Ordinanza collegiale 29 luglio 2022
Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, ordinanza cautelare 08/09/2022, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/09/2022
N. 00949/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 949 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Gaetano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato Presso La Corte D'Appello di Catanzaro, Commissione Esami Avvocato Presso La Corte D'Appello di Venezia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
- del verbale di adunanza – sessione 2022 -OMISSIS-, nella parte in cui la X sottocommissione per gli esami di abilitazione alla professione di Avvocato, sessione 2022, ha espresso giudizio negativo di non ammissione dell'odierna ricorrente;
nonché per l'accertamento
- del diritto della ricorrente a sostenere nuovamente la prova orale dell'esame di abilitazione forense dinanzi ad una Commissione in composizione diversa;
nonchè per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione del ricorrente a sostenere nuovamente la prova orale dell'esame di abilitazione forense innanzi ad una Commissione in composizione legittima e differente e nel rispetto delle norme atte a disciplinare la fattispecie in esame.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Commissione Esami Avvocato Presso La Corte D'Appello di Catanzaro e di Commissione Esami Avvocato Presso La Corte D'Appello di Venezia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto prima facie carente il fumus boni iuris , avuto riguardo al fatto che, da una disamina sommaria della controversia propria della fase cautelare e salvi gli eventuali approfondimenti di merito, si apprezza che:
a) il verbale della Sottocommissione comprende, per ciascun candidato, le valutazioni di ciascun commissario;
b) nei verbali delle operazioni d’esame non vi è la necessità di trascrivere l’andamento del colloquio, essendo la loro finalità quella di dar conto del giudizio espresso con il voto numerico finale e non quello di riportare stenograficamente quanto pronunciato dai presenti (cfr. TAR Torino, n. 407/2022);
c) con riferimento alla composizione della Sottocommissione, dalla documentazione versata in atti e dal verbale emerge che vi fossero due appartenenti alla categoria professionale degli Avvocati (il Presidente e un commissario);
d) il giudizio formulato dalla Commissione esaminatrice sulle prove dei candidati è espressione di ampia discrezionalità tecnica e apprezzamento con elevato grado di opinabilità, al quale il giudice amministrativo non può sostituire una propria valutazione nuova e alternativa né appaiono di rilievo valutazioni differenti della ricorrente (anche mediante il ricorso a consulenze esterne) salve ipotesi di macroscopici indizi di arbitrarietà, illogicità e travisamento fattuale, che, almeno nella sommarietà cautelare, non appaiono ravvisabili nel caso di specie;
e) non sembra evincersi un onere a carico della Commissione di porre ulteriori domande al candidato, peraltro eventualmente finalizzate a chiedere chiarimenti su quanto da questi esposto, né tale scelta discrezionale della Commissione sembra potersi interpretare alla stregua di un avallo dell’esposizione del candidato, apparendo apodittico, almeno nella sommarietà cautelare, quanto a tal proposito esposto dal ricorrente;
f) per consolidato orientamento giurisprudenziale, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove di un esame, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni;
Ritenuto pertanto di rigettare l’istanza cautelare;
Ritenuto di regolare le spese della fase cautelare secondo la regola della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) rigetta l’istanza cautelare.
Condanna al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 950,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Domenico Gaglioti, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.