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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/03/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1917/2024 R.G.
TRA
e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
, con Avv. Paolo Siciliano Persona_1 ricorrenti
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.1.2023 ritualmente notificato i ricorrenti in epigrafe, nella indicata qualità, convenivano in giudizio l' e, premesso che con verbale del CP_1
31.10.2013 la competente commissione medica aveva riconosciuto per il dante causa le condizioni sanitarie per aver diritto all'indennità di accompagnamento, Contr esponevano che in ragione dell'errore commesso dal di Scalea nella compilazione della domanda inoltrata all' intesa ad ottenere il CP_3 pagamento della prestazione, consistito nell'indicare la sua ospitalità a titolo gratuito presso alcune RSA, il dante causa non aveva mai beneficiato di detta prestazione.
Deducevano che il dante causa nel periodo compreso tra il 2013 e sino al decesso era stato ospite in strutture sanitarie (RSA e casa di riposo) a titolo
1 oneroso e, sostenendo il loro diritto ai ratei di prestazione non corrisposti, assumevano di essere rimasti creditori a tale titolo dell'importo di € 46.156,89.
Concludevano chiedendo “[..] dichiarare la legittimità della richiesta dei ricorrenti. Per l'effetto, condannare il convenuto alla corresponsione, a favore degli istanti, della somma di euro 46.156,89 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia [..]”.
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda e chiedendo “[..] CP_1 dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti;
in subordine, sempre preliminarmente, dichiarare l'improponibilità/improcedibilità del ricorso
e/o l'inammissibilità per intervenuta decadenza. In via ulteriormente gradata, nel merito, e salvo gravame rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto e non provata nonché per intervenuta prescrizione [..]”.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 5.3.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Devono essere, anzitutto, disattese le eccezioni preliminari sollevate dall' . CP_3
È, invero, documentata (cfr. stato storico di famiglia in fasc. di parte) la legittimazione attiva dei ricorrenti nella loro qualità di eredi di , Persona_1 così come è provata la presentazione all' della previa domanda CP_1 amministrativa (cfr. nota PEC del 14.12.2023); quanto alla eccepita decadenza ex art 47 D.P.R. n. 639/1970 deve rilevarsi che, non essendovi prova della notifica all'interessato della nota prot. .2591.23/10/2014.0039074 (fasc. CP_1
) – di reiezione della domanda di indennità di accompagnamento CP_1 presentata il 19.8.2013 – il termine decadenziale non può farsi decorrere da detto provvedimento di diniego, dovendo, quindi, detto termine decorrere dalla domanda proposta dai ricorrenti (14.12.2023) sicchè alcuna decadenza è intervenuta.
Tanto precisato, il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato per quanto di seguito esposto.
2 Costituendosi in giudizio l' ha dedotto (cfr. pag. 3 della memoria) e CP_1 documentato (cfr. all. 3 fasc. di parte) – senza contestazione alcuna di parte ricorrente – che il è stato titolare di pensione ed indennità di Persona_1 comunicazione (INVCIV 00252742) sin dal settembre del 1978.
Ora, è noto che l'indennità di comunicazione è una prestazione economica rilasciata su richiesta a chi è stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva ed è, ex art.
2. L. n. 429/1991, compatibile e cumulabile con l'indennità di accompagnamento purché questa sia stata concessa per distinte minorazioni (le prestazioni sono quindi concedibili cumulativamente ai c.d. soggetti pluriminorati, ognuna relativa a differenti minorazioni).
Ebbene, l' ha eccepito che, nella specie, non vi è prova che la chiesta CP_1 indennità di accompagnamento fosse relativa a patologie differenti rispetto a quelle per le quali l'assistito fruiva dell'indennità di comunicazione e, a fronte di ciò, parte ricorrente nulla ha dedotto e tantomeno provato.
Non essendo provata la diversità delle minorazioni legittimanti il riconoscimento sia dell'indennità di comunicazione (già fruita) che dell'indennità di accompagnamento e – dunque la compatibilità e cumulabilità delle due prestazioni – la domanda non può che essere rigettata.
A ciò aggiungasi, ad abundantiam, che la documentazione prodotta da parte ricorrente a sostegno della allegazione relativa alla onerosità dei ricoveri del dante causa presso le strutture sanitarie (cfr. all. 4 e 5 fasc. di parte) non appare – in assenza di ulteriori elementi di riscontro documentale – sufficiente a dimostrare l'assunto.
Trattasi, invero, di mere dichiarazioni rilasciate da strutture sanitarie a distanza di considerevole lasso di tempo dagli indicati pagamenti (la certificazione rilasciata dalla “Villa S. Antonio” è resa il 23.10.2018 in relazione al ricovero del nel periodo dal 3.3.2012 al 15.12.2015 e dà, peraltro, Per_1 conto di pagamenti in “compartecipazione alla retta di ricovero” e quindi di pagamenti di retta che in misura parziale sarebbe gravata sull'ospite; la dichiarazione della “Confraternita Santa Caterina è del 19.10.2020 in relazione a ricovero del dal 16.12.2015) che non sono supportate da riscontri Per_1
3 certi (ricevute di pagamento, ricevute di bonifici, copie di distinte di assegni, ecc.) comprovanti l'effettiva corresponsione dei pagamenti.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
La particolarità della vicenda consiglia la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 7 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
4
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1917/2024 R.G.
TRA
e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
, con Avv. Paolo Siciliano Persona_1 ricorrenti
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.1.2023 ritualmente notificato i ricorrenti in epigrafe, nella indicata qualità, convenivano in giudizio l' e, premesso che con verbale del CP_1
31.10.2013 la competente commissione medica aveva riconosciuto per il dante causa le condizioni sanitarie per aver diritto all'indennità di accompagnamento, Contr esponevano che in ragione dell'errore commesso dal di Scalea nella compilazione della domanda inoltrata all' intesa ad ottenere il CP_3 pagamento della prestazione, consistito nell'indicare la sua ospitalità a titolo gratuito presso alcune RSA, il dante causa non aveva mai beneficiato di detta prestazione.
Deducevano che il dante causa nel periodo compreso tra il 2013 e sino al decesso era stato ospite in strutture sanitarie (RSA e casa di riposo) a titolo
1 oneroso e, sostenendo il loro diritto ai ratei di prestazione non corrisposti, assumevano di essere rimasti creditori a tale titolo dell'importo di € 46.156,89.
Concludevano chiedendo “[..] dichiarare la legittimità della richiesta dei ricorrenti. Per l'effetto, condannare il convenuto alla corresponsione, a favore degli istanti, della somma di euro 46.156,89 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia [..]”.
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda e chiedendo “[..] CP_1 dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti;
in subordine, sempre preliminarmente, dichiarare l'improponibilità/improcedibilità del ricorso
e/o l'inammissibilità per intervenuta decadenza. In via ulteriormente gradata, nel merito, e salvo gravame rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto e non provata nonché per intervenuta prescrizione [..]”.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 5.3.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Devono essere, anzitutto, disattese le eccezioni preliminari sollevate dall' . CP_3
È, invero, documentata (cfr. stato storico di famiglia in fasc. di parte) la legittimazione attiva dei ricorrenti nella loro qualità di eredi di , Persona_1 così come è provata la presentazione all' della previa domanda CP_1 amministrativa (cfr. nota PEC del 14.12.2023); quanto alla eccepita decadenza ex art 47 D.P.R. n. 639/1970 deve rilevarsi che, non essendovi prova della notifica all'interessato della nota prot. .2591.23/10/2014.0039074 (fasc. CP_1
) – di reiezione della domanda di indennità di accompagnamento CP_1 presentata il 19.8.2013 – il termine decadenziale non può farsi decorrere da detto provvedimento di diniego, dovendo, quindi, detto termine decorrere dalla domanda proposta dai ricorrenti (14.12.2023) sicchè alcuna decadenza è intervenuta.
Tanto precisato, il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato per quanto di seguito esposto.
2 Costituendosi in giudizio l' ha dedotto (cfr. pag. 3 della memoria) e CP_1 documentato (cfr. all. 3 fasc. di parte) – senza contestazione alcuna di parte ricorrente – che il è stato titolare di pensione ed indennità di Persona_1 comunicazione (INVCIV 00252742) sin dal settembre del 1978.
Ora, è noto che l'indennità di comunicazione è una prestazione economica rilasciata su richiesta a chi è stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva ed è, ex art.
2. L. n. 429/1991, compatibile e cumulabile con l'indennità di accompagnamento purché questa sia stata concessa per distinte minorazioni (le prestazioni sono quindi concedibili cumulativamente ai c.d. soggetti pluriminorati, ognuna relativa a differenti minorazioni).
Ebbene, l' ha eccepito che, nella specie, non vi è prova che la chiesta CP_1 indennità di accompagnamento fosse relativa a patologie differenti rispetto a quelle per le quali l'assistito fruiva dell'indennità di comunicazione e, a fronte di ciò, parte ricorrente nulla ha dedotto e tantomeno provato.
Non essendo provata la diversità delle minorazioni legittimanti il riconoscimento sia dell'indennità di comunicazione (già fruita) che dell'indennità di accompagnamento e – dunque la compatibilità e cumulabilità delle due prestazioni – la domanda non può che essere rigettata.
A ciò aggiungasi, ad abundantiam, che la documentazione prodotta da parte ricorrente a sostegno della allegazione relativa alla onerosità dei ricoveri del dante causa presso le strutture sanitarie (cfr. all. 4 e 5 fasc. di parte) non appare – in assenza di ulteriori elementi di riscontro documentale – sufficiente a dimostrare l'assunto.
Trattasi, invero, di mere dichiarazioni rilasciate da strutture sanitarie a distanza di considerevole lasso di tempo dagli indicati pagamenti (la certificazione rilasciata dalla “Villa S. Antonio” è resa il 23.10.2018 in relazione al ricovero del nel periodo dal 3.3.2012 al 15.12.2015 e dà, peraltro, Per_1 conto di pagamenti in “compartecipazione alla retta di ricovero” e quindi di pagamenti di retta che in misura parziale sarebbe gravata sull'ospite; la dichiarazione della “Confraternita Santa Caterina è del 19.10.2020 in relazione a ricovero del dal 16.12.2015) che non sono supportate da riscontri Per_1
3 certi (ricevute di pagamento, ricevute di bonifici, copie di distinte di assegni, ecc.) comprovanti l'effettiva corresponsione dei pagamenti.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
La particolarità della vicenda consiglia la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 7 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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