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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/05/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 618/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 27.10.2023 da
elettivamente domiciliato presso l'avv. Michele Parte_1
Capano che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
Marca Trevigiana CP_1
- appellata non costituita-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 246/23 del Tribunale di Treviso
In punto: compenso incarico dirigenziale
Causa trattata all'udienza del 17.04.2025
Conclusioni per parte appellante: “in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 246/2023 emessa dal
Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Cusumano
Maria Grazia, nell'ambito del giudizio N.R.G. 94/2022, notificata dalla cancelleria competente il 07.07.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
1. accertare le differenze retributive dovute alla Dott.ssa Pt_1
in relazione allo svolgimento dell'incarico di direzione della
[...]
dal 01.02.2018 al 15.11.2020; 2. condannare la Parte_2
convenuta , al pagamento in Controparte_2
favore della Dott.ssa della complessiva somma euro 11.450,75
(competenze anno 2018,2019,2020 + TFR) che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi;
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 27.10.2023 la dott.ssa
– dirigente medico dell – ha impugnato la sentenza Pt_1 CP_1
indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Treviso ha rigettato la domanda diretta ad ottenere il pagamento di differenze retributive dovute in relazione ad un incarico dirigenziale “provvisorio”, ritenendo spettante il trattamento previsto dal CCNL di riferimento per il medesimo incarico. Nel ricorso introduttivo, nello specifico,
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
aveva rivendicato la retribuzione prevista per l'incarico gestionale di direzione di struttura semplice ex art. 18, co 1, par. I, lett. c) CCNL
19.12.2019, e art. 27 co I lett. b) del CCNL 8.06.2000. L
[...]
regolarmente costituitasi in primo grado, aveva Controparte_2
negato che la Dott.ssa avesse diritto a integrazioni retributive, Pt_1
giacché l'incarico provvisorio di responsabile Parte_2
non era assimilabile a quelli dirigenziali di cui alle tipologie individuate dall'art. 27 CCNL 8.06.2000 (e, per il periodo successivo, dall'art. 18 CCNL 19.12.2019). Dopo la soppressione e l'accorpamento delle diverse aziende, nelle more dell'espletamento delle procedure selettive, la doveva coprire i ruoli vacanti che CP_1
assegnava in via provvisoria a dei responsabili “facenti funzioni”; ruoli che non erano stati ancora conferiti con procedure selettive (non
“formalmente” attribuiti) e che non rispettavano il termine minimo previsto dal CCNL (5 anni). Aveva altresì evidenziato l'avvenuta indebita percezione, da parte della dott.ssa per complessivi Pt_1
euro 4.815,36 lordi, dell'indennità di sostituzione, mantenuta anche durante il nuovo incarico, pur non ricoprendo più l'incarico provvisorio di dirigente della struttura (art. 18 Parte_2
co 7 CCNL 8.06.2000).
Il Giudice di prime cure, richiamati i principi espressi da Cass.
14.9.2022, n. 27109 e Cass. 11.11.2022, n. 33348 ha rigettato la pretesa della ricorrente.
La dott.ssa propone appello sulla base di un unico motivo con Pt_1
cui censura la sentenza per aver ritenuto applicabili alla fattispecie le norme del contratto collettivo in tema di sostituzione nell'incarico di dirigente ex art. 18 CCNL 08.06.2000. Tale previsione contrattuale, posta a fondamento della decisione impugnata, non disciplinerebbe la fattispecie che aveva interessato la dott.ssa in quanto la Pt_1
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
lavoratrice era stata destinataria di un incarico provvisorio della direzione di una struttura di nuova istituzione. Di contro, l'18 CCNL
08.06.2000 disciplinerebbe unicamente le ipotesi di attribuzione di incarico dirigenziale di una struttura complessa “in caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento”.
Rileva, inoltre, la diversità dei compiti assegnati per l'incarico provvisorio di nuova istituzione e quelli tipici della sostituzione.
Non si è costituta in giudizio l' . Controparte_3
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 17.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – L'appello deve essere dichiarato improcedibile.
Parte appellante ha prodotto la ricevuta di consegna della notifica effettuata a mezzo pec all'indirizzo del difensore dell' CP_1
costituito in giudizio in primo grado;
tuttavia, i relativi allegati (atto d'appello e decreto di fissazione udienza) si riferiscono ad una controversia del tutto diversa.
L'atto d'appello riguarda parti diverse ed è rivolto alla Corte
d'Appello di RN – sezione specializzata agraria. Parimenti, il decreto di fissazione udienza proviene dalla Corte d'appello di
RN, sezione specializzata agraria e la procura alle liti, anch'essa allegata alla pec, risulta conferita all'avv. Michele Capano da tale
ST NZ in vista dell'impugnazione della sentenza del Tribunale di RN, sezione specializzata agraria, n. 3845/23 del 15.09.2023.
Si deve, quindi affermare che non è stata eseguita la notifica dell'appello e del decreto di fissazione dell'udienza riferiti alla presente controversia, introdotta dinanzi a questa Corte territoriale e, conseguentemente, la stessa va considerata inesistente. Ne deriva l'improcedibilità dell'appello.
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità “Nel rito del lavoro, la mancanza del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata integra un'ipotesi di nullità sanabile, non già di inesistenza, della notificazione telematica, a condizione che il ricorso sia stato effettivamente depositato nella cancelleria e il messaggio pervenuto al destinatario consenta comunque di comprendere gli estremi essenziali dell'impugnazione (appellante, appellato, pronuncia impugnata)” (Cass. sez. lav., n. 4902 del
23/02/2024; in termini Cass. sez. lav., n. 30082 del 30/10/2023). Nel caso di specie l'unico documento allegato alla pec che astrattamente potrebbe essere riferibile alla presente controversia è la relata di notifica in cui si indica il notificante e la parte che rappresenta
( nonché il soggetto cui è diretta la notificazione Parte_1
(Ulss n. 2), ma manca del tutto l'indicazione della sentenza impugnata, essendo indicato solo il numero di R.G. della Corte
d'Appello e, peraltro, in essa si afferma di notificare “il presente atto
d'appello”; espressione riferita, inevitabilmente, all'atto d'appello allegato alla pec, relativo al giudizio introdotto dinanzi alla Corte
d'Appello di RN. Anche nel testo del messaggio pec non si rinviene alcuna utile indicazione che consenta di chiarire l'oggetto dell'impugnazione (cioè, quale sia la pronuncia impugnata). Gli unici riferimenti ad una pronuncia di primo grado oggetto di gravame sono contenuti nell'atto d'appello e nella procura alle liti allegati alla pec, ma in essi si indica una sentenza del Tribunale di RN e non certo la sentenza del Tribunale di Treviso n. 246/23. L , Parte_3
destinataria della pec in questione, pertanto, ha avuto notizia della volontà di tale ST NZ di impugnare una sentenza del Tribunale di RN (che non la riguarda).
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
In altra pronuncia, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che
“In tema di notificazione, perché la notifica possa ritenersi esistente è necessario che la stessa acceda all'atto che si intende notificare, afferendo le ipotesi di nullità alle modalità con le quali viene portato
a compimento il procedimento notificatorio, ad irregolarità dello stesso e alla sua inidoneità ad assicurare l'avvenuta comunicazione dell'atto che tuttavia ne deve costituire l'oggetto”. (Cass. sez. lav., n.
30044 del 13/10/2022, in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inesistenza della notifica dell'appello avente ad oggetto il decreto di fissazione dell'udienza in appello e l'opposizione a decreto ingiuntivo e non il ricorso in appello). Nella medesima pronuncia si afferma che “Nel caso in esame, come ricordato, il procedimento notificatorio ha riguardato un atto diverso dall'appello che si era depositato in cancelleria e rispetto al quale era stata fissata la discussione, con la conseguenza che nessuna notifica vi è mai stata di quell'atto”. Nel presente contenzioso, come già evidenziato, non solo non è stato notificato l'atto d'appello depositato presso questa Corte e il relativo decreto di fissazione della prima udienza, ma sono stati notificati un diverso atto d'appello, un diverso decreto di fissazione dell'udienza e una procura alle liti rilasciata da un soggetto diverso dalla parte qui appellante per l'impugnazione di una sentenza emessa dal Tribunale di RN (atti, pertanto, riferiti ad un diverso contenzioso pendente dinanzi alla Corte d'Appello di
RN) e non si rinviene l'indicazione della sentenza di primo grado che si è inteso impugnare dinanzi a questa Corte (neppure nella relata di notifica o nel testo del messaggio pec).
Per le ragioni esposte, il ricorso in appello va dichiarato improcedibile. Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione della controparte.
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− dichiara l'appello improcedibile;
− nulla sulle spese.
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 17.04.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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