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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 983/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
NI EL TO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 754/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di IA A RE - Ufficio Tributi 87028 IA A RE CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15772 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 207/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di IA a RE , la sig.ra Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), nata a [...] in data [...] e residente in [...]a RE (CS) alla Indirizzo_1°, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, presso il cui Studio, sito in IA a RE, alla Indirizzo_2, è eleggeva anche domicilio, impugnava l'avviso di accertamento n. 15772 del 31.10.2024 avente ad oggetto IMU 2020, notificato in data 19.11.24 ed emesso dall'Ufficio
Tributi del Comune di IA a RE per un ammontare complessivo pari ad Euro 2072,00 comprensivo di interessi pari ad € 124,50 e sanzioni pari ad € 447,50.
Allegava la ricorrente l'assenza del presupposto impositivo e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Il Comune di IA a RE non si costituiva
All'esito dell'udienza del 16 febbraio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono;
sostiene la ricorrente:” Nel caso di specie, l'accertamento de quo verte circa l'IMU 2020 concernente, per quanto arguibile dall'avviso, l'immobile sito in Indirizzo_1
e identificato catastalmente al foglio Indirizzo_2.
Tuttavia è opportuno evidenziare che la sig.ra Ricorrente_1 risulta risiedere in Indirizzo_1 nell'unico immobile di sua proprietà, mentre l'immobile sito in Indirizzo_1 (a cui presumibilmente si riferisce l'avviso di accertamento) è di esclusiva proprietà della sig.ra Nominativo_1, come arguibile da rogito notarile che si allega. Oltremodo, dal predetto atto notarile, l'immobile al numero civico 15 risulta catastalmente identificato al foglio 4Indirizzo_3, mentre dall'avviso di accertamento, l'immobile sito in Indirizzo_1 risulta catastalmente identificato al foglio Indirizzo_4
.
Alla luce di quanto esposto, verosimilmente, vi sono due possibilità: o alla sig.ra Ricorrente_1 si contesta l'omesso versamento IMU per l'anno 2020 in relazione all'immobile di sua proprietà (l'unico) sito in Indirizzo_1 dove la stessa risiede, come si evince dal certificato di residenza che si allega;
ovvero l'avviso di accertamento fa riferimento all'immobile sito in via die Ciliegi n.15 della quale certamente non potrà rispondere la sig.ra
Ricorrente_1 in quanto la proprietà esclusiva è in capo alla sig.ra Nominativo_1.”
Dalla lettura dell'atto impugnato risulta che oggetto dell'imposta è l'immobile sito alla Indirizzo_1 di IA a RE;
parte ricorrente ha, però, contestato di aver alcun diritto di proprietà su tale bene;
il Comune di IA a RE, sul quale, a fronte di tale contestazione, gravava l'onere di provare la legittimità dell'imposizione, non si è costituto nel presente giudizio;
dispone l'art 52 , comma 5 del Dpr 175/2024:
“ L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.”; nel caso in esame l'Ente Impositore non ha provato la legittimità della sua pretesa e per tale ragione l'atto impugnato deve essere annullato. In conclusione il ricorso deve essere accolto, con condanna del resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €. 1.000,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato, Iva, cpa e accessori.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.000 per compenso professionale, oltre contributo unificato, iva, cpa e accessori.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
NI EL TO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 754/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di IA A RE - Ufficio Tributi 87028 IA A RE CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15772 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 207/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di IA a RE , la sig.ra Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), nata a [...] in data [...] e residente in [...]a RE (CS) alla Indirizzo_1°, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, presso il cui Studio, sito in IA a RE, alla Indirizzo_2, è eleggeva anche domicilio, impugnava l'avviso di accertamento n. 15772 del 31.10.2024 avente ad oggetto IMU 2020, notificato in data 19.11.24 ed emesso dall'Ufficio
Tributi del Comune di IA a RE per un ammontare complessivo pari ad Euro 2072,00 comprensivo di interessi pari ad € 124,50 e sanzioni pari ad € 447,50.
Allegava la ricorrente l'assenza del presupposto impositivo e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Il Comune di IA a RE non si costituiva
All'esito dell'udienza del 16 febbraio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono;
sostiene la ricorrente:” Nel caso di specie, l'accertamento de quo verte circa l'IMU 2020 concernente, per quanto arguibile dall'avviso, l'immobile sito in Indirizzo_1
e identificato catastalmente al foglio Indirizzo_2.
Tuttavia è opportuno evidenziare che la sig.ra Ricorrente_1 risulta risiedere in Indirizzo_1 nell'unico immobile di sua proprietà, mentre l'immobile sito in Indirizzo_1 (a cui presumibilmente si riferisce l'avviso di accertamento) è di esclusiva proprietà della sig.ra Nominativo_1, come arguibile da rogito notarile che si allega. Oltremodo, dal predetto atto notarile, l'immobile al numero civico 15 risulta catastalmente identificato al foglio 4Indirizzo_3, mentre dall'avviso di accertamento, l'immobile sito in Indirizzo_1 risulta catastalmente identificato al foglio Indirizzo_4
.
Alla luce di quanto esposto, verosimilmente, vi sono due possibilità: o alla sig.ra Ricorrente_1 si contesta l'omesso versamento IMU per l'anno 2020 in relazione all'immobile di sua proprietà (l'unico) sito in Indirizzo_1 dove la stessa risiede, come si evince dal certificato di residenza che si allega;
ovvero l'avviso di accertamento fa riferimento all'immobile sito in via die Ciliegi n.15 della quale certamente non potrà rispondere la sig.ra
Ricorrente_1 in quanto la proprietà esclusiva è in capo alla sig.ra Nominativo_1.”
Dalla lettura dell'atto impugnato risulta che oggetto dell'imposta è l'immobile sito alla Indirizzo_1 di IA a RE;
parte ricorrente ha, però, contestato di aver alcun diritto di proprietà su tale bene;
il Comune di IA a RE, sul quale, a fronte di tale contestazione, gravava l'onere di provare la legittimità dell'imposizione, non si è costituto nel presente giudizio;
dispone l'art 52 , comma 5 del Dpr 175/2024:
“ L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.”; nel caso in esame l'Ente Impositore non ha provato la legittimità della sua pretesa e per tale ragione l'atto impugnato deve essere annullato. In conclusione il ricorso deve essere accolto, con condanna del resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €. 1.000,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato, Iva, cpa e accessori.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.000 per compenso professionale, oltre contributo unificato, iva, cpa e accessori.