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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/06/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito alla cmaera di consiglio dell'udienza del 12/06/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 5582 2024 R.G. e vertente
TRA
C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
09/12/1943 e Parte_2
rappresentati e difesi, dall'avv. CARDILE
[...]
VINCENZO giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
p.VA , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. BELLOMO LUCA MICHELE giusta procura in atti
1 Resistente
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esame dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in 24/10/2024 i ricorrenti impugnavano le ordinanze-
Ingiunzione emesse dall' e riportate in atti opponendo, in via principale e CP_1 per quanto di interesse assorbente, l'intervenuta decadenza per violazione dell'art. 14 l.689/81 in quanto notificate dopo lo spirare dei 90 dalla conclusione dell'attività di accertamento.
Con comparsa di costituzione del 26.5.2025 l' dava atto dell'annullamento CP_1 dei provvedimenti impugnati in autotutela e instava per la compensazione delle spese di lite in ragione del comportamento collaborativo e dell'orientamento giurisprudenziale del Tribunale.
2. Cessazione della materia del contendere.
Deve darsi atto della cessazione della materia del contendere essendovi stato il provvedimento di annullamento in autotutela da parte dell'ente.
Non può darsi luogo alla compensazione delle spese di lite in ragione della chiarezza delle disposizioni legislative applicate alla fattispecie, per le quali- art. 14 l.689/81 “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Le spese seguono quindi la soccombenza principale e si liquidano ex D.M. n.
147/2014 come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della
2 controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio.
P. Q. M.
definitVAmente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede;
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le OI-001761843 e OI-
intimate alle parti ricorrenti;
P.IVA_2
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente, che liquida in euro 1.863.50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali e rimborso del contributo unificato da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 12/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Roberta Rando
3
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito alla cmaera di consiglio dell'udienza del 12/06/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 5582 2024 R.G. e vertente
TRA
C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
09/12/1943 e Parte_2
rappresentati e difesi, dall'avv. CARDILE
[...]
VINCENZO giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
p.VA , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. BELLOMO LUCA MICHELE giusta procura in atti
1 Resistente
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esame dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in 24/10/2024 i ricorrenti impugnavano le ordinanze-
Ingiunzione emesse dall' e riportate in atti opponendo, in via principale e CP_1 per quanto di interesse assorbente, l'intervenuta decadenza per violazione dell'art. 14 l.689/81 in quanto notificate dopo lo spirare dei 90 dalla conclusione dell'attività di accertamento.
Con comparsa di costituzione del 26.5.2025 l' dava atto dell'annullamento CP_1 dei provvedimenti impugnati in autotutela e instava per la compensazione delle spese di lite in ragione del comportamento collaborativo e dell'orientamento giurisprudenziale del Tribunale.
2. Cessazione della materia del contendere.
Deve darsi atto della cessazione della materia del contendere essendovi stato il provvedimento di annullamento in autotutela da parte dell'ente.
Non può darsi luogo alla compensazione delle spese di lite in ragione della chiarezza delle disposizioni legislative applicate alla fattispecie, per le quali- art. 14 l.689/81 “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Le spese seguono quindi la soccombenza principale e si liquidano ex D.M. n.
147/2014 come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della
2 controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio.
P. Q. M.
definitVAmente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede;
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le OI-001761843 e OI-
intimate alle parti ricorrenti;
P.IVA_2
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente, che liquida in euro 1.863.50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali e rimborso del contributo unificato da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 12/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Roberta Rando
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