Sentenza 25 ottobre 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2004, n. 20675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20675 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - rel. Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUGLIA TV SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato LUIGI GARDIN, difeso dall'avvocato GUALTIERO GUALTIERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AS AU;
- intimato -
avverso la sentenza n. 72/01 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 24/01/01 - R.G.N. 753/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/04 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Brindisi del 11/3/94 AR UR conveniva in giudizio la Puglia TV srl per il pagamento delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione, per differenze retributive, per avere lavorato alle dipendenze della stessa dal 2/5/87 al 11/3/92 quale assistente di regia.
La Puglia TV srl contrastava la domanda, ma il Tribunale raccoglieva condannando la società convenuta al pagamento di L. 65.554.744 per differenze retributive, maggiorazioni per lavoro turnario e festivo, tredicesima, ferie, indennità di preavviso e TFR, oltre interessi, nonché della rivalutazione se eccedente il tasso legale. La Corte di Appello di Lecce, investita con appello principale della Puglia TV srl ed incidentale del lavoratore, con sentenza del 16 - 24/1/01, rigettava l'appello principale ed in accoglimento di quello incidentale condannava la società al pagamento di "interessi legali e rivalutazione monetaria, da cumulare separatamente, con decorrenza dal giorno di maturazione di ciascun diritto al soddisfo". Precisava il giudice del riesame che infondato era il primo di motivo di appello (secondo cui il rapporto di lavoro decorreva dall'ottobre 1990 e non dal gennaio 1988) in quanto RA CA col quale aveva lavorato l'attore era stato amministratore della società negli anni 1988-90 e non vi era la prova che lo stesso fosse proprietario di altre reti televisive.
Infondata era la seconda censura (sulla attendibilità dei testi, perché erano interessati in altri giudizi nei confronti della società) sia perché non erano state dedotte questioni che comportassero incapacità a testimoniare per eventuali riflessi indiretti delle dichiarazioni rese nei giudizi da loro promossi, sia perché non erano state indicate ragioni che potessero seriamente far dubitare dello loro attendibilità;
gli stessi peraltro erano particolarmente qualificati a conoscere i fatti aziendali proprio perché erano dipendenti della società. Anche il terzo motivo doveva essere disatteso, sia perché la teste PA (assunta nel maggio 1992) aveva fornito indicazioni in ordine all'orario di lavoro e non sulla durata del rapporto di lavoro, sia perché la deposizione della stessa non aveva un rilievo essenziale nella ricostruzione dei fatti da parte del primo giudice. Il quarto motivo (attinente alle deposizioni del teste NO) era infondato perché lo stesso aveva lavorato dal 1989 al 1992, sicché le sue dichiarazioni erano qualificate a chiarire la posizione lavorativa del BR nel periodo 1988-1992, ed erano state correttamente valutate dal primo giudice.
Infondati, infine, erano il quinto motivo, perché i calcoli del CTU erano stati fatti sulla base del CCNL di categoria e dell'orano di lavoro effettivamente praticato e risultante dalle prove testimoniali, ed il sesto, perché le dimissioni erano "state causate da comportamento inadempiente del datore di lavoro, per avere questi omesso il pagamento delle ultime tre mensilità: la risoluzione del rapporto è, pertanto, addebitatale al datore di lavoro, cui incombe l'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva del mancato preavviso".
Con l'appello incidentale si lamentava che la rivalutazione monetaria era stata riconosciuta solo se superiore al tasso legale degli interessi. Con la sentenza n. 459 del 2000 la Corte Costituzionale dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36^, L. n. 724/94, limitatamente alle parole "e privati" aveva richiamato l'art. 36 della Costituzione, che assicurava al lavoratore dipendente il diritto alla retribuzione, che aveva natura alimentare, tale da assicurargli il diritto ad un'esistenza libera e dignitosa, proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto, e puntualmente corrisposta proprio per soddisfare le quotidiane esigenze di vita sue e dei suoi familiari;
da qui l'esigenza di una tutela speciale che riequilibrasse nel tempo il vantaggio patrimoniale che avrebbe potuto conseguire il datore di lavoro privato attraverso l'inadempimento.
Nel caso di specie si trattava di crediti maturati prima del 1994 e quindi sottoposti alla disciplina dell'art. 429, comma 3^, CPC, secondo cui il giudice "deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno "eventualmente" subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito"; gli interessi, quindi, componenti integranti e non accessori del credito di lavoro, andavano maggiorati di una ulteriore somma per l'eventuale inflazione, calcolata "separatamente sulla sorte capitale, al lordo delle ritenute fiscali".
Avverso questa pronuncia propone ricorso per Cassazione la Puglia TV srl, fondato su tre motivi. Il lavoratore intimato non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando, col primo motivo, omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione, con travisamento delle risultanze istruttorie (art. 360 n. 5 CPC) deduce la società ricorrente che in sede di gravame ha contestato l'inattendibilità dei testi, in quanto interessati a fornire informazioni non veritiere perché dipendenti della medesima Puglia TV e promotori di autonome azioni legali contro la stessa società per fatti analoghi. A tale critica la Corte d'Appello ha risposto con un affermazione apodittica e non pertinente e cioè che i testi, proprio perché dipendenti della società, sono i più qualificati a conoscere i fatti aziendali: la conoscenza dei fatti non ha nulla a che vedere con il personale interesse del teste ad accreditare una versione non veritiera perché attore in un diverso giudizio, con le medesime rivendicazioni. Analoga censura vale per la deposizione della teste PA: a fronte della censura che la teste poteva deporre solo per gli ultimi due mesi di lavoro (essendo stata assunta nel gennaio 1992) la Corte d'Appello ha risposto che la stessa riferiva solo sull'orario di lavoro e non sulla decorrenza del rapporto;
la motivazione non è pertinente, in quanto la censura riguardava la illegittima estensione dell'orario praticato negli ultimi due mesi a tutto il precedente rapporto di lavoro. Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2119 c.c.), nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, deduce il ricorrente che l'unico motivo indicato in sentenza per giustificare le dimissioni del lavoratore è l'inadempimento del datore di lavoro e cioè il mancato pagamento di tre mensilità, sicché la risoluzione del contratto sarebbe addebitabile alla società, su cui graverebbe l'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso. Il giudice del riesame omette di motivare in ordine alla sussistenza di una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, nonché su altri elementi probatori rilevanti, quali la dichiarazione del lavoratore di essere stato "licenziato in tronco senza preavviso" (cosa che impone, da una parte, una attenta valutazione del suo comportamento e dall'altra l'accertamento se si sia trattato di dimissioni o licenziamento). La Corte d'Appello ha trascurato di valutare che il ricorrente ha lasciato il lavoro assieme ad altri tre colleghi, lasciando remittente sprovvista di tutti gli operatori di ripresa, con gravissimi danni per il ridimensionamento dei programmi, giornalistici e di intrattenimento, e con danno economico rilevante per la perdita della pubblicità ed il rischio di revoca della concessione.
Lamentando, col terzo motivo, violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 429, comma 3^ CPC), deduce il ricorrente che la Corte d'Appello ha riconosciuto il cumulo di rivalutazione ed interessi, applicando impropriamente una decisione della Consulta che riguarda invece un'altra disposizione (l'art. 22, comma 36^ L. n. 724/94), con conseguente illegittima locupletazione del lavoratore.
Il ricorso è inammissibile.
Il presente giudizio di legittimità è stato già chiamato alla precedente udienza del 13/6/03. In quella occasione la Corte ha rilevato che il ricorso per Cassazione proposto da Puglia TV srl con il ministero dell'avv. Gualtieri Gualtiero è stato notificato all'avv. E. Soccio, via Ariosto n. 51 Lecce, e non all'avvocato Giuseppe Giordano, che dagli atti risulta essere il difensore domiciliatario del lavoratore resistente.
Considerato che
detta notifica è affetta da nullità, non emergendo dagli atti alcun collegamento professionale fra l'avv. Soccio e l'avv. Giordano, e quindi che la stessa debba essere rinnovata presso il domiciliatario avv. Giuseppe Giordano, la Corte, con ordinanza in pari data, ha disposto la rinnovazione della notifica a cura della parte ricorrente nel termine di giorni 90 decorrente dalla data di comunicazione della ordinanza, da effettuarsi a cura della Cancelleria;
ha rinviato all'uopo la causa a nuovo ruolo.
Dagli atti risulta che la suddetta ordinanza è stata comunicata all'avv. Gualtiero Gualtieri nel suo domicilio eletto (come risulta dal mandato a margine del ricorso "in Roma alla via Laura Mantegazza n. 24 presso lo studio del cav. Luigi Gardin") in data 27 agosto 2003, mediante consegna a mani di "persona qualificatosi per lo stesso domiciliatario, cav. Luigi Gardin". Il termine di notificazione fissato con la suddetta ordinanza 13/6/03 è ampiamente decorso, ma nessun ricorso ritualmente notificato al difensore domiciliatario avv. Giuseppe Giordano è stato mai depositato presso la Cancelleria della Corte e quindi deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso.
Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, non essendosi costituito in giudizio il lavoratore intimato.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara che il ricorso è inammissibile e che non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2004