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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 10304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10304 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 41228/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Maura Vanghetti
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Cristina Lupi
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le conformi note di trattazione scritta per l'udienza del 24.6.25, depositate in data 20/23.6.25;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “a) l'affido condiviso della figlia minore con Per_1 collocazione prevalente presso la madre. Il Sig. potrà vedere e tenere con sé Parte_1 Per_1 con ampia libertà e salvi diversi accordi: due pomeriggi a settimana di cui uno con pernotto, a fine settimana alternati dal venerdì sera – o secondo diversi accordi che interverranno tra le parti – fino alla domenica sera;
una settimana durante le festività natalizia, alternando la settimana di Natale con quella di Capodanno (dal 23 al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 7 Gennaio), le vacanze pasquali ad anni alterni;
per il periodo estivo la frequentazione resterà immutata ad eccezione di 15 giorni consecutivi nel mese di Agosto, quando trascorrerà 15 giorni con ciascun genitore, Per_1 alternando di anno in anno la prima con la seconda quindicina;
tale periodo andrà concordato tra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno;
b) tenuto conto delle capacità reddituali delle parti, della frequentazione e delle altre circostanza in atti indicate, confermare l'attuale importo di € 1.419,00
(€ 709,50 per ciascuna figlia), pari ad € 1.200,00 previsto nell'accordo separativo ad oggi rivalutato,
a carico del Sig. ed in favore della Sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2
Per_ mantenimento delle due figlie, – maggiorenne, studente non ancora economicamente indipendente - e oltre al 60% delle spese straordinarie, per la cui regolamentazione si richiama Per_1 il Protocollo del Tribunale di Roma del 17.12.2014; c) ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento stante la piena indipendenza economica;
d) l'obbligo di rinnovare annualmente la polizza temporanea caso morte – TCM n. 21208 sottoscritta con la CA - e confermare la designazione, in parti uguali ed indivise, delle figlie e quali uniche beneficiarie;
Per_1 Persona_3
e) le parti a definizione di ogni pendenza di ordine economico - patrimoniale tra loro esistente convengono che: entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, il sig. Parte_1 trasferirà la sua quota di proprietà, pari al 50%, del box sito in Roma, Via Luigi Capuana n. 72 int.
25 piano S1, censito al N.C.E.U. del Comune di Roma, Roma, Via Luigi Capuana n. 72 int. 25, piano
S1 al Foglio 273, Particella 787, sub.: 504, Rendita: 27,89; Zona censuaria 6, Categoria C/6a, classe
7, consistenza 15 mq;
dati superficie 18 mq alla sig.ra pertanto il Sig. Parte_2 Parte_1
si impegna a detto trasferimento. Le parti intendono effettuare detto trasferimento in esenzione
[...] di imposta ai sensi dell'art. 19 della Legge 06.03.1987 n. 74 precisando espressamente ai sensi della
Circolare 27/E dell'Agenzia delle Entrate che detto trasferimento costituisce condicio sine qua non dell'intero divorzio e degli accordi ivi contenuti e rappresenta condizione imprescindibile e necessaria per definire le controversie tra di loro e giungere ad un accordo;
f) la definitiva assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra g) Le parti con la sottoscrizione del presente Parte_2 accordo dichiarano di aver regolato con reciproca soddisfazione tutti i rapporti conseguenti alla separazione e al divorzio e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente”. rilevato che sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del ricorso, per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Fara Sabina in data
24.6.201, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Fara Sabina, atto n.1, parte
2, serie A, uff.1, anno 2011, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) compensa le spese di lite.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 25.6.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi