Articolo 1 della Legge 15 maggio 1954, n. 228
Versione
13 giugno 1954
Art. 1. Articolo unico.

Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1 gennaio 1953, le Province, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575 , e successive disposizioni legislative di proroga.

Entrata in vigore il 13 giugno 1954
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