Versione
13 giugno 1954
13 giugno 1954
Art. 1. Articolo unico.
Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1 gennaio 1953, le Province, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575 , e successive disposizioni legislative di proroga.
Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1 gennaio 1953, le Province, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575 , e successive disposizioni legislative di proroga.
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- 1. Tributi speciali catastali: l’esenzionehttps://www.fiscooggi.it/ · 1
Non può beneficiare dell'esenzione dal pagamento dei tributi speciali catastali e dalle imposte ipotecaria e catastale riservata a Regioni, Comuni e Province, l'Agenzia regionale che, subentrando agli ex Iacp, chiede aggiornamenti e volture catastali. A chiarirlo, l'Agenzia delle entrate con la risposta n. 358/2019. Secondo l'istante, esenzioni a tutto campo A chiedere i chiarimenti è l'agenzia regionale incaricata dalla Regione Puglia di gestire il patrimonio di edilizia pubblica popolare. Nel dettaglio, si tratta di un ente regionale di diritto pubblico non economico, strumentale, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica. A monte della questione …
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