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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 30/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1405/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1405/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 30 gennaio 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per presente personalmente l'avv. BISOZZI PATRIZIA e l'avv. CERBONI Parte_1
ROBERTO oggi sostituito dall'avv. Carla Marconi
Per l'avv. MUSUMECI VALERIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1405/2018 promossa da:
(C.F. , con l'avv. BISOZZI PATRIZIA e l'avv. CERBONI Parte_1 C.F._1
ROBERTO che lo/a rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. MUSUMECI Controparte_1 P.IVA_1
VALERIA, che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 30/01/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato la IG.ra , adiva l'intestato Tribunale chiedendo di Parte_1 annullare l'ordinanza ingiunzione n. 92/2018 emessa dall' Controparte_2
, con la quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 28.667,00 a titolo di sanzioni
[...] amministrative in relazione all'irregolare occupazione dei lavoratori e Persona_1 Persona_2
per un totale di n. 128 giornate di effettivo lavoro (n. 64 ciascuno) svolte tra il 9 ottobre 2012 ed il 12 gennaio 2013, nonché per l'omessa consegna ai medesimi delle comunicazioni di assunzione e per le omesse registrazioni sul libro unico del lavoro delle giornate di lavoro svolte dai predetti.
A sostegno delle pretese azionate, la IG.ra ha dedotto: 1) Illegittimità dell'atto per violazione Pt_1 della legge 689/81 e 241/90 relativamente al termine per l'adozione del provvedimento amministrativo;
2) violazione dell'art. 14 l. 689/813); 3) Difetto di legittimazione passiva della;
4) Parte_1
pagina 2 di 11 Illegittimità' dell'ordinanza – ingiunzione per assenza di motivazione – violazione dell'art. 3 l.
241/905); 5) Illegittimità' per omesso accertamento del rapporto di lavoro – travisamento dei fatti omessa valutazione di riscontri documentali;
6) Illegittimità' dell'ordinanza impugnata per insufficienza degli elementi acquisiti al fine di dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro;
7)
Illegittimità' dell'ordinanza ingiunzione per violazione dei principi del giusto procedimento e della trasparenza dell'attività' amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' il quale, nel contestare Controparte_2
integralmente le pretese avversarie, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta e la condanna alle spese di giudizio
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'esame della documentazione prodotta.
All'udienza del 30.01.2025 la causa veniva discussa previo deposito di note conclusive.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per i motivi che seguono.
La ricorrente eccepiva preliminarmente la prescrizione per il mancato rispetto da parte dell' del CP_3 termine di cui all'art. 2 della L. 241/1990 nell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e la violazione dell'art. 14 della L. 689/1981 per asserita tardività della notifica del verbale rispetto alla data di redazione risultante dal numero identificativo dello stesso.
Premesso che l'accertamento di una violazione amministrativa non si identifica con la percezione generica ed approssimativa del fatto nella sua materialità da parte dell'organo di controllo ma richiede l'espletamento dei complessivi atti previsti dall'articolo 13 della legge n. 689/ 1981 e la conseguente valutazione dei fatti acquisiti e afferenti agli elementi dell'infrazione anche sotto il profilo della disposizione sanzionatoria applicabile, come è avvenuto nel caso di specie, deve essere assunto come dies a quo di decorrenza dei 90 giorni per la notificazione degli estremi della violazione, la data in cui gli accertamenti risultavano conclusi ovvero in data 23/09/2014, con l'acquisizione della dichiarazione del IG. . Testimone_1
Si deve rilevare inoltre che, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito delle pronunzie n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 della Corte Costituzionale, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge. Tale principio si fonda sull'illegittimità costituzionale di un'interpretazione che addebiti al notificante l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio sot-tratto ai suoi poteri quanto alle attività a lui non riferibili (cfr. Cass. civ., sez. III, 10.11.2004, n. 21409). Ne consegue che, essendo il deposito del piego nell'ufficio postale, nei casi di cui all'art. 8, secondo comma, della legge n. 890 del pagina 3 di 11 1992, compito demandato al preposto alla consegna, la notifica si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e non anche in quello, successivo, del deposito del piego raccomandato nell'ufficio postale, che costituisce attività estranea al notificante.
Resta fermo in ogni caso per il destinatario il principio che la produzione degli effetti che alla notifica- zione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio nei suoi confronti che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 4 della legge 20.11.1982, n. 890, si ha per eseguito decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.
Nel caso di specie, pertanto, la notifica risulta tempestiva e regolare infatti, il 23.09.2014 deve essere pertanto assunto come dies a quo di decorrenza dei 90 giorni per la notificazione degli estremi della violazione. Stante il consolidato principio di scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed il destinatario, la notifica del verbale si era perfezionata
Par per la con la consegna dell'atto all'Ufficio messi comunali del Comune di Civitavecchia avvenuta il 3/12/2014 e dunque nel termine di 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti;
per il destinatario la notifica si perfezionava in data 27/12/2014, ovvero decorsi 10 giorni dalla raccomandata informativa trasmessa ai sensi dell'art. 140 c.p.c. dall'ufficiale giudiziario, inviata, come risulta dalla relata di notifica apposta sull'atto depositato da parte ricorrente, in data 17/12/2014. La notifica risulta quindi regolarmente effettuata dai mesi comunali ai sensi dell'art. 140 cpc e non ai sensi dell'art. 143 cpc.
Va detto tuttavia infine che qualora la consegna dell'atto abbia comunque prodotto il risultato della sua conoscenza è determinato così il raggiungimento dello scopo legale trova applicazione l'articolo 156 comma 3 c.p.c. a mente del quale la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato;
la IGnora ha tempestivamente proposto opposizione avverso Pt_1
l'ordinanza di ingiunzione pertanto l'eventuale nullità della notifica dell'ordinanza di ingiunzione è sanata per il raggiungimento dello scopo, dalla tempestiva e rituale opposizione e a ben vedere non ha prospettato alcuna ragione tangibile per cui il difetto di notifica avrebbe comportato una lesione del suo diritto di difesa. (cfr. App. Milano Sez. I, 4 febbraio 2021: “la nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative è sanata per raggiungimento dello scopo dalla proposizione di tempestiva e rituale opposizione a norma dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981
n. 689 atteso che l'articolo 18, quarto comma della stessa legge, disponendo che la notificazione eseguita nelle forme richieste dall'articolo 14, il quale al quarto comma, richiama le modalità previste dal codice di procedura civile, rende applicabile l'articolo 160 dello stesso che fa salva l'applicazione dell'articolo 156 sulla rilevanza della nullità, restando ininfluente, ai fini della sanatoria la conoscenza pagina 4 di 11 in concreto, giacché la notificazione preordinata la conoscenza presunta”; quindi ove il provvedimento sia stato conosciuto e sia stata proposta una tempestiva al rituale opposizione, può dirsi realizzato il risultato pratico cui la notificazione è ex lege finalizzata, con conseguente sanatoria della eventuale nullità della notificazione stessa).
L'eccezione pertanto deve essere respinta.
Anche l'eccezione di prescrizione deve essere respinta: l'ordinanza di ingiunzione, infatti, risultava notificata in data 18/05/2018 con la consegna dell'atto al trasgressore e dunque nel rispetto del termine quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/1981, decorrente dalla notifica del verbale.
Quanto alla carenza di legittimazione passiva della IG.ra , l'eccezione appare anch'essa Parte_1
infondata; dalla visura storica prodotta in atti si evince che in data 6.11.2012 era stata conferita procura speciale (richiamata da parte ricorrente) con atto iscritto alla Camera di Commercio in data 22/11/2012, mentre l'irregolare occupazione dei due lavoratori risultava contestata a far data dal 9/10/2012, quindi in data antecedente, quando nessun potere era formalmente stato conferito al predetto. È di tutta evidenza che le violazioni erano state correttamente contestate alla , all'epoca legale Pt_1
rappresentante in quanto inopponibili ai terzi in data antecedente rispetto all'iscrizione. La IG.ra
[...]
, anche nella sua qualità di Presidente del ConIGlio di Amministrazione, era tenuta dunque Parte_1
per legge ad assolvere gli obblighi nascenti dalla costituzione dei rapporti di lavoro nonché controllarli essendo la stessa responsabile, ed intervenendo laddove necessario, al fine di evitare le situazioni di Par irregolarità riscontrate poi dalla .
Infondata è ancora l'eccezione preliminare di nullità del provvedimento opposto per difetto di motivazione, assumendo che, in tema di sanzioni amministrative, secondo il principio espresso dalla
Cass Sez. Un. n. 1786/2010, "deve affermarsi il principio secondo cui i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto". Facendo applicazione di tali principi, cui questo Giudice convintamente aderisce, deve perciò escludersi già in astratto che un eventuale difetto di motivazione dell'ordinanza opposta ne importi ex se la nullità e quindi l'inesistenza del diritto dell'amministrazione a pretendere la sanzione oggetto dell'ingiunzione, non vi infatti alcuna violazione dei diritti del presunto trasgressore, dato che, anche nel caso di insufficienza della motivazione pagina 5 di 11 dell'ordinanza ingiunzione, tutte le sue difese, comprese quelle eventualmente svolte con esito negativo in sede amministrativa, possono essere proposte in giudizio (cfr. Corte appello Firenze 9.11.2023
Così che sarebbe irrilevante l'impugnazione del vizio formale ove "non si alleghi che, a causa di esso, sia stato impedito l'esercizio di difese, specificamente indicate e per le quali sia indicato altresì il nesso di causalità tra vizio e impedimento" (così testualmente la decisione impugnata). Nella specie al contrario non vi sarebbe stata alcuna evidenza di un tale impedimento, in quanto gli opponenti avrebbero svolto ampie difese di merito, così dimostrando di avere perfettamente compreso le ragioni della sanzione, che sarebbero state comunque indicate nell'ordinanza ingiunzione a mezzo del richiamo al verbale ispettivo da cui aveva avuto origine il procedimento sanzionatorio, previamente notificato sia a V. che all'associazione.
A ciò si aggiunga comunque sempre in ordine al contestato difetto di motivazione, che il richiamo, operato dalla ricorrente alla L. n. 241 del 1990, che la giurisprudenza di legittimità, condivisibilmente, ritiene inapplicabile ai procedimenti regolati dalla L. n. 689 del 1981 (in tal senso si veda Cass. n.
31239/2021 e più di recente Cass. n. 19527/2023, secondo cui "il procedimento preordinato alla irrogazione di sanzioni amministrative sfugge all'ambito di applicazione della L. n. 241 del 1990, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla L. n. 689 del
1981").
Par Entrando nel merito della questione la pretesa sanzionatoria della si fondava sulle risultanze dell'attività di verifica svolta a seguito delle richieste di intervento presentate dai IGg.ri e Persona_1
, i quali avevano denunciato di avere lavorato senza regolare assunzione dal mese di Persona_2 ottobre 2012 alle dipendenze della società di cui all'epoca dei fatti la IG.ra era CP_4 Pt_1
Presidente del ConIGlio di Amministrazione, occupandosi dapprima della sistemazione della discoteca nota come King's Club, ove avevano svolto tutti i giorni sino al 30/11/2012 lavori di pulizia e manutenzione (tinteggiatura, impiantistica elettrica, pulizia e sgombero di magazzini) e poi dall'1/12/2012 al 12/01/2013 avevano lavorato come tuttofare il giovedì e il venerdì pomeriggio e il sabato sera, percependo € 800,00 per il solo lavoro dei mesi di dicembre e gennaio e reclamando i compensi dovuti per il lavoro svolto in precedenza.
Sosteneva la ricorrente che solo in data 08/11/12 la prendeva possesso dei locali Controparte_5 della ovvero della discoteca;
pertanto, solo da dopo detta data avrebbe potuto Parte_3
avere inizio un presunto rapporto di lavoro da parte dei lavoratori e Aggiungeva inoltre Per_1 Per_2 che nel contratto di affitto di azienda, era previsto esclusivamente l'onere della Società subentrante di adeguamento degli impianti elettrici, con assoluto divieto di qualsiasi altro intervento o innovazione pagina 6 di 11 non autorizzata dal concedente attività che la fece ma non con l'aiuto dei “presunti CP_4 lavoratori” e bensì, tramite una Società accreditata e riconosciuta come risulta dalla Per_1 Per_2 dichiarazione di conformità dell'impianto della CAP PAR S.R.L. del 07/12/12.
Deduceva quindi che gli accertamenti degli Ispettori e le dichiarazioni di e erano in Per_1 Per_2
contrasto con risultanze documentali.
Par All'esito degli accertamenti effettuati dalla emergeva invece
Vanno necessariamente effettuate due considerazioni sia in merito all'onere della prova quanto al valore probatorio riconosciuto ai verbali ispettivi.
Pa Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa grava sulla in quanto attore sostanziale,
l'onere della prova, ex art. 2697 cc, dei fatti costitutivi della sua pretesa, mentre l'opponente che li contesti, deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Corte di Cassazione, sezione
VI civile, ordinanza 26 febbraio 2020 n. 5263).
Com'è noto la Cassazione per giurisprudenza ormai consolidata ha affermato che, ai sensi dell'art. 2700 c.c. i verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, mentre sono liberamente valutate dal giudice altre circostanze, come il contenuto delle dichiarazioni provenienti da terzi o dagli stessi lavoratori (Cass. n.
5144/2021, n. 17702/2015, n. 10427/2014, n. 8335/2010, n. 9251/2010). Le stesse dichiarazioni rese in sede ispettiva possono essere poste a base della decisione quando sono intrinsecamente convincenti
(come nel caso in esame per il loro carattere dettagliato e coerente) e non emergono ragioni specifiche per ritenerle inutilizzabili;
consolidata giurisprudenza valorizza al massimo grado le dichiarazioni raccolte dagli ispettori alla luce della di complessiva valutazione dei dati concreti emersi in giudizio che ne avvalorano la fondatezza.
La S.C. ha confermato poi che l'impugnativa giudiziale del contenuto del verbale non lo priva di ogni efficacia probatoria dovendo invece il giudice del merito prenderlo in esame ed apprezzarlo nel complesso delle risultanze processuali (cfr. Cass. 3350/2001)
Orbene durante l'istruttoria sono stati escussi numerosi testi, tra cui i lavoratori, i quali hanno confermato pienamente le dichiarazioni rese agli ispettori.
Il teste ha confermato integramente il contenuto della dichiarazione resa agli Testimone_1
Ispettori, alla quale si rimanda;
ha precisato che, nel mese di ottobre 2012, la discoteca era chiusa al pagina 7 di 11 pubblico in quanto era nella fase di preparazione perché stavano facendo lavori di restyling e che i lavori di sistemazione vennero effettuati da lui insieme a IGnori e che svolsero lavori di Per_1 Per_2
tinteggiatura impiantistica elettrica pulizia e sgombero di magazzini. Il teste ha confermato che i lavori preparatori effettuati nel mese di ottobre 2012 all'interno del locale vennero fatti per conto e nell'interesse della e su incarico della stessa, in vista dell'apertura al pubblico della CP_4 discoteca King's prevista per il successivo mese di dicembre, precisando che lui e i colleghi conobbero solo successivamente la come soggetto giuridico, mentre in un primo momento conobbero CP_4
“il IG. che si presentò per la aggiungendo che la sua fidanzata era la legale Persona_3 CP_4
rappresentante della La sua fidanzata era la IG.ra , che poi ci è stata CP_4 Pt_1 Pt_1
presentata come Amministratrice”.
Inoltre, il teste ha confermato che tali lavori si rendevano necessari per la riapertura del locale e che furono voluti e richiesti dalla e vennero effettuati tutti i giorni sino all'apertura serale al CP_4
pubblico e che nel mese di ottobre 2012 i locali della discoteca King's Club erano a loro accessibili anche per il tramite del socio che ne aveva la disponibilità. Pt_5
Il teste ha confermato che il IG. socio e conIGliere della e già socio e legale Pt_5 CP_4
rappresentante della ATI srl a far data dal 5/02/2011, nel mese di ottobre 2012 era in possesso delle chiavi del locale con insegna King's, precisando tuttavia di non ricordare se il potesse Pt_5
accedere quando voleva in quanto in quel periodo gli fu tolta la possibilità di accedere all'appartamento all'interno dei locali, in precedenza nella sua disponibilità ad uso spogliatoio, e di ritenere che le chiavi fossero comunque in possesso del a cui le aveva date il “per consentirci di lavorare Per_2 Persona_3
anche la domenica”.
Infine, il teste ha riferito che dal 1' dicembre 2012 i IGg.ri e lavorarono nelle Tes_1 Per_1 Per_2
serate di apertura al pubblico, ovvero sabato e festivi e nei pomeriggi di giovedì e venerdì, con mansioni di tuttofare ed elettricista/addetti al controllo delle luci.
Il teste che all'epoca dei fatti era un amministratore della società , che Testimone_2 Parte_3 era proprietaria dell'immobile dove c'era la discoteca, ha riferito che gli sembrava che all'epoca dei fatti la discoteca fosse chiusa, di non ricordare se il IG. socio e legale rappresentante della Pt_5
ATI srl a far data dal 5/02/2011 e della a far data dal 9/10/2012, nel mese di ottobre CP_4
2012, fosse in possesso delle chiavi del locale con insegna King's; aggiungeva che aveva in mano le chiavi del locale solo la società che prendeva in locazione la discoteca, “ogni volta che si cambiava il contratto si cambiava anche la serratura e pertanto si dava le chiavi al gestore ogni volta che si firmava un nuovo contratto”. Riferiva inoltre di aver visto e dentro la discoteca come avventori e Per_1 Per_2
pagina 8 di 11 non come lavoratori.
Il IG. il quale aveva una società di fornitura alle discoteche di attrezzature Testimone_3
(audio/luci) ha riferito di essere a conoscenza che il IG. vide effettuare dei lavori Persona_2 all'interno della discoteca, in quanto amico di ricorda che i lavori vennero fatti prima Per_2 dell'apertura della discoteca da parte della , anche se non ricordava quando avvenne CP_4
l'apertura. Inoltre, il teste ha confermato che a seguito dell'apertura della discoteca “quando noi andavamo a fare assistenza vedevo che era presente, non ricordo precisamente i giorni. Il Per_2
faceva da tuttofare ed elettricista, addetto al controllo delle luci”. Per_2
Il teste che era il precedente gestore della discoteca, all'udienza del 27.06.2023, ha Testimone_4
riferito di non essere sicuro se nel mese di ottobre 2012 la discoteca fosse chiusa la pubblico, probabilmente si. Ha riferito che ci furono diversi periodi di apertura chiusura, periodi di riposo, di lavori pertanto non posso essere preciso. “Io ero il gestore precedente e in una forma di continuità del cambiamento davo un appoggio alla nuova gestione in quanto avevo esperienza lavorativa;
mi sembra di aver lasciato nel 2012 non ricordo se prima dell'estate o alla fine dell'estate”. Ha riferito di conoscere i IGg.ri e che gravitavano nella discoteca anche durante il giorno, che Per_1 Per_2 Tes_1
svolsero nello specifico lavori di tinteggiatura, impiantistica elettrica, pulizia e sgombero di magazzini;
faceva il disc-jockey per me, era un amico frequentava la discoteca non ha mai avuto Tes_1 Per_2
un ruolo lavorativo con me si intendeva di audio/elettronica. Non so se avessero fatto questi interventi, spesso nel locale c'era dei lavoretti da fare. Alla domanda se nel mese di ottobre 2012 i locali della discoteca King's Club erano già accessibili ai IGg.ri e anche per il tramite del Per_1 Per_2 Tes_1
socio che ne aveva la disponibilità, ha risposto mi sembra di ricordare di sì. Pt_5
Ha riferito in quanto socio e legale rappresentante della ATI srl a far data dal 5/02/2011 e della
[...]
a far data dal 9/10/2012, nel mese di ottobre 2012 di essere stato in possesso delle chiavi CP_4 del locale con insegna King's finché ero il gestore insieme al mentre successivamente Parte_6
quando ci fu il passaggio con non ero più in possesso delle chiavi, non ricordando la data CP_4
precisa.
Quanto alla testimonianza di , oltre ad avere confermato il contenuto delle Testimone_5 dichiarazioni rese ha aggiunto altresì: nel mese di ottobre 2012 la discoteca King's Club era chiusa al pubblico, di aver fatto la stagione come collaboratore di nella parte esterna del locale, di Pt_5
ricordare che il dette disdetta del contratto di locazione senza ricordare quando avvenne di Pt_5 preciso. Ha riferito di ricordare che nel mese di ottobre 2012 la discoteca King's Club fu interessata da lavori di sistemazione effettuati dai IGg.ri e che svolsero nello specifico lavori Per_1 Per_2 Tes_1
pagina 9 di 11 di tinteggiatura, impiantistica elettrica, pulizia e sgombero di magazzini. Ha aggiunto altresì che tecnicamente aveva lasciato la discoteca a metà settembre, ma con avevano continuato ad Pt_5 andare per dare delle indicazioni ai nuovi gestori per l'esecuzione dei lavori, riteneva che gli incarichi gli avesse dati il nuovo gestore, la in vista dell'apertura al pubblico della discoteca CP_4
King's prevista per il successivo mese di dicembre. Il locale fu quindi interessato dai lavori, precisando che era un elettricista, il era un muratore/tuttofare/manutentore e fa il DJ. Ha Per_2 Per_1 Tes_1
aggiunto infine che anche dopo il 1° dicembre 20212 il e il hanno continuato a lavorare Per_1 Per_2
nella discoteca tutti i giorni.
Anche i lavoratori e escussi in causa, hanno confermato il contenuto della richiesta di Per_1 Per_2
Par intervento presentata alla e le successive dichiarazioni già rese agli Ispettori.
Irrilevante è la testimonianza della teste la quale ha iniziato a lavorare a fine novembre, solo il Tes_6
sabato, pertanto, nulla può riferire per i periodi antecedenti.
Ebbene all'esito dell'istruttoria valutato nel suo complesso il materiale probatorio a disposizione, non vi è dubbio che i ricorrenti siano responsabili degli illeciti denunciati;
si ritiene che di fatto vi seppur vi sia stato un passaggio formale della gestione della discoteca, vi sia stata di fatto una continuità e seppur sia stata chiusa al pubblico per un periodo (ottobre/novembre), e abbiano comunque Per_2 Per_1 effettuato lavori all'interno del locale, in vista della nuova apertura avvenuta il 1° dicembre 2012.
Posto ciò la violazione principale deve ritenersi dimostrata e così quelle che ne sono la conseguenza
(omessa consegna ai medesimi delle comunicazioni di assunzione e omesse registrazioni sul libro unico del lavoro delle giornate di lavoro svolte dai predetti), non essendo emersa una prova contraria convincente rispetto a quanto accertato in modo chiaro dagli ispettori.
Tanto premesso, l'opposizione deve essere respinta e confermato il provvedimento impugnato,
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_2
che liquida in complessivi € 6.092,80 oltre rimborso forfettario.
[...]
pagina 10 di 11 Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 30 gennaio 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1405/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 30 gennaio 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per presente personalmente l'avv. BISOZZI PATRIZIA e l'avv. CERBONI Parte_1
ROBERTO oggi sostituito dall'avv. Carla Marconi
Per l'avv. MUSUMECI VALERIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1405/2018 promossa da:
(C.F. , con l'avv. BISOZZI PATRIZIA e l'avv. CERBONI Parte_1 C.F._1
ROBERTO che lo/a rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. MUSUMECI Controparte_1 P.IVA_1
VALERIA, che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 30/01/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato la IG.ra , adiva l'intestato Tribunale chiedendo di Parte_1 annullare l'ordinanza ingiunzione n. 92/2018 emessa dall' Controparte_2
, con la quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 28.667,00 a titolo di sanzioni
[...] amministrative in relazione all'irregolare occupazione dei lavoratori e Persona_1 Persona_2
per un totale di n. 128 giornate di effettivo lavoro (n. 64 ciascuno) svolte tra il 9 ottobre 2012 ed il 12 gennaio 2013, nonché per l'omessa consegna ai medesimi delle comunicazioni di assunzione e per le omesse registrazioni sul libro unico del lavoro delle giornate di lavoro svolte dai predetti.
A sostegno delle pretese azionate, la IG.ra ha dedotto: 1) Illegittimità dell'atto per violazione Pt_1 della legge 689/81 e 241/90 relativamente al termine per l'adozione del provvedimento amministrativo;
2) violazione dell'art. 14 l. 689/813); 3) Difetto di legittimazione passiva della;
4) Parte_1
pagina 2 di 11 Illegittimità' dell'ordinanza – ingiunzione per assenza di motivazione – violazione dell'art. 3 l.
241/905); 5) Illegittimità' per omesso accertamento del rapporto di lavoro – travisamento dei fatti omessa valutazione di riscontri documentali;
6) Illegittimità' dell'ordinanza impugnata per insufficienza degli elementi acquisiti al fine di dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro;
7)
Illegittimità' dell'ordinanza ingiunzione per violazione dei principi del giusto procedimento e della trasparenza dell'attività' amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' il quale, nel contestare Controparte_2
integralmente le pretese avversarie, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta e la condanna alle spese di giudizio
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'esame della documentazione prodotta.
All'udienza del 30.01.2025 la causa veniva discussa previo deposito di note conclusive.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per i motivi che seguono.
La ricorrente eccepiva preliminarmente la prescrizione per il mancato rispetto da parte dell' del CP_3 termine di cui all'art. 2 della L. 241/1990 nell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e la violazione dell'art. 14 della L. 689/1981 per asserita tardività della notifica del verbale rispetto alla data di redazione risultante dal numero identificativo dello stesso.
Premesso che l'accertamento di una violazione amministrativa non si identifica con la percezione generica ed approssimativa del fatto nella sua materialità da parte dell'organo di controllo ma richiede l'espletamento dei complessivi atti previsti dall'articolo 13 della legge n. 689/ 1981 e la conseguente valutazione dei fatti acquisiti e afferenti agli elementi dell'infrazione anche sotto il profilo della disposizione sanzionatoria applicabile, come è avvenuto nel caso di specie, deve essere assunto come dies a quo di decorrenza dei 90 giorni per la notificazione degli estremi della violazione, la data in cui gli accertamenti risultavano conclusi ovvero in data 23/09/2014, con l'acquisizione della dichiarazione del IG. . Testimone_1
Si deve rilevare inoltre che, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito delle pronunzie n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 della Corte Costituzionale, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge. Tale principio si fonda sull'illegittimità costituzionale di un'interpretazione che addebiti al notificante l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio sot-tratto ai suoi poteri quanto alle attività a lui non riferibili (cfr. Cass. civ., sez. III, 10.11.2004, n. 21409). Ne consegue che, essendo il deposito del piego nell'ufficio postale, nei casi di cui all'art. 8, secondo comma, della legge n. 890 del pagina 3 di 11 1992, compito demandato al preposto alla consegna, la notifica si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e non anche in quello, successivo, del deposito del piego raccomandato nell'ufficio postale, che costituisce attività estranea al notificante.
Resta fermo in ogni caso per il destinatario il principio che la produzione degli effetti che alla notifica- zione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio nei suoi confronti che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 4 della legge 20.11.1982, n. 890, si ha per eseguito decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.
Nel caso di specie, pertanto, la notifica risulta tempestiva e regolare infatti, il 23.09.2014 deve essere pertanto assunto come dies a quo di decorrenza dei 90 giorni per la notificazione degli estremi della violazione. Stante il consolidato principio di scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed il destinatario, la notifica del verbale si era perfezionata
Par per la con la consegna dell'atto all'Ufficio messi comunali del Comune di Civitavecchia avvenuta il 3/12/2014 e dunque nel termine di 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti;
per il destinatario la notifica si perfezionava in data 27/12/2014, ovvero decorsi 10 giorni dalla raccomandata informativa trasmessa ai sensi dell'art. 140 c.p.c. dall'ufficiale giudiziario, inviata, come risulta dalla relata di notifica apposta sull'atto depositato da parte ricorrente, in data 17/12/2014. La notifica risulta quindi regolarmente effettuata dai mesi comunali ai sensi dell'art. 140 cpc e non ai sensi dell'art. 143 cpc.
Va detto tuttavia infine che qualora la consegna dell'atto abbia comunque prodotto il risultato della sua conoscenza è determinato così il raggiungimento dello scopo legale trova applicazione l'articolo 156 comma 3 c.p.c. a mente del quale la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato;
la IGnora ha tempestivamente proposto opposizione avverso Pt_1
l'ordinanza di ingiunzione pertanto l'eventuale nullità della notifica dell'ordinanza di ingiunzione è sanata per il raggiungimento dello scopo, dalla tempestiva e rituale opposizione e a ben vedere non ha prospettato alcuna ragione tangibile per cui il difetto di notifica avrebbe comportato una lesione del suo diritto di difesa. (cfr. App. Milano Sez. I, 4 febbraio 2021: “la nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative è sanata per raggiungimento dello scopo dalla proposizione di tempestiva e rituale opposizione a norma dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981
n. 689 atteso che l'articolo 18, quarto comma della stessa legge, disponendo che la notificazione eseguita nelle forme richieste dall'articolo 14, il quale al quarto comma, richiama le modalità previste dal codice di procedura civile, rende applicabile l'articolo 160 dello stesso che fa salva l'applicazione dell'articolo 156 sulla rilevanza della nullità, restando ininfluente, ai fini della sanatoria la conoscenza pagina 4 di 11 in concreto, giacché la notificazione preordinata la conoscenza presunta”; quindi ove il provvedimento sia stato conosciuto e sia stata proposta una tempestiva al rituale opposizione, può dirsi realizzato il risultato pratico cui la notificazione è ex lege finalizzata, con conseguente sanatoria della eventuale nullità della notificazione stessa).
L'eccezione pertanto deve essere respinta.
Anche l'eccezione di prescrizione deve essere respinta: l'ordinanza di ingiunzione, infatti, risultava notificata in data 18/05/2018 con la consegna dell'atto al trasgressore e dunque nel rispetto del termine quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/1981, decorrente dalla notifica del verbale.
Quanto alla carenza di legittimazione passiva della IG.ra , l'eccezione appare anch'essa Parte_1
infondata; dalla visura storica prodotta in atti si evince che in data 6.11.2012 era stata conferita procura speciale (richiamata da parte ricorrente) con atto iscritto alla Camera di Commercio in data 22/11/2012, mentre l'irregolare occupazione dei due lavoratori risultava contestata a far data dal 9/10/2012, quindi in data antecedente, quando nessun potere era formalmente stato conferito al predetto. È di tutta evidenza che le violazioni erano state correttamente contestate alla , all'epoca legale Pt_1
rappresentante in quanto inopponibili ai terzi in data antecedente rispetto all'iscrizione. La IG.ra
[...]
, anche nella sua qualità di Presidente del ConIGlio di Amministrazione, era tenuta dunque Parte_1
per legge ad assolvere gli obblighi nascenti dalla costituzione dei rapporti di lavoro nonché controllarli essendo la stessa responsabile, ed intervenendo laddove necessario, al fine di evitare le situazioni di Par irregolarità riscontrate poi dalla .
Infondata è ancora l'eccezione preliminare di nullità del provvedimento opposto per difetto di motivazione, assumendo che, in tema di sanzioni amministrative, secondo il principio espresso dalla
Cass Sez. Un. n. 1786/2010, "deve affermarsi il principio secondo cui i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto". Facendo applicazione di tali principi, cui questo Giudice convintamente aderisce, deve perciò escludersi già in astratto che un eventuale difetto di motivazione dell'ordinanza opposta ne importi ex se la nullità e quindi l'inesistenza del diritto dell'amministrazione a pretendere la sanzione oggetto dell'ingiunzione, non vi infatti alcuna violazione dei diritti del presunto trasgressore, dato che, anche nel caso di insufficienza della motivazione pagina 5 di 11 dell'ordinanza ingiunzione, tutte le sue difese, comprese quelle eventualmente svolte con esito negativo in sede amministrativa, possono essere proposte in giudizio (cfr. Corte appello Firenze 9.11.2023
Così che sarebbe irrilevante l'impugnazione del vizio formale ove "non si alleghi che, a causa di esso, sia stato impedito l'esercizio di difese, specificamente indicate e per le quali sia indicato altresì il nesso di causalità tra vizio e impedimento" (così testualmente la decisione impugnata). Nella specie al contrario non vi sarebbe stata alcuna evidenza di un tale impedimento, in quanto gli opponenti avrebbero svolto ampie difese di merito, così dimostrando di avere perfettamente compreso le ragioni della sanzione, che sarebbero state comunque indicate nell'ordinanza ingiunzione a mezzo del richiamo al verbale ispettivo da cui aveva avuto origine il procedimento sanzionatorio, previamente notificato sia a V. che all'associazione.
A ciò si aggiunga comunque sempre in ordine al contestato difetto di motivazione, che il richiamo, operato dalla ricorrente alla L. n. 241 del 1990, che la giurisprudenza di legittimità, condivisibilmente, ritiene inapplicabile ai procedimenti regolati dalla L. n. 689 del 1981 (in tal senso si veda Cass. n.
31239/2021 e più di recente Cass. n. 19527/2023, secondo cui "il procedimento preordinato alla irrogazione di sanzioni amministrative sfugge all'ambito di applicazione della L. n. 241 del 1990, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla L. n. 689 del
1981").
Par Entrando nel merito della questione la pretesa sanzionatoria della si fondava sulle risultanze dell'attività di verifica svolta a seguito delle richieste di intervento presentate dai IGg.ri e Persona_1
, i quali avevano denunciato di avere lavorato senza regolare assunzione dal mese di Persona_2 ottobre 2012 alle dipendenze della società di cui all'epoca dei fatti la IG.ra era CP_4 Pt_1
Presidente del ConIGlio di Amministrazione, occupandosi dapprima della sistemazione della discoteca nota come King's Club, ove avevano svolto tutti i giorni sino al 30/11/2012 lavori di pulizia e manutenzione (tinteggiatura, impiantistica elettrica, pulizia e sgombero di magazzini) e poi dall'1/12/2012 al 12/01/2013 avevano lavorato come tuttofare il giovedì e il venerdì pomeriggio e il sabato sera, percependo € 800,00 per il solo lavoro dei mesi di dicembre e gennaio e reclamando i compensi dovuti per il lavoro svolto in precedenza.
Sosteneva la ricorrente che solo in data 08/11/12 la prendeva possesso dei locali Controparte_5 della ovvero della discoteca;
pertanto, solo da dopo detta data avrebbe potuto Parte_3
avere inizio un presunto rapporto di lavoro da parte dei lavoratori e Aggiungeva inoltre Per_1 Per_2 che nel contratto di affitto di azienda, era previsto esclusivamente l'onere della Società subentrante di adeguamento degli impianti elettrici, con assoluto divieto di qualsiasi altro intervento o innovazione pagina 6 di 11 non autorizzata dal concedente attività che la fece ma non con l'aiuto dei “presunti CP_4 lavoratori” e bensì, tramite una Società accreditata e riconosciuta come risulta dalla Per_1 Per_2 dichiarazione di conformità dell'impianto della CAP PAR S.R.L. del 07/12/12.
Deduceva quindi che gli accertamenti degli Ispettori e le dichiarazioni di e erano in Per_1 Per_2
contrasto con risultanze documentali.
Par All'esito degli accertamenti effettuati dalla emergeva invece
Vanno necessariamente effettuate due considerazioni sia in merito all'onere della prova quanto al valore probatorio riconosciuto ai verbali ispettivi.
Pa Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa grava sulla in quanto attore sostanziale,
l'onere della prova, ex art. 2697 cc, dei fatti costitutivi della sua pretesa, mentre l'opponente che li contesti, deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Corte di Cassazione, sezione
VI civile, ordinanza 26 febbraio 2020 n. 5263).
Com'è noto la Cassazione per giurisprudenza ormai consolidata ha affermato che, ai sensi dell'art. 2700 c.c. i verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, mentre sono liberamente valutate dal giudice altre circostanze, come il contenuto delle dichiarazioni provenienti da terzi o dagli stessi lavoratori (Cass. n.
5144/2021, n. 17702/2015, n. 10427/2014, n. 8335/2010, n. 9251/2010). Le stesse dichiarazioni rese in sede ispettiva possono essere poste a base della decisione quando sono intrinsecamente convincenti
(come nel caso in esame per il loro carattere dettagliato e coerente) e non emergono ragioni specifiche per ritenerle inutilizzabili;
consolidata giurisprudenza valorizza al massimo grado le dichiarazioni raccolte dagli ispettori alla luce della di complessiva valutazione dei dati concreti emersi in giudizio che ne avvalorano la fondatezza.
La S.C. ha confermato poi che l'impugnativa giudiziale del contenuto del verbale non lo priva di ogni efficacia probatoria dovendo invece il giudice del merito prenderlo in esame ed apprezzarlo nel complesso delle risultanze processuali (cfr. Cass. 3350/2001)
Orbene durante l'istruttoria sono stati escussi numerosi testi, tra cui i lavoratori, i quali hanno confermato pienamente le dichiarazioni rese agli ispettori.
Il teste ha confermato integramente il contenuto della dichiarazione resa agli Testimone_1
Ispettori, alla quale si rimanda;
ha precisato che, nel mese di ottobre 2012, la discoteca era chiusa al pagina 7 di 11 pubblico in quanto era nella fase di preparazione perché stavano facendo lavori di restyling e che i lavori di sistemazione vennero effettuati da lui insieme a IGnori e che svolsero lavori di Per_1 Per_2
tinteggiatura impiantistica elettrica pulizia e sgombero di magazzini. Il teste ha confermato che i lavori preparatori effettuati nel mese di ottobre 2012 all'interno del locale vennero fatti per conto e nell'interesse della e su incarico della stessa, in vista dell'apertura al pubblico della CP_4 discoteca King's prevista per il successivo mese di dicembre, precisando che lui e i colleghi conobbero solo successivamente la come soggetto giuridico, mentre in un primo momento conobbero CP_4
“il IG. che si presentò per la aggiungendo che la sua fidanzata era la legale Persona_3 CP_4
rappresentante della La sua fidanzata era la IG.ra , che poi ci è stata CP_4 Pt_1 Pt_1
presentata come Amministratrice”.
Inoltre, il teste ha confermato che tali lavori si rendevano necessari per la riapertura del locale e che furono voluti e richiesti dalla e vennero effettuati tutti i giorni sino all'apertura serale al CP_4
pubblico e che nel mese di ottobre 2012 i locali della discoteca King's Club erano a loro accessibili anche per il tramite del socio che ne aveva la disponibilità. Pt_5
Il teste ha confermato che il IG. socio e conIGliere della e già socio e legale Pt_5 CP_4
rappresentante della ATI srl a far data dal 5/02/2011, nel mese di ottobre 2012 era in possesso delle chiavi del locale con insegna King's, precisando tuttavia di non ricordare se il potesse Pt_5
accedere quando voleva in quanto in quel periodo gli fu tolta la possibilità di accedere all'appartamento all'interno dei locali, in precedenza nella sua disponibilità ad uso spogliatoio, e di ritenere che le chiavi fossero comunque in possesso del a cui le aveva date il “per consentirci di lavorare Per_2 Persona_3
anche la domenica”.
Infine, il teste ha riferito che dal 1' dicembre 2012 i IGg.ri e lavorarono nelle Tes_1 Per_1 Per_2
serate di apertura al pubblico, ovvero sabato e festivi e nei pomeriggi di giovedì e venerdì, con mansioni di tuttofare ed elettricista/addetti al controllo delle luci.
Il teste che all'epoca dei fatti era un amministratore della società , che Testimone_2 Parte_3 era proprietaria dell'immobile dove c'era la discoteca, ha riferito che gli sembrava che all'epoca dei fatti la discoteca fosse chiusa, di non ricordare se il IG. socio e legale rappresentante della Pt_5
ATI srl a far data dal 5/02/2011 e della a far data dal 9/10/2012, nel mese di ottobre CP_4
2012, fosse in possesso delle chiavi del locale con insegna King's; aggiungeva che aveva in mano le chiavi del locale solo la società che prendeva in locazione la discoteca, “ogni volta che si cambiava il contratto si cambiava anche la serratura e pertanto si dava le chiavi al gestore ogni volta che si firmava un nuovo contratto”. Riferiva inoltre di aver visto e dentro la discoteca come avventori e Per_1 Per_2
pagina 8 di 11 non come lavoratori.
Il IG. il quale aveva una società di fornitura alle discoteche di attrezzature Testimone_3
(audio/luci) ha riferito di essere a conoscenza che il IG. vide effettuare dei lavori Persona_2 all'interno della discoteca, in quanto amico di ricorda che i lavori vennero fatti prima Per_2 dell'apertura della discoteca da parte della , anche se non ricordava quando avvenne CP_4
l'apertura. Inoltre, il teste ha confermato che a seguito dell'apertura della discoteca “quando noi andavamo a fare assistenza vedevo che era presente, non ricordo precisamente i giorni. Il Per_2
faceva da tuttofare ed elettricista, addetto al controllo delle luci”. Per_2
Il teste che era il precedente gestore della discoteca, all'udienza del 27.06.2023, ha Testimone_4
riferito di non essere sicuro se nel mese di ottobre 2012 la discoteca fosse chiusa la pubblico, probabilmente si. Ha riferito che ci furono diversi periodi di apertura chiusura, periodi di riposo, di lavori pertanto non posso essere preciso. “Io ero il gestore precedente e in una forma di continuità del cambiamento davo un appoggio alla nuova gestione in quanto avevo esperienza lavorativa;
mi sembra di aver lasciato nel 2012 non ricordo se prima dell'estate o alla fine dell'estate”. Ha riferito di conoscere i IGg.ri e che gravitavano nella discoteca anche durante il giorno, che Per_1 Per_2 Tes_1
svolsero nello specifico lavori di tinteggiatura, impiantistica elettrica, pulizia e sgombero di magazzini;
faceva il disc-jockey per me, era un amico frequentava la discoteca non ha mai avuto Tes_1 Per_2
un ruolo lavorativo con me si intendeva di audio/elettronica. Non so se avessero fatto questi interventi, spesso nel locale c'era dei lavoretti da fare. Alla domanda se nel mese di ottobre 2012 i locali della discoteca King's Club erano già accessibili ai IGg.ri e anche per il tramite del Per_1 Per_2 Tes_1
socio che ne aveva la disponibilità, ha risposto mi sembra di ricordare di sì. Pt_5
Ha riferito in quanto socio e legale rappresentante della ATI srl a far data dal 5/02/2011 e della
[...]
a far data dal 9/10/2012, nel mese di ottobre 2012 di essere stato in possesso delle chiavi CP_4 del locale con insegna King's finché ero il gestore insieme al mentre successivamente Parte_6
quando ci fu il passaggio con non ero più in possesso delle chiavi, non ricordando la data CP_4
precisa.
Quanto alla testimonianza di , oltre ad avere confermato il contenuto delle Testimone_5 dichiarazioni rese ha aggiunto altresì: nel mese di ottobre 2012 la discoteca King's Club era chiusa al pubblico, di aver fatto la stagione come collaboratore di nella parte esterna del locale, di Pt_5
ricordare che il dette disdetta del contratto di locazione senza ricordare quando avvenne di Pt_5 preciso. Ha riferito di ricordare che nel mese di ottobre 2012 la discoteca King's Club fu interessata da lavori di sistemazione effettuati dai IGg.ri e che svolsero nello specifico lavori Per_1 Per_2 Tes_1
pagina 9 di 11 di tinteggiatura, impiantistica elettrica, pulizia e sgombero di magazzini. Ha aggiunto altresì che tecnicamente aveva lasciato la discoteca a metà settembre, ma con avevano continuato ad Pt_5 andare per dare delle indicazioni ai nuovi gestori per l'esecuzione dei lavori, riteneva che gli incarichi gli avesse dati il nuovo gestore, la in vista dell'apertura al pubblico della discoteca CP_4
King's prevista per il successivo mese di dicembre. Il locale fu quindi interessato dai lavori, precisando che era un elettricista, il era un muratore/tuttofare/manutentore e fa il DJ. Ha Per_2 Per_1 Tes_1
aggiunto infine che anche dopo il 1° dicembre 20212 il e il hanno continuato a lavorare Per_1 Per_2
nella discoteca tutti i giorni.
Anche i lavoratori e escussi in causa, hanno confermato il contenuto della richiesta di Per_1 Per_2
Par intervento presentata alla e le successive dichiarazioni già rese agli Ispettori.
Irrilevante è la testimonianza della teste la quale ha iniziato a lavorare a fine novembre, solo il Tes_6
sabato, pertanto, nulla può riferire per i periodi antecedenti.
Ebbene all'esito dell'istruttoria valutato nel suo complesso il materiale probatorio a disposizione, non vi è dubbio che i ricorrenti siano responsabili degli illeciti denunciati;
si ritiene che di fatto vi seppur vi sia stato un passaggio formale della gestione della discoteca, vi sia stata di fatto una continuità e seppur sia stata chiusa al pubblico per un periodo (ottobre/novembre), e abbiano comunque Per_2 Per_1 effettuato lavori all'interno del locale, in vista della nuova apertura avvenuta il 1° dicembre 2012.
Posto ciò la violazione principale deve ritenersi dimostrata e così quelle che ne sono la conseguenza
(omessa consegna ai medesimi delle comunicazioni di assunzione e omesse registrazioni sul libro unico del lavoro delle giornate di lavoro svolte dai predetti), non essendo emersa una prova contraria convincente rispetto a quanto accertato in modo chiaro dagli ispettori.
Tanto premesso, l'opposizione deve essere respinta e confermato il provvedimento impugnato,
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_2
che liquida in complessivi € 6.092,80 oltre rimborso forfettario.
[...]
pagina 10 di 11 Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 30 gennaio 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
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