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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/10/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 174-1/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Venezia, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati
Dott. Marco Campagnolo Presidente
Dott.ssa Silvia Bianchi Giudice
Dott. Carlo Azzolini Giudice rel. ed est. udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. 174-1/2025 RG avente ad oggetto: ricorso per ammissione di concordato preventivo promosso dalla società con sede legale in Albignasego Parte_1
(PD), Via Alessandro Volta n. 74 e con sede effettiva in Venezia, Iscritta al Registro delle Imprese della
CCIAA di Padova – codice fiscale e numero iscrizione - R.E.A. n. PD-178125, rappresenta P.IVA_1
e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Paolo Gnignati e Paolo Ruzzin, per le seguenti ragioni in
FATTO E DIRITTO
1. L'apertura della procedura.
La società dopo aver depositato in data 23.09.2024 presso questo Tribunale Parte_1 domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione, ai sensi dell'art. 44 CCII, nel termine assegnato (come prorogato con decreto del
4.12.2024), ha provveduto a depositare una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, integrando la documentazione già prodotta con quella, ulteriore, prevista dall'art. 39 CC.II.
Acquisito il parere favorevole dei Commissari giudiziali -dott.ssa e dott. Persona_1 Per_2
e verificata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta oltre che la ritualità
[...] della proposta, il Tribunale, con decreto 13.02-2-03.2025, nel ritenere che il piano non fosse manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali, ha
1 dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della società ricorrente, nominando il Giudice
Delegato, confermando i dott.ri e quali Commissari giudiziali e fissando Persona_1 Persona_2 la data iniziale e finale delle operazioni di voto dei creditori, rispettivamente al 25.06.2025 e 24.07.2025.
In data 25.07.2025 i Commissari hanno comunicato l'esito delle operazioni di voto: la proposta non era stata approvata, essendo stata approvata da sole 7 classi di creditori sulle 10 ammesse al voto (dissenzienti risultando le classi nn. 4, 5, 7 costituite da creditori privilegiati degradati in chirografari).
In data 31.07.2025 la ricorrente ha tempestivamente depositato istanza di omologa del concordato ai sensi del combinato disposto degli artt. 112, comma 2, CCII e, per l'effetto, con decreto dell'1.08.2025 il
Tribunale ha conseguentemente fissato apposita udienza per il 9.10.2025.
Il decreto è stato quindi notificato, a cura della ricorrente, ai Commissari Giudiziali nonché agli altri creditori dissenzienti, i quali non hanno proposto opposizione a mente dell'art. 48, comma 2, CCII.
E' seguito il deposito del parere (favorevole all'omologa) dei Commissari Giudiziali e di una memoria della ricorrente, cui gli uni e l'altra si sono rispettivamente riportati in udienza.
2. La proposta.
Ciò premesso, occorre evidenziare che il concordato proposto dalla ricorrente è un concordato in continuità indiretta con contestale proposta di trattamento dei crediti previdenziali e contributivi ex art. 88 CCII.
Più specificamente, il piano proposto dalla ricorrente essenzialmente prevede le seguenti risorse destinate a soddisfare il fabbisogno concordatario:
- la cessione, a seguito dell'omologa, del ramo aziendale (comprensivo dell'immobile) già oggetto del contratto di affitto d'azienda, attivo nel settore delle costruzioni e dell'edilizia; in particolare, il ramo d'azienda risulta costituito, oltre che dall'immobile, dai beni mobili (oggetto di perizia allegata al ricorso), da alcuni contratti e dai dipendenti della società, nonché dalle SOA, previa procedura competitiva che verrà indetta sulla base dell'offerta irrevocabile già pervenuta dall'affittuaria My Bag Hydrogen S.r.l., contenuta nel contratto di affitto d'azienda per € 640.000;
- il realizzo delle altre poste attive tra cui le immobilizzazioni finanziarie;
- l'incasso dei crediti (diversi dai crediti tributari), per circa € 104.000;
- l'utilizzo delle disponibilità liquide di cassa, che al 31.08.2025 ammontavano ad € 43.173,40;
- il realizzo di ulteriore attivo (comprensivo dei canoni di affitto sino alla vendita dell'azienda) per circa
€ 76.000;
- la compensazione dei crediti tributari relativi al c.d. superbonus con i (contro)crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate;
2 - un apporto in termini di finanza esterna a fondo perduto da parte della socia per un Parte_2 importo complessivo pari a € 250.000, senza obbligo di restituzione ma subordinatamente all'omologazione definitiva del concordato.
Con l'attivo concordatario così composto, la ricorrente prospetta, in primo luogo, la distribuzione del valore di liquidazione ex art. 87 co. 1 lett. c) CCII secondo il criterio della c.d. Absolute Priority Rule, secondo quanto indicato dall'art. 84 co. 5, 6 e 7 CCII: con l'attivo “endogeno” viene invero proposto a) il pagamento per l'intero delle spese di procedura e di liquidazione in prededuzione;
b) il pagamento per l'intero dei crediti assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis n. 1, c.c.; c) il pagamento parziale dei crediti garantiti da privilegio ex art 2751-bis n. 2 c.c. nella misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione della massa mobiliare su cui grava il privilegio, ex art 84, co 5, CCII (8,32%).
Non essendo l'attivo “endogeno” sufficiente per soddisfare integralmente i creditori privilegiati, i creditori privilegiati degradati e quelli originariamente chirografari sono stati divisi in 11 classi (di cui l'undicesima istituita unicamente ai fini del voto ed esclusivamente riferita ai creditori privilegiati ex art. 2751-bis, n.
1, c.c.), il cui soddisfacimento -considerato il maggior valore dell'attivo concordatario, determinato sia dalla maggior offerta per i beni aziendali rispetto al valore stimato in caso di liquidazione giudiziale sia dall'apporto di finanza esterna subordinato all'omologazione- è stato previsto, nel rispetto del criterio della c.d. Relative Priority Rule, nelle percentuale complessive di seguito indicate per ciascuna classe:
Classe 1 Crediti assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2751 bis n. 2 con sussidiarietà sugli immobili – degradati in chirografo con previsione di pagamento al 100,00%
Classe 2 Crediti assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis n. 5 C.C. con sussidiarietà sugli immobili – degradato in chirografo con previsione di pagamento al 50,00%
Classe 3 F.do rischi garanzia CC (Fondo Garanzia l. 23.12.96 n. 662) a favore di , MPS, NC di DR e SA CP_1
– degradato in chirografo con previsione di pagamento al 22,83%
Classe 4 Crediti assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2753 C.C. – art. 2778 n. 1 C.C. con sussidiarietà sugli immobili – degradato in chirografo con previsione di pagamento al 41,00%
Classe 5 Crediti assistiti da privilegio speciale mobiliare ex art. 2758 c. 2 C.C. – art. 2778 n. 7 C.C. - degradato in chirografo con previsione di pagamento al 21,83%
Classe 6 Crediti assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2753 e 2754 C.C. art. 2778 n. 8 C.C. – degradato in chirografo con previsione di pagamento al 39,50% fondo rischi generico ex art. 2752 e art. 2749 C.C. -art. 2778 n.ro 18 C.C. - degradato in chirografo con previsione di pagamento al 38,50%
3 fondo rischi generico ex art 2752e art. 2749 – art. 2778 n. 19 C.C. – degradato in chirografo con previsione di pagamento al
37,50%
Classe 7 Crediti assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2752 e 2749 – art. 2778 n. 20 C.C. – degradato in chirografo con previsione di pagamento al 19,83%
Classe 8 Creditori originariamente chirografari (banche) con garanzie di terzi con previsione di pagamento al 10,05%
Classe 9 Creditori originariamente chirografi che non hanno superato nell'ultimo esercizio almeno due dei requisiti di cui all'art. 85 c. 3 CCII con previsione di pagamento al 10,05%
Classe 10 Creditori originariamente chirografari diversa da classe 8 e 9 con previsione di pagamento 10,05%
Classe 11 Crediti dilazionati assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2751 bis n. 1 C.C. senza previsione di alcuna percentuale di pagamento, trattandosi di classe istituita ai soli fini del voto, riferita alla parte non degradata e soggetta a dilazione di pagamento rispetto al termine di legge.
Con riferimento alle tempistiche di pagamento, il piano prevede l'incasso della gran parte dei crediti entro dicembre 2025 e, entro i sei mesi successivi all'omologazione del concordato, la riscossione dei crediti residui, nonché l'erogazione del corrispettivo derivante dalla cessione dell'azienda oggetto di offerta e della finanza esterna da parte di consentendo, quindi, il pagamento dei creditori entro Parte_2 dodici mesi dall'omologa. Segnatamente, la proposta prevede: il pagamento integrale delle spese di procedura e degli altri debiti prededucibili man mano che gli stessi diventeranno esigibili;
il pagamento dei crediti privilegiati (sia per la parte capiente che per la parte degradata a chirografo) entro 6 mesi dell'omologa; il pagamento dei creditori chirografari originari entro 12 mesi dell'omologa.
3. La ritualità del procedimento, la fattibilità del piano
Dev'essere innanzitutto osservato: i) che sussiste la competenza di questo Tribunale, avendo l'impresa sede effettiva nella circoscrizione del Tribunale di Venezia;
ii) che dalla documentazione in atti risulta il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII e lo stato di crisi dedotto;
iii) che la documentazione di corredo della domanda è completa e regolare.
Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, la procedura si è poi svolta regolarmente, con puntuale adempimento da parte del debitore degli obblighi informativi prescritti, sia nella fase prenotativa che dopo l'ammissione, ai fini di consentire una libera e consapevole espressione del voto.
Non è emerso il compimento di atti in frode ex art. 106 CCII.
A questo proposito, giova evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, non può ritenersi atto in frode ai creditori l'omessa comunicazione (nel piano e nella proposta di concordato) da parte della proponente ai creditori e agli organi della procedura dell'avvio, in data
8.02.2024, di un controllo fiscale (non ancora concluso) nei confronti di Parte_3
la quale, nel corso del 2023, aveva ceduto alla crediti derivanti da
[...] Parte_1
4 agevolazioni edilizie per un importo complessivo pari a € 19.752,50 a fronte di un cessione, da quest'ultima a My Bag di crediti edilizi relativi al bonus facciate per un valore di € 242.960,00. In particolare, l'indagine aveva ad oggetto le imposte dirette, l'IVA e altri tributi, nonché la verifica del corretto adempimento degli obblighi fiscali relativi al Bonus Facciate, al Superbonus 110% e ad altri incentivi previsti dal D.L. 34/2020, con riferimento agli anni d'imposta dal 2020 al 2023, inclusi.
Tale circostanza, come evidenziato dai Commissari Giudiziali, non ha tuttavia precluso ai creditori la possibilità di esprimere un voto pienamente consapevole sulla proposta ricevuta atteso che:
i) l'Agenzia delle Entrate ha sollevato tale circostanza soltanto in data 12 giugno 2025, senza tuttavia fornire alcuna indicazione circa lo stato del procedimento fiscale, ovvero se esso sia ancora in corso, sospeso o se siano emersi rilievi meritevoli di segnalazione ai fini di potenziali attività di recupero;
ii) non è stata fornita alcuna indicazione, neppure orientativa, in merito all'entità dell'accantonamento che, a giudizio dell'Agenzia, la Società avrebbe dovuto prevedere in relazione al rischio connesso a eventuali rilievi fiscali;
iii) i crediti fiscali da bonus indicati nel piano risultano regolarmente presenti nel cassetto fiscale della
Società e sono stati, e continuano ad essere, oggetto di operazioni di cessione e compensazione, risultando pertanto già utilizzati in conformità alla normativa vigente, sicché – in presenza di eventuali rilievi relativi alla loro inesistenza o non spettanza – l'Amministrazione finanziaria avrebbe ragionevolmente dovuto attivare specifiche iniziative volte a bloccarne l'utilizzo; iv) la stessa Agenzia, nelle proprie osservazioni, ha confermato che, una volta effettuate le compensazioni a copertura dei crediti fiscali, residuerebbe in capo alla Società un credito da bonus fiscali pari a €
1.184.983,61, riferito – seppur parzialmente – alle annualità dal 2027 al 2032; ebbene tale credito, considerato prudenzialmente di difficile incasso entro i termini previsti per l'esecuzione del concordato,
è stato oggetto di svalutazione da parte della Società e può senz'altro costituire un accantonamento a garanzia del rischio connesso a eventuali recuperi da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Si deve, inoltre, ritenere la correttezza della formazione delle classi ex artt. 84 co. 5 e co. 6, 85 e 88 CCII poiché i creditori sono stati raggruppati in classi omogenee, in modo da rispecchiare una sufficiente comunanza di interessi, con la collocazione in classi distinte dei creditori garantiti e di quelli chirografari, secondo l'ordine delle rispettive prelazioni. E' stata inoltre assicurata la parità di trattamento all'interno di ciascuna classe ex art. 112 lett. e) CCII.
Per quel che poi concerne la determinazione del valore di liquidazione operata dal debitore, ed attestata dal professionista indipendente nelle relazioni ex artt. 84, comma 5, e 88, comma 2, CC.II., essa appare idoneamente motivata e non affetta da manifesta illogicità, incoerenza o incongruenza.
5 In particolare, quanto illustrato dalla ricorrente e dall'attestatore (il quale, per un verso, ha confermato che l'attivo concordatario risulta essere maggiore rispetto a quello derivante dalla liquidazione giudiziale, anche tenendo conto del maggior realizzo derivante, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, dalle azioni revocatorie e risarcitorie -cfr. doc. 33- con un delta di € 449.330,00, mentre, per altro verso, ha confermato la convenienza del concordato per i creditori in quanto, nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, il riparto si concluderebbe con il pagamento parziale -56,24%- dei creditori con privilegio generale di cui all'art. 2751 bis n. 2 cc a differenza dell'ipotesi concordataria che ne prevede il pagamento integrale, oltre a prevedere quest'ultimo il pagamento parziale di tutti gli altri creditori), appare ragionevole, e rende pertanto difficilmente prospettabile, nello scenario liquidatorio, una prosecuzione dell'attività imprenditoriale, ovvero l'affitto fino alla cessione dell'azienda (con conseguente mantenimento dei rapporti di lavoro); è stata, inoltre, esclusa la possibilità di realizzi derivanti dall'esercizio di azioni giudiziali, per il mancato riscontro di atti suscettibili di revocatoria e l'incerto esercizio di azioni di responsabilità nei confronti dell'amministratore, tenuto conto che la stessa figura ricopriva il ruolo di amministrazione in altre società del gruppo contestualmente proponenti un concordato preventivo.
Sulla scorta della valutazione dell'attestatore, è possibile dunque concludere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, nell'ipotesi del piano concordatario proposto, sono sicuramente soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerente al bene o diritto e della quota parte delle spese generali.
Anche per i creditori previdenziali permane la convenienza dell'ipotesi concordataria rispetto ad una liquidazione giudiziale. L'attestatore, tenuto conto delle stime asseverate degli asset aziendali in caso di liquidazione, ha evidenziato che, nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, detta categoria di creditori non troverebbe alcuna soddisfazione a differenza del concordato che ne prevederebbe una soddisfazione parziale.
In conclusione, il professionista indipendente ha attestato che il “Piano concordatario proposto dalla società pur non riconoscendo la soddisfazione integrale dei creditori muniti Parte_1 di privilegio, ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali”.
La domanda è accompagnata dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. o) CCII, contenente l'attestazione richiesta dall'art. 87, co. 3, CCII trattandosi di concordato in continuità aziendale.
6 In particolare, il professionista indipendente, considerata la veridicità dei dati espressi nel piano, ha espresso un espresso un giudizio positivo sulla fattibilità del piano e attestato che “il Piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore e a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale”.
Infine, alla luce dell'ultima documentazione prodotta dalla società ricorrente, devono ritenersi superati i profili di incertezza relativi alla concreta esecuzione del piano ed essenzialmente legati, come già evidenziato nella relazione ex art. 107, comma 3, CCII dei Commissari Giudiziali, all'apporto di finanza esterna a fondo perduto pari a € 250.000 che si è impegnata a versare in denaro (in via Parte_2 solidale con la società interamente controllata , subordinatamente sia al passaggio in Controparte_2 giudicato del decreto di omologazione e sia alla vendita del compendio immobiliare di proprietà della stessa dalla cui alienazione ha previsto di reperire la parte prevalente Controparte_2 Parte_2 dei fondi destinati al soddisfacimento dei creditori (allo stato non perfezionata).
Invero, a sostegno dell'impegno assunto da un'altra società del medesimo gruppo ad acquistare l'azienda per un corrispettivo di € 640.000, con un incremento pari a € 182.080 rispetto al valore stimato dei beni aziendali, occorre rilevare che nelle more del procedimento, a garanzia dell'impegno assunto,
[...]
e hanno: Parte_2 Controparte_2
- conferito mandato a un mediatore incaricato di individuare potenziali acquirenti, documentando altresì una manifestazione di interesse pervenuta da risultata Controparte_3 coerente, sia in termini di importo che di tempistiche, con le valutazioni contenute nelle perizie di stima;
- conferito, con decorrenza 1° luglio 2025, un ulteriore mandato a un'agenzia immobiliare al fine di garantire un processo di vendita efficiente e trasparente;
- con atto a rogito del Notaio dott. in data 11 luglio 2025, costituito un vincolo di Persona_3 destinazione ex art. 2645-ter c.c. sugli immobili di proprietà di siti in Duino Aurisina Controparte_2
(Trieste), località Villaggio del Pescatore, civici 163–163/A.
In relazione a quest'ultimo profilo, va evidenziato che il vincolo è stato espressamente previsto a favore delle procedure di concordato pendenti (My Bag, Trolese e ), con efficacia subordinata Pt_1 all'omologazione definitiva, ed è finalizzato ad assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori.
A fronte di tali garanzie, l'attuale indisponibilità di delle somme da destinare alla Parte_2 finanza esterna non appare suscettibile di fondare un giudizio di manifesta inidoneità del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, quale richiesto dal Codice della Crisi per il diniego dell'omologa.
4. Le operazioni di voto.
7 Dalla relazione dei Commissari Giudiziali è emerso che la proposta è stata approvata da 7 delle 10 classi ammesse al voto e che, per l'effetto, non è stata approvata ex art. 109 co. 5 CCII.
In merito, va evidenziato che la classe 3), relativa al Fondo Rischio Mediocredito a favore di , CP_1
, NC di DR e NC SA (Fondo di garanzia ex L. 23 dicembre 1996, Controparte_4
n. 662), per la parte degradata a chirografo con pagamento previsto nella misura stimata del 22,83%, non ha partecipato al voto, avendo già espresso voto le Banche inserite nella classe 8), salvo l'escussione della garanzia CC, non comunicata alla procedura.
La ricorrente si è dunque avvalsa della facoltà attribuita dall'art. 112, comma 2, CCII e ha richiesto al
Tribunale di omologare forzosamente il concordato proposto.
Nessun creditore dissenziente o altro interessato ha proposto opposizione.
Il Collegio, ai fini dell'omologazione del concordato, è chiamato a riscontrare la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art.112, comma 1, CCII.
Trattandosi di concordato in continuità indiretta, in assenza di opposizioni, esaminati già nei paragrafi precedenti la regolarità del procedimento, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe, l'ammissibilità della proposta, intesa sia come conformità della proposta e del piano allo schema legislativo sia come vaglio dell'idoneità del piano a garantire ragionevoli prospettive di superamento dell'insolvenza, e quindi che i beni e i flussi ipotizzati appaiono sufficienti a colmare le percentuali satisfattive indicate per i creditori, vanno ora esaminati sia i profili evidenziati in ordine all'esito del voto sia la sussistenza o meno dei presupposti per procedere all'omologa ex art. 112 co. 2 CCII.
5. L'omologa forzosa.
Giova evidenziare in primo luogo che ai sensi dell'art. 112 co. 2 CCII “Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo84, comma 7;
c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
8 d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”.
Va innanzitutto richiamato che l'attivo messo a disposizione per l'esecuzione del Piano è pari ad €
1.066,568, che il valore di liquidazione è pari alla somma di € 617.238 (v. relazione dell'attestatore) e che il valore eccedente quello di liquidazione – determinato per differenza tra i due valori indicati – è pari alla somma di € 449.330.
Passando ora all'esame delle singole condizioni che devono essere tutte congiuntamente presenti, i
Commissari Giudiziali, nel loro parere, hanno evidenziato che sussistono tutte le condizioni previste dall'art. 112 comma 2 CCII.
Ebbene, con riferimento, alla lettera a), come sopra già indicato, il professionista che ha redatto la relazione ex art. 84 quinto, sesto e settimo comma CCII nonché ex art. 88 primo e secondo comma CCII
e i commissari giudiziali nell'ambito della relazione ex art. 105 CCII, hanno evidenziato che, fermo il degrado parziale dei crediti privilegiati, il valore di liquidazione è stato distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione: la proposta concordataria applica la regola della c.d. absolute priority rulenella ripartizione del valore di liquidazione, come previsto dall'art. 84, comma 6,
CCII, sicché ai sensi dell'art. 85, comma 4, CCII, il trattamento previsto per ciascuna classe mantiene fermo l'ordine delle cause legittime di prelazione.
Con riferimento alla lettera b) è rispettato il principio di non discriminazione sancito dalla previsione normativa, posto che le uniche classi dissenzienti sono la classe 4 (creditori assistiti da privilegio generale ex artt. 2753 e 2778 n. 1 c.c. con sussidiarietà sugli immobili degradati in chirografo), la classe 5 (creditori assistiti da privilegio speciale immobiliare ex art. 2758 co. 2 e 2778 n. 7 c.c. degradati in chirografo), la classe 7 (creditori assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2752 e 2749, art. 2778 n. 20 c.c. degradato in chirografo), hanno ricevuto un trattamento più favorevole rispetto a quello riservato alle classi di grado inferiore.
Invero, il cd. surplus concordatario -ovvero l'attivo endogeno ulteriore rispetto a quello ricavabile in ipotesi di liquidazione giudiziale, costituito da: (i) ricavi futuri derivanti dai canoni di affitto d'azienda stimati sino al 31 gennaio 2026 per € 50.625; (ii) ulteriori ricavi per complessivi € 25.789,80, derivanti da spese sostenute dall'affittuaria e successivamente rinunciate dalla conduttrice- è stato attribuito secondo la regola dell'Absolute Priority Rule.
9 Il maggior valore offerto per l'acquisto dell'azienda, pari a € 182.080 rispetto al valore di liquidazione, è stato invece utilizzato nei seguenti termini: € 24.000 destinati a coprire il valore stimato delle azioni risarcitorie e revocatorie, ripartiti anch'essi secondo le regole dell'APR; il residuo di euro 158.080 è stato invece distribuito secondo la Relative Priority Rule (RPR).
Ora, tali importi, in quanto rappresentativi del maggior valore prodotto dalla continuità aziendale, possono essere ripartiti secondo la RPR (salvo l'eccezione prevista per i lavoratori ex art. 84, comma 7, CCII), consentendo al debitore una gestione più flessibile e funzionale all'ottenimento del consenso dei creditori.
Come accertato dai Commissari Giudiziali, nella fattispecie, l'importo viene distribuito, al pari della finanza esterna (pur astrattamente liberamente distribuibile), nel rispetto della Relative Priority Rule, in modo che ciascuna classe riceva un trattamento almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole rispetto a quelle di grado inferiore.
Con riferimento alla lett. c) la proposta concordataria non prevede per alcun creditore il pagamento in misura eccedente rispetto all'importo del rispettivo credito.
Infine, quanto alla lettera d), la previsione normativa consente la ristrutturazione trasversale in presenza di due situazioni alternative: 1) che la proposta risulti approvata da una maggioranza di classi contenente, al suo interno, una classe titolare di diritti di prelazione;
2) che la proposta risulti approvata da almeno una classe che sarebbe almeno parzialmente soddisfatta rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi 1) in quanto la proposta è stata approvata dalla maggioranza delle classi e tra queste una è formata da creditori privilegiati, ossia la classe 11 (lavoratori dipendenti assistiti dal privilegio ex art. 2751 bis n. 1 Codice Civile), che ha espresso voto favorevole e che è risultata interessata in ragione del fatto che il pagamento dei crediti è stato previsto nel termine di 6 mesi dall'omologazione, in deroga al termine di 30 giorni stabilito dall'art. 109, comma 5, CCII.
Tanto considerato, sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo, avendo riscontrato -per le ragioni sino ad ora esposte -tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dagli artt.40, 48, 84, 85, 87, 88, 112, 120 quinquies CCII.
P.Q.M.
1. Omologa il concordato preventivo della società con sede legale Parte_1 in Albignasego (PD), Via Alessandro Volta n. 74 e con sede effettiva in Venezia, Iscritta al Registro delle
Imprese della CCIAA di Padova – codice fiscale e numero iscrizione - R.E.A. n. PD- P.IVA_1
178125;
10 2. Conferma la nomina della dott.ssa e del dott. quali Commissari Persona_1 Persona_2
Giudiziali;
3. Il controllo sull'adempimento della proposta è affidato ai Commissari Giudiziali che dovranno redigere semestralmente un rapporto riepilogativo sull'esecuzione del concordato, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, CC.II., da trasmettere al Giudice Delegato ed ai creditori a mente dell'art. 118, comma 1, CC.II.; a tal fine il ricorrente, entro il mese successivo ad ogni trimestre solare, predisporrà una relazione riepilogativa in ordine alla gestione economica e finanziaria dell'impresa, corredata da una situazione economica-patrimoniale infrannuale e dell'indicazione delle più rilevanti operazioni economiche e finanziarie compiute o che intende compiere, da inviare ai Commissari Giudiziali, i quali provvederanno a trasmetterla al Tribunale con le proprie osservazioni;
4. I Commissari dovranno riferire tempestivamente al Giudice Delegato il verificarsi di qualsiasi circostanza da cui possa derivare pregiudizio al ceto creditorio, e/o che possa determinare l'impossibilità di addivenire alla corretta attuazione del piano di concordato, ivi incluso il mancato o ritardato compimento da parte del debitore degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, comma 4, CC.II.;
5. La proponente, entro venti giorni prima delle scadenze previste nel piano, predisporrà un piano dei pagamenti -da effettuare sulla base dei piani di riparto in ragione della collocazione e del grado dei crediti- da inviare previamente ai Commissari, che lo trasmetteranno al Giudice Delegato ed ai creditori, con le proprie osservazioni;
la preponente provvederà a trasmettere al Commissario la documentazione attestante i pagamenti effettuati;
6. All'esito dei piani di riparto finale, le somme dovute agli eventuali creditori risultati irreperibili siano depositate su un libretto o conto corrente bancario o postale (aperto a fronte della consegna all'istituto bancario o postale di copia del presente decreto) intestato ai creditori irreperibili del concordato dell'impresa individuale, dando comunicazione del deposito al Giudice delegato. Il deposito equivarrà a pagamento da parte della società in concordato. I creditori irreperibili, per ottenere quanto di loro spettanza, dovranno presentare istanza al Giudice delegato, il quale autorizzerà il pagamento a favore dell'istante. Decorsi cinque anni dal deposito le somme non reclamate nel frattempo dai creditori irreperibili dovranno essere devolute dall'istituto depositario direttamente a favore del Fondo Unico
Giustizia, ai sensi dell'art. 2, comma 2bis del d.l. n. 143/08, il tutto dando comunicazione del versamento al Giudice Delegato;
7. Conclusa l'esecuzione della proposta i Commissari Giudiziali depositeranno un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, CC.II.
11 Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, alla società proponente e ai
Commissari giudiziali, i quali dovranno, a loro volta, darne comunicazione ai creditori.
Manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art. 45 CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.10.2025.
Il Giudice relatore
Dott. Carlo Azzolini
Il Presidente
Dott. Marco Campagnolo
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Venezia, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati
Dott. Marco Campagnolo Presidente
Dott.ssa Silvia Bianchi Giudice
Dott. Carlo Azzolini Giudice rel. ed est. udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. 174-1/2025 RG avente ad oggetto: ricorso per ammissione di concordato preventivo promosso dalla società con sede legale in Albignasego Parte_1
(PD), Via Alessandro Volta n. 74 e con sede effettiva in Venezia, Iscritta al Registro delle Imprese della
CCIAA di Padova – codice fiscale e numero iscrizione - R.E.A. n. PD-178125, rappresenta P.IVA_1
e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Paolo Gnignati e Paolo Ruzzin, per le seguenti ragioni in
FATTO E DIRITTO
1. L'apertura della procedura.
La società dopo aver depositato in data 23.09.2024 presso questo Tribunale Parte_1 domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione, ai sensi dell'art. 44 CCII, nel termine assegnato (come prorogato con decreto del
4.12.2024), ha provveduto a depositare una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, integrando la documentazione già prodotta con quella, ulteriore, prevista dall'art. 39 CC.II.
Acquisito il parere favorevole dei Commissari giudiziali -dott.ssa e dott. Persona_1 Per_2
e verificata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta oltre che la ritualità
[...] della proposta, il Tribunale, con decreto 13.02-2-03.2025, nel ritenere che il piano non fosse manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali, ha
1 dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della società ricorrente, nominando il Giudice
Delegato, confermando i dott.ri e quali Commissari giudiziali e fissando Persona_1 Persona_2 la data iniziale e finale delle operazioni di voto dei creditori, rispettivamente al 25.06.2025 e 24.07.2025.
In data 25.07.2025 i Commissari hanno comunicato l'esito delle operazioni di voto: la proposta non era stata approvata, essendo stata approvata da sole 7 classi di creditori sulle 10 ammesse al voto (dissenzienti risultando le classi nn. 4, 5, 7 costituite da creditori privilegiati degradati in chirografari).
In data 31.07.2025 la ricorrente ha tempestivamente depositato istanza di omologa del concordato ai sensi del combinato disposto degli artt. 112, comma 2, CCII e, per l'effetto, con decreto dell'1.08.2025 il
Tribunale ha conseguentemente fissato apposita udienza per il 9.10.2025.
Il decreto è stato quindi notificato, a cura della ricorrente, ai Commissari Giudiziali nonché agli altri creditori dissenzienti, i quali non hanno proposto opposizione a mente dell'art. 48, comma 2, CCII.
E' seguito il deposito del parere (favorevole all'omologa) dei Commissari Giudiziali e di una memoria della ricorrente, cui gli uni e l'altra si sono rispettivamente riportati in udienza.
2. La proposta.
Ciò premesso, occorre evidenziare che il concordato proposto dalla ricorrente è un concordato in continuità indiretta con contestale proposta di trattamento dei crediti previdenziali e contributivi ex art. 88 CCII.
Più specificamente, il piano proposto dalla ricorrente essenzialmente prevede le seguenti risorse destinate a soddisfare il fabbisogno concordatario:
- la cessione, a seguito dell'omologa, del ramo aziendale (comprensivo dell'immobile) già oggetto del contratto di affitto d'azienda, attivo nel settore delle costruzioni e dell'edilizia; in particolare, il ramo d'azienda risulta costituito, oltre che dall'immobile, dai beni mobili (oggetto di perizia allegata al ricorso), da alcuni contratti e dai dipendenti della società, nonché dalle SOA, previa procedura competitiva che verrà indetta sulla base dell'offerta irrevocabile già pervenuta dall'affittuaria My Bag Hydrogen S.r.l., contenuta nel contratto di affitto d'azienda per € 640.000;
- il realizzo delle altre poste attive tra cui le immobilizzazioni finanziarie;
- l'incasso dei crediti (diversi dai crediti tributari), per circa € 104.000;
- l'utilizzo delle disponibilità liquide di cassa, che al 31.08.2025 ammontavano ad € 43.173,40;
- il realizzo di ulteriore attivo (comprensivo dei canoni di affitto sino alla vendita dell'azienda) per circa
€ 76.000;
- la compensazione dei crediti tributari relativi al c.d. superbonus con i (contro)crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate;
2 - un apporto in termini di finanza esterna a fondo perduto da parte della socia per un Parte_2 importo complessivo pari a € 250.000, senza obbligo di restituzione ma subordinatamente all'omologazione definitiva del concordato.
Con l'attivo concordatario così composto, la ricorrente prospetta, in primo luogo, la distribuzione del valore di liquidazione ex art. 87 co. 1 lett. c) CCII secondo il criterio della c.d. Absolute Priority Rule, secondo quanto indicato dall'art. 84 co. 5, 6 e 7 CCII: con l'attivo “endogeno” viene invero proposto a) il pagamento per l'intero delle spese di procedura e di liquidazione in prededuzione;
b) il pagamento per l'intero dei crediti assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis n. 1, c.c.; c) il pagamento parziale dei crediti garantiti da privilegio ex art 2751-bis n. 2 c.c. nella misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione della massa mobiliare su cui grava il privilegio, ex art 84, co 5, CCII (8,32%).
Non essendo l'attivo “endogeno” sufficiente per soddisfare integralmente i creditori privilegiati, i creditori privilegiati degradati e quelli originariamente chirografari sono stati divisi in 11 classi (di cui l'undicesima istituita unicamente ai fini del voto ed esclusivamente riferita ai creditori privilegiati ex art. 2751-bis, n.
1, c.c.), il cui soddisfacimento -considerato il maggior valore dell'attivo concordatario, determinato sia dalla maggior offerta per i beni aziendali rispetto al valore stimato in caso di liquidazione giudiziale sia dall'apporto di finanza esterna subordinato all'omologazione- è stato previsto, nel rispetto del criterio della c.d. Relative Priority Rule, nelle percentuale complessive di seguito indicate per ciascuna classe:
Classe 1 Crediti assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2751 bis n. 2 con sussidiarietà sugli immobili – degradati in chirografo con previsione di pagamento al 100,00%
Classe 2 Crediti assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis n. 5 C.C. con sussidiarietà sugli immobili – degradato in chirografo con previsione di pagamento al 50,00%
Classe 3 F.do rischi garanzia CC (Fondo Garanzia l. 23.12.96 n. 662) a favore di , MPS, NC di DR e SA CP_1
– degradato in chirografo con previsione di pagamento al 22,83%
Classe 4 Crediti assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2753 C.C. – art. 2778 n. 1 C.C. con sussidiarietà sugli immobili – degradato in chirografo con previsione di pagamento al 41,00%
Classe 5 Crediti assistiti da privilegio speciale mobiliare ex art. 2758 c. 2 C.C. – art. 2778 n. 7 C.C. - degradato in chirografo con previsione di pagamento al 21,83%
Classe 6 Crediti assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2753 e 2754 C.C. art. 2778 n. 8 C.C. – degradato in chirografo con previsione di pagamento al 39,50% fondo rischi generico ex art. 2752 e art. 2749 C.C. -art. 2778 n.ro 18 C.C. - degradato in chirografo con previsione di pagamento al 38,50%
3 fondo rischi generico ex art 2752e art. 2749 – art. 2778 n. 19 C.C. – degradato in chirografo con previsione di pagamento al
37,50%
Classe 7 Crediti assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2752 e 2749 – art. 2778 n. 20 C.C. – degradato in chirografo con previsione di pagamento al 19,83%
Classe 8 Creditori originariamente chirografari (banche) con garanzie di terzi con previsione di pagamento al 10,05%
Classe 9 Creditori originariamente chirografi che non hanno superato nell'ultimo esercizio almeno due dei requisiti di cui all'art. 85 c. 3 CCII con previsione di pagamento al 10,05%
Classe 10 Creditori originariamente chirografari diversa da classe 8 e 9 con previsione di pagamento 10,05%
Classe 11 Crediti dilazionati assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2751 bis n. 1 C.C. senza previsione di alcuna percentuale di pagamento, trattandosi di classe istituita ai soli fini del voto, riferita alla parte non degradata e soggetta a dilazione di pagamento rispetto al termine di legge.
Con riferimento alle tempistiche di pagamento, il piano prevede l'incasso della gran parte dei crediti entro dicembre 2025 e, entro i sei mesi successivi all'omologazione del concordato, la riscossione dei crediti residui, nonché l'erogazione del corrispettivo derivante dalla cessione dell'azienda oggetto di offerta e della finanza esterna da parte di consentendo, quindi, il pagamento dei creditori entro Parte_2 dodici mesi dall'omologa. Segnatamente, la proposta prevede: il pagamento integrale delle spese di procedura e degli altri debiti prededucibili man mano che gli stessi diventeranno esigibili;
il pagamento dei crediti privilegiati (sia per la parte capiente che per la parte degradata a chirografo) entro 6 mesi dell'omologa; il pagamento dei creditori chirografari originari entro 12 mesi dell'omologa.
3. La ritualità del procedimento, la fattibilità del piano
Dev'essere innanzitutto osservato: i) che sussiste la competenza di questo Tribunale, avendo l'impresa sede effettiva nella circoscrizione del Tribunale di Venezia;
ii) che dalla documentazione in atti risulta il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII e lo stato di crisi dedotto;
iii) che la documentazione di corredo della domanda è completa e regolare.
Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, la procedura si è poi svolta regolarmente, con puntuale adempimento da parte del debitore degli obblighi informativi prescritti, sia nella fase prenotativa che dopo l'ammissione, ai fini di consentire una libera e consapevole espressione del voto.
Non è emerso il compimento di atti in frode ex art. 106 CCII.
A questo proposito, giova evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, non può ritenersi atto in frode ai creditori l'omessa comunicazione (nel piano e nella proposta di concordato) da parte della proponente ai creditori e agli organi della procedura dell'avvio, in data
8.02.2024, di un controllo fiscale (non ancora concluso) nei confronti di Parte_3
la quale, nel corso del 2023, aveva ceduto alla crediti derivanti da
[...] Parte_1
4 agevolazioni edilizie per un importo complessivo pari a € 19.752,50 a fronte di un cessione, da quest'ultima a My Bag di crediti edilizi relativi al bonus facciate per un valore di € 242.960,00. In particolare, l'indagine aveva ad oggetto le imposte dirette, l'IVA e altri tributi, nonché la verifica del corretto adempimento degli obblighi fiscali relativi al Bonus Facciate, al Superbonus 110% e ad altri incentivi previsti dal D.L. 34/2020, con riferimento agli anni d'imposta dal 2020 al 2023, inclusi.
Tale circostanza, come evidenziato dai Commissari Giudiziali, non ha tuttavia precluso ai creditori la possibilità di esprimere un voto pienamente consapevole sulla proposta ricevuta atteso che:
i) l'Agenzia delle Entrate ha sollevato tale circostanza soltanto in data 12 giugno 2025, senza tuttavia fornire alcuna indicazione circa lo stato del procedimento fiscale, ovvero se esso sia ancora in corso, sospeso o se siano emersi rilievi meritevoli di segnalazione ai fini di potenziali attività di recupero;
ii) non è stata fornita alcuna indicazione, neppure orientativa, in merito all'entità dell'accantonamento che, a giudizio dell'Agenzia, la Società avrebbe dovuto prevedere in relazione al rischio connesso a eventuali rilievi fiscali;
iii) i crediti fiscali da bonus indicati nel piano risultano regolarmente presenti nel cassetto fiscale della
Società e sono stati, e continuano ad essere, oggetto di operazioni di cessione e compensazione, risultando pertanto già utilizzati in conformità alla normativa vigente, sicché – in presenza di eventuali rilievi relativi alla loro inesistenza o non spettanza – l'Amministrazione finanziaria avrebbe ragionevolmente dovuto attivare specifiche iniziative volte a bloccarne l'utilizzo; iv) la stessa Agenzia, nelle proprie osservazioni, ha confermato che, una volta effettuate le compensazioni a copertura dei crediti fiscali, residuerebbe in capo alla Società un credito da bonus fiscali pari a €
1.184.983,61, riferito – seppur parzialmente – alle annualità dal 2027 al 2032; ebbene tale credito, considerato prudenzialmente di difficile incasso entro i termini previsti per l'esecuzione del concordato,
è stato oggetto di svalutazione da parte della Società e può senz'altro costituire un accantonamento a garanzia del rischio connesso a eventuali recuperi da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Si deve, inoltre, ritenere la correttezza della formazione delle classi ex artt. 84 co. 5 e co. 6, 85 e 88 CCII poiché i creditori sono stati raggruppati in classi omogenee, in modo da rispecchiare una sufficiente comunanza di interessi, con la collocazione in classi distinte dei creditori garantiti e di quelli chirografari, secondo l'ordine delle rispettive prelazioni. E' stata inoltre assicurata la parità di trattamento all'interno di ciascuna classe ex art. 112 lett. e) CCII.
Per quel che poi concerne la determinazione del valore di liquidazione operata dal debitore, ed attestata dal professionista indipendente nelle relazioni ex artt. 84, comma 5, e 88, comma 2, CC.II., essa appare idoneamente motivata e non affetta da manifesta illogicità, incoerenza o incongruenza.
5 In particolare, quanto illustrato dalla ricorrente e dall'attestatore (il quale, per un verso, ha confermato che l'attivo concordatario risulta essere maggiore rispetto a quello derivante dalla liquidazione giudiziale, anche tenendo conto del maggior realizzo derivante, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, dalle azioni revocatorie e risarcitorie -cfr. doc. 33- con un delta di € 449.330,00, mentre, per altro verso, ha confermato la convenienza del concordato per i creditori in quanto, nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, il riparto si concluderebbe con il pagamento parziale -56,24%- dei creditori con privilegio generale di cui all'art. 2751 bis n. 2 cc a differenza dell'ipotesi concordataria che ne prevede il pagamento integrale, oltre a prevedere quest'ultimo il pagamento parziale di tutti gli altri creditori), appare ragionevole, e rende pertanto difficilmente prospettabile, nello scenario liquidatorio, una prosecuzione dell'attività imprenditoriale, ovvero l'affitto fino alla cessione dell'azienda (con conseguente mantenimento dei rapporti di lavoro); è stata, inoltre, esclusa la possibilità di realizzi derivanti dall'esercizio di azioni giudiziali, per il mancato riscontro di atti suscettibili di revocatoria e l'incerto esercizio di azioni di responsabilità nei confronti dell'amministratore, tenuto conto che la stessa figura ricopriva il ruolo di amministrazione in altre società del gruppo contestualmente proponenti un concordato preventivo.
Sulla scorta della valutazione dell'attestatore, è possibile dunque concludere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, nell'ipotesi del piano concordatario proposto, sono sicuramente soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerente al bene o diritto e della quota parte delle spese generali.
Anche per i creditori previdenziali permane la convenienza dell'ipotesi concordataria rispetto ad una liquidazione giudiziale. L'attestatore, tenuto conto delle stime asseverate degli asset aziendali in caso di liquidazione, ha evidenziato che, nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, detta categoria di creditori non troverebbe alcuna soddisfazione a differenza del concordato che ne prevederebbe una soddisfazione parziale.
In conclusione, il professionista indipendente ha attestato che il “Piano concordatario proposto dalla società pur non riconoscendo la soddisfazione integrale dei creditori muniti Parte_1 di privilegio, ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali”.
La domanda è accompagnata dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. o) CCII, contenente l'attestazione richiesta dall'art. 87, co. 3, CCII trattandosi di concordato in continuità aziendale.
6 In particolare, il professionista indipendente, considerata la veridicità dei dati espressi nel piano, ha espresso un espresso un giudizio positivo sulla fattibilità del piano e attestato che “il Piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore e a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale”.
Infine, alla luce dell'ultima documentazione prodotta dalla società ricorrente, devono ritenersi superati i profili di incertezza relativi alla concreta esecuzione del piano ed essenzialmente legati, come già evidenziato nella relazione ex art. 107, comma 3, CCII dei Commissari Giudiziali, all'apporto di finanza esterna a fondo perduto pari a € 250.000 che si è impegnata a versare in denaro (in via Parte_2 solidale con la società interamente controllata , subordinatamente sia al passaggio in Controparte_2 giudicato del decreto di omologazione e sia alla vendita del compendio immobiliare di proprietà della stessa dalla cui alienazione ha previsto di reperire la parte prevalente Controparte_2 Parte_2 dei fondi destinati al soddisfacimento dei creditori (allo stato non perfezionata).
Invero, a sostegno dell'impegno assunto da un'altra società del medesimo gruppo ad acquistare l'azienda per un corrispettivo di € 640.000, con un incremento pari a € 182.080 rispetto al valore stimato dei beni aziendali, occorre rilevare che nelle more del procedimento, a garanzia dell'impegno assunto,
[...]
e hanno: Parte_2 Controparte_2
- conferito mandato a un mediatore incaricato di individuare potenziali acquirenti, documentando altresì una manifestazione di interesse pervenuta da risultata Controparte_3 coerente, sia in termini di importo che di tempistiche, con le valutazioni contenute nelle perizie di stima;
- conferito, con decorrenza 1° luglio 2025, un ulteriore mandato a un'agenzia immobiliare al fine di garantire un processo di vendita efficiente e trasparente;
- con atto a rogito del Notaio dott. in data 11 luglio 2025, costituito un vincolo di Persona_3 destinazione ex art. 2645-ter c.c. sugli immobili di proprietà di siti in Duino Aurisina Controparte_2
(Trieste), località Villaggio del Pescatore, civici 163–163/A.
In relazione a quest'ultimo profilo, va evidenziato che il vincolo è stato espressamente previsto a favore delle procedure di concordato pendenti (My Bag, Trolese e ), con efficacia subordinata Pt_1 all'omologazione definitiva, ed è finalizzato ad assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori.
A fronte di tali garanzie, l'attuale indisponibilità di delle somme da destinare alla Parte_2 finanza esterna non appare suscettibile di fondare un giudizio di manifesta inidoneità del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, quale richiesto dal Codice della Crisi per il diniego dell'omologa.
4. Le operazioni di voto.
7 Dalla relazione dei Commissari Giudiziali è emerso che la proposta è stata approvata da 7 delle 10 classi ammesse al voto e che, per l'effetto, non è stata approvata ex art. 109 co. 5 CCII.
In merito, va evidenziato che la classe 3), relativa al Fondo Rischio Mediocredito a favore di , CP_1
, NC di DR e NC SA (Fondo di garanzia ex L. 23 dicembre 1996, Controparte_4
n. 662), per la parte degradata a chirografo con pagamento previsto nella misura stimata del 22,83%, non ha partecipato al voto, avendo già espresso voto le Banche inserite nella classe 8), salvo l'escussione della garanzia CC, non comunicata alla procedura.
La ricorrente si è dunque avvalsa della facoltà attribuita dall'art. 112, comma 2, CCII e ha richiesto al
Tribunale di omologare forzosamente il concordato proposto.
Nessun creditore dissenziente o altro interessato ha proposto opposizione.
Il Collegio, ai fini dell'omologazione del concordato, è chiamato a riscontrare la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art.112, comma 1, CCII.
Trattandosi di concordato in continuità indiretta, in assenza di opposizioni, esaminati già nei paragrafi precedenti la regolarità del procedimento, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe, l'ammissibilità della proposta, intesa sia come conformità della proposta e del piano allo schema legislativo sia come vaglio dell'idoneità del piano a garantire ragionevoli prospettive di superamento dell'insolvenza, e quindi che i beni e i flussi ipotizzati appaiono sufficienti a colmare le percentuali satisfattive indicate per i creditori, vanno ora esaminati sia i profili evidenziati in ordine all'esito del voto sia la sussistenza o meno dei presupposti per procedere all'omologa ex art. 112 co. 2 CCII.
5. L'omologa forzosa.
Giova evidenziare in primo luogo che ai sensi dell'art. 112 co. 2 CCII “Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo84, comma 7;
c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
8 d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”.
Va innanzitutto richiamato che l'attivo messo a disposizione per l'esecuzione del Piano è pari ad €
1.066,568, che il valore di liquidazione è pari alla somma di € 617.238 (v. relazione dell'attestatore) e che il valore eccedente quello di liquidazione – determinato per differenza tra i due valori indicati – è pari alla somma di € 449.330.
Passando ora all'esame delle singole condizioni che devono essere tutte congiuntamente presenti, i
Commissari Giudiziali, nel loro parere, hanno evidenziato che sussistono tutte le condizioni previste dall'art. 112 comma 2 CCII.
Ebbene, con riferimento, alla lettera a), come sopra già indicato, il professionista che ha redatto la relazione ex art. 84 quinto, sesto e settimo comma CCII nonché ex art. 88 primo e secondo comma CCII
e i commissari giudiziali nell'ambito della relazione ex art. 105 CCII, hanno evidenziato che, fermo il degrado parziale dei crediti privilegiati, il valore di liquidazione è stato distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione: la proposta concordataria applica la regola della c.d. absolute priority rulenella ripartizione del valore di liquidazione, come previsto dall'art. 84, comma 6,
CCII, sicché ai sensi dell'art. 85, comma 4, CCII, il trattamento previsto per ciascuna classe mantiene fermo l'ordine delle cause legittime di prelazione.
Con riferimento alla lettera b) è rispettato il principio di non discriminazione sancito dalla previsione normativa, posto che le uniche classi dissenzienti sono la classe 4 (creditori assistiti da privilegio generale ex artt. 2753 e 2778 n. 1 c.c. con sussidiarietà sugli immobili degradati in chirografo), la classe 5 (creditori assistiti da privilegio speciale immobiliare ex art. 2758 co. 2 e 2778 n. 7 c.c. degradati in chirografo), la classe 7 (creditori assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2752 e 2749, art. 2778 n. 20 c.c. degradato in chirografo), hanno ricevuto un trattamento più favorevole rispetto a quello riservato alle classi di grado inferiore.
Invero, il cd. surplus concordatario -ovvero l'attivo endogeno ulteriore rispetto a quello ricavabile in ipotesi di liquidazione giudiziale, costituito da: (i) ricavi futuri derivanti dai canoni di affitto d'azienda stimati sino al 31 gennaio 2026 per € 50.625; (ii) ulteriori ricavi per complessivi € 25.789,80, derivanti da spese sostenute dall'affittuaria e successivamente rinunciate dalla conduttrice- è stato attribuito secondo la regola dell'Absolute Priority Rule.
9 Il maggior valore offerto per l'acquisto dell'azienda, pari a € 182.080 rispetto al valore di liquidazione, è stato invece utilizzato nei seguenti termini: € 24.000 destinati a coprire il valore stimato delle azioni risarcitorie e revocatorie, ripartiti anch'essi secondo le regole dell'APR; il residuo di euro 158.080 è stato invece distribuito secondo la Relative Priority Rule (RPR).
Ora, tali importi, in quanto rappresentativi del maggior valore prodotto dalla continuità aziendale, possono essere ripartiti secondo la RPR (salvo l'eccezione prevista per i lavoratori ex art. 84, comma 7, CCII), consentendo al debitore una gestione più flessibile e funzionale all'ottenimento del consenso dei creditori.
Come accertato dai Commissari Giudiziali, nella fattispecie, l'importo viene distribuito, al pari della finanza esterna (pur astrattamente liberamente distribuibile), nel rispetto della Relative Priority Rule, in modo che ciascuna classe riceva un trattamento almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole rispetto a quelle di grado inferiore.
Con riferimento alla lett. c) la proposta concordataria non prevede per alcun creditore il pagamento in misura eccedente rispetto all'importo del rispettivo credito.
Infine, quanto alla lettera d), la previsione normativa consente la ristrutturazione trasversale in presenza di due situazioni alternative: 1) che la proposta risulti approvata da una maggioranza di classi contenente, al suo interno, una classe titolare di diritti di prelazione;
2) che la proposta risulti approvata da almeno una classe che sarebbe almeno parzialmente soddisfatta rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi 1) in quanto la proposta è stata approvata dalla maggioranza delle classi e tra queste una è formata da creditori privilegiati, ossia la classe 11 (lavoratori dipendenti assistiti dal privilegio ex art. 2751 bis n. 1 Codice Civile), che ha espresso voto favorevole e che è risultata interessata in ragione del fatto che il pagamento dei crediti è stato previsto nel termine di 6 mesi dall'omologazione, in deroga al termine di 30 giorni stabilito dall'art. 109, comma 5, CCII.
Tanto considerato, sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo, avendo riscontrato -per le ragioni sino ad ora esposte -tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dagli artt.40, 48, 84, 85, 87, 88, 112, 120 quinquies CCII.
P.Q.M.
1. Omologa il concordato preventivo della società con sede legale Parte_1 in Albignasego (PD), Via Alessandro Volta n. 74 e con sede effettiva in Venezia, Iscritta al Registro delle
Imprese della CCIAA di Padova – codice fiscale e numero iscrizione - R.E.A. n. PD- P.IVA_1
178125;
10 2. Conferma la nomina della dott.ssa e del dott. quali Commissari Persona_1 Persona_2
Giudiziali;
3. Il controllo sull'adempimento della proposta è affidato ai Commissari Giudiziali che dovranno redigere semestralmente un rapporto riepilogativo sull'esecuzione del concordato, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, CC.II., da trasmettere al Giudice Delegato ed ai creditori a mente dell'art. 118, comma 1, CC.II.; a tal fine il ricorrente, entro il mese successivo ad ogni trimestre solare, predisporrà una relazione riepilogativa in ordine alla gestione economica e finanziaria dell'impresa, corredata da una situazione economica-patrimoniale infrannuale e dell'indicazione delle più rilevanti operazioni economiche e finanziarie compiute o che intende compiere, da inviare ai Commissari Giudiziali, i quali provvederanno a trasmetterla al Tribunale con le proprie osservazioni;
4. I Commissari dovranno riferire tempestivamente al Giudice Delegato il verificarsi di qualsiasi circostanza da cui possa derivare pregiudizio al ceto creditorio, e/o che possa determinare l'impossibilità di addivenire alla corretta attuazione del piano di concordato, ivi incluso il mancato o ritardato compimento da parte del debitore degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, comma 4, CC.II.;
5. La proponente, entro venti giorni prima delle scadenze previste nel piano, predisporrà un piano dei pagamenti -da effettuare sulla base dei piani di riparto in ragione della collocazione e del grado dei crediti- da inviare previamente ai Commissari, che lo trasmetteranno al Giudice Delegato ed ai creditori, con le proprie osservazioni;
la preponente provvederà a trasmettere al Commissario la documentazione attestante i pagamenti effettuati;
6. All'esito dei piani di riparto finale, le somme dovute agli eventuali creditori risultati irreperibili siano depositate su un libretto o conto corrente bancario o postale (aperto a fronte della consegna all'istituto bancario o postale di copia del presente decreto) intestato ai creditori irreperibili del concordato dell'impresa individuale, dando comunicazione del deposito al Giudice delegato. Il deposito equivarrà a pagamento da parte della società in concordato. I creditori irreperibili, per ottenere quanto di loro spettanza, dovranno presentare istanza al Giudice delegato, il quale autorizzerà il pagamento a favore dell'istante. Decorsi cinque anni dal deposito le somme non reclamate nel frattempo dai creditori irreperibili dovranno essere devolute dall'istituto depositario direttamente a favore del Fondo Unico
Giustizia, ai sensi dell'art. 2, comma 2bis del d.l. n. 143/08, il tutto dando comunicazione del versamento al Giudice Delegato;
7. Conclusa l'esecuzione della proposta i Commissari Giudiziali depositeranno un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, CC.II.
11 Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, alla società proponente e ai
Commissari giudiziali, i quali dovranno, a loro volta, darne comunicazione ai creditori.
Manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art. 45 CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.10.2025.
Il Giudice relatore
Dott. Carlo Azzolini
Il Presidente
Dott. Marco Campagnolo
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