CA
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 328/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F./P.IVA: ), assistita e difesa dall'Avv. Massimo Parte_1 P.IVA_1
Casagrande appellante
e
(C.F.: , assistita e difesa dall'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_2
dello Stato appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Piaccia alla Corte di Appello Ill.ma, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata ordinanza: 1)
Annullare e riformare integralmente la ordinanza datata 10/03/2022 di primo grado emessa ex art. 702 ter cpc (nel giudizio davanti al Tribunale di Genova R.G. 6512/2020) nella parte in cui accoglie la domanda di parte ricorrente-appellata e per l'effetto respingere le domande tutte di parte avversa perché infondate in fatto ed in diritto e non provate, con ogni conseguente provvedimento;
comunque, dichiarare infondate in fatto ed in diritto le pretese fatte valere dal ricorrente;
2) Con vittoria di compenso e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
per parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'avverso gravame, confermando, per l'effetto, l'ordinanza impugnata. Con vittoria di spese, diritti ed onorai in relazione ad entrambi i gradi giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 – Con ordinanza 11 marzo 2022 rg 6512/2020 (rep. N.624/2022 del 11/03/2022), il
Tribunale di Genova, in accoglimento del ricorso proposto, ai sensi del previgente art.702 bis cpc, dall' , condannava la società al Controparte_1 Parte_1 rilascio, in favore dell' , del complesso immobiliare denominato Controparte_1
(identificativi catastali: N.C.T. Comune di Genova – foglio 89 – Parte_1
mapp.750 e N.C.E.U. Comune di Genova – sezione GE B foglio 68, mapp.1122 sub 1 e
2), come descritto nel verbale di incameramento n.1/2002. Condannava la resistente al pagamento delle spese di lite. La decisione del Tribunale di Genova Parte_1
è stata fondata sulla ritenuta assenza di alcun valido titolo giustificativo l'occupazione dell'immobile da parte della società odierna appellante, considerate, tra le altre, la circostanza che il passaggio del bene dal Demanio al patrimonio dello Stato ha natura costitutiva, conseguente alla sdemanializzazione, in data 30 agosto 2002, e cessazione ex nunc della preesistente concessione demaniale, come considerato anche da Corte di
Cassazione 14 febbraio 2017 n.3842.
2 – Con l'atto d'appello ha svolto i seguenti motivi di impugnazione: Parte_1
i. erroneità della pronuncia di primo grado ove è stata ritenuta la legittimazione attiva dell' ; Controparte_1
ii. erroneità della pronuncia di primo grado ove è stata ritenuta l'assenza di un titolo legittimante l'occupazione dell'area de quo da parte di Parte_1
pag. 2/5 Pa
ove il titolo è costituito dalla concessione demaniale, mai revocata o dichiarata decaduta ai sensi dell'art.5 DPR 296/2005, ovvero ai sensi dell'art. 48 cod.nav., dal Ministero dei Trasporti anteriormente alla sdemanializzazione, e neppure da ritenersi venuta meno quale effetto della sdemanializzazione.
3 – L si è costituita chiedendo rigettarsi l'appello. Ha affermato la Controparte_1
propria legittimazione attiva, per effetto del D.Lgs. 300/1999, che ha determinato il
Contr transito della generalità delle funzioni prima esercitate dal alle Agenzie Fiscali, e così all' la gestione dei beni immobili appartenenti allo Stato. Ha Controparte_1
dedotto che, correttamente, il Tribunale di Genova ha ritenuto il venir meno, ex nunc, della concessione in capo all'appellante per effetto della sdemanializzazione dell'area, con conseguente assenza di un valido titolo per l'occupazione.
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti come innanzi riportate, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc nella misura di giorni trenta per lo scambio delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
5 – Il primo motivo d'appello non può trovare accoglimento in quanto infondato. La
Corte di Cassazione ha già avuto modo di precisare che, con l'istituzione della ad opera del D.Lgs. n. 300/1999, si è verificato, ai sensi Controparte_1
dell'art. 111 c.p.c,, un fenomeno di successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici facenti capo al Ministero delle Finanze (Cass.Sez.6-2, 8 febbraio
2012 n.1797; conforme Cass.Sez.1, 22 marzo 2018, n.7152). L è Controparte_1
pertanto legittimata attiva nel presente giudizio.
pag. 3/5 disponibile dello Stato, fa venire meno, con effetto ex nunc, la concessione, legittimando l'ente proprietario ad ottenere il rilascio del bene. Il principio così fissato dalla Corte di Cassazione esclude la fondatezza del motivo d'appello, stante l'insussistenza di un valido titolo di occupazione in capo alla società Parte_1
essendo venuto meno il titolo costituito dalla concessione per effetto della sdemanializzazione.
7 – Le spese seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa indeterminabile, e pertanto con riferimento allo scaglione da € 26.001,00 sino ad € 52.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 2.058,00, fase introduttiva del giudizio €
1.418,00, fase di trattazione € 3.045,00, fase decisionale € 3.470,00, e così complessivamente € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
8 - Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 (v. Cass.
SS.UU. 4315/2020 ove è stato affermato che “la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione
è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria”), in quanto l'appello è stato rigettato (v. Cass.
26907/2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione respinta, così provvede:
1. rigetta l'appello;
pag. 4/5 2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co.1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 5/5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 – Anche il secondo motivo d'appello non può trovare accoglimento in quanto infondato. La Corte di Cassazione, con la sentenza 14 febbraio 2017 n.3842 (intervenuta nel giudizio in cui erano parti l' e la società , ha Controparte_1 Parte_1
stabilito che la sdemanializzazione del bene demaniale, con acquisizione al patrimonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 328/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F./P.IVA: ), assistita e difesa dall'Avv. Massimo Parte_1 P.IVA_1
Casagrande appellante
e
(C.F.: , assistita e difesa dall'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_2
dello Stato appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Piaccia alla Corte di Appello Ill.ma, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata ordinanza: 1)
Annullare e riformare integralmente la ordinanza datata 10/03/2022 di primo grado emessa ex art. 702 ter cpc (nel giudizio davanti al Tribunale di Genova R.G. 6512/2020) nella parte in cui accoglie la domanda di parte ricorrente-appellata e per l'effetto respingere le domande tutte di parte avversa perché infondate in fatto ed in diritto e non provate, con ogni conseguente provvedimento;
comunque, dichiarare infondate in fatto ed in diritto le pretese fatte valere dal ricorrente;
2) Con vittoria di compenso e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
per parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'avverso gravame, confermando, per l'effetto, l'ordinanza impugnata. Con vittoria di spese, diritti ed onorai in relazione ad entrambi i gradi giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 – Con ordinanza 11 marzo 2022 rg 6512/2020 (rep. N.624/2022 del 11/03/2022), il
Tribunale di Genova, in accoglimento del ricorso proposto, ai sensi del previgente art.702 bis cpc, dall' , condannava la società al Controparte_1 Parte_1 rilascio, in favore dell' , del complesso immobiliare denominato Controparte_1
(identificativi catastali: N.C.T. Comune di Genova – foglio 89 – Parte_1
mapp.750 e N.C.E.U. Comune di Genova – sezione GE B foglio 68, mapp.1122 sub 1 e
2), come descritto nel verbale di incameramento n.1/2002. Condannava la resistente al pagamento delle spese di lite. La decisione del Tribunale di Genova Parte_1
è stata fondata sulla ritenuta assenza di alcun valido titolo giustificativo l'occupazione dell'immobile da parte della società odierna appellante, considerate, tra le altre, la circostanza che il passaggio del bene dal Demanio al patrimonio dello Stato ha natura costitutiva, conseguente alla sdemanializzazione, in data 30 agosto 2002, e cessazione ex nunc della preesistente concessione demaniale, come considerato anche da Corte di
Cassazione 14 febbraio 2017 n.3842.
2 – Con l'atto d'appello ha svolto i seguenti motivi di impugnazione: Parte_1
i. erroneità della pronuncia di primo grado ove è stata ritenuta la legittimazione attiva dell' ; Controparte_1
ii. erroneità della pronuncia di primo grado ove è stata ritenuta l'assenza di un titolo legittimante l'occupazione dell'area de quo da parte di Parte_1
pag. 2/5 Pa
ove il titolo è costituito dalla concessione demaniale, mai revocata o dichiarata decaduta ai sensi dell'art.5 DPR 296/2005, ovvero ai sensi dell'art. 48 cod.nav., dal Ministero dei Trasporti anteriormente alla sdemanializzazione, e neppure da ritenersi venuta meno quale effetto della sdemanializzazione.
3 – L si è costituita chiedendo rigettarsi l'appello. Ha affermato la Controparte_1
propria legittimazione attiva, per effetto del D.Lgs. 300/1999, che ha determinato il
Contr transito della generalità delle funzioni prima esercitate dal alle Agenzie Fiscali, e così all' la gestione dei beni immobili appartenenti allo Stato. Ha Controparte_1
dedotto che, correttamente, il Tribunale di Genova ha ritenuto il venir meno, ex nunc, della concessione in capo all'appellante per effetto della sdemanializzazione dell'area, con conseguente assenza di un valido titolo per l'occupazione.
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti come innanzi riportate, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc nella misura di giorni trenta per lo scambio delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
5 – Il primo motivo d'appello non può trovare accoglimento in quanto infondato. La
Corte di Cassazione ha già avuto modo di precisare che, con l'istituzione della ad opera del D.Lgs. n. 300/1999, si è verificato, ai sensi Controparte_1
dell'art. 111 c.p.c,, un fenomeno di successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici facenti capo al Ministero delle Finanze (Cass.Sez.6-2, 8 febbraio
2012 n.1797; conforme Cass.Sez.1, 22 marzo 2018, n.7152). L è Controparte_1
pertanto legittimata attiva nel presente giudizio.
pag. 3/5 disponibile dello Stato, fa venire meno, con effetto ex nunc, la concessione, legittimando l'ente proprietario ad ottenere il rilascio del bene. Il principio così fissato dalla Corte di Cassazione esclude la fondatezza del motivo d'appello, stante l'insussistenza di un valido titolo di occupazione in capo alla società Parte_1
essendo venuto meno il titolo costituito dalla concessione per effetto della sdemanializzazione.
7 – Le spese seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa indeterminabile, e pertanto con riferimento allo scaglione da € 26.001,00 sino ad € 52.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 2.058,00, fase introduttiva del giudizio €
1.418,00, fase di trattazione € 3.045,00, fase decisionale € 3.470,00, e così complessivamente € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
8 - Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 (v. Cass.
SS.UU. 4315/2020 ove è stato affermato che “la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione
è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria”), in quanto l'appello è stato rigettato (v. Cass.
26907/2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione respinta, così provvede:
1. rigetta l'appello;
pag. 4/5 2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co.1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 5/5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 – Anche il secondo motivo d'appello non può trovare accoglimento in quanto infondato. La Corte di Cassazione, con la sentenza 14 febbraio 2017 n.3842 (intervenuta nel giudizio in cui erano parti l' e la società , ha Controparte_1 Parte_1
stabilito che la sdemanializzazione del bene demaniale, con acquisizione al patrimonio