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Ordinanza collegiale 5 marzo 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 24/06/2025, n. 12515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12515 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12515/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08765/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8765 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Veroi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Oderzo, piazza Castello 9/2;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
1) del decreto del Ministero dell’Interno -OMISSIS- del 31.01.2020, notificato in data 20.07.2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal sig. -OMISSIS- in data 7.04.2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992;
2) del decreto del Ministero dell’Interno -OMISSIS- del 31.01.2020, notificato in data 20.07.2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla sig.ra -OMISSIS- in data 13.08.2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 giugno 2025 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente il Collegio rileva l’infondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Avvocatura dello Stato in considerazione del fatto che, nella fattispecie in esame, sussistono i presupposti del ricorso collettivo, trattandosi di identità di situazioni sostanziali e processuali; di identità oggettiva delle domande e di contenuto degli atti impugnati, che risultano censurati per i medesimi motivi (Cons. St., sez. VI, 18 luglio 1997, n. 1129; sez. IV, 14 ottobre 2004, n. 6671; sez. V, 24 agosto 2010, n. 5928).
Nel merito si controverte sul rigetto delle domande di cittadinanza, presentate ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, fondate su motivi inerenti la sicurezza della Repubblica.
Alla stregua della giurisprudenza della Sezione, deve ritenersi che l’amplissima discrezionalità dell’Amministrazione in questo procedimento si esplica in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, oltre nel diritto di incolato, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche) - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità – consistenti nel dovere di difenderla anche a costo della propria vita in caso di guerra (“il sacro dovere di difendere la Patria” sancito, a carico dei soli cittadini, dall’art. 52 della Costituzione), nonché, in tempo di pace, nell'adempimento dei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, consistenti nell’apportare il proprio attivo contributo alla Comunità di cui entra a far parte (art. 2 e 53 Cost.).
A differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo), incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, n. 8084/2022; n. 11538/2022; n. 104/2022; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
È stato, in proposito, anche osservato che il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, che sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento: l'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
E se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto coevamente teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agere del soggetto alla cui cura lo stesso è affidato.
Quindi, alla luce di quanto premesso, è facile arguire che la valutazione condotta dall’Amministrazione si estende anche alla correlata assenza di vulnus per le condizioni di sicurezza dello Stato ed in relazione alla quale possono assumere rilievo situazioni che - anche se non caratterizzate nell'immediato da concreta lesività - possano essere tali su un piano potenziale e/o di solo pericolo (v. CdS sez. III, 11/05/2016, n. 1874).
In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico (in proposito, Tar Lazio, Sez. II quater, sent. n. 621/2016: “concessione che costituisce l’effetto della compiuta appartenenza alla comunità nazionale e non causa della stessa”).
In altre parole, si tratta di valutare il possesso di ogni requisito atto ad assicurare l’inserimento in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato, gravare sulla finanza pubblica (cfr. ex multis, Tar Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227 e n. 12006 del 2021 e sez. II quater, n. 12568/ 2009; Cons. Stato, sez. III, n. 104/2022; n. 4121, n. 5679, 6720 e 8039 del 2021; n. 5236, n. 7036 e n. 8133 del 2020; n. 1930, n. 7122 e n. 2131 del 2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
Se, dunque, il potere dell’Amministrazione ha natura discrezionale, il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell’effettiva e compiuta integrazione nella comunità nazionale deve essere contenuto entro i ristretti argini del controllo estrinseco e formale, esaurendosi nello scrutinio del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, con preclusione di un’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto oggetto del giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cui è causa; il vaglio giurisdizionale non deve sconfinare nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione (ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 8084/2022; n. 11538/.2022; n. 104/2022; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012).
Nel caso di specie, secondo quanto si legge nei provvedimenti impugnati, dalla attività informativa esperita sul conto di uno dei ricorrenti (coniugi) sono emersi “elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica”.
In conseguenza dell’istruttoria disposta dal Tribunale con le ordinanze collegiali, l’Amministrazione ha reso noto, con le cautele necessarie a non disvelare notizie riservate e non pregiudicare eventuale attività di intelligence, che uno dei ricorrenti risulterebbe presumibilmente coinvolto con il gruppo denominato PC (Gruppo Salafita per la Predicazione e il Combattimento), cui si attribuisce finalità eversiva e l’intento di instaurare uno Stato islamico, con supposte attività di sostegno logistico in provincia di Treviso.
Tanto premesso è possibile giungere ad escludere la fondatezza delle doglianze dedotte nell’atto introduttivo del giudizio dalla parte.
L’operato della p.a. deve essere scrutinato alla luce degli effetti giuridici del provvedimento di “concessione” della cittadinanza – che in realtà ha natura di ammissione di un nuovo elemento nella Comunità politica nazionale - consistendo nell’attribuzione dei cd. diritti politici nonché alla luce delle conseguenze che ne potrebbero derivare: “se non si può escludere, con sicurezza, un pericolo per la Repubblica, è giustificato il rifiuto di attribuirgli i mezzi che gli consentirebbero di incidere nei momenti fondamentali della vita pubblica del Paese – mediante l’esercizio del diritto di voto per l’elezione dei membri del Parlamento e l’assunzione di cariche ed impieghi pubblici – sia all’interno sia nei rapporti internazionali che sono suscettibili di favorire la diffusione di determinati indirizzi antistatuali ed antioccidentali oppure agevolare attività o persone connessi con quelle organizzazioni (oltre che, ovviamente, agevolare lo svolgimento diretto da parte dell’interessato di attività che possano, direttamente o indirettamente, comportare tale rischio)” (Tar Lazio, sez. V bis, n. 1957/2024; in termini, da ultimo Cons. Stato, sez. III, n. 3902/2023, cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 10200 e 10229/2023).
Pertanto, come questo Tribunale ha già affermato, nei casi in cui il diniego di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento è da ritenersi sufficientemente motivato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione dell'atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo (Tar Lazio, Sez. V bis, nn. 13319/2023, 17081/2022; 16084/2022; 15986/2022; sez. II quater, n. 2453/2014; cfr. CdS 6704/2018). In particolare, l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza in materia ha chiarito che il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell’informativa dei servizi segreti costituisca una motivazione per relationem atta a giustificare il diniego della naturalizzazione (Tar Lazio, sez. V bis, n. 1957/2024). In sostanza, data la natura delle informazioni in parola, “il provvedimento di diniego della richiesta cittadinanza italiana non deve necessariamente riportare analiticamente le notizie che potrebbero in qualche modo compromettere l'attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti, essendo sufficiente l'indicazione delle ragioni del diniego senza dover indicare tutte le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio di pericolosità sociale del richiedente” (Vedi, tra tante, di recente, Cons. St., sez. III, n. 4765/2023; cfr. Cons. St., sez. III, n. 11387/2022 e n. 3902/2923).
In tale prospettiva, considerate le caratteristiche di delicatezza e riservatezza della documentazione istruttoria e dell’esigenza di tutela soprarichiamata, nessun addebito può essere mosso all’Amministrazione per aver motivato il provvedimento facendo richiamo a fonti secretate, senza riportarne il contenuto direttamente nel corpo dell’atto, costituendo il rinvio a tale informativa, un’adeguata forma di motivazione per relationem del diniego di naturalizzazione. In tale prospettiva è stato evidenziato che “una più ampia disclosure, già nel contesto del provvedimento medesimo, dei dati e delle informazioni in possesso dell’Amministrazione potrebbe costituire (…) un attentato alla segretezza connaturata allo svolgimento di investigazioni particolarmente penetranti ed in ambiti estremamente rischiosi” (Cons. St., sez. III, n. 2102/2019; n. 8133/2020; 3886 e 3896/2021, 5679/2021, 6720/2021 e 8084/2022).
Quanto poi all’attendibilità delle valutazioni operate dall’Amministrazione, si deve evidenziare che si tratta di notizie pervenute dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, quindi, di fonte ufficiale, raccolte e vagliate da detti organismi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, sulla cui attendibilità non è dato ragionevolmente dubitare (cfr. Tar Lazio, Sez. V bis, 13413/2023 citata: “La motivazione dell’atto impugnato quindi è ricostruibile mediante richiamo alla relazione riservata degli organismi di sicurezza, cui è demandata la raccolta delle informazioni e la formulazione del giudizio prognostico sui rischi derivanti dalla naturalizzazione di un soggetto che ha nazionalità di altro Stato, mediante il ricorso a strumenti, metodi e fonti di informazione, risorse diverse ed ulteriori rispetto a quelle messe a disposizione del (singolo) Ministero dell’Interno. Quest’ultimo, in quanto autorità competente (solo) in materia di sicurezza pubblica, non poteva disattendere il giudizio sfavorevole espresso dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, competenti a stimare il pericolo per la sicurezza dello (stesso) Stato derivante dalla nazionalizzazione dello straniero. Pertanto, anche per quanto riguarda il profilo sostanziale della motivazione, non vi sono ragioni per dubitare dell’attendibilità delle notizie pervenute da questi, trattandosi di fonte ufficiale, raccolte e vagliate da detti organismi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali: il rifiuto della naturalizzazione risulta perciò sostanzialmente “giustificato” dalle risultanze delle indagini condotte dai predetti organismi e dal giudizio prognostico negativo formulato in base alla considerazione delle possibili conseguenze connesse alla concessione della cittadinanza alla richiedente”).
Nelle contrapposte versioni, tra quella del ricorrente, che contesta gli addebiti in argomento e l’affermazione dei servizi di sicurezza che, in ragione di indagini in corso, hanno ravvisato un rischio per la sicurezza della Repubblica, non vi è ragione per privilegiare la prima ricostruzione, tenuto conto dei principi di ragionevolezza e tutela avanzata che improntano i procedimenti di naturalizzazione.
In proposito, del resto, con riferimento ad una fattispecie del tutto analoga, la giurisprudenza amministrativa ha sancito che “a fronte degli importanti interessi della comunità nazionale coinvolti nel procedimento, l’interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza italiana è inevitabilmente recessivo e sottoposto a severa verifica istruttoria, affidata non solo alle autorità locali di pubblica sicurezza (il Prefetto e il Questore, i quali nella fattispecie, come prospettato dall’appellante, non hanno evidenziato criticità), ma anche agli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, che invece nella presente fattispecie hanno evidenziato - con modalità compatibili con la riservatezza (pure consentita perché dovuta a esigenze di sicurezza nazionale: si pensi alla tutela delle fonti di informazione) e dunque non soggette ai pieni canoni di trasparenza che debbono caratterizzare l’attività amministrativa ordinaria - possibili criticità. Sicché lo stesso obbligo di motivazione del diniego si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione, anche, della delicatezza degli interessi coinvolti” (Cons. Stato, Sez. III, n. 8084/2022, n. 3886 e n. 3896 del 19 e 20 maggio 2021; 17 dicembre 2020 n. 8133; in termini: Cons. Stato, Sez. II, 31 agosto 2020, n. 5326; Cons. Stato, Sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102).
Si consideri, altresì, che l’esigenza di garantire la sicurezza della Repubblica, che costituisce interesse di rango certamente superiore rispetto a quello dello straniero ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, presuppone infatti che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui la Repubblica Italiana si fonda” (così Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657; in senso conforme Cons. Stato, sez. III n. 8133 del 17 dicembre 2020 e n. 5679 del 2 agosto 2021: “Riconoscimento, quello della cittadinanza, per sua natura irrevocabile e che dunque presuppone che nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda”).
La delicatezza delle questioni in gioco, fra cui anche il rischio di ripercussioni nei rapporti internazionali a causa di atti commessi da un cittadino italiano nei confronti di Paesi terzi, giustifica pienamente l’utilizzo di parametri rigorosi nell’accertamento dell’assenza di pericolosità del richiedente la cittadinanza, malgrado l’asserita assenza di pericolosità dell’interessato.
Non può dunque essere ravvisato alcun vizio nell’operato del Ministero dell'Interno, che si è determinato allo stato degli atti, basandosi sulle indagini condotte dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato ed ha prestato fede alla loro provenienza istituzionale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 novembre 2011 n. 6289 e 8 ottobre 2021, n. 6720), senza esternare maggiori dettagli per le descritte ragioni di opportunità.
In proposito, alla luce di tali considerazioni, la giurisprudenza ha precisato che “si può sostenere che per giustificare il diniego…sia sufficiente una situazione di dubbio” (Cons. Stato, sez. III, n. 1084 del 4 marzo 2015) e che “allorquando il diniego opposto dall’Amministrazione trovi fondamento in comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, si giustifica l’anticipazione della soglia di prevenzione e di tutela del preminente interesse alla sicurezza dello Stato, onde assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto di attività che attentino all’integrità della Repubblica. Si comprende in quest’ottica un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo per la sicurezza dello Stato” [cfr. Cons. Stato sez. III, 28 dicembre 2022; in termini 19 settembre 2022, n. 8084; Tar Lazio, n. 1957/2024 citata: “In ogni caso va riconosciuto che tali valutazioni sono inevitabilmente caratterizzate da un estremo grado di incertezza e, proprio per tale motivo, per la loro natura e finalità, nonché per le conseguenze che discendono in caso di inadeguato apprezzamento, sono interamente riservate all’Autorità competente, che è legittimata democraticamente ad assumere le decisioni finali e che risponde, anche politicamente, nei confronti della generalità dei consociati, dei propri errori (come avvertito sin dalla dottrina più risalente, in tali casi, ‘la bilancia del giudice non può pesare più della spada dell’amministrazione’, non essendovi alcuna ragione per ‘privilegiare l’errore del giudice rispetto a quello dell’amministrazione’)”].
Su questi temi la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (cfr., tra le tante, sez. VI, 19 luglio 2005, n. 3841; id. 3 ottobre 2007, n. 5103; Sez. IV, 1° ottobre 1991, n. 761) ha altresì chiarito che il provvedimento di diniego non deve necessariamente riportare le notizie che potrebbero in qualche modo compromettere l’attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò, essendo sufficiente l’indicazione delle ragioni del diniego senza dover indicare tutte le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio sfavorevole dell’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 11536/2022; n. 3886 e n. 3896 del 2021; n. 5326 e n. 8133 del 2020; n. 2102 del 2019).
Il Giudice amministrativo ha ritenuto che, in presenza della classifica di riservatezza sugli atti istruttori, correttamente l’Amministrazione omette di indicarne il contenuto e ha precisato che il richiamo ob relationem a detto contenuto può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l’esercizio dei diritti di difesa resta soddisfatto dall’eventuale ostensione in giudizio, su espressa disposizione dell’Autorità giudicante, con le cautele previste per la tutela dei documenti classificati (Cons. Stato, sez. III, n. 6720/2021; sez. VI, n. 1173/09, n. 7637/09; T.A.R. Lazio, II Quater, n. 9293/14, n. 604/13, n. 3158/12, n. 14015/11).
La classificazione “riservata” degli atti in questione comporta infatti che gli stessi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del Decreto del Ministro dell'Interno del 10 maggio 1994, n. 415, aggiornato dal Decreto del Ministro dell'Interno del 22 marzo 2022, siano sottratti all'accesso in quanto rientranti nella categoria dei documenti recanti elementi la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali. Il regime giuridico degli atti “classificati” è dettato dall'art. 42, comma 8, della legge n. 124/2007, a norma del quale, qualora l'Autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'Autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia. Sulla questione l’orientamento della giurisprudenza è consolidato, espresso anche da questa Sezione da ultimo con sentenza del 2 novembre 2022, n. 14230 e ribadito dal Consiglio di Stato, sezione III, da ultimo, con la sentenza del 12 giugno 2023, n. 5753.
Gli elementi informativi esibiti dal Ministero consentono, ad avviso del Collegio, di ravvisare -condivisibilmente e con riferimento ad entrambi i coniugi ricorrenti posto che trova fondamento sulla constatazione, in chiave prognostica, di un ambiente familiare non idoneo a garantire l’inserimento stabile nella collettività nazionale e il rispetto dei valori democratici - gli estremi di un motivo ostativo di sicurezza nazionale, visto il grave rischio per l’integrità della Repubblica e tenuto conto che l’acquisto della cittadinanza potrebbe costituire presupposto per più incisive attività potenzialmente pericolose (ex plurimis, Tar Lazio, Sez. V-bis, nn. 4006/2024; 1942/2023; 17439/2023). Peraltro, giova ribadire che si tratta di elementi di controindicazione emersi nel corso dell’attività dei servizi di sicurezza, non riferibili all’attività di pubblica sicurezza ordinaria e, per questo, da ritenere affidabili.
Il Collegio ritiene dunque che, nella specie, il provvedimento risulti immune dai vizi dedotti da parte ricorrente, in quanto sorretto da un adeguato corredo istruttorio e motivazionale e che, pertanto, il ricorso debba essere conclusivamente respinto, in quanto infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Vincenzo Rossi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.