Sentenza 8 settembre 2023
Rigetto
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/12/2025, n. 9668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9668 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09668/2025REG.PROV.COLL.
N. 09625/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9625 del 2023, proposto dai signori LE EA, HE AF e UI QU, rappresentati e difesi dall’avvocato Domenico Vitale, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
il Comune di Acerra, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
il Commissario ad acta , Arch. Felicia Sembrano, non costituito in giudizio;
nei confronti
del Consorzio per l’area di sviluppo industriale della Provincia di Napoli (ASI), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, sezione seconda, n. 5015 dell’8 settembre 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Acerra;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 la Cons. UE LO;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli appellanti sono proprietari di un’area di mq. 109.218 che si trova all’interno del più ampio territorio del Consorzio ASI del Comune di Acerra alla Località Candelara e hanno presentato un PUA per realizzare un centro sportivo ricreativo.
1.2. Essi hanno impugnato dinanzi al T.a.r. per la Campania sede di Napoli (ricorso r.g. n. 169/2022), la deliberazione 22 ottobre 2021 n. 3, adottata dal Commissario ad acta (nominato per il comportamento inerte del Comune di Acerra sull’istanza di PUA), recante la mancata approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) nonché il parere tecnico negativo, espresso con la nota dirigenziale 3 agosto 2021 prot. n. 64057 e il parere negativo di regolarità tecnica espresso nella nota 8 luglio 2019 prot. n. 51138.
1.3. Con il ricorso di primo grado gli appellanti hanno proposto i seguenti due motivi:
1) violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 11 e 12 delle Norme di Attuazione del P.R.T. dell'A.S.I. di Napoli, violazione dei principi generali in materia di pianificazione urbanistica per la Regione Campania, erronea interpretazione del P.R.G. vigente nel Comune di Acerra, eccesso di potere per incompetenza, inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, sviamento.
2. Contraddittorietà e difetto di motivazione. V’è contraddittorietà tra la delibera impugnata e la proposta di approvazione del P.U.A. redatta dallo stesso Commissario ad Acta sin dal 2019, l’organo straordinario commissariale avrebbe dovuto indicare le ragioni che hanno portato alla mancata approvazione del progetto di P.U.A. pur in presenza di pareri favorevoli del Consorzio sulla conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica vigente.
2. L’adito T.a.r., con la sentenza n. 5015 del 2023, ha respinto il ricorso enculenando le seguenti motivazioni del provvedimento di diniego di PUA:
a) la proposta di P.U.A. modifica in modo determinante il perimetro dell’intervento previsto dal Piano A.S.I., determinando di fatto una inammissibile variante al P.U.C.;
b) non è dimostrata la legittimazione dei richiedenti alla presentazione del piano attuativo, non avendo essi dimostrato la titolarità di almeno il 51% delle aree comprese nel perimetro dell’area F.
c) lo schema di convenzione è generico.
3. Con l’appello in esame gli istanti hanno proposto un unico articolato motivo (pagg. 6 ss. dell’atto di appello) con il quale deducono:
a) che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che via un contrasto con il PUC mentre quest’ultimo è stato solo adottato, ma non approvato dal Comune di Acerra: pertanto non avrebbe rilievo il fatto che gli istanti sono proprietari sono di una parte dell’area perché questa non è una clausola vigente del PUC;
b) che l’area oggetto dell’intervento era disciplinata urbanisticamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 1968, e ai sensi dell’art. 51 del d.P.R. n. 218 del 1978 i Comuni il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nel loro ambito, avevano l’obbligo, ai sensi del successivo art. 6 della legge n. 1150 del 1942, di adeguare al d.P.C.M. e al d.P.R. gli strumenti urbanistici.
La Giunta Regionale della Campania, nella seduta del 16 maggio 1972, dopo meno di due anni, ha approvato la proposta di Variante al PRG dell’ASI Napoli relativamente al “Centro Sportivo Ricreativo” ;
c) che con decreto n. 476 del Presidente della Giunta Regionale del 29 luglio 1972 è stata approvata la variante al citato Piano regolatore territoriale adottata dal Consorzio ASI di Napoli con deliberazioni n. 307 del 22 dicembre 1971, n. 112 del 17 aprile 1972 e n. 136 del 13 giugno1972. Il Comune di Acerra non avrebbe adeguato il Programma di fabbricazione, e non avrebbe conformato il P.R.G. (approvato con DPGRC n. 8462 del 26 ottobre 1982) tuttora vigente;
d) che il richiamo, previsto dalla legge regionale n. 16/2004, al 51% della proprietà come percentuale necessaria per la presentazione del PUA non sarebbe conferente poiché il Consorzio ha approvato il PUA;
4. che il Giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulle censure sollevate in relazione alle ulteriori motivazioni addotte nel provvedimento impugnato.
5. Il Comune di Acerra si è costituito in giudizio chiedendo che l’appello sia dichiarato inammissibile e che in ogni caso sia respinto nel merito; l’amministrazione ha altresì depositato apposita memoria il 12 maggio 2025.
6. Gli appellanti hanno depositato memoria di replica.
7. Alla udienza pubblica del 12 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il Collegio non esamina l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla difesa del Comune poiché lo stesso è infondato nel merito.
9. In primo luogo, il Collegio rileva che, secondo consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (tra le molte, Sez. III, 17 aprile 2024, n. 3480) “per sorreggere l’atto plurimotivato in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento; pertanto, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze (cfr., di questa Sezione, pareri n. 357/2022 e n. 205/2022, nonché sentenze Sez. VI, 18 luglio 2022, n. 6114 e Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2403, 13 settembre 2018, n. 5362, 3 settembre 2003, n. 437”; così anche Consiglio di Stato, Sezione V, 17 settembre 2019, n. 6190)”.
Nel caso in esame, il provvedimento impugnato di rigetto del PUA poggia su plurime ed autonome motivazioni sicché, secondo l’insegnamento sopra citato, la legittimità di una sola rende fa sì che l’atto resista alle censure avverso le altre motivazioni.
9.1. Deve essere altresì rilevato che nonostante il Consorzio possa avere espresso parere favorevole in relazione alla domanda di PUA proposto dagli appellanti, ciò non elimina la competenza del Comune che si deve esprimere in ordine alla compatibilità del PUA rispetto agli strumenti urbanistici.
9.2. Nella presente fattispecie gli strumenti urbanistici comunali hanno recepito la variante al Piano ASI prevedendo un PUA unitario dell’intera area di 250.000 mq come Zona Territoriale F2 – Centro Sportivo del Piano ASI ad iniziativa del Consorzio ASI mentre gli appellanti hanno chiesto di trasformare solo una parte, sicché il Comune ha legittimamente espresso la propria contrarietà.
Sotto ulteriore profilo l’art. 27 comma 1 lett. c) della l.r. n. 16 del 22 dicembre 2004, “Norme sul governo del territorio” , nella versione applicabile ratione temporis , prevede che “la proposta di PUA deve essere formulata dai proprietari degli immobili rappresentanti il cinquantuno per cento del complessivo valore imponibile dell’area interessata dagli interventi, accertato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili”, condizione questa non presente nel caso in esame sicché il provvedimento si appalesa privo dei vizi dedotti.
10. Conseguentemente, per le suindicate motivazioni, l’appello deve essere respinto.
11. Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello r.g. n. 9625/2023, lo respinge.
Condanna la parte appellante a rifondere le spese del giudizio al Comune di Acerra nella misura di euro 6.000,00 (seimila/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
CE NE, Presidente
HE Conforti, Consigliere
UE LO, Consigliere, Estensore
UI Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UE LO | CE NE |
IL SEGRETARIO