Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 983
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Assenza del presupposto impositivo

    L'Ente Impositore non si è costituito in giudizio e non ha fornito prova della legittimità della pretesa impositiva, nonostante l'onere probatorio gravasse su di esso a fronte della contestazione della ricorrente. Pertanto, l'atto impositivo viene annullato per carenza di prova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 983
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 983
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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