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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/02/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4293 del R.G. 2024
T R A
- rappresentata e difesa dall'avv.Sebastiano Distefano Parte_1
ATTORE
E
Controparte_1
– contumace
CONVENUTO
NONCHE'
il presso il Tribunale di Taranto Controparte_2
INTERVENUTO
All'udienza del 5-2-2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso del 4-10-2024 chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto in Taranto con in data 8-8-1994, dal quale non Controparte_1
erano nati figli. Evidenziava che con sentenza di questo Tribunale n.1432/2024 pronunciata su propria domanda in contumacia del , pubblicata il 15-5-2024, e passata in CP_1
giudicato a seguito della sua notifica ad istanza di parte, era stata pronunciata la separazione giudiziale tra le parti, ed in seguito la convivenza non era più ripresa.
Il convenuto non si è costituito in giudizio ed è stata disposta la Controparte_1
discussione orale della causa ai sensi dell'art.473bis.22 c.p.c..
La domanda è improcedibile per le ragioni di seguito esposte.
Occorre rilevare che, pur essendo intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione da intendersi notificata ex art.325 c.p.c. in data 11-6-2024 ex art.140 c.p.c.,
non è decorso il termine di mesi dodici, applicabile nella specie trattandosi di separazione giudiziale, dalla udienza fissata per la comparizione dei coniugi nella procedura di separazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 898/1970; udienza che ,come si ritrae dalla pronuncia di separazione, si celebrò il 2-4-2024.
L'atto introduttivo del presente procedimento, del tutto nuovo ed autonomo rispetto al procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 5014-2023 r.g., è stato depositato pertanto in data antecedente al decorso del ridetto termine di dodici mesi.
Come previsto dall'art. 3, L. n. 898/1970, così come modificato dall'art.5 della Legge
6/3/1987 n.74, dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55, nonché dall'art. 27, comma 1, lett. a),
del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, condizioni di proponibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono tanto la pronuncia con sentenza passata in giudicato della separazione giudiziale fra i coniugi, quanto il protrarsi ininterrotto della separazione per almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale. Posto che nella specie è soddisfatta la prima condizione,
altrettanto non può affermarsi in merito alla seconda condizione. Deve pertanto concludersi per l'insussistenza, al momento della presentazione della domanda, ed anche all'attualità, della condizione prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. n.
898/1970, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55, nonché dall'art. 27, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149. Né
potrebbe ritenersi che la domanda potrebbe diventare procedibile in seguito. La
proposizione della domanda di divorzio prima del passaggio in giudicato della pronuncia di separazione e del decorso del termine di mesi dodici dalla comparizione nel procedimento di separazione è attualmente consentita nell'ipotesi regolata dall'art.473bis.49 c.p.c. di cumulo delle due domande in unico giudizio(sia esso contenzioso o anche congiunto); nella specie tuttavia la domanda di separazione è stata decisa separatamente in distinto giudizio,
sicchè il dettato dell'articolo da ultimo citato che consente dopo la pronuncia di separazione di proseguire in unico giudizio la cognizione della domanda di cessazione degli effetti civili,
non è applicabile.
Ne consegue l'improcedibilità dell'odierna domanda di divorzio.
Nulla per le spese stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
-dichiara improcedibile la domanda di divorzio proposta da nei confronti Parte_1
di ; Controparte_1
-nulla per le spese.
Così deciso il 5-2-2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto
Il Presidente est.