Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1 gennaio 1953, le Province, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575 , e successive disposizioni legislative di proroga.
13 giugno 1954
Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1 gennaio 1953, le Province, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575 , e successive disposizioni legislative di proroga.
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1. Premessa Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti in merito all\'ambito e alla portata delle disposizioni di cui all\'articolo unico della legge 15 maggio 1954, n. 228, laddove, come noto, si prevede l\'esenzione, a favore degli Enti Locali, dal pagamento dei tributi speciali catastali. L\'articolato quadro normativo di riferimento, caratterizzato dall\'esistenza di disposizioni assai risalenti, cui si sono sovrapposti, nel tempo, vari interventi normativi ha, in effetti, generato dubbi interpretativi con riferimento a specifiche fattispecie. La tematica portata all\'attenzione della scrivente, in particolare, riguarda l\'applicabilita\' a talune fattispecie, …
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Sono pervenute alla Scrivente, da parte di taluni Comuni, alcune richiestedi chiarimenti in ordine al corretto trattamento tributario applicabile alle formalita\' ipotecarie e catastali relative ad atti di affrancazione dei canoni relativi a terreni gravati da usi civici. Le predette Amministrazioni comunali ritengono che le formalita\' di cui trattasi possano essere eseguite in esenzione dalle tasse ipotecarie e dai tributi speciali catastali, in base a quanto previsto dalla disciplina di cui all\'articolo unico della legge 15 maggio 1954, n. 228 (1), nonche\' dalle disposizioni contenute in alcune leggi regionali. In particolare, proprio con riferimento a quanto disposto …
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