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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/06/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Maggi Presidente
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Enrica Di Tursi Giudice relatore
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6452 del R.G. 2022, riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.01.2025 ed avente ad oggetto “Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili”,
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Paradiso Cesare Maria;
Parte_1
-
RICORRENTE-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Casa Velia;
CP_1
-
RESISTENTE-
NONCHE' il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
-INTERVENUTO-
Con ricorso depositato in data 17.11.2022 la signora conveniva in Parte_1
giudizio il sig. , deducendo quanto segue: CP_1 che ella deducente aveva contratto matrimonio concordatario con il predetto in data
07.09.1991 e che dalla loro unione erano nati i figli in data 27.10.1992, Per_1
in data 08.10.1998 ed in data 27.08.2005; Per_2 Persona_3
che il Tribunale di Taranto con sentenza n.2514/2020 del 29.12.2020 pronunciava la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate al verbale di udienza del 10.12.2020;
che il figlio aveva sottoscritto contratto di apprendistato della durata di tre Per_2
anni con la e continuava a vivere con la predetta madre;
CP_2
che la primogenita già da tempo era fuori dal nucleo familiare;
Per_1
che la minore frequentava il quarto anno della scuola superiore e le di lei Per_3
esigenze erano crescenti e numerose e soffriva di alcuni disturbi legati all'ansia;
che il sig. era incostante nella propria contribuzione alle spese straordinarie CP_1
relative alla figlia, rifiutando continuamente un aiuto psicologico per la minore, ritenendo la questione dei disturbi di ansia sopravvalutata da ella ricorrente e dagli stessi medici;
che la predetta aveva 55 anni ed era portatrice di diverse patologie, che le impedivano la ricerca di un'attività lavorativa, per come riportato il certificato medico;
che il sig. non aveva mai inteso rivalutare l'assegno corrisposto secondo gli CP_1
indici Istat e continuava ad essere moroso dei pagamenti allo (ora CP_3 [...]
), essendo tale onere posto a suo carico come Controparte_4
da accordi di separazione recepiti dalla sentenza del Tribunale, per il periodo fino al
06.12.2017, e la restante parte del debito, successiva a tale data era stata invece regolarmente assolta da ella ricorrente .
Alla luce di tali considerazioni la ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
eliminare il contributo al mantenimento del figlio elevare a non meno di euro 500,00 mensili il contributo al mantenimento Per_2
della figlia elevare il contributo al mantenimento di ella istante Persona_3 nella misura ritenuta congrua;
confermare l'obbligo del sig. alla contribuzione CP_1
nella misura del 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia Per_3
richiamare espressamente ed ulteriormente l'obbligo del sig. al pagamento CP_1
delle somme dovute ad fino a tutto il 06.12.2017. CP_4
Con memoria di costituzione depositata in data 07.03.2023, si costituiva in giudizio
, il quale non opponendosi alla pronuncia della cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio, deduceva quanto segue:
che il sig. aveva sempre corrisposto con regolarità l'assegno di mantenimento, CP_1
che ad oggi ammontava ad euro 350,00 per la signora euro 350,00 per Pt_1
ed euro 300,00 per per un totale di euro 1000,00 mensili, oltre il Per_3 Per_2
50% delle spese straordinarie;
che erano intervenuti nuovi fatti che avevano reso necessaria e urgente la modifica delle condizioni di separazione, cosi come stabilite con sentenza n.2514/2020, tra cui il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio motivo per il quale Per_2
il sig. depositava ricorso ex art. 710 c.p.c, iscritto al n.r.g.3709/22 in cui CP_1
chiedeva di essere sollevato dal mantenimento del figlio Per_2
che il sig. aveva patito un detrimento delle di lui condizioni economiche, CP_1
essendosi il suo reddito ridotto, per come si evince dal cedolino di gennaio 2023 e dall'analisi delle dichiarazioni reddituali;
che il sig. intratteneva con i figli un ottimo rapporto;
CP_1
che la signora era perfettamente abile e capace al lavoro, avendo esperienza Pt_1
lavorativa pregressa e diversificata, ma aveva sempre dimostrato scarso interesse e poca propensione a lavorare.
Alla luce di tali considerazioni parte resistente concludeva chiedendo di rigettare l'attribuzione dell'assegno divorzile in favore della signora in subordine Pt_1
rigettare la richiesta di aumento di detto assegno, quantificandolo nella somma di euro 150,00 mensili ovvero in misura inferiore rispetto a quella precedentemente stabilita, in estremo subordine confermare la cifra già stabilita negli accordi di separazione;
rigettare la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento in favore della minore ridurre l'entità di detto assegno a euro 200,00, in Persona_3
subordine confermare la somma già stabilita in euro 350,00; disporre l'affidamento condiviso della figlia con dimora presso la madre nella casa Persona_3
coniugale e diritto di visita del padre così come previsto negli accordi di separazione;
disporre che nulla sia dovuto a titolo di mantenimento del figlio confermare Per_2
l'obbligo del predetto di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie in favore della minore Persona_3
In sede di udienza presidenziale del 11.07.2023, il G.D. confermava i provvedimenti della separazione ad eccezione dell'assegno di mantenimento del figlio in Per_2
quanto, come dichiarato tra le parti, maggiorenne ed economicamente autosufficiente a partire dal mese di agosto 2023.
Con sentenza non definitiva n.2807/2023 del 18.11.2023 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il 07.09.1991 da nato a [...] il [...] e nata a [...] il CP_1 Parte_1
04.11.1967, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Taranto dell'anno
1991 n.96, p.II, s.A.
Rimessa con separata ordinanza la causa innanzi al giudice istruttore, all'udienza del
11.04.2024 venivano assegnati alle parti i termini perentori di cui all'art 183 VI comma c.p.c..
All'udienza del 23.01.2025 la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, occorre evidenziare che, dopo la sentenza non definitiva con cui è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi indicati in epigrafe, restano da decidere le ulteriori questioni controverse, in particolare, le statuizioni di carattere economico.
ASSEGNO DIVORZILE L'assegno divorzile trova il proprio fondamento nel dovere di assistenza, avendo esso natura assistenziale ma anche natura perequativo-compensativa, ossia equilibratrice, finalizzata altresì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi. Si tiene conto del valore del reddito che consente una vita dignitosa, sicché quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo. In aggiunta al criterio assistenziale, debbono altresì tenersi in considerazione i criteri compensativo-perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiunte ottenute dalla famiglia grazie al contributo del coniuge richiedente. In ogni caso l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e darà onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
Alla luce di quanto sopra, deve procedersi a valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche trae origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
Nel caso di specie, appaiono sussistenti i requisiti per l'accoglimento della domanda di assegno divorzile avanzato dalla resistente, per le ragioni di seguito esposte: emerge una sperequazione tra le condizioni reddituali delle parti, dacché dalla certificazione unica del sig. emergono redditi di lavoro dipendente e assimilati, CP_1
in relazione agli anni d'imposta 2019, 2020 e 2021 rispettivamente pari ad euro
44.523,99, euro 43.381,68 ed euro 41.651,86, essendo il predetto alle dipendenze del
, inquadramento assistente Controparte_5
capo, e statino relativo al mese di gennaio 2023 riportante retribuzione per un totale netto di euro 1.985,33, il quale, tuttavia, non è dimostrativo di una complessiva ed effettiva situazione reddituale peggiorativa , tanto piu' che il sig. non ha CP_1
provveduto a depositare più recente documentazione reddituale;
la signora risulta ammessa al gratuito patrocinio ed è pacifico in causa che la Pt_1
predetta sia priva di occupazione lavorativa;
la ricorrente risulta quasi cinquantottenne (nata il [...]), priva di rilevanti ed elevate competenze professionali e titolo di studio spendibile e, inoltre, da certificato medico del dr. del 29.09.2022 emerge che la paziente, per Persona_4
le patologie di cui è affetta, “non è idonea a qualsiasi tipo di lavoro che, comunque, deve tenere conto delle specifiche patologie”;
è notoria la mancanza di lavoro nel nostro territorio in questo periodo storico tanto più nelle persone, come la signora non più giovanissime;
Pt_1
il vincolo matrimoniale ha avuto una lunga durata, di oltre trent'anni essendosi protratto dalla data di celebrazione del matrimonio (07.09.1991) alla pronuncia della attuale statuizione di divorzio (in tal senso Cass. Civ. n. 159-1998), dacché alla nozione di contributo dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di entrambi, deve comprendersi non solo quello fornito nel periodo di convivenza coniugale, ma anche quello prestato in regime di separazione (in tal senso Cass. Civ. 2006, n.21805);
ricorre senza dubbio la funzione assistenziale dell'assegno divorzile per le ragioni suesposte. Alla luce di tali considerazioni, si pone a carico del signor un assegno divorzile CP_1
in favore della signora che appare equo confermare nella misura di euro Pt_1
350,00 mensili come statuita in sede di separazione con sentenza n.2514/2020 del
29.12.2020 e precedentemente disposta in via provvisoria in sede di udienza presidenziale del 17.07.2023, oltre svalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con scadenza anticipata il giorno 25 di ogni mese, somma allo stato del tutto congrua ed adeguata in rapporto alle condizioni economiche dell'attore,alla sperequazione dei redditi tra le parti , alle esigenze di vita della moglie, trattandosi di assegno di importo molto contenuto che potrebbe ben considerarsi di natura alimentare.
MANTENIMENTO E COLLOCAMENTO FIGLI
Si tiene conto che nelle more del presente giudizio la figlia nata il Persona_5
27.08.2005 ha raggiunto la maggiore età, pertanto nulla si dispone in ordine al regime di affido nonché sulle modalità e tempi del diritto di vista del genitore non collocatario, tuttavia appare non contestato e pacifico in causa la non indipendenza economica della stessa ed oggetto di discussione tra le parti risulta essere l'ammontare della somma dovuta dal signor a titolo di contributo al CP_1
mantenimento della stessa figlia.
In ordine al mantenimento da corrispondere in favore dei figli è pacifico che tale obbligo incombe sui genitori anche dopo il raggiungimento della maggiore età degli stessi, i quali sono legittimati iure proprio a domandare il contributo dovuto, sino al conseguimento dell'autonomia economica. Tale diritto discende, oltre che dagli artt.
147 e 148 c.c. anche dall'art. 155 quinquies introdotto dalla legge 8.2.2006 n. 54, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, entrata in vigore il 16 marzo 2006 ed applicabile anche nei procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio oltre che alla filiazione naturale ex art. 4, comma 2, l. 54/06, norma la quale testualmente prevede che “Il giudice valutate le circostanze, può disporre a favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
La condivisibile giurisprudenza di legittimità ha evidenziato gia' da tempo che
“…l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva
d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr., vedi Cass. Civ. 7 luglio 2004, n.
12477).
Il concetto di “autonomia del figlio” deve tener conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità: se, un tempo, vi era il riferimento ad una raggiunta "capacità del figlio di provvedere a sè con appropriata collocazione in seno al corpo sociale" (Cass. 10 aprile 1985, n. 2372) ed alla
"percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita" (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830), in seguito le mutate condizioni del mercato del lavoro e la non infrequente sopravvenuta mancanza di autonomia "di ritorno" - a volte in capo allo stesso genitore, hanno ormai indotto a ritenere che l'avanzare dell'età abbia notevole rilievo, vista la "funzione educativa del mantenimento" e del "tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076). Infatti: "l'obbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto”. Sotto questo profilo la crisi occupazionale giovanile conserva un'incidenza nel senso di dare al parametro dell'adeguatezza un carattere relativo sia in ordine al contenuto dell'attività lavorativa che del livello reddituale conseguente. L'attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative possono costituire, se non giustificati, indici di comportamenti inerziali non incolpevoli" (Cass. 22 giugno2016, n. 12952, in motiv.), in quanto "il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" ( vedi Cass.civ. 5 marzo 2018, n. 5088: pur nell'ambito dell'affermazione secondo cui l'onere della prova per sottrarsi all'obbligo di mantenimento del maggiorenne grava sul genitore). In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore.
Nel caso di specie e' pacifico in causa che la figlia Persona_6
diciannovenne, e' studentessa e non lavora.
Alla luce di tali considerazioni appare equo confermare l'obbligo posto a carico del signor di corrispondere in favore della signora a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento della figlia diciannovenne un assegno mensile che Persona_3
appare equo mantenere nella misura precedentemente disposta in via provvisoria in sede di udienza presidenziale del 11.07.2023 di euro 350,00 mensili, oltre svalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, con scadenza anticipata il giorno 25 di ogni mese;
oltre il 50% dell'assegno unico come per legge. Parte resistente avanza istanza di assegnazione diretta alla foglia Per_3
dell'assegno di mantenimento.
Invero, la Suprema Corte di Cassazione civile con l'ordinanza del 13 aprile 2021 ha escluso che i genitori,senza ricorrere all'autorita' giudiziaria possano accordarsi per la corresponsione dell'assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, evidenziando, significativamente, che “…la determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, da parte del coniuge separato o divorziato risponde ad un superiore interesse di quelli, interesse che non e' disponibile dalle parti”.
La norma di riferimento è l'art. 337 septies c.c. a mente del quale …”il giudice può disporre, in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto…”.
La norma non consente dubbi sul fatto che il pagamento dell'assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente,non e' una facolta' dell'obbligato ,ma puo' essere solo il frutto di una decisione giudiziaria.
La richiesta del mantenimento per il figlio maggiorenne deve essere oggetto di espressa richiesta proveniente dal figlio non economicamente indipendente qualora formuli la richiesta direttamente in giudizio (Cass. 25300/2013),essendo titolare di un diritto autonomo e legittimato a percepire l'assegno dall'obbligato.
Tali ipotesi non ricorre nel caso di specie, in cui la richiesta è avanzata dalla parte resistente, sicche' questo Tribunale, non puo' che rigettare l'istanza di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento alla figlia Per_3
Nulla si dispone in ordine al mantenimento della figlia maggiorenne ,nata Per_1
il 27 10 1992 ,di anni trentadue, nulla chiedendo in suo favore la ricorrente e del figlio pacificamente maggiorenne ed autosufficiente, il cui assegno di Per_2
mantenimento e' stato peraltro gia' revocato da questo Tribunale con provvedimento del 12 01 2024. Si confermano per il resto le ulteriori condizioni convenute dalle parti ed omologate in sede di separazione consensuale omologata da questo Tribunale in data 29 12
2020, nulla disponendosi in ordine all'obbligo assunto dal sig. al pagamento CP_1
delle somme dovute ad fino a tutto il 06 12 2007, trattandosi di obbligo CP_4
scaturente da accordo inter partes avente natura contrattuale.
Atteso l'oggetto della causa, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, definitivamente pronunciando così provvede:
1. CONFERMA a carico del signor l'obbligo di versare a titolo di CP_1
assegno divorzile alla signora la somma di euro 350,00 mensile, Parte_1
entro il giorno 25 di ogni mese, con rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat;
2. CONFERMA a carico del signor l'obbligo di versare alla signora CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 Per_3
la somma mensile di euro 350,00, oltre svalutazione monetaria secondo gli
[...]
indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, con scadenza anticipata il giorno
25 di ogni mese, oltre il 50% dell'assegno unico come per legge.
3. COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 28.04.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Taranto.
Il Giudice estensore Il Presidente est.
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giulia Rondinelli tirocinante ex art- 73 del d.l. 69/2013 e succ. mod..