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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2921/2023 a cui è stato riunito il procedimento R.G. n. 2943/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott.ssa NA LI Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
dott.ssa SA IN Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2921/2023, promossa
da
C.F. , Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VERDI, 2, presso lo studio degli avvocati SILVIO
CC, RE OS e RL RO, che la rappresentano e difendono giusta delega in calce all'atto di citazione in riassunzione,
RICORRENTE (RG 2921/2023) e RESISTENTE (RG 2943/2023)
nei confronti di
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 pagina 1 di 16 elettivamente domiciliata in MILANO, VIA EMILIO VISCONTI VENOSTA, 1, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA FERRARI, che, unitamente all'avvocato BRUNO CAPPONI e
DOMENICO DI FALCO, la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione in riassunzione,
RICORRENTE (RG 2943/2023) e RESISTENTE (RG 2921/2023)
OGGETTO: impugnazione di lodo.
CONCLUSIONI
Per “Voglia la Corte d'Appello adìta, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed Parte_1
eccezione, nello svolgimento del compito affidatole dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
18220/2023 del 26 giugno 2023:
A. Parte rescindente: − accertare e dichiarare la nullità del impugnato con il presente atto, per Pt_2
tutti i motivi sopra esposti;
− in subordine, disporre la correzione del LO ex art. 826 c.p.c., come
richiesto nel paragrafo 13 del presente atto;
− condannare alla restituzione, in favore di CP_1 [...]
della somma di Euro 38.492.791,23, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge a Pt_1
decorrere dal 27 aprile 2016, pagata in relazione a quanto disposto nel LO e in conformità
all'ordinanza della Corte d'Appello del 28 gennaio 2016 (R.G. n. 2534/2015) o della diversa somma
che risultasse dovuta a seguito della richiesta correzione del LO, sempre oltre rivalutazione
monetaria e interessi come per legge a decorrere dal 27 aprile 2016;
B. Parte rescissoria, nel caso in cui il LO venga dichiarato nullo per motivi diversi dai primi due
proposti da rigettare in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, Parte_1
tutte le domande formulate da nei confronti di in sede di giudizio CP_1 Controparte_1 Parte_1
arbitrale, come indicate a pagina 9 del LO (All. C).
C. In ogni caso, condannare alla rifusione di tutte le spese, competenze ed Controparte_1
onorari per tutti i gradi di giudizio, compreso il procedimento arbitrale.
pagina 2 di 16 In via istruttoria
a) ammettere il seguente capitolo di prova, sul quale si indicano come testimoni l'avv.
[...]
con studio in Milano, via Marco Cremosano n. 4/A, e l'avv. Bruna RD VA, con Tes_1
studio in Milano, via Vigoni n. 13: “Vero che sussiste un rapporto di amicizia e frequentazione di
vecchia data tra l'avv. RD VA e il prof. e in generale la sua famiglia?” Persona_1
b) accogliere l'istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., di cui sopra (All. I), e per l'effetto: −
ammettere il deposito della Seconda Relazione, resa dalla società investigativa e relativi CP_2
allegati, comprensiva del supporto cd rom contenente la registrazione audio della dichiarazione
dell'avv. Scheidler;
− ammettere i seguenti capitoli di prova – sui quali si indicano come testimoni
l'avv. Riccardo Scheidler (con studio in Milano, via Fatebenefratelli n. 15), l'avv. Elda Clerici (con
studio in Milano, via Lusardi n. 31), l'avv. (con studio in Milano, via Marco Testimone_1
Cremosano n. 4/A), l'avv. Francesca Passerini (con studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 8),
l'avv. Giuseppe Cusumano (con studio in Milano, via Besana n. 9), l'avv. Pietro Traini (con studio in
Milano, via Maestri n. 2), l'avv. Giuseppe Fiorella (con studio in Milano, via Manara n.1), il sig.
SI HI (Biassono (MI), via Cesana e Villa n. 29), l'avv. Bruna RD VA (con studio in
Milano, via Vigoni n. 13) -:
1. – “Vero che sussiste un rapporto di amicizia e frequentazione di vecchia data tra l'avv. Bruna
RD VA e il prof. nonché i genitori di questi, avv.ti Paolo GI e Persona_1
? Persona_2
2. - “Vero che tale rapporto di amicizia e frequentazione si è manifestato nella comune partecipazione
a numerose occasioni conviviali, sia a Milano che fuori Milano, sia presso l'abitazione di famiglia
dell'avv. nonché in periodi di vacanza trascorsi insieme?” Per_1
3. - “Vero che, tra gli altri, i luoghi di incontro e frequentazione erano: le località turistiche di Fermo,
Montegiorgio, Amandola, Porto Recanati, l'Hotel Paradiso di Amandola, i ristoranti di Milano
pagina 3 di 16 L'Orologio, Il Girarrosto, le abitazioni della famiglia in Milano, via Tunisia 29 e via Mozart Per_1
17?”
4. - “Vero che l'avv. RD VA nel corso degli anni era stata nominata dall'avv. Paolo GI
in varie commissioni legate all'Ordine, quali, tra le altre, le commissioni relative all'esame di
procuratore/avvocato?”
5. - “Vero che l'avv. RD VA ha partecipato in varie occasioni alle riunioni del consiglio
dell'Ordine, pur non facendone parte, invitata dal presidente avv. Paolo GI?””;
per “Nel merito: rigettare le domande tutte avanzate da Controparte_1 [...]
sia in sede rescindente sia in sede rescissoria perché manifestamente inammissibili ed infondate Pt_1
per le ragioni tutte sopra rappresentate;
In via riconvenzionale condizionata: nella denegata e non
Part creduta ipotesi di accesso alla fase rescissoria, accertare l'inadempimento di agli obblighi assunti
e, in ogni caso, condannare la stessa all'integrale risarcimento dei danni cagionati a nella CP_1
misura ritenuta di giustizia;
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, da
distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con domanda di arbitrato notificata in data 29 marzo 2013, conveniva in Controparte_1
giudizio arbitrale la già in forza della clausola compromissoria inter Pt_1 Controparte_3
partes, con la quale era stata pariteticamente costituita la società di progetto Controparte_4
avente a oggetto sociale la progettazione, la realizzazione e la gestione del teleriscaldamento per la città
di al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della risoluzione della CP_4
concessione da parte del sottoscritta con l' imputabile CP_5 Parte_3
Part Parte all'inadempimento di alle obbligazioni di cui al Patto Parasociale dell' A fondamento della
Part propria domanda, evidenziava che , subentrata nel progetto a seguito della fusione per CP_1
incorporazione tra e dopo un primo periodo di vera e propria incuria Controparte_3 CP_6 pagina 4 di 16 del progetto, contraddistinto anche da una pessima conduzione dei rapporti con l'altro socio, l'ente concedente e gli istituti di credito interessati all'iniziativa, lo aveva fattivamente demolito: i) sia imponendo una non richiesta e non necessaria riprogettazione della centrale in chiave di maggior onerosità e non di risparmio;
ii) sia esasperando artatamente le altre voci di costo (i.e. CO2), di cui al piano economico finanziario da presentare al soggetto finanziatore, facendo diventare il progetto sostanzialmente impraticabile.
Part
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande svolte, non essendo a lei imputabile alcun inadempimento e non sussistendo alcun danno.
Il Collegio arbitrale, con lodo pronunciato in data 1.07.2015, riconosceva la piena ed esclusiva
Part responsabilità di relativamente ai fatti denunciati e alla risoluzione della concessione con il condannandola al risarcimento dei danni subiti da , liquidati in via CP_5 Controparte_1
equitativa in € 37.968.938,95.
Part
impugnava tale decisione davanti alla Corte di appello di Milano, alla luce di otto motivi,
eccependo, in particolare: 1) la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., per la supposta mancanza di terzietà del Presidente del Collegio arbitrale, in quanto commensale abituale del difensore di e della sua famiglia, avvocato IE IP GI, con conseguente Controparte_1
sussistenza delle ipotesi disciplinata dall'art. 815, comma 1, n. 3, c.p.c.; 2) la nullità ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere il Collegio arbitrale pronunciato al di fuori dei limiti della convenzione arbitrale, avendo preso in considerazione violazioni non relative al Patto Parasociale, ma alla violazione di norme o regolamenti contrattuali diversi, quali quelli relativi all'accordo-quadro sottoscritto dalle parti il 2.2.2006, assistito da altra e diversa clausola compromissoria;
3) la nullità ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio, avendo il
Collegio arbitrale fondato la propria decisione sull'art. III del Patto Parasociale, quando le inadempienze erano state denunziate in relazione al diverso art. II;
4) la nullità ai sensi dell'art. 829,
pagina 5 di 16 comma 1, n. 5, e 823, n. 5, c.p.c., oltre che per violazione del contraddittorio ex art. 829, comma 1, n. 9,
c.p.c., per avere il Collegio omesso di esaminare, senza motivazione, la documentazione depositata da
Part
o, comunque, per aver espresso rispetto a essa e alla loro valenza probatoria una motivazione solo apparente;
5) la nullità per violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell'art. 829, comma 1,
n. 9, c.p.c., per avere il Collegio liquidato il danno in via equitativa, in assenza di una richiesta dalle parti e in violazione del contraddittorio;
6) la nullità ex artt. 829, comma 1, n. 5 e 823, n. 5, c.p.c., per avere il Collegio omesso di motivare sulla possibilità di liquidazione in via equitativa e sulla sussistenza stessa dei danni;
7) la nullità ex art. 829, comma 3, c.p.c., per avere gli arbitri pronunciato in via equitativa in violazione delle regole di diritto relative al merito e per contrarietà all'ordine pubblico, violando l'art. 1226 c.c.; 8) l'erroneità del lodo con conseguente richiesta di correzione e, in subordine, la sua nullità ex art. 826 c.p.c., per omessa motivazione in ordine alla ragione per cui il danno non era stato attualizzato, essendone stata disposta la liquidazione immediata dell'intero.
La si costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare, la inammissibilità Controparte_1
dell'impugnazione per genericità dei motivi e, nel merito, la sua infondatezza.
La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 4337/2016, rigettava integralmente l'impugnazione ex
art. 829 c.p.c..
Part Contro tale sentenza proponeva ricorso, notificato in data 11.5.2017, davanti alla Suprema Corte
impugnando la sentenza n. 4337/2016 della Corte di appello di Milano, affidando il gravame a otto motivi di ricorso ed eccependo, in particolare: 1) la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma
1, n. 4, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 829, commi 1 e 2, c.p.c. in relazione all'art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di appello dichiarato l'inammissibilità del primo motivo di impugnazione del lodo senza esaminarne il merito, in asserita violazione del principio secondo cui, una volta dedotte le nullità afferenti alla nomina degli arbitri, il giudice di impugnazione deve esaminarle
«qualsiasi sia stata la sorte del diverso, autonomo, procedimento di ricusazione»; 2) la violazione e pagina 6 di 16 falsa applicazione dell'art. 815 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte
di appello, nell'affermare che l'istanza di ricusazione avrebbe dovuto essere proposta alla presenza del minimo sospetto di parzialità del Presidente del Collegio arbitrale, attribuito alla norma di cui all'art. 815 c.p.c. una portata precettiva talmente restrittiva da rendere il diritto della parte alla ricusazione concretamente non esercitabile;
3) e 4) la violazione e falsa applicazione degli artt. 153, 345 e 815
c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte di appello illegittimamente rigettato l'istanza di rimessione in termini volta al deposito di una nuova relazione investigativa;
5)
l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai fini della controversia, ai sensi dell'art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c., costituito dall'asserita violazione da parte del Presidente del Collegio del dovere di disclosure; 6) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c., dell'art. 101, comma 2, c.p.c. e dell'art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di appello mancato di rilevare che il Collegio arbitrale aveva emesso un lodo “a sorpresa”, procedendo alla liquidazione equitativa del danno senza porre mai la questione al contraddittorio delle parti;
7) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c., nonché degli artt. 829, comma 1, n. 5, e 823, n. 5,
c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il Collegio arbitrale proceduto alla liquidazione equitativa del danno in assenza dei presupposti di legge;
8) motivazione inesistente o apparente in ordine al rigetto del settimo motivo di impugnazione del lodo, ai sensi dell'art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di motivare il rigetto di tale motivo, con cui era stata denunciata la violazione dell'ordine pubblico da parte degli arbitri nel liquidare il danno in via equitativa.
Con controricorso notificato in data 19.6.2017, resisteva al gravame Controparte_1
avversario, eccependone in limine la generale inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza dei singoli motivi.
pagina 7 di 16 La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso proposto da dichiarando assorbiti Pt_1
tutti gli altri, rinviando alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, perché esaminasse l'impugnazione del LO, ivi compreso il primo motivo.
Con due distinti atti di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificati entrambi in data 23 ottobre
2023, sia sia hanno provveduto alla riassunzione del processo. Pt_1 Controparte_1
All'udienza del 22.05.2024 è stata disposta la riunione dei giudizi, stante un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata la udienza del
26.03.2025 per la precisazione delle conclusioni, a seguito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 2.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La regola giuridica enunciata dalla Cassazione nella ordinanza n. 21650/2024, che ha disposto il rinvio, a cui questa Corte deve necessariamente attenersi, è la seguente: “Il primo motivo è fondato, con
assorbimento di tutti gli altri. L'art. 815 c.p.c. dispone: «Ricusazione degli arbitri. Un arbitro può
essere ricusato: (…) 3) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o
commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei
difensori (…) / Una parte non può ricusare l'arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se
non per motivi conosciuti dopo la nomina (…)». Dispone, a sua volta, l'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c.,
che «L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi
seguenti: (…) 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI
del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale». Poiché l'art. 815 c.p.c. fa
parte del Capo II, Degli arbitri, la nullità derivante dalla situazione di difetto di imparzialità, di cui al
n. 3 di tale disposizione, soggiace al presupposto che «la nullità sia stata dedotta nel giudizio
arbitrale». Infatti, questa Corte ha già ritenuto (Cass. 15 novembre 2010, n. 23056) che la nullità in pagina 8 di 16 discorso resti una specie regolata dall'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., il quale fa obbligo di dedurre le
nullità afferenti la nomina nel giudizio arbitrale: con la conseguenza che la nullità di cui all'art. 815
c.p.c., anche nella parte in cui emula il disposto dell'art. 51 c.p.c., che attiene al lodo in quanto
inficiato da un difetto di requisito fondamentale della potestas iudicandi (la terzietà), e che sia stata
dedotta, viene poi conosciuta dal giudice dell'impugnazione (qualsiasi sia stata la sorte
dell'autonomo, procedimento di ricusazione). Sul punto, dunque, l'argomentazione della corte
territoriale va condivisa. La statuizione è, invece, errata, laddove al riguardo ha ritenuto che, nel caso
in cui sia stata proposta istanza di ricusazione già nel corso del procedimento arbitrale e dunque gli
arbitri e, di necessità, la controparte, ne siano stati edotti in quel procedimento, non sarebbe integrata
la fattispecie concernente il detto presupposto. L'inammissibile introduzione della questione per la
prima volta nel giudizio di impugnazione del lodo mira a scongiurare impugnazioni strumentali,
decise, in ipotesi, solo dall'esito del deposito del lodo medesimo;
il legislatore, pertanto, ha richiesto
che il difetto di imparzialità, al pari di altri vizi cui fa riferimento la norma, sia stato dedotto già
innanzi agli arbitri. Questa Corte ha statuito che il vizio di incompatibilità del giudice, ove pure sia
stata disattesa l'istanza di ricusazione, resta sempre deducibile quale ragione di nullità del lodo (Cass.
28 agosto 2004, n. 17192; nonché Cass. n. 23056/2010; Cass., sez. un., n. 7636/2003). Ora, a tale
riguardo, va altresì affermato che l'avere una parte proposto l'istanza di ricusazione al presidente del
tribunale sin nel corso del procedimento arbitrale, producendola inoltre innanzi agli arbitri che, in tal
modo, ne siano stati edotti, vale a dedurre la specifica nullità innanzi ad essi, integrando la fattispecie
in discorso. Il Tribunale di Milano ha ritenuto intempestiva l'istanza di ricusazione con provvedimento
del 22 giugno 2015; il lodo arbitrale, pronunciato il 1° luglio 2015, menziona l'istanza stessa,
palesando che il tema era già venuto all'attenzione degli arbitri, non potendo dunque reputarsi per la
prima volta introdotto in sede di impugnazione del lodo. Nella specie, quindi, la nullità fu dedotta nel
corso del procedimento arbitrale, prima della sottoscrizione del lodo (se pur dopo la sua
deliberazione: nello stesso senso, Cass. 23056/2010, cit.), e quindi «nel giudizio arbitrale». Ne deriva pagina 9 di 16 che il motivo in questione – da trattare prioritariamente rispetto a tutti gli altri, perché pregiudiziale –
non avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, ma deciso nel merito quale oggetto del thema
decidendum» (cfr. Ordinanza di cassazione, pagg. 6-8)”.
Alla luce di quanto affermato dai giudici di legittimità, a cui il giudice di rinvio è vincolato (cfr. Cass.
3150/2024), e ritenuta, dunque, la ammissibilità della istanza di recusazione, essendo stata dedotta nel giudizio arbitrale prima della pronuncia del lodo, la Corte osserva in ordine alla dedotta imparzialità del
Presidente del collegio arbitrale che nel patto parasociale intercorso tra da una parte, Controparte_3
e e , dall'altra, del 2.08.2007, le parti avevano stabilito Controparte_1 Controparte_7
all'articolo IX, avente a oggetto “Controversie”, che “Tutte le controversie derivanti dalla scrittura
privata, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno
deferite ad un Collegio arbitrale formato da un numero di tre membri, di cui uno designato dalle Parti
in lite e il terzo designato dagli Arbitri di comune accordo. Ai fini dell'applicazione della precedente
clausola, e designeranno un unico arbitro. In caso di mancata Controparte_1 Controparte_7
nomina dell'Arbitro o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo tra gli Arbitri di parte, sarà
competente a nominare l'intero Collegio Arbitrale il Presidente del Tribunale di Novara, che nominerà
un Arbitro Unico. L'Arbitrato si svolgerà e deciderà secondo diritto” (doc. 1 allegato G di A2A).
In forza di tale previsione contrattuale, risulta, poi, per tabulas che, a seguito dell'insorgere di una controversia tra le parti, ciascuna provvedeva alla nomina di un proprio arbitro e, in relazione al terzo,
faceva istanza al Presidente del tribunale di Novara perché provvedesse alla nomina CP_1
dell'arbitro; in accoglimento di tale istanza, con ordinanza del 24.04.2013, il Presidente aveva nominato quale arbitro l'avvocato Bruna RD VA.
Dalla documentazione in atti emerge, inoltre, che le parti, visto che, successivamente a tale nomina,
avevano raggiunto un accordo e avevano disegnato quale terzo arbitro l'avvocato Testimone_1
Part (doc. 2 e 3 allegato G di ), e rilevato, comunque, l'interesse di dare immediatamente corso alla pagina 10 di 16 procedura arbitrale procedendo, quindi, alla nomina del Collegio arbitrale, avevano sottoscritto una scrittura privata in data 5.06.2013, in cui avevano convenuto che la controversia sarebbe stata definita da un Collegio Arbitrale formato da tre membri composto dagli avvocati Bruna Gabordi VA, Marco
NO e TO NZ, nel quale la prima avrebbe svolto le funzioni di Presidente, dichiarando espressamente “di accettare, così come con la presente accettano, irrevocabilmente la suddetta
composizione del Collegio Arbitrale. Le Parti convengono e dichiarano che il Collegio Arbitrale, così
come composto, è regolarmente e ritualmente costituito e rinunciano, anche per il futuro, a
qualsivoglia eccezione e/o deduzione e/o contestazione in merito alla regolare costituzione del
Collegio Arbitrale” (doc. 5 allegato G di A2A).
Risulta, poi, per tabulas che nel documento datato 27.05.2015, redatto da (doc. 7 Persona_3
Part Part allegato G di ), a cui era stato affidato da il compito di effettuare, nelle more dello svolgimento del lodo arbitrale, una ricerca “avente ad oggetto i rapporti intercorrenti fra l'avv. Bruna
RD VA, da una parte, e il prof. IE IP GI e il di lui padre, compianto avv. Paolo
GI, dall'altra”, era stata evidenziata l'esistenza di una asserita rete di relazione tra il presidente del collegio e il difensore della . CP_1
È documentalmente provato, infine, che, in data 29.05.2015, era stata presentata un'istanza di recusazione presso il tribunale di Milano, rigettata con ordinanza del 22.06.2015 (allegato H del
Part fascicolo di ), prima del deposito del lodo, avvenuto in data 1.07.2015 (allegato C del fascicolo di
Part
).
Alla luce di ciò, pertanto, analizzando i motivi di impugnazione proposti, tenuto conto di quanto affermato dalla Cassazione, la Corte ritiene, innanzitutto, condivisibile quanto evidenziato dalla Corte
di appello precedentemente adita, laddove ha rilevato, come già fatto dal Presidente del tribunale, la inammissibilità della recusazione per tardività della proposizione della stessa, alla luce di quanto previsto dall'art. 815 c.p.c.. Tale disposizione, infatti, prevede, al comma 2, che è esclusa la possibilità
pagina 11 di 16 per la parte che ha nominato o contribuito a nominare l'arbitro di recusarlo se non per motivi conosciuti dopo la nomina e, al comma 3, che il ricorso per recusazione deve essere proposto entro il termine di
10 giorni dalla nomina per sopravvenuta conoscenza della causa o dalla sopravvenuta conoscenza della
Part causa di recusazione. Nel caso di specie, in realtà, a fronte della eccezione di tardività del ricorso,
non ha assolto al proprio onere probatorio, non offrendo elementi concreti idonei a dimostrare la sopravvenuta conoscenza del dedotto motivo di recusazione, concernente il rapporto di asserita
“abituale commensalità” tra l'avvocato RD VA e l'avvocato IE IP GI, difensore di . Non appare dirimente la data indicata nella relazione a firma di Controparte_8 Persona_3
, atteso che pacificamente l'incarico alla società investigativa era stato conferito quando era già
[...]
Part giunta a la notizia di possibili contatti di abituale frequentazione tra il presidente del collegio arbitrale e il difensore di , con la conseguenza che l'esito degli accertamenti commissionati non CP_1
Part può costituire il termine ultimo a partire dal quale la era stata posta nelle condizioni di conoscere le ragioni per presentare istanza di recusazione, ben potendo tale termine ultimo essere stato concordato
Part con la committenza , in modo tale che coincidesse con l'imminenza della data di sottoscrizione e di deposito del lodo, quando già era stata assunta una decisione dal Collegio.
La Corte osserva che, comunque, anche analizzando nel merito i motivi di recusazione, siano del tutto condivisibili le ragioni poste alla base della ordinanza di rigetto del delegato dal Presidente del tribunale di Milano, fatte proprie anche dalla Corte d'appello, laddove è stato ritenuto che non sussistessero i presupposti per ritenere fondata la istanza di recusazione, non essendo stata provata, alla luce della documentazione in atti, la abituale commensalità, così come prevista dall'art. 815, comma 1,
n. 3 c.p.c.. In particolare, il Collegio ritiene non dirimente a tale fine la circostanza che l'avvocato
RD VA e l'avvocato IE IP GI, dal 2009, fossero componenti del Comitato
scientifico della Fondazione Forense di Milano, organo appendice dell'Ordine degli avvocati di
Milano, trattandosi di contatti meramente professionali del quale faceva, peraltro, parte anche
Part l'avvocato alla cui nomina era favorevole, come è possibile evincere da quanto Testimone_1 pagina 12 di 16 Part allegato alla relazione investigativa (doc. 7 allegato G del fascicolo di ). Allo stesso modo, non è
rilevante quanto asserito in ordine al fatto che l'avvocato RD VA avesse una partecipazione attiva nell'Ordine degli avvocati di Milano come dimostrerebbe la sua nomina come Coordinatore del
Comitato Scientifico della Fondazione Forense e dal fatto che insegnasse Diritto amministrativo presso la Scuola Forense dell'Ordine degli avvocati di Milano, riguardando solo attività svolte dall'arbitro recusato nell'ambito del Consiglio dell'ordine degli avvocati e di organismi costituenti una sua emanazione. È del tutto irrilevante la circostanza che l'avvocato RD VA fosse consulente per l'urbanistica di AS, laddove IE IP GI risultava essere o essere stato amministratore e socio di numerose società immobiliari, essendo, inoltre, assolutamente non probante la circostanza che nel gennaio 2014 l'avvocato Paolo GI, padre dell'avvocato IE IP,
avesse partecipato come relatore a una conferenza congiunta organizzata da AS e dall'
[...]
tenuto conto che a quel tempo esso ricopriva la carica di Controparte_9
presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano a decorrere dal 1996. Irrilevante e non probante è, infine, la circostanza che gli avvocati RD VA e IE IP GI risultassero entrambi per anni soci del Golf Club Castello Tolcinasco, non essendo nemmeno tale circostanza idonea a dimostrare un loro rapporto di commensalità.
La Corte ritiene inammissibile la richiesta di sentire a sommarie informazioni l'avvocato
[...]
e gli altri testi, sui capitoli volti a confermare la sussistenza di una relazione tra l'avvocato Tes_1
RD VA e l'avvocato IE IP GI, essendo essi, così come formulati, del tutto generici, in difetto delle indicazioni delle circostanze di luogo e di tempo (cfr. Cass. 20997/2011; Cass.
9547/2009). Allo stesso modo è inammissibile la istanza di rimessione in termini proposta da parte di
Part
relativa al deposito della relazione investigativa resa dall'Agenzia il 29.04.2016, trattandosi di una prova formatasi pacificamente nelle more del primo giudizio di appello e non avendo Pt_1
nemmeno allegato, come era suo onere, che l'eventuale documentazione allegata fosse preesistente alla lite e rinvenuta successivamente per fatto a lei non imputabile. pagina 13 di 16 2. Rigettata la eccezione di nullità del lodo per violazione dell'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., e passando ad analizzare gli altri motivi di impugnazione riproposti in questa sede e, in particolare,
quello di nullità per avere il Collegio arbitrale pronunciato al di fuori dei limiti della Convenzione di
Arbitrato (secondo motivo di impugnazione), quello di nullità per violazione del principio del contraddittorio, nella parte in cui il Collegio arbitrale ha fondato la propria decisione sull'articolo III
del Patto Parasociale (terzo motivo di impugnazione), quello di nullità per omessa motivazione e per violazione del principio del contraddittorio per avere il Collegio arbitrale preso la propria decisione,
escludendo, senza alcuna motivazione, la valutazione della documentazione depositata in giudizio da
Part
(quarto motivo di impugnazione) e, infine, quello di correzione del lodo e, in subordine, di nullità
per avere gli arbitri omesso di motivare sulla ragione per cui il danno non è stato attualizzato (ottavo motivo di impugnazione), la Corte rileva che tali motivi sono già stati rigettati dalla Corte d'appello di
Milano, con la sentenza 4337/2016. La parte di motivazione in forza della quale sono stati rigettati questi motivi non è stata pacificamente oggetto di ricorso in Cassazione, ragione per cui il Collegio
ritiene che sulla stessa si sia formato il giudicato interno, il quale, pertanto, non può più essere oggetto di censura.
3. Per quanto concerne, poi, i motivi di impugnazioni concernenti la liquidazione del danno, oggetto del ricorso in Cassazione e ritenuti assorbiti nell'accoglimento del primo motivo di ricorso, ossia quelli di nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio nella parte in cui il Collegio arbitrale ha deciso sulla base dell'accoglimento del rilievo di ufficio della liquidazione equitativa del danno senza porre la questione al contraddittorio delle parti (quinto motivo di impugnazione), quello di nullità
per avere il Collegio quantificato i danni in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. senza motivare la sussistenza del presupposto per l'applicabilità di tale norma e senza motivare la sussistenza del danno
(sesto motivo di impugnazione) e quello di nullità per avere gli arbitri pronunciato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. in violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e in pagina 14 di 16 ogni caso per contrarietà all'ordine pubblico (settimo motivo di impugnazione), la Corte ritiene che essi non siano fondati.
In particolare, in relazione al primo motivo, il Collegio rileva che, contrariamente da quanto affermato
Part da , risulta per tabulas che sia la sussistenza del danno che le modalità di liquidazione dei danni erano state oggetto di contraddittorio, essendo rimessa comunque al giudice la scelta di procedere a una liquidazione equitativa del danno, ricorrendone le condizioni di legge, ex art. 1226 c.c..
In relazione al secondo motivo, il Collegio ritiene che, ai fini della configurabilità di un'ipotesi di nullità del lodo per difetto di motivazione, sia necessario che non sia possibile procedere alla ricostruzione della ratio decidendi, dovendo, invece, essere esclusa ogni qualvolta, attraverso i comuni canoni di interpretazione e le regole di logica giuridica, sia possibile ravvisarla (cfr. Cass. 3768/2006;
Cass. 1183/2006). Alla luce di tali pincipi, la Corte ritiene che tale vizio, nel caso di specie, non sussista, atteso che risulta per tabulas che il Collegio arbitrale, a fronte delle allegazioni del creditore in
Part ordine alla quantificazione del danno, sulle quali non ha “specificamente discusso la validità
numerica delle singole voci di danni espressa da ”, ha proceduto a una liquidazione equitativa, CP_1
limitando il danno al 10% dei ricavi attesi, alla luce di quanto previsto dall'art. 158 del codice sugli appalti, il quale riconosce la facoltà dell'amministrazione di risolvere il contratto pagando i lavori eseguiti, il valore dei materiali presenti in cantiere e il decimo dell'importo delle opere non ancora eseguite.
Per quanto concerne, infine, il terzo motivo, il Collegio rileva, da una parte, la inammissibilità della censura laddove viene contestato il merito della controversia chiedendo una nuova valutazione dei fatti e delle prove documentali, senza però censurare, nello specifico, la parte motivazionale del lodo, e dall'altra, la sua infondatezza, essendo volto a contestare l'applicazione dell'art. 1226 c.c., senza tenere conto che, successivamente al 2006, la impugnativa non può riguardare pretesi errori di diritto commessi dal Collegio nell'applicazione della norma, non essendo configurabile, in tale liquidazione e pagina 15 di 16 nell'applicabile della disposizione di cui all'art. 1226 c.c., alcuna violazione di norma di ordine pubblico.
4. Le spese di lite del presente giudizio, di quello davanti alla Suprema Corte e di quello svolto precedentemente davanti alla Corte d'appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (€ 38.000.000,00), delle questioni affrontate, dei parametri fra i minimi e i medi per tutte le fasi del procedimento, ad eccezione di quella istruttoria non svolta nel giudizio d'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, in sede di rinvio:
- Rigetta l'impugnazione;
- Condanna al pagamento in favore dei procuratori di , dichiaratisi Pt_1 Controparte_1
antistatari, avvocati Alessandra Ferrari, Bruno Capponi e Domenico Di Falco, delle spese di lite,
che liquida, per il presente giudizio, in € 60.000,00, per il giudizio davanti alla Suprema Corte, in €
55.000,00 e per il giudizio davanti alla Corte d'appello in € 60.000,00, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2.07.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
SA IN NA LI
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott.ssa NA LI Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
dott.ssa SA IN Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2921/2023, promossa
da
C.F. , Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VERDI, 2, presso lo studio degli avvocati SILVIO
CC, RE OS e RL RO, che la rappresentano e difendono giusta delega in calce all'atto di citazione in riassunzione,
RICORRENTE (RG 2921/2023) e RESISTENTE (RG 2943/2023)
nei confronti di
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 pagina 1 di 16 elettivamente domiciliata in MILANO, VIA EMILIO VISCONTI VENOSTA, 1, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA FERRARI, che, unitamente all'avvocato BRUNO CAPPONI e
DOMENICO DI FALCO, la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione in riassunzione,
RICORRENTE (RG 2943/2023) e RESISTENTE (RG 2921/2023)
OGGETTO: impugnazione di lodo.
CONCLUSIONI
Per “Voglia la Corte d'Appello adìta, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed Parte_1
eccezione, nello svolgimento del compito affidatole dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
18220/2023 del 26 giugno 2023:
A. Parte rescindente: − accertare e dichiarare la nullità del impugnato con il presente atto, per Pt_2
tutti i motivi sopra esposti;
− in subordine, disporre la correzione del LO ex art. 826 c.p.c., come
richiesto nel paragrafo 13 del presente atto;
− condannare alla restituzione, in favore di CP_1 [...]
della somma di Euro 38.492.791,23, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge a Pt_1
decorrere dal 27 aprile 2016, pagata in relazione a quanto disposto nel LO e in conformità
all'ordinanza della Corte d'Appello del 28 gennaio 2016 (R.G. n. 2534/2015) o della diversa somma
che risultasse dovuta a seguito della richiesta correzione del LO, sempre oltre rivalutazione
monetaria e interessi come per legge a decorrere dal 27 aprile 2016;
B. Parte rescissoria, nel caso in cui il LO venga dichiarato nullo per motivi diversi dai primi due
proposti da rigettare in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, Parte_1
tutte le domande formulate da nei confronti di in sede di giudizio CP_1 Controparte_1 Parte_1
arbitrale, come indicate a pagina 9 del LO (All. C).
C. In ogni caso, condannare alla rifusione di tutte le spese, competenze ed Controparte_1
onorari per tutti i gradi di giudizio, compreso il procedimento arbitrale.
pagina 2 di 16 In via istruttoria
a) ammettere il seguente capitolo di prova, sul quale si indicano come testimoni l'avv.
[...]
con studio in Milano, via Marco Cremosano n. 4/A, e l'avv. Bruna RD VA, con Tes_1
studio in Milano, via Vigoni n. 13: “Vero che sussiste un rapporto di amicizia e frequentazione di
vecchia data tra l'avv. RD VA e il prof. e in generale la sua famiglia?” Persona_1
b) accogliere l'istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., di cui sopra (All. I), e per l'effetto: −
ammettere il deposito della Seconda Relazione, resa dalla società investigativa e relativi CP_2
allegati, comprensiva del supporto cd rom contenente la registrazione audio della dichiarazione
dell'avv. Scheidler;
− ammettere i seguenti capitoli di prova – sui quali si indicano come testimoni
l'avv. Riccardo Scheidler (con studio in Milano, via Fatebenefratelli n. 15), l'avv. Elda Clerici (con
studio in Milano, via Lusardi n. 31), l'avv. (con studio in Milano, via Marco Testimone_1
Cremosano n. 4/A), l'avv. Francesca Passerini (con studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 8),
l'avv. Giuseppe Cusumano (con studio in Milano, via Besana n. 9), l'avv. Pietro Traini (con studio in
Milano, via Maestri n. 2), l'avv. Giuseppe Fiorella (con studio in Milano, via Manara n.1), il sig.
SI HI (Biassono (MI), via Cesana e Villa n. 29), l'avv. Bruna RD VA (con studio in
Milano, via Vigoni n. 13) -:
1. – “Vero che sussiste un rapporto di amicizia e frequentazione di vecchia data tra l'avv. Bruna
RD VA e il prof. nonché i genitori di questi, avv.ti Paolo GI e Persona_1
? Persona_2
2. - “Vero che tale rapporto di amicizia e frequentazione si è manifestato nella comune partecipazione
a numerose occasioni conviviali, sia a Milano che fuori Milano, sia presso l'abitazione di famiglia
dell'avv. nonché in periodi di vacanza trascorsi insieme?” Per_1
3. - “Vero che, tra gli altri, i luoghi di incontro e frequentazione erano: le località turistiche di Fermo,
Montegiorgio, Amandola, Porto Recanati, l'Hotel Paradiso di Amandola, i ristoranti di Milano
pagina 3 di 16 L'Orologio, Il Girarrosto, le abitazioni della famiglia in Milano, via Tunisia 29 e via Mozart Per_1
17?”
4. - “Vero che l'avv. RD VA nel corso degli anni era stata nominata dall'avv. Paolo GI
in varie commissioni legate all'Ordine, quali, tra le altre, le commissioni relative all'esame di
procuratore/avvocato?”
5. - “Vero che l'avv. RD VA ha partecipato in varie occasioni alle riunioni del consiglio
dell'Ordine, pur non facendone parte, invitata dal presidente avv. Paolo GI?””;
per “Nel merito: rigettare le domande tutte avanzate da Controparte_1 [...]
sia in sede rescindente sia in sede rescissoria perché manifestamente inammissibili ed infondate Pt_1
per le ragioni tutte sopra rappresentate;
In via riconvenzionale condizionata: nella denegata e non
Part creduta ipotesi di accesso alla fase rescissoria, accertare l'inadempimento di agli obblighi assunti
e, in ogni caso, condannare la stessa all'integrale risarcimento dei danni cagionati a nella CP_1
misura ritenuta di giustizia;
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, da
distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con domanda di arbitrato notificata in data 29 marzo 2013, conveniva in Controparte_1
giudizio arbitrale la già in forza della clausola compromissoria inter Pt_1 Controparte_3
partes, con la quale era stata pariteticamente costituita la società di progetto Controparte_4
avente a oggetto sociale la progettazione, la realizzazione e la gestione del teleriscaldamento per la città
di al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della risoluzione della CP_4
concessione da parte del sottoscritta con l' imputabile CP_5 Parte_3
Part Parte all'inadempimento di alle obbligazioni di cui al Patto Parasociale dell' A fondamento della
Part propria domanda, evidenziava che , subentrata nel progetto a seguito della fusione per CP_1
incorporazione tra e dopo un primo periodo di vera e propria incuria Controparte_3 CP_6 pagina 4 di 16 del progetto, contraddistinto anche da una pessima conduzione dei rapporti con l'altro socio, l'ente concedente e gli istituti di credito interessati all'iniziativa, lo aveva fattivamente demolito: i) sia imponendo una non richiesta e non necessaria riprogettazione della centrale in chiave di maggior onerosità e non di risparmio;
ii) sia esasperando artatamente le altre voci di costo (i.e. CO2), di cui al piano economico finanziario da presentare al soggetto finanziatore, facendo diventare il progetto sostanzialmente impraticabile.
Part
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande svolte, non essendo a lei imputabile alcun inadempimento e non sussistendo alcun danno.
Il Collegio arbitrale, con lodo pronunciato in data 1.07.2015, riconosceva la piena ed esclusiva
Part responsabilità di relativamente ai fatti denunciati e alla risoluzione della concessione con il condannandola al risarcimento dei danni subiti da , liquidati in via CP_5 Controparte_1
equitativa in € 37.968.938,95.
Part
impugnava tale decisione davanti alla Corte di appello di Milano, alla luce di otto motivi,
eccependo, in particolare: 1) la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., per la supposta mancanza di terzietà del Presidente del Collegio arbitrale, in quanto commensale abituale del difensore di e della sua famiglia, avvocato IE IP GI, con conseguente Controparte_1
sussistenza delle ipotesi disciplinata dall'art. 815, comma 1, n. 3, c.p.c.; 2) la nullità ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere il Collegio arbitrale pronunciato al di fuori dei limiti della convenzione arbitrale, avendo preso in considerazione violazioni non relative al Patto Parasociale, ma alla violazione di norme o regolamenti contrattuali diversi, quali quelli relativi all'accordo-quadro sottoscritto dalle parti il 2.2.2006, assistito da altra e diversa clausola compromissoria;
3) la nullità ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio, avendo il
Collegio arbitrale fondato la propria decisione sull'art. III del Patto Parasociale, quando le inadempienze erano state denunziate in relazione al diverso art. II;
4) la nullità ai sensi dell'art. 829,
pagina 5 di 16 comma 1, n. 5, e 823, n. 5, c.p.c., oltre che per violazione del contraddittorio ex art. 829, comma 1, n. 9,
c.p.c., per avere il Collegio omesso di esaminare, senza motivazione, la documentazione depositata da
Part
o, comunque, per aver espresso rispetto a essa e alla loro valenza probatoria una motivazione solo apparente;
5) la nullità per violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell'art. 829, comma 1,
n. 9, c.p.c., per avere il Collegio liquidato il danno in via equitativa, in assenza di una richiesta dalle parti e in violazione del contraddittorio;
6) la nullità ex artt. 829, comma 1, n. 5 e 823, n. 5, c.p.c., per avere il Collegio omesso di motivare sulla possibilità di liquidazione in via equitativa e sulla sussistenza stessa dei danni;
7) la nullità ex art. 829, comma 3, c.p.c., per avere gli arbitri pronunciato in via equitativa in violazione delle regole di diritto relative al merito e per contrarietà all'ordine pubblico, violando l'art. 1226 c.c.; 8) l'erroneità del lodo con conseguente richiesta di correzione e, in subordine, la sua nullità ex art. 826 c.p.c., per omessa motivazione in ordine alla ragione per cui il danno non era stato attualizzato, essendone stata disposta la liquidazione immediata dell'intero.
La si costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare, la inammissibilità Controparte_1
dell'impugnazione per genericità dei motivi e, nel merito, la sua infondatezza.
La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 4337/2016, rigettava integralmente l'impugnazione ex
art. 829 c.p.c..
Part Contro tale sentenza proponeva ricorso, notificato in data 11.5.2017, davanti alla Suprema Corte
impugnando la sentenza n. 4337/2016 della Corte di appello di Milano, affidando il gravame a otto motivi di ricorso ed eccependo, in particolare: 1) la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma
1, n. 4, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 829, commi 1 e 2, c.p.c. in relazione all'art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di appello dichiarato l'inammissibilità del primo motivo di impugnazione del lodo senza esaminarne il merito, in asserita violazione del principio secondo cui, una volta dedotte le nullità afferenti alla nomina degli arbitri, il giudice di impugnazione deve esaminarle
«qualsiasi sia stata la sorte del diverso, autonomo, procedimento di ricusazione»; 2) la violazione e pagina 6 di 16 falsa applicazione dell'art. 815 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte
di appello, nell'affermare che l'istanza di ricusazione avrebbe dovuto essere proposta alla presenza del minimo sospetto di parzialità del Presidente del Collegio arbitrale, attribuito alla norma di cui all'art. 815 c.p.c. una portata precettiva talmente restrittiva da rendere il diritto della parte alla ricusazione concretamente non esercitabile;
3) e 4) la violazione e falsa applicazione degli artt. 153, 345 e 815
c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte di appello illegittimamente rigettato l'istanza di rimessione in termini volta al deposito di una nuova relazione investigativa;
5)
l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai fini della controversia, ai sensi dell'art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c., costituito dall'asserita violazione da parte del Presidente del Collegio del dovere di disclosure; 6) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c., dell'art. 101, comma 2, c.p.c. e dell'art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di appello mancato di rilevare che il Collegio arbitrale aveva emesso un lodo “a sorpresa”, procedendo alla liquidazione equitativa del danno senza porre mai la questione al contraddittorio delle parti;
7) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c., nonché degli artt. 829, comma 1, n. 5, e 823, n. 5,
c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il Collegio arbitrale proceduto alla liquidazione equitativa del danno in assenza dei presupposti di legge;
8) motivazione inesistente o apparente in ordine al rigetto del settimo motivo di impugnazione del lodo, ai sensi dell'art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di motivare il rigetto di tale motivo, con cui era stata denunciata la violazione dell'ordine pubblico da parte degli arbitri nel liquidare il danno in via equitativa.
Con controricorso notificato in data 19.6.2017, resisteva al gravame Controparte_1
avversario, eccependone in limine la generale inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza dei singoli motivi.
pagina 7 di 16 La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso proposto da dichiarando assorbiti Pt_1
tutti gli altri, rinviando alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, perché esaminasse l'impugnazione del LO, ivi compreso il primo motivo.
Con due distinti atti di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificati entrambi in data 23 ottobre
2023, sia sia hanno provveduto alla riassunzione del processo. Pt_1 Controparte_1
All'udienza del 22.05.2024 è stata disposta la riunione dei giudizi, stante un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata la udienza del
26.03.2025 per la precisazione delle conclusioni, a seguito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 2.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La regola giuridica enunciata dalla Cassazione nella ordinanza n. 21650/2024, che ha disposto il rinvio, a cui questa Corte deve necessariamente attenersi, è la seguente: “Il primo motivo è fondato, con
assorbimento di tutti gli altri. L'art. 815 c.p.c. dispone: «Ricusazione degli arbitri. Un arbitro può
essere ricusato: (…) 3) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o
commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei
difensori (…) / Una parte non può ricusare l'arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se
non per motivi conosciuti dopo la nomina (…)». Dispone, a sua volta, l'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c.,
che «L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi
seguenti: (…) 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI
del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale». Poiché l'art. 815 c.p.c. fa
parte del Capo II, Degli arbitri, la nullità derivante dalla situazione di difetto di imparzialità, di cui al
n. 3 di tale disposizione, soggiace al presupposto che «la nullità sia stata dedotta nel giudizio
arbitrale». Infatti, questa Corte ha già ritenuto (Cass. 15 novembre 2010, n. 23056) che la nullità in pagina 8 di 16 discorso resti una specie regolata dall'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., il quale fa obbligo di dedurre le
nullità afferenti la nomina nel giudizio arbitrale: con la conseguenza che la nullità di cui all'art. 815
c.p.c., anche nella parte in cui emula il disposto dell'art. 51 c.p.c., che attiene al lodo in quanto
inficiato da un difetto di requisito fondamentale della potestas iudicandi (la terzietà), e che sia stata
dedotta, viene poi conosciuta dal giudice dell'impugnazione (qualsiasi sia stata la sorte
dell'autonomo, procedimento di ricusazione). Sul punto, dunque, l'argomentazione della corte
territoriale va condivisa. La statuizione è, invece, errata, laddove al riguardo ha ritenuto che, nel caso
in cui sia stata proposta istanza di ricusazione già nel corso del procedimento arbitrale e dunque gli
arbitri e, di necessità, la controparte, ne siano stati edotti in quel procedimento, non sarebbe integrata
la fattispecie concernente il detto presupposto. L'inammissibile introduzione della questione per la
prima volta nel giudizio di impugnazione del lodo mira a scongiurare impugnazioni strumentali,
decise, in ipotesi, solo dall'esito del deposito del lodo medesimo;
il legislatore, pertanto, ha richiesto
che il difetto di imparzialità, al pari di altri vizi cui fa riferimento la norma, sia stato dedotto già
innanzi agli arbitri. Questa Corte ha statuito che il vizio di incompatibilità del giudice, ove pure sia
stata disattesa l'istanza di ricusazione, resta sempre deducibile quale ragione di nullità del lodo (Cass.
28 agosto 2004, n. 17192; nonché Cass. n. 23056/2010; Cass., sez. un., n. 7636/2003). Ora, a tale
riguardo, va altresì affermato che l'avere una parte proposto l'istanza di ricusazione al presidente del
tribunale sin nel corso del procedimento arbitrale, producendola inoltre innanzi agli arbitri che, in tal
modo, ne siano stati edotti, vale a dedurre la specifica nullità innanzi ad essi, integrando la fattispecie
in discorso. Il Tribunale di Milano ha ritenuto intempestiva l'istanza di ricusazione con provvedimento
del 22 giugno 2015; il lodo arbitrale, pronunciato il 1° luglio 2015, menziona l'istanza stessa,
palesando che il tema era già venuto all'attenzione degli arbitri, non potendo dunque reputarsi per la
prima volta introdotto in sede di impugnazione del lodo. Nella specie, quindi, la nullità fu dedotta nel
corso del procedimento arbitrale, prima della sottoscrizione del lodo (se pur dopo la sua
deliberazione: nello stesso senso, Cass. 23056/2010, cit.), e quindi «nel giudizio arbitrale». Ne deriva pagina 9 di 16 che il motivo in questione – da trattare prioritariamente rispetto a tutti gli altri, perché pregiudiziale –
non avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, ma deciso nel merito quale oggetto del thema
decidendum» (cfr. Ordinanza di cassazione, pagg. 6-8)”.
Alla luce di quanto affermato dai giudici di legittimità, a cui il giudice di rinvio è vincolato (cfr. Cass.
3150/2024), e ritenuta, dunque, la ammissibilità della istanza di recusazione, essendo stata dedotta nel giudizio arbitrale prima della pronuncia del lodo, la Corte osserva in ordine alla dedotta imparzialità del
Presidente del collegio arbitrale che nel patto parasociale intercorso tra da una parte, Controparte_3
e e , dall'altra, del 2.08.2007, le parti avevano stabilito Controparte_1 Controparte_7
all'articolo IX, avente a oggetto “Controversie”, che “Tutte le controversie derivanti dalla scrittura
privata, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno
deferite ad un Collegio arbitrale formato da un numero di tre membri, di cui uno designato dalle Parti
in lite e il terzo designato dagli Arbitri di comune accordo. Ai fini dell'applicazione della precedente
clausola, e designeranno un unico arbitro. In caso di mancata Controparte_1 Controparte_7
nomina dell'Arbitro o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo tra gli Arbitri di parte, sarà
competente a nominare l'intero Collegio Arbitrale il Presidente del Tribunale di Novara, che nominerà
un Arbitro Unico. L'Arbitrato si svolgerà e deciderà secondo diritto” (doc. 1 allegato G di A2A).
In forza di tale previsione contrattuale, risulta, poi, per tabulas che, a seguito dell'insorgere di una controversia tra le parti, ciascuna provvedeva alla nomina di un proprio arbitro e, in relazione al terzo,
faceva istanza al Presidente del tribunale di Novara perché provvedesse alla nomina CP_1
dell'arbitro; in accoglimento di tale istanza, con ordinanza del 24.04.2013, il Presidente aveva nominato quale arbitro l'avvocato Bruna RD VA.
Dalla documentazione in atti emerge, inoltre, che le parti, visto che, successivamente a tale nomina,
avevano raggiunto un accordo e avevano disegnato quale terzo arbitro l'avvocato Testimone_1
Part (doc. 2 e 3 allegato G di ), e rilevato, comunque, l'interesse di dare immediatamente corso alla pagina 10 di 16 procedura arbitrale procedendo, quindi, alla nomina del Collegio arbitrale, avevano sottoscritto una scrittura privata in data 5.06.2013, in cui avevano convenuto che la controversia sarebbe stata definita da un Collegio Arbitrale formato da tre membri composto dagli avvocati Bruna Gabordi VA, Marco
NO e TO NZ, nel quale la prima avrebbe svolto le funzioni di Presidente, dichiarando espressamente “di accettare, così come con la presente accettano, irrevocabilmente la suddetta
composizione del Collegio Arbitrale. Le Parti convengono e dichiarano che il Collegio Arbitrale, così
come composto, è regolarmente e ritualmente costituito e rinunciano, anche per il futuro, a
qualsivoglia eccezione e/o deduzione e/o contestazione in merito alla regolare costituzione del
Collegio Arbitrale” (doc. 5 allegato G di A2A).
Risulta, poi, per tabulas che nel documento datato 27.05.2015, redatto da (doc. 7 Persona_3
Part Part allegato G di ), a cui era stato affidato da il compito di effettuare, nelle more dello svolgimento del lodo arbitrale, una ricerca “avente ad oggetto i rapporti intercorrenti fra l'avv. Bruna
RD VA, da una parte, e il prof. IE IP GI e il di lui padre, compianto avv. Paolo
GI, dall'altra”, era stata evidenziata l'esistenza di una asserita rete di relazione tra il presidente del collegio e il difensore della . CP_1
È documentalmente provato, infine, che, in data 29.05.2015, era stata presentata un'istanza di recusazione presso il tribunale di Milano, rigettata con ordinanza del 22.06.2015 (allegato H del
Part fascicolo di ), prima del deposito del lodo, avvenuto in data 1.07.2015 (allegato C del fascicolo di
Part
).
Alla luce di ciò, pertanto, analizzando i motivi di impugnazione proposti, tenuto conto di quanto affermato dalla Cassazione, la Corte ritiene, innanzitutto, condivisibile quanto evidenziato dalla Corte
di appello precedentemente adita, laddove ha rilevato, come già fatto dal Presidente del tribunale, la inammissibilità della recusazione per tardività della proposizione della stessa, alla luce di quanto previsto dall'art. 815 c.p.c.. Tale disposizione, infatti, prevede, al comma 2, che è esclusa la possibilità
pagina 11 di 16 per la parte che ha nominato o contribuito a nominare l'arbitro di recusarlo se non per motivi conosciuti dopo la nomina e, al comma 3, che il ricorso per recusazione deve essere proposto entro il termine di
10 giorni dalla nomina per sopravvenuta conoscenza della causa o dalla sopravvenuta conoscenza della
Part causa di recusazione. Nel caso di specie, in realtà, a fronte della eccezione di tardività del ricorso,
non ha assolto al proprio onere probatorio, non offrendo elementi concreti idonei a dimostrare la sopravvenuta conoscenza del dedotto motivo di recusazione, concernente il rapporto di asserita
“abituale commensalità” tra l'avvocato RD VA e l'avvocato IE IP GI, difensore di . Non appare dirimente la data indicata nella relazione a firma di Controparte_8 Persona_3
, atteso che pacificamente l'incarico alla società investigativa era stato conferito quando era già
[...]
Part giunta a la notizia di possibili contatti di abituale frequentazione tra il presidente del collegio arbitrale e il difensore di , con la conseguenza che l'esito degli accertamenti commissionati non CP_1
Part può costituire il termine ultimo a partire dal quale la era stata posta nelle condizioni di conoscere le ragioni per presentare istanza di recusazione, ben potendo tale termine ultimo essere stato concordato
Part con la committenza , in modo tale che coincidesse con l'imminenza della data di sottoscrizione e di deposito del lodo, quando già era stata assunta una decisione dal Collegio.
La Corte osserva che, comunque, anche analizzando nel merito i motivi di recusazione, siano del tutto condivisibili le ragioni poste alla base della ordinanza di rigetto del delegato dal Presidente del tribunale di Milano, fatte proprie anche dalla Corte d'appello, laddove è stato ritenuto che non sussistessero i presupposti per ritenere fondata la istanza di recusazione, non essendo stata provata, alla luce della documentazione in atti, la abituale commensalità, così come prevista dall'art. 815, comma 1,
n. 3 c.p.c.. In particolare, il Collegio ritiene non dirimente a tale fine la circostanza che l'avvocato
RD VA e l'avvocato IE IP GI, dal 2009, fossero componenti del Comitato
scientifico della Fondazione Forense di Milano, organo appendice dell'Ordine degli avvocati di
Milano, trattandosi di contatti meramente professionali del quale faceva, peraltro, parte anche
Part l'avvocato alla cui nomina era favorevole, come è possibile evincere da quanto Testimone_1 pagina 12 di 16 Part allegato alla relazione investigativa (doc. 7 allegato G del fascicolo di ). Allo stesso modo, non è
rilevante quanto asserito in ordine al fatto che l'avvocato RD VA avesse una partecipazione attiva nell'Ordine degli avvocati di Milano come dimostrerebbe la sua nomina come Coordinatore del
Comitato Scientifico della Fondazione Forense e dal fatto che insegnasse Diritto amministrativo presso la Scuola Forense dell'Ordine degli avvocati di Milano, riguardando solo attività svolte dall'arbitro recusato nell'ambito del Consiglio dell'ordine degli avvocati e di organismi costituenti una sua emanazione. È del tutto irrilevante la circostanza che l'avvocato RD VA fosse consulente per l'urbanistica di AS, laddove IE IP GI risultava essere o essere stato amministratore e socio di numerose società immobiliari, essendo, inoltre, assolutamente non probante la circostanza che nel gennaio 2014 l'avvocato Paolo GI, padre dell'avvocato IE IP,
avesse partecipato come relatore a una conferenza congiunta organizzata da AS e dall'
[...]
tenuto conto che a quel tempo esso ricopriva la carica di Controparte_9
presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano a decorrere dal 1996. Irrilevante e non probante è, infine, la circostanza che gli avvocati RD VA e IE IP GI risultassero entrambi per anni soci del Golf Club Castello Tolcinasco, non essendo nemmeno tale circostanza idonea a dimostrare un loro rapporto di commensalità.
La Corte ritiene inammissibile la richiesta di sentire a sommarie informazioni l'avvocato
[...]
e gli altri testi, sui capitoli volti a confermare la sussistenza di una relazione tra l'avvocato Tes_1
RD VA e l'avvocato IE IP GI, essendo essi, così come formulati, del tutto generici, in difetto delle indicazioni delle circostanze di luogo e di tempo (cfr. Cass. 20997/2011; Cass.
9547/2009). Allo stesso modo è inammissibile la istanza di rimessione in termini proposta da parte di
Part
relativa al deposito della relazione investigativa resa dall'Agenzia il 29.04.2016, trattandosi di una prova formatasi pacificamente nelle more del primo giudizio di appello e non avendo Pt_1
nemmeno allegato, come era suo onere, che l'eventuale documentazione allegata fosse preesistente alla lite e rinvenuta successivamente per fatto a lei non imputabile. pagina 13 di 16 2. Rigettata la eccezione di nullità del lodo per violazione dell'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., e passando ad analizzare gli altri motivi di impugnazione riproposti in questa sede e, in particolare,
quello di nullità per avere il Collegio arbitrale pronunciato al di fuori dei limiti della Convenzione di
Arbitrato (secondo motivo di impugnazione), quello di nullità per violazione del principio del contraddittorio, nella parte in cui il Collegio arbitrale ha fondato la propria decisione sull'articolo III
del Patto Parasociale (terzo motivo di impugnazione), quello di nullità per omessa motivazione e per violazione del principio del contraddittorio per avere il Collegio arbitrale preso la propria decisione,
escludendo, senza alcuna motivazione, la valutazione della documentazione depositata in giudizio da
Part
(quarto motivo di impugnazione) e, infine, quello di correzione del lodo e, in subordine, di nullità
per avere gli arbitri omesso di motivare sulla ragione per cui il danno non è stato attualizzato (ottavo motivo di impugnazione), la Corte rileva che tali motivi sono già stati rigettati dalla Corte d'appello di
Milano, con la sentenza 4337/2016. La parte di motivazione in forza della quale sono stati rigettati questi motivi non è stata pacificamente oggetto di ricorso in Cassazione, ragione per cui il Collegio
ritiene che sulla stessa si sia formato il giudicato interno, il quale, pertanto, non può più essere oggetto di censura.
3. Per quanto concerne, poi, i motivi di impugnazioni concernenti la liquidazione del danno, oggetto del ricorso in Cassazione e ritenuti assorbiti nell'accoglimento del primo motivo di ricorso, ossia quelli di nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio nella parte in cui il Collegio arbitrale ha deciso sulla base dell'accoglimento del rilievo di ufficio della liquidazione equitativa del danno senza porre la questione al contraddittorio delle parti (quinto motivo di impugnazione), quello di nullità
per avere il Collegio quantificato i danni in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. senza motivare la sussistenza del presupposto per l'applicabilità di tale norma e senza motivare la sussistenza del danno
(sesto motivo di impugnazione) e quello di nullità per avere gli arbitri pronunciato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. in violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e in pagina 14 di 16 ogni caso per contrarietà all'ordine pubblico (settimo motivo di impugnazione), la Corte ritiene che essi non siano fondati.
In particolare, in relazione al primo motivo, il Collegio rileva che, contrariamente da quanto affermato
Part da , risulta per tabulas che sia la sussistenza del danno che le modalità di liquidazione dei danni erano state oggetto di contraddittorio, essendo rimessa comunque al giudice la scelta di procedere a una liquidazione equitativa del danno, ricorrendone le condizioni di legge, ex art. 1226 c.c..
In relazione al secondo motivo, il Collegio ritiene che, ai fini della configurabilità di un'ipotesi di nullità del lodo per difetto di motivazione, sia necessario che non sia possibile procedere alla ricostruzione della ratio decidendi, dovendo, invece, essere esclusa ogni qualvolta, attraverso i comuni canoni di interpretazione e le regole di logica giuridica, sia possibile ravvisarla (cfr. Cass. 3768/2006;
Cass. 1183/2006). Alla luce di tali pincipi, la Corte ritiene che tale vizio, nel caso di specie, non sussista, atteso che risulta per tabulas che il Collegio arbitrale, a fronte delle allegazioni del creditore in
Part ordine alla quantificazione del danno, sulle quali non ha “specificamente discusso la validità
numerica delle singole voci di danni espressa da ”, ha proceduto a una liquidazione equitativa, CP_1
limitando il danno al 10% dei ricavi attesi, alla luce di quanto previsto dall'art. 158 del codice sugli appalti, il quale riconosce la facoltà dell'amministrazione di risolvere il contratto pagando i lavori eseguiti, il valore dei materiali presenti in cantiere e il decimo dell'importo delle opere non ancora eseguite.
Per quanto concerne, infine, il terzo motivo, il Collegio rileva, da una parte, la inammissibilità della censura laddove viene contestato il merito della controversia chiedendo una nuova valutazione dei fatti e delle prove documentali, senza però censurare, nello specifico, la parte motivazionale del lodo, e dall'altra, la sua infondatezza, essendo volto a contestare l'applicazione dell'art. 1226 c.c., senza tenere conto che, successivamente al 2006, la impugnativa non può riguardare pretesi errori di diritto commessi dal Collegio nell'applicazione della norma, non essendo configurabile, in tale liquidazione e pagina 15 di 16 nell'applicabile della disposizione di cui all'art. 1226 c.c., alcuna violazione di norma di ordine pubblico.
4. Le spese di lite del presente giudizio, di quello davanti alla Suprema Corte e di quello svolto precedentemente davanti alla Corte d'appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (€ 38.000.000,00), delle questioni affrontate, dei parametri fra i minimi e i medi per tutte le fasi del procedimento, ad eccezione di quella istruttoria non svolta nel giudizio d'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, in sede di rinvio:
- Rigetta l'impugnazione;
- Condanna al pagamento in favore dei procuratori di , dichiaratisi Pt_1 Controparte_1
antistatari, avvocati Alessandra Ferrari, Bruno Capponi e Domenico Di Falco, delle spese di lite,
che liquida, per il presente giudizio, in € 60.000,00, per il giudizio davanti alla Suprema Corte, in €
55.000,00 e per il giudizio davanti alla Corte d'appello in € 60.000,00, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2.07.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
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