percepiti.
Ribadito che il trattamento economico applicato al lavoratore in ferie del settore autoferrotranviario
è sempre stato quello della retribuzione c.d. “normale” (con l'esclusione, dunque, di tutti quegli elementi non continuativi e fissi), la società deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla controparte, le indennità di cui è stato chiesto l'inserimento nella retribuzione feriale non sono percepite in maniera fissa e continuativa, sicché il Tribunale aveva erroneamente accolto la domanda in relazione ad emolumenti corrisposti soltanto in ragione della disponibilità effettiva dei lavoratori.
L'appellante passa in rassegna le varie indennità riconosciute dal primo Giudice (indennità di trasferte e diarie;
indennità giornaliera;
compenso di riserva e compenso di flessibilità), evidenziando, da un lato, la non continuità della relativa percezione e, dall'altro, l'insussistenza del prospettato nesso intrinseco con le mansioni svolte dalla controparte.
5 4.5. Tramite il quinto motivo la società si duole dell'omesso esame delle risultanze documentali
(buste paga) e lamenta l'erroneità o comunque l'insufficienza della motivazione della sentenza appellata in ordine alla valutazione del c.d. “effetto dissuasivo”.
La censura attiene alla parte della pronuncia impugnata in cui il primo Giudice ha ritenuto che la mancata inclusione nella retribuzione feriale di alcune voci retributive avrebbe potuto indurre il lavoratore a rinunciare alle ferie.
Partendo dall'assunto secondo cui la retribuzione relativa al periodo feriale non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria, SE nega che la mancata inclusione nel calcolo della retribuzione feriale degli elementi indicati dalla controparte abbia inciso al punto da disincentivare il lavoratore ad esercitare il proprio diritto alle ferie. Operando un raffronto tra la retribuzione globale di fatto annuale percepita e l'ammontare complessivo di tutti gli emolumenti rivendicati, difatti, la mancata inclusione di tali voci avrebbe avuto un'incidenza sulla retribuzione complessiva davvero minima.
Parte appellante deduce, altresì, che in ogni caso l'inclusione nella retribuzione feriale delle voci rivendicate dev'essere riferito, come stabilito dalla stessa Corte di Giustizia, al periodo minimo di durata delle ferie (4 settimane, equivalenti a 24 giorni), sicché, non può trovare accoglimento la richiesta di inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale dei giorni eccedenti tale
“minimo garantito” pari a 24 giorni.
5. resisteva e proponeva a sua volta gravame incidentale in ordine alla mancata inclusione CP_1
nel calcolo retribuzione per ferie del compenso di produttività guida a pieno e compenso di produttività guida a vuoto.
6. Muovendo dal gravame di SE, ritiene questa Corte che le doglianze che sorreggono il gravame, esaminabili congiuntamente perché connesse, possano trovare solo parziale accoglimento, risultando per il resto infondate per le ragioni di seguito esposte.
6.1. Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n.
88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso UE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06,
e altri). Persona_1
6 Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E.
e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 e anche la causa To.He. del 13/12/2018, C- Per_2
385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza
(cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
6.2. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. “Europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo
Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile),
7 interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
«…Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro.
Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte
Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011).
Su questa scia, Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha, per esempio, statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base».
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una
8 situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., EU:C:2009:18, punto Persona_3 Persona_1
60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13
Per_ dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza UE 15 settembre
2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni a esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate e applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
6.3. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della
9 retribuzione da erogare durante il periodo feriale – e in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio – non ha in questa sede alcuna rilevanza.
E infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, e hanno perciò
«valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 e ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Parimenti non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del ccnl di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare della Dorettiva 2003/88/CE sopra citata.
6.4. Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass. n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione in esame).
7. Ora, chiarito quanto sopra, e procedendo all'esame delle singole voci retributive, il fatto che l'indennità di trasferta/diaria ridotta (voce che è stata riconosciuta dal Tribunale), prevista dall'art. 21 del c.c.n.l. del 23 luglio 1976, spettante al personale di macchina nell'ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio (l'art. 20 relativo all'indennità di trasferta riguarda, invece, il personale degli impianti fissi), possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.).
10 Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la
“normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante la quale, tra l'altro, ha erogato, come voce distinta, quella del ticket buono pasto;
v. buste paga in atti); sicché, in mancanza di ulteriori allegazioni da parte di , ben non si comprende quali spese sarebbero state in Pt_1 concreto rimborsate con la voce “diaria” in questione.
Inoltre, la "franchigia" delle sei ore continuative, a parere della Corte, è indicativa - più che dell'assenza di spese (come opina la società appellante) - della correlazione dell'indennità al particolare disagio che risulta, appunto, maggiormente significativo con l'aumento delle ore di servizio.
Da notare, poi, che a norma dell'art. 21, comma 4, “quando l'assenza dalla residenza supera le 24 ore continuative, il personale di cui trattasi fruisce, a decorrere dal secondo periodo di 24 ore, del trattamento di trasferta previsto dal precedente art.20”.
7.1. Né sembra dispiegare rilevanza il richiamato art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, afferendo esso alla diversa fattispecie della determinazione dell'imponibile fiscale in caso di erogazione di indennità di trasferta (a prescindere, dunque, da qualsiasi riscontro obiettivo circa l'effettiva natura dell'indennità in parola).
7.2. Tanto premesso, condivisibilmente Cass. n. 17253/2018, per quanto qui rileva, ha evidenziato che “il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro, come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio, anche se non è da escludere, a priori, che possa esservi una (residuale) componente retributiva, onde spetta al giudice del merito stabilire, in relazione al contenuto delle specifiche pattuizioni contrattuali, quale parte di tale indennità abbia funzione risarcitoria e quale, invece, funzione retributiva;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale
11 collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti, ipotesi in cui non è identificabile la connotazione tipica della "trasferta in senso proprio", costituita dalla temporanea dislocazione del lavoratore in un luogo diverso dalla normale sede di lavoro. In questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale
e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc.” (cfr. anche Cass. n. 3278/2004, n.
27826/2009 e n. 18479/2014).
Su questa scia si colloca anche:
- Cass. n. 6294/2022, la quale ha statuito, in una fattispecie caratterizzata (così si è espressa la Corte di merito, sul punto confermata dalla Suprema Corte) dalla corresponsione di un'indennità di trasferta avente “carattere stabile e non contingente”, che “in considerazione delle caratteristiche dell'indennità di trasferta e della conseguente natura retributiva dell'emolumento accertata dalla sentenza impugnata, può affermarsi la correttezza della decisione della Corte nell'inclusione dell'indennità di trasferta nella retribuzione ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione convenzionale di riferimento da applicare ai fini contributivi”;
- Cass. n. 24594/2018, la quale ha precisato come, ai fini dell'identificazione dei caratteri propri della retribuzione, rilevano sicuramente (tra gli altri): a) la continuità, periodicità e obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto, b) l'assenza di giustificativi di spesa, c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa, d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa.
In termini si veda, da ultimo, Cass. n. 14011/2024 (nonché Cass. nn. 11760 e 13321/2024, che hanno rigettato il quarto motivo di ricorso di F.S.E. che attingeva l'erroneo computo nella base di calcolo delle indennità di trasferta e diaria ridotta) che, in tema di diaria ridotta ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di Appello posto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. nn. 13425/2019 e 3758/2021).
7.3. Stesso discorso va fatto in relazione:
A) al compenso di riserva;
l'art. 17 punto 4 del verbale di accordo del 13 dicembre 2019 prevede
12 che “al personale comandato in turno di riserva”, ossia a presentarsi in servizio rimanendo a disposizione dell'azienda, «… verrà riconosciuto un compenso giornaliero pari a 8,00 €. Le prestazioni di guida con o senza trasporto passeggeri effettuate nel corso di tale turno saranno valorizzate con i compensi corrispondenti (3,30€/h se con trasporto passeggeri;
1,60€/h senza trasporto passeggeri e retribuite per la parte eccedente gli 8€ del compenso per il turno di riserva)». È evidente che detto compenso è correlato al disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle mansioni dell'operatore di esercizio che rimane a disposizione dell'azienda e pronto a presentarsi sul posto di lavoro su chiamata del datore, per svolgere la mansione “di guida”;
B) al compenso di flessibilità; il successivo punto 5 dell'art. 17 cit. prevede che «per ogni ora di servizio successiva alla undicesima, l'azienda riconoscerà un compenso di flessibilità pari a €
1,60». Ancora una volta, si tratta di emolumenti correlati alle specifiche mansioni di guida o se vogliamo destinati a compensare in modo specifico “il personale viaggiante” e non altri, come si desume chiaramente dal preambolo dell'intero Accordo e dai primi articoli dello stesso.
Tale emolumento, a seguito della entrata in vigore della nuova contrattazione aziendale di cui si è detto, ha pacificamente sostituito la precedente indennità “di fuori nastro” (la quale era appunto riservata al “settore esercizio – personale turnista viaggiante”, v. pag. 1 dell'accordo del 1° agosto
1997, cioè una voce correlata al maggiore disagio derivante al lavoratore dall'attività di lavoro normalmente svolta).
In relazione a tali emolumenti, quindi, va disatteso l'appello proposto dalla società.
7.4. L'appello va pure disatteso laddove intende negare che nel computo della retribuzione feriale possa essere inclusa l'indennità giornaliera di presenza di cui all'art. 5 lett. A) dell'Accordo
Nazionale del 21 maggio 1981.
Non v'è dubbio, infatti, che l'indennità giornaliera di presenza di cui al punto 5, lett. a), dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, sia a tutti gli effetti una componente predeterminata della retribuzione in quanto pagata per ogni effettiva giornata di prestazione (0,52 euro al giorno) ed
è quindi intrinsecamente legata allo svolgimento della mansione lavorativa. Essa dunque costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribuita indistintamente a tutto il personale ad eccezione di quello che non ha diritto ad essere retribuito.
Non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dalla base di computo.
13 8. A questo punto, deve passarsi, per ragioni di ordine logico, all'esame del gravame incidentale nella parte in cui il lavoratore si duole della circostanza che il Giudice di prime cure ha ritenuto di non includere nella base di calcolo della retribuzione per ferie, i compensi di produttività guida a pieno e a vuoto.
L'appello incidentale è fondato.
Invero, sempre con il citato verbale di accordo del 13.12.2019, con l'art. 17 comma 2, è stato istituito “un compenso di produttività commisurata alle ore effettive di guida finalizzate al trasporto dei passeggeri nella misura di 3,30 € per ogni ora” e il successivo comma 3 prevede che “per le ore di guida comandate e non finalizzate al trasporto dei passeggeri sarà riconosciuto un compenso pari a 1,60 € per ora”.
Per cui è di tutta evidenza che (anche) detti compensi sono intrinsecamente correlati allo svolgimento delle specifiche mansioni (di guida) finalizzate al trasporto passeggeri e non, come tali rientranti, in modo specifico, nel profilo professionale dell'operatore di esercizio.
Per cui detti emolumenti, di fatto, da un lato risultano connessi, come visto sopra, ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame;
dall'altro, hanno concorso a determinare la retribuzione “normale” - o se vogliamo -
“ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano, al contempo, concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali.
9. Riprendendo la disamina dei motivi di appello di è fondato il motivo relativo alle CP_2
modalità di calcolo delle differenze e al numero minimo di ferie annuali.
A fronte del rinvio del giudicante ai sensi dell'art. 118 c.p.c. ad altre pronunce del Tribunale ove la garanzia retributiva è individuata in 28 giorni, nel senso che “i lavoratori devono essere esonerati dai loro obblighi di lavoro per quattro settimane di calendario”, occorre rammentare che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024) i giorni eccedenti le quattro settimane di ferie ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (così Cass., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie, come correttamente dedotto da SE.
Tuttavia, la Corte precisa che il valore medio giornaliero da moltiplicare per il numero (24) di ferie
14 “minime”, va ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio “rappresentativo” (cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute, come esattamente evidenziato nella sentenza impugnata), per il divisore contrattuale (30) previsto dall'art. 15 del c.c.n.l. di categoria del 23 luglio 1976 da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione “e dei compensi previsti dall'art. 14” (il quale riguarda espressamente anche la retribuzione feriale): tutti infatti si determinano (al pari della retribuzione erogata per il periodo feriale “normale”, qui ritenuto inadeguato) “dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili”, per cui, in sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, indipendentemente da quelli di effettiva presenza.
10. Con riguardo alla dedotta esiguità, occasionalità o mancata percezione in talune annualità delle indennità riconosciute come dovute, si tratta di profili che non incidono sul diritto del lavoratore al relativo computo nella retribuzione feriale (in quanto, come già detto, correlate allo status e alla qualifica professionale posseduti nonché al contenuto delle mansioni svolte a prescindere dalla variabilità dei corrispondenti importi: v. al riguardo Cass., Sez. L, n. 13932/2024 sull'effetto deterrente che può realizzarsi anche a fronte dell'esclusione dal computo della retribuzione dovuta durante le ferie di talune indennità di importo variabile previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate), ma che - potendo al più riverberarsi sull'ammontare delle differenze retributive spettanti al lavoratore - potrebbero formare oggetto di delibazione in seno a un eventuale giudizio di quantificazione.
11. Occorre a questo punto considerare l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle indennità invocate dal dipendente e sinora passate in rassegna, che costituisce presupposto imprescindibile affinché possa essere apprezzata la potenziale dissuasione dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie, che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare, in quanto un'incidenza non significativamente apprezzabile non potrebbe svolgere detta funzione dissuasiva.
In proposito è opportuno rimarcare che rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie. Pertanto, il fatto che il datore di lavoro sia esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
11.1. Il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in
15 definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Per cui, tale incidenza non può ragionevolmente essere valutata paragonando l'importo (annuo) delle singole indennità alla complessiva retribuzione annua.
Similmente, poco rilevante ai fini di inferire l'occasionalità dell'erogazione delle suddette indennità
è il dato dell'esiguità degli importi corrisposti in relazione a talune indennità, giacchè ciò che rileva, piuttosto, è il dato non contestato della pacifica erogazione continuativa di detti emolumenti quale si rileva dalla quasi totalità delle buste paga in atti.
Sul punto deve rammentarsi (cfr. UE 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione».
Come da ultimo ribadito da Cass. n. 13932 del 2024 (in particolare v. punti 26 e 27), non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
11.2. E che la differenza, nel caso di specie, non sia trascurabile, lo si evince da quanto dedotto e documentato da parte ricorrente (circostanza non contestata dalla controparte e dedotta sin dal ricorso introduttivo di primo grado, v. pag. 10).
Premesso infatti che il raffronto, come detto, va operato su base mensile, risulta per tabulas che le sole diarie e trasferte dispiegavano, nella base di calcolo, un'incidenza complessiva media del 15% rispetto, appunto, alla paga mensile;
se poi si aggiungono i compensi per guida a pieno e guida a vuoto, oggetto di appello incidentale, l'incidenza degli emolumenti esclusi risulta ancora più rilevante, attestandosi in media intorno al 20%.
11.3. In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
16 Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità̀ conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
In altre parole, risulta decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo e in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-03-2023).
In tale contesto si segnala anche la sentenza della UE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.) la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto Per_5
49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He., , EU:C:2018:1018, punto 44 e la Email_1
giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se
17 quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
12. Resta da precisare che la domanda, proposta con ricorso depositato il 20.5.2022, ovvero in epoca sostanzialmente coeva con l'entrata in vigore dell' accordo nazionale del 1.7.2022, va accolta nei relativi limiti, così come già affermato dal primo giudice;
d'altro canto, nella narrativa del cennato ricorso assolutamente nulla è stato prospettato e dedotto quanto alla presunta inadeguatezza della citata “indennità retribuzione ferie” istituita proprio a far data dal luglio 2022, con la conseguenza che tale ultima questione non rientrava affatto nel thema decidendum devoluto al primo giudice, il quale, invero, ha accertato il diritto del ricorrente sino alla data del deposito del ricorso, vale a dire il 20.5.2022.
13. In conclusione, accolti gli appelli per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, la Corte accerta il diritto di a percepire durante i periodi di ferie annuali, nei limiti CP_1
di 24 giorni, una retribuzione da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie inclusiva - oltre alle indennità indicate in sentenza (indennità diaria e trasferta, indennità di presenza, compenso di riserva e indennità di flessibilità) - anche del compenso di produttività guida a pieno ex art 17 sub 2) del verbale di accordo del 13.12.2019 e del compenso di produttività guida a vuoto ex art 17 sub 3) del verbale di accordo del 13.12.2019.
Condanna al pagamento delle differenze retributive per i predetti titoli a decorrere CP_2 dall'assunzione fino alla data del 20.5.2022, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
14. Considerato l'esito finale della lite, che vede il lavoratore quale parte sostanzialmente vittoriosa in entrambi i gradi di giudizio, con riferimento a un numero di indennità di poco inferiori alla originaria richiesta in primo grado, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico di
SE, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue ed è effettuata sulla base dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e delle attività difensive e fasi processuali effettivamente svolte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 3.6.2024 da avverso la sentenza resa dal Parte_1
Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 7.12.2023 nei confronti di nonché CP_1
18 sull'appello incidentale da quest'ultimo proposto con memoria del 10.4.2025, così provvede:
accoglie gli appelli per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di a percepire durante i periodi di ferie annuali, nei limiti di 24 CP_1
giorni, una retribuzione da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie inclusiva, oltre che delle indicate già indicate in sentenza, anche del compenso di produttività guida a pieno ex art 17 sub 2) del verbale di accordo del 13.12.2019 e del compenso di produttività guida a vuoto ex art 17 sub 3) del verbale di accordo del 13.12.2019;
condanna SE al pagamento in favore del delle differenze retributive per i predetti titoli a CP_1 decorrere dall'assunzione fino alla data del 20.5.2022, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge;
condanna SE a rifondere al lavoratore le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in €
1.100,00 per il primo grado e in E 1.000,00 per il presente grado, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Così deciso in Bari, il 22.4.2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
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