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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/05/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 448/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo MELE - Presidente
Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 448 R.G. V.G. delle cause dell'anno 2024
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Maci, ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campi Salentina (LE), alla Via Taranto n. 169,
in virtù di mandato rilasciato su foglio separato allegato al ricorso in primo grado;
-RECLAMANTE-
E
C.F. E P.IVA , in persona del legale rappresentante dott. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Padovani e Gianluca Massimei, ed elettivamente CP_2
domiciliata presso lo studio sito in Bologna, alla via Della Beverara n. 19, giusta procura CP_3
allegata alla memoria di costituzione nel presente giudizio.
-RECLAMATA-
CON L'INTERVENTO DEL P.G. All'udienza del 13/3/2025, previo deposito di note scritte, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine assegnato dal Collegio e, acquisito il parere del P.G., la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.8.2024, ai sensi degli artt. 268 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, chiedeva al Tribunale di Lecce l'apertura della liquidazione Parte_1
controllata del proprio patrimonio.
A sostegno della domanda, deduceva di essere in uno stato di crisi da sovraindebitamento, ex art. 2,
co. 1, lett. c) CCII, poiché – a fronte di un patrimonio rappresentato esclusivamente da un immobile sito in Campi Salentina, alla Via Nino De Palma n. 89 – aveva una situazione debitoria di oltre euro
320.000,00.
Unitamente al ricorso, allegava la relazione redatta dal Gestore della crisi, Avv. Alessandra Bello,
nominata dall'OCC in data 16.7.2024, contenente la valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda. Nella relazione, redatta ai sensi dell'art. 269, co. 2, CCII, veniva illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, evidenziando un'esposizione debitoria complessiva pari a euro 327.317,18.
Ed in particolare, con riferimento alle cause del proprio sovraindebitamento, la ricorrente deduceva:
-di avere gestito per alcuni anni, fino al 2015, una attività commerciale, sotto forma di ditta individuale, che si occupava della vendita di articoli sportivi e che – nel 2009 – essendo fiorente l'attività svolta, aveva acquistato un locale commerciale alla Via Nino De Palma, in Campi Salentina,
contraendo un mutuo ipotecario;
-che il mutuo era stato regolarmente onorato per alcuni anni e che, successivamente, era subentrata una situazione di crisi che aveva comportato un arretramento sulle rate del mutuo e anche con gli obblighi di natura tributaria;
- di aver chiuso l'attività nel 2015 e di aver contratto un prestito personale per chiudere i conti correnti legati all'attività;
-di avere 3 figli, di 21, 19 e 17 anni, tutti con lei conviventi e non ancora economicamente autosufficienti e di essere separata di fatto dal marito;
-di non avere redditi propri, e di poter portare avanti la famiglia solo con l'aiuto dell'anziana madre,
pensionata;
-che sul suo unico immobile gravava una procedura esecutiva, iscritta al n. 163/2019, azionata da per un mutuo ipotecario di € 240.000,00, poi ceduto ad e infine a Controparte_4 CP_5 [...]
CP_1
-che l'immobile pignorato è stato aggiudicato in data 20.09.2024 per la somma di euro 84.375,00;
-che, con atto del 6.9.2013, insieme al coniuge, aveva costituito un fondo patrimoniale, nel quale erano confluite una abitazione al piano primo con box auto, sita in UI (LE) alla Via Tarantelli
n. 4, una abitazione sita in SA alla Via della Tracina n. 11, un terreno agricolo sito in ZI
(superficie ha 0.30.93) ed una quota di ½ di terreno sito in SA (superficie mq. 99).
Il Tribunale adito, con sentenza resa in data 12.11.2024, rigettava la domanda di apertura della liquidazione controllata dei beni di Parte_1
In particolare, il giudice di prime cure, sosteneva che “L'apertura della liquidazione controllata deve
risultare utile rispetto allo scopo perseguito, che è quello di distribuire ai creditori un qualche attivo
di liquidazione, anche in relazione ai costi professionali che l'attività liquidatoria e distributiva
comporta. Nel caso di specie, come già rappresentato nel provvedimento interlocutorio del
26.10.2024, l'apertura della liquidazione controllata è stata proposta dopo ben 5 anni dall'avvio
della procedura esecutiva, quando l'unico immobile pignorato (unico bene messo a disposizione
anche della procedura liquidatoria) era già in vendita (tanto da essere aggiudicato poco tempo dopo
il deposito della domanda): è evidente che l'accoglimento della domanda di liquidazione avrebbe
come unico effetto quello di ulteriormente ridurre il soddisfacimento dei creditori, rispetto alla procedura esecutiva, dovendo il ricavato della vendita già effettuata essere utilizzato anche per il
pagamento delle spese prededucibili sostenute per questa procedura.” .
Avverso detta sentenza, ha proposto reclamo ex art. 51 e ss. CCII, depositato in data Parte_1
22/11/2024, per i motivi di seguito esposti, reiterando la richiesta di apertura della liquidazione controllata del patrimonio della stessa.
subentrata nella titolarità del credito ipotecario, si è costituita in giudizio resistendo Controparte_1
al reclamo e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il P.G., con parere reso in data 16.12.2024, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 13.3.2025 il Collegio, previo deposito di note scritte, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine assegnato, ha riservato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico ed articolato motivo di gravame, la reclamante si duole che il Tribunale abbia rigettato la domanda di accesso alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio, ritenendola inidonea rispetto allo scopo dalla stessa perseguito, in ragione della pendenza - protrattasi per lungo tempo - di una procedura esecutiva immobiliare, nonché del conseguente pregiudizio economico a carico del creditore ipotecario, unico destinatario del ricavato.
Segnatamente, deduce che il mero decorso temporale dell'esecuzione non assume alcuna rilevanza ostativa all'ammissione alla liquidazione controllata, atteso che la normativa consente l'avvio della procedura anche in pendenza di esecuzione e persino successivamente all'aggiudicazione del bene.
Lamenta, altresì, che la decisione impugnata abbia posto a fondamento del rigetto una presunta penalizzazione del creditore ipotecario per via dei costi della procedura di esdebitamento, senza considerare che tali spese sono espressamente previste dalla legge e non compromettono la priorità
di soddisfazione del creditore medesimo, che resta garantita nei limiti della capienza del patrimonio. Rileva, infine, come il primo giudice abbia omesso di valorizzare la funzione precipua dell'esdebitamento - orientato al recupero del debitore meritevole e al suo reinserimento economico e sociale - nonché di considerare la gravità della situazione personale ed economica della ricorrente,
circostanze che avrebbero reso inevitabile l'accoglimento dell'istanza, in ossequio ai principi ispiratori della legge n. 3/2012.
2. Dette doglianze non sono degne di pregio.
Ed invero, in primo luogo, il Collegio rileva che, sebbene la legge n. 3/2012 non precluda in astratto l'accesso alla liquidazione controllata in pendenza di procedura esecutiva – ancorché l'unico bene attivo sia già stato aggiudicato e l'aggiudicatario ne sia in possesso – non può prescindersi da un'attenta verifica dell'effettiva utilità della procedura per il ceto creditorio, onde evitare che essa si risolva in mero strumento dilatorio.
Il criterio guida, cui attenersi, impone di non ammettere alla liquidazione controllata situazioni in cui tale strumento non consenta in alcun modo né il soddisfacimento dei creditori né, tanto meno, la copertura integrale delle spese prededucibili.
La ratio di tale impostazione è evitare l'apertura di procedure di sovraindebitamento che, di fatto, si traducano unicamente nella maturazione di oneri prededucibili, in evidente pregiudizio delle ragioni dei creditori, ed in palese violazione dei principi di efficienza ed economicità che devono presidiare ogni attività processuale, anche esecutiva/concorsuale.
Nel caso di specie, la procedura esecutiva n. 163/2019, promossa da – subentrata a Controparte_1
nel credito derivante dal mutuo ipotecario di € 240.000,00 stipulato il 14 dicembre 2019 – CP_4
si è già conclusa con l'aggiudicazione dell'immobile in data 20 settembre 2024 per € 84.375,00.
Ciò posto, l'istituto della liquidazione controllata non farebbe che riproporre la medesima fase realizzativa già conclusa, determinando altresì un ingiustificato aumento delle spese procedurali prededucibili, senza comportare alcun incremento dell'attivo distribuibile a favore dei creditori.
Dunque, l'apertura della procedura di liquidazione controllata, avrebbe solo effetti negativi, quali: a) l'improcedibilità della procedura, non essendo stato ipotizzato l'intervento dell'aggiudicatario, con conseguente rallentamento e/o regressione delle operazioni di liquidazione;
b) l'aumento ingiustificato dei costi a discapito del ceto creditorio, posto che, almeno stando alla prospettazione dell'OCC, le spese in prededuzione dovrebbero essere pari ad euro 9.148,62.
Senonché, le finalità della disciplina sarebbero dunque irrimediabilmente frustrate poiché si assisterebbe alla duplicazione di una procedura già in fase avanzata, volta esclusivamente alla vendita dell'unico bene e al soddisfo parziale di un solo creditore (quello ipotecario).
In altri termini, la procedura non avrebbe alcuno scopo deflattivo e l'unico creditore che potrebbe essere soddisfatto subirebbe solo un pregiudizio dall'apertura della stessa.
Né, di converso, può ritenersi che il debitore, in ragione del fatto che a seguito della procedura possa conseguire l'esdebitazione, abbia un diritto di vedere aperta la procedura in vista del beneficio eventualmente conseguibile. E tanto, sia perché la concessione del beneficio, per l'appunto, pur operando di diritto a seguito della chiusura della procedura, necessita comunque di un provvedimento del Tribunale che – in ogni caso – valuta la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII, sia perché l'esdebitazione può in ogni caso essere chiesta dall'incapiente anche mediante il procedimento e secondo i presupposti delineati dall'art. 283 CCII.
Orbene, nell'ottica di un necessario contemperamento degli interessi contrapposti, prevalgono quelli:
- dei creditori, che hanno il diritto di recuperare i propri crediti senza la necessità di intraprendere defatiganti azioni giudiziarie o, come nel caso di specie, a veder regredire la procedura esecutiva con aumento dei costi e risorse dell'attivo drenate a terzi (OCC, legali, etc…);
- del sistema giudiziario, non corrispondendo ad un criterio di efficienza l'apertura di procedure liquidatorie che non abbiano alcuna finalità aggiuntiva rispetto a quella già conseguita da altre in essere.
In concreto, nel caso in esame, non vi sarebbe alcuna par condicio creditorum da tutelare, si finirebbe per aprire una nuova procedura avente la medesima finalità di quella destinata ad estinguersi, ma con regressione delle operazioni di vendita e l'indizione di una nuova procedura competitiva (con ulteriori costi).
In definitiva, l'apertura della liquidazione controllata deve rispondere al principio di economicità
ovvero di concreta utilità rispetto allo scopo perseguito che è quello di distribuire ai creditori un qualche attivo di liquidazione, anche in relazione ai costi professionali che l'attività liquidatoria e distributiva comporta.
Pertanto, poiché nella fattispecie de qua, la domanda di accesso alla procedura è intervenuta quando la vendita del bene era già perfezionata all'esito della procedura espropriativa immobiliare instaurata dal creditore ipotecario, la sua sostituzione con una nuova procedura – foriera di ulteriori oneri e ritardi – risulta priva di alcun vantaggio per i creditori, determinando soltanto oneri aggiuntivi per l'unico creditore capiente (il creditore ipotecario), e senza per converso che emerga alcun interesse apprezzabile del debitore diverso dalla mera aspirazione all'esdebitazione.
Del resto, è noto che la valutazione di meritevolezza richiesta per l'accesso alla procedura di liquidazione deve tener conto, tra gli altri elementi, anche della tempestività e della coerenza del percorso intrapreso dal debitore. Il ricorso a tale strumento quando l'esecuzione risulti sostanzialmente conclusa, e in assenza di specifiche prospettive di miglior soddisfacimento dell'interesse collettivo dei creditori, si traduce in una deviazione dallo scopo deflattivo dell'istituto.
Per le ragioni esposte, il reclamo va, pertanto, rigettato.
All'esito del giudizio consegue l'integrale conferma del provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sul reclamo depositato il 22/11/2024, da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce, in Parte_1
data 12/11/2024, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna la reclamante, al pagamento, in favore della reclamata costituita, delle spese e competenze di questo grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %;
3) dà atto che il reclamo è stato integralmente respinto e che sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater T.U. n. 115/2002 introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 29
aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Virginia Zuppetta dott. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo MELE - Presidente
Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 448 R.G. V.G. delle cause dell'anno 2024
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Maci, ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campi Salentina (LE), alla Via Taranto n. 169,
in virtù di mandato rilasciato su foglio separato allegato al ricorso in primo grado;
-RECLAMANTE-
E
C.F. E P.IVA , in persona del legale rappresentante dott. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Padovani e Gianluca Massimei, ed elettivamente CP_2
domiciliata presso lo studio sito in Bologna, alla via Della Beverara n. 19, giusta procura CP_3
allegata alla memoria di costituzione nel presente giudizio.
-RECLAMATA-
CON L'INTERVENTO DEL P.G. All'udienza del 13/3/2025, previo deposito di note scritte, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine assegnato dal Collegio e, acquisito il parere del P.G., la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.8.2024, ai sensi degli artt. 268 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, chiedeva al Tribunale di Lecce l'apertura della liquidazione Parte_1
controllata del proprio patrimonio.
A sostegno della domanda, deduceva di essere in uno stato di crisi da sovraindebitamento, ex art. 2,
co. 1, lett. c) CCII, poiché – a fronte di un patrimonio rappresentato esclusivamente da un immobile sito in Campi Salentina, alla Via Nino De Palma n. 89 – aveva una situazione debitoria di oltre euro
320.000,00.
Unitamente al ricorso, allegava la relazione redatta dal Gestore della crisi, Avv. Alessandra Bello,
nominata dall'OCC in data 16.7.2024, contenente la valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda. Nella relazione, redatta ai sensi dell'art. 269, co. 2, CCII, veniva illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, evidenziando un'esposizione debitoria complessiva pari a euro 327.317,18.
Ed in particolare, con riferimento alle cause del proprio sovraindebitamento, la ricorrente deduceva:
-di avere gestito per alcuni anni, fino al 2015, una attività commerciale, sotto forma di ditta individuale, che si occupava della vendita di articoli sportivi e che – nel 2009 – essendo fiorente l'attività svolta, aveva acquistato un locale commerciale alla Via Nino De Palma, in Campi Salentina,
contraendo un mutuo ipotecario;
-che il mutuo era stato regolarmente onorato per alcuni anni e che, successivamente, era subentrata una situazione di crisi che aveva comportato un arretramento sulle rate del mutuo e anche con gli obblighi di natura tributaria;
- di aver chiuso l'attività nel 2015 e di aver contratto un prestito personale per chiudere i conti correnti legati all'attività;
-di avere 3 figli, di 21, 19 e 17 anni, tutti con lei conviventi e non ancora economicamente autosufficienti e di essere separata di fatto dal marito;
-di non avere redditi propri, e di poter portare avanti la famiglia solo con l'aiuto dell'anziana madre,
pensionata;
-che sul suo unico immobile gravava una procedura esecutiva, iscritta al n. 163/2019, azionata da per un mutuo ipotecario di € 240.000,00, poi ceduto ad e infine a Controparte_4 CP_5 [...]
CP_1
-che l'immobile pignorato è stato aggiudicato in data 20.09.2024 per la somma di euro 84.375,00;
-che, con atto del 6.9.2013, insieme al coniuge, aveva costituito un fondo patrimoniale, nel quale erano confluite una abitazione al piano primo con box auto, sita in UI (LE) alla Via Tarantelli
n. 4, una abitazione sita in SA alla Via della Tracina n. 11, un terreno agricolo sito in ZI
(superficie ha 0.30.93) ed una quota di ½ di terreno sito in SA (superficie mq. 99).
Il Tribunale adito, con sentenza resa in data 12.11.2024, rigettava la domanda di apertura della liquidazione controllata dei beni di Parte_1
In particolare, il giudice di prime cure, sosteneva che “L'apertura della liquidazione controllata deve
risultare utile rispetto allo scopo perseguito, che è quello di distribuire ai creditori un qualche attivo
di liquidazione, anche in relazione ai costi professionali che l'attività liquidatoria e distributiva
comporta. Nel caso di specie, come già rappresentato nel provvedimento interlocutorio del
26.10.2024, l'apertura della liquidazione controllata è stata proposta dopo ben 5 anni dall'avvio
della procedura esecutiva, quando l'unico immobile pignorato (unico bene messo a disposizione
anche della procedura liquidatoria) era già in vendita (tanto da essere aggiudicato poco tempo dopo
il deposito della domanda): è evidente che l'accoglimento della domanda di liquidazione avrebbe
come unico effetto quello di ulteriormente ridurre il soddisfacimento dei creditori, rispetto alla procedura esecutiva, dovendo il ricavato della vendita già effettuata essere utilizzato anche per il
pagamento delle spese prededucibili sostenute per questa procedura.” .
Avverso detta sentenza, ha proposto reclamo ex art. 51 e ss. CCII, depositato in data Parte_1
22/11/2024, per i motivi di seguito esposti, reiterando la richiesta di apertura della liquidazione controllata del patrimonio della stessa.
subentrata nella titolarità del credito ipotecario, si è costituita in giudizio resistendo Controparte_1
al reclamo e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il P.G., con parere reso in data 16.12.2024, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 13.3.2025 il Collegio, previo deposito di note scritte, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine assegnato, ha riservato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico ed articolato motivo di gravame, la reclamante si duole che il Tribunale abbia rigettato la domanda di accesso alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio, ritenendola inidonea rispetto allo scopo dalla stessa perseguito, in ragione della pendenza - protrattasi per lungo tempo - di una procedura esecutiva immobiliare, nonché del conseguente pregiudizio economico a carico del creditore ipotecario, unico destinatario del ricavato.
Segnatamente, deduce che il mero decorso temporale dell'esecuzione non assume alcuna rilevanza ostativa all'ammissione alla liquidazione controllata, atteso che la normativa consente l'avvio della procedura anche in pendenza di esecuzione e persino successivamente all'aggiudicazione del bene.
Lamenta, altresì, che la decisione impugnata abbia posto a fondamento del rigetto una presunta penalizzazione del creditore ipotecario per via dei costi della procedura di esdebitamento, senza considerare che tali spese sono espressamente previste dalla legge e non compromettono la priorità
di soddisfazione del creditore medesimo, che resta garantita nei limiti della capienza del patrimonio. Rileva, infine, come il primo giudice abbia omesso di valorizzare la funzione precipua dell'esdebitamento - orientato al recupero del debitore meritevole e al suo reinserimento economico e sociale - nonché di considerare la gravità della situazione personale ed economica della ricorrente,
circostanze che avrebbero reso inevitabile l'accoglimento dell'istanza, in ossequio ai principi ispiratori della legge n. 3/2012.
2. Dette doglianze non sono degne di pregio.
Ed invero, in primo luogo, il Collegio rileva che, sebbene la legge n. 3/2012 non precluda in astratto l'accesso alla liquidazione controllata in pendenza di procedura esecutiva – ancorché l'unico bene attivo sia già stato aggiudicato e l'aggiudicatario ne sia in possesso – non può prescindersi da un'attenta verifica dell'effettiva utilità della procedura per il ceto creditorio, onde evitare che essa si risolva in mero strumento dilatorio.
Il criterio guida, cui attenersi, impone di non ammettere alla liquidazione controllata situazioni in cui tale strumento non consenta in alcun modo né il soddisfacimento dei creditori né, tanto meno, la copertura integrale delle spese prededucibili.
La ratio di tale impostazione è evitare l'apertura di procedure di sovraindebitamento che, di fatto, si traducano unicamente nella maturazione di oneri prededucibili, in evidente pregiudizio delle ragioni dei creditori, ed in palese violazione dei principi di efficienza ed economicità che devono presidiare ogni attività processuale, anche esecutiva/concorsuale.
Nel caso di specie, la procedura esecutiva n. 163/2019, promossa da – subentrata a Controparte_1
nel credito derivante dal mutuo ipotecario di € 240.000,00 stipulato il 14 dicembre 2019 – CP_4
si è già conclusa con l'aggiudicazione dell'immobile in data 20 settembre 2024 per € 84.375,00.
Ciò posto, l'istituto della liquidazione controllata non farebbe che riproporre la medesima fase realizzativa già conclusa, determinando altresì un ingiustificato aumento delle spese procedurali prededucibili, senza comportare alcun incremento dell'attivo distribuibile a favore dei creditori.
Dunque, l'apertura della procedura di liquidazione controllata, avrebbe solo effetti negativi, quali: a) l'improcedibilità della procedura, non essendo stato ipotizzato l'intervento dell'aggiudicatario, con conseguente rallentamento e/o regressione delle operazioni di liquidazione;
b) l'aumento ingiustificato dei costi a discapito del ceto creditorio, posto che, almeno stando alla prospettazione dell'OCC, le spese in prededuzione dovrebbero essere pari ad euro 9.148,62.
Senonché, le finalità della disciplina sarebbero dunque irrimediabilmente frustrate poiché si assisterebbe alla duplicazione di una procedura già in fase avanzata, volta esclusivamente alla vendita dell'unico bene e al soddisfo parziale di un solo creditore (quello ipotecario).
In altri termini, la procedura non avrebbe alcuno scopo deflattivo e l'unico creditore che potrebbe essere soddisfatto subirebbe solo un pregiudizio dall'apertura della stessa.
Né, di converso, può ritenersi che il debitore, in ragione del fatto che a seguito della procedura possa conseguire l'esdebitazione, abbia un diritto di vedere aperta la procedura in vista del beneficio eventualmente conseguibile. E tanto, sia perché la concessione del beneficio, per l'appunto, pur operando di diritto a seguito della chiusura della procedura, necessita comunque di un provvedimento del Tribunale che – in ogni caso – valuta la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII, sia perché l'esdebitazione può in ogni caso essere chiesta dall'incapiente anche mediante il procedimento e secondo i presupposti delineati dall'art. 283 CCII.
Orbene, nell'ottica di un necessario contemperamento degli interessi contrapposti, prevalgono quelli:
- dei creditori, che hanno il diritto di recuperare i propri crediti senza la necessità di intraprendere defatiganti azioni giudiziarie o, come nel caso di specie, a veder regredire la procedura esecutiva con aumento dei costi e risorse dell'attivo drenate a terzi (OCC, legali, etc…);
- del sistema giudiziario, non corrispondendo ad un criterio di efficienza l'apertura di procedure liquidatorie che non abbiano alcuna finalità aggiuntiva rispetto a quella già conseguita da altre in essere.
In concreto, nel caso in esame, non vi sarebbe alcuna par condicio creditorum da tutelare, si finirebbe per aprire una nuova procedura avente la medesima finalità di quella destinata ad estinguersi, ma con regressione delle operazioni di vendita e l'indizione di una nuova procedura competitiva (con ulteriori costi).
In definitiva, l'apertura della liquidazione controllata deve rispondere al principio di economicità
ovvero di concreta utilità rispetto allo scopo perseguito che è quello di distribuire ai creditori un qualche attivo di liquidazione, anche in relazione ai costi professionali che l'attività liquidatoria e distributiva comporta.
Pertanto, poiché nella fattispecie de qua, la domanda di accesso alla procedura è intervenuta quando la vendita del bene era già perfezionata all'esito della procedura espropriativa immobiliare instaurata dal creditore ipotecario, la sua sostituzione con una nuova procedura – foriera di ulteriori oneri e ritardi – risulta priva di alcun vantaggio per i creditori, determinando soltanto oneri aggiuntivi per l'unico creditore capiente (il creditore ipotecario), e senza per converso che emerga alcun interesse apprezzabile del debitore diverso dalla mera aspirazione all'esdebitazione.
Del resto, è noto che la valutazione di meritevolezza richiesta per l'accesso alla procedura di liquidazione deve tener conto, tra gli altri elementi, anche della tempestività e della coerenza del percorso intrapreso dal debitore. Il ricorso a tale strumento quando l'esecuzione risulti sostanzialmente conclusa, e in assenza di specifiche prospettive di miglior soddisfacimento dell'interesse collettivo dei creditori, si traduce in una deviazione dallo scopo deflattivo dell'istituto.
Per le ragioni esposte, il reclamo va, pertanto, rigettato.
All'esito del giudizio consegue l'integrale conferma del provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sul reclamo depositato il 22/11/2024, da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce, in Parte_1
data 12/11/2024, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna la reclamante, al pagamento, in favore della reclamata costituita, delle spese e competenze di questo grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %;
3) dà atto che il reclamo è stato integralmente respinto e che sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater T.U. n. 115/2002 introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 29
aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Virginia Zuppetta dott. Riccardo Mele