Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. Alessandro Maggiore, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2759 2023 R.G. avente ad oggetto “Contratti bancari(deposito bancario, etc) ”, promossa da
, con l'Avv. CARNICELLI GIACOMO;
Parte_1
parte attrice - opponente contro
con l'Avv. FRANCO ROBERTO DONATO;
Controparte_1
parte convenuta - opposta
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 328/23 D.I. con il quale veniva condannato a pagare all'opposto la somma di € 7.238,96 oltre interessi e spese legali in virtù di fatture commerciali per fornitura di merce. L'opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il carattere novativo del piano di rientro sottoscritto con Sorec
s.r.l. in nome e per conto di ed inerente il contratto di finanziamento Parte_2
n. 17067123 del 27.12.2016; accertare e dichiarare che la posizione debitoria facente capo al sig. di cui al contratto sottoscritto con in Parte_1 Parte_2 data 27.12.2016 avente n. 17067123 è stata interamente definita con saldo e stralcio novativo del 22.5.2018 correttamente adempiuto successivamente all'intervenuta dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine del 30.4.2018; accertare e dichiarare che l'opposta ha agito in via monitoria con malafede ed in violazione del disposto di cui all'art. 96 co. 1 c.p.c.; per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 328/2023 emesso dal Tribunale di Lecce in data 11.2.2023 in accoglimento del ricorso avente R.G. n. 842/2023 depositato il 3.2.2023 e notificato il 2.3.2023, condannando l'opposta, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al risarcimento del danno in favore dell'opponente da determinarsi in via equitativa. Condannare in ogni caso l'opposta al pagamento di spese e compenso di lite da disporsi con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
(R.G. 842/2023) emesso dal Tribunale di Lecce, disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge;
− per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia dei contratti tra le parti intercorsi e delle relative obbligazioni e, per l'effetto, condannare la debitrice ingiunta ed opponente al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti;
− quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la parte opponente al pagamento in favore di di tutte le somme già richieste nel ricorso per decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto, pari a complessivi € 7.238,96 oltre interessi corrispettivi e di mora e spese come richiesti e come liquidati dal Giudice del procedimento d'ingiunzione a far data dalla domanda e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
− condannare l'opponente al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio, maggiorate degli interessi, anche se maggiori o minori rispetto a quelle richieste con ricorso per decreto ingiuntivo. In via subordinata: − condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli ulteriori interessi maturati e delle spese o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio.”.
Dall'esame degli atti di causa è emerso che:
l'opponente contraeva il prestito personale con n. 17067123 di Parte_2 originari € 13.291,60, corrispondendo le prime rate (documenti 1 e 2 fascicolo parte opponente);
in conseguenza del mancato pagamento delle rate successive, la Compass Banca
s.p.a. dichiarava l'opponente decaduto dal beneficio del termine e della rateizzazione costituendolo in mora per l'intero residuo debito (doc. 3 fascicolo parte opponente);
la Sorec s.r.l., società specializzata in servizi di gestione del credito, per conto di proponeva all'opponente un piano di rientro per la complessiva Parte_2 somma di € 5.400,00 da pagarsi mediante l'emissione di n. 36 cambiali in favore di Compass Banca s.p.a. di € 150,00 cadauna di cui la prima con scadenza al 30.9.2018 e l'ultima il 30.8.2021 (documento 4 fascicolo parte opponente);
l'opponente accettava detta proposta e sottoscriveva gli effetti cambiari che venivano tutti puntualmente pagati (documento 5 fascicolo parte opponente).
Si osserva che, in caso di decadenza del beneficio del termine, il soggetto che ha erogato le somme, ai fini del recupero delle stesse, può in alternativa o chiedere ed agire per il recupero dell'intero credito o proporre un piano di rientro dell'intero importo o a saldo e stralcio.
Nel caso di specie, è documentato che la si sia rivolta ad un soggetto Parte_2 terzo (Sorec srl) per il recupero del credito. La Sorec srl ha proposto un piano di rientro per una somma inferiore rispetto a quella all'epoca vantata da la Parte_2 quale di fatto, con l'incasso delle cambiali, ha accetto detto piano di rientro. Non è quindi revocabile in dubbio che l'evento successivo all'intervenuta dichiarazione di decadenza non possa che aver avuto carattere novativo rispetto ad una situazione cristallizzata alla data di comunicazione ex art. 1186 c.c. in cui, per come anche contrattualmente previsto, l'unica strada percorribile per il debitore nel rapporto diretto con la creditrice sarebbe stata quella del pagamento dell'intero dovuto ovvero, appunto e come poi è avvenuto, una novazione del rapporto obbligatorio.
Pertanto, avendo l'opponente dato prova della definizione della sua posizione debitoria relativa al finanziamento oggetto di causa, antecedentemente alla cessione del credito,
l'opposizione deve trovare accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione per i motivi di cui sopra e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opposto al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per competenze oltre spese generali, iva e cap come per legge in favore dell'opponente con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti.
Così deciso in Lecce, il 17/03/2025
Il giudice
Alessandro Maggiore